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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 6992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6992 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG 6831 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6831 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PALLADINO VINCENZO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] in Controparte_1
EGITTO C.F. C.F._2
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 chiedeva pronunziarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
NAPOLI il 15/09/2007 (atto n. 34, P. I, S. V, anno 2007), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 29/12/2021, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 9350/2021.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
1 Solo parte ricorrente compariva all'udienza del 08/07/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale rilevava la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione del convenuto, del quale dichiarava la contumacia.
All'esito dell'ascolto dell'unica parte costituita, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova né di adottare provvedimenti urgenti.
Il Giudice invitava la parte alla precisazione delle conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ed il difensore si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il giudice riservava la causa in decisione al collegio previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
La ricorrente chiede sostanzialmente solo la pronuncia divorzile ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Alla luce della mancata costituzione del convenuto ovvero della mancata contestazione si statuisce l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
a NAPOLI il 15/09/2007 (atto n. 34, P. I, S. Controparte_1
V, anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili;
si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente, sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato con Parte_1
separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11/07/2025
2 Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6831 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PALLADINO VINCENZO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] in Controparte_1
EGITTO C.F. C.F._2
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 chiedeva pronunziarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
NAPOLI il 15/09/2007 (atto n. 34, P. I, S. V, anno 2007), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 29/12/2021, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 9350/2021.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
1 Solo parte ricorrente compariva all'udienza del 08/07/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale rilevava la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione del convenuto, del quale dichiarava la contumacia.
All'esito dell'ascolto dell'unica parte costituita, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova né di adottare provvedimenti urgenti.
Il Giudice invitava la parte alla precisazione delle conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ed il difensore si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il giudice riservava la causa in decisione al collegio previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
La ricorrente chiede sostanzialmente solo la pronuncia divorzile ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Alla luce della mancata costituzione del convenuto ovvero della mancata contestazione si statuisce l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
a NAPOLI il 15/09/2007 (atto n. 34, P. I, S. Controparte_1
V, anno 2007);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili;
si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente, sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato con Parte_1
separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11/07/2025
2 Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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