Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile - Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto BRACCIALINI Presidente
Dott. Pietro SPERA Giudice
Dr. Tommaso SDOGATI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento r.g. 59 / 2025 avente ad oggetto l'apertura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (art. 49 CCI) nei confronti della parte/impresa: con Controparte_1 Parte_1
codice fiscale P.IVA_1
Visto il ricorso con cui il creditore procedente (fornitore) ha chiesto Parte_2 che venga dichiarato l'apertura di liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
Vista la documentazione allegata al ricorso;
Ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, in quanto: A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art.27 CCI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale delle imprese maggiori, in quanto non ha fornito prova di:
1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della l.g. o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della l.g. o dall'inizio dell'attività se di durata pagina 1 di 3
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dal CCI per la procedibilità della domanda in esame;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art.
2.1 lett. b) CCI, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni: tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
In particolare, a conferma di quanto esposto nel ricorso introduttiva e di quanto sopra ritenuto, nel caso specifico risulta:
• un apprezzabile debito erariale e previdenziale (superiore a 100 mila euro) a fronte di modesto capitale sociale;
• vani tentativi di pignoramento da parte del procedente,
P.Q.M.
visti gli artt. 40, 49 e 121 CCI;
visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
c.f. Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Genova Via Multedo di Pegli 3; nonché del socio illimitatamente responsabile (accomandatario) sig. nato a [...] [...] Parte_1 res. Ge Via Merano 10/4 c.f. C.F._1
NOMINA quale giudice delegato, il dr. Tommaso SDOGATI;
NOMINA curatore il dr. , con studio in Genova, che per la sua comprovata Persona_1 professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa resistente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la pagina 2 di 3 rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno – 14 ottobre 2025 ad ore 12 “in presenza” l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano 10^ stanza n. 12), avvertendo la società in liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentita e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AUTORIZZA il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo della liquidazione;
ORDINA che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice in liquidazione giudiziale;
nonchè comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione. AUTORIZZA fin d'ora il pagamento del campione civile e concorsuale, dell'Iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura di liquidazione invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio in data 22/05/2025
Il Presidente Est.
Dr. Roberto BRACCIALINI
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