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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/11/2024, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2393/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2393/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_1
Filomena Di Marcantonio
Ricorrente
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa CP_1
di costituzione, dall'avv. Marina Di Carlo
Resistente
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO : separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/05/2024, ex art. 127 ter c.p.c.,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/08/2022, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a HD (TUNISIA) in data 15/08/2009 con - da cui CP_1
erano nati i figli (il 24/08/2012) e (il 20/06/2014) - ha chiesto: Per_1 Per_2
di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale;
l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sé; porre a carico della madre l'assegno mensile pari a € 400,00 (in ragione di € 200,00 ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- dopo il trasferimento dalla IS in Italia, il rapporto coniugale si era deteriorato irreversibilmente a causa del comportamento della moglie, restia ad integrarsi nel nuovo contesto sociale ed incapace di impararne la lingua;
- a causa di tale atteggiamento, si era dovuto occupare in via esclusiva dell'andamento scolastico dei figli e del rapporto con gli insegnanti;
- il 28 marzo 2021, dopo l'ennesima discussione, la moglie aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri di Alba Adriatica e di un'autoambulanza per essere trasportata in ospedale, accusando “ dolori al braccio”;
- da tale data, non aveva più fatto rientro nell'abitazione coniugale, abbandonando i figli, di cui si era completamente disinteressata;
2 - in data 12/5/2021, aveva depositato presso il Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila, ricorso per la decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale della resistente;
- con decreto in data 30/09/2021, il Tribunale per i Minorenni aveva affidato in via provvisoria i figli ai Servizi Sociali, cui aveva delegato l'organizzazione di incontri protetti con la madre, alla presenza di un mediatore culturale, padrone anche della lingua parlata da quest'ultima;
- con sentenza n 3154/ 20, il Tribunali di Mahadia (IS), adito perché pronunciasse il divorzio, aveva rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione, risiedendo entrambi i coniugi in Italia;
- dal mese di marzo 2021, la resistente non aveva corrisposto alcun mantenimento in favore della prole.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale, chiedendo;
il rigetto della domanda di addebito;
disporre incontri protetti con i figli;
stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli, disponendone la compensazione con l'assegno di mantenimento dovuto in suo favore;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande economiche, determinare il mantenimento in favore dei figli in misura proporzionale al suo scarso reddito.
A sostegno delle suddette richieste ha dedotto che:
- dopo la nascita dei figli in Italia, si era sempre dedicata alla cura della famiglia, con frequentazioni limitate ai parenti del marito;
- il rapporto coniugale si era incrinato, a causa della condotta del ricorrente, il quale , da 5 anni , intratteneva una relazione extra-coniugale in IS, ove si recava più volte l'anno;
3 - in occasione di un viaggio in IS, il marito, all'insaputa di tutti, aveva incardinato una causa di divorzio, al fine di potere sposare la nuova compagna;
- dopo la scoperta della relazione, il ricorrente aveva assunto comportamenti sempre più aggressivi, con episodi di violenza verbale e fisica anche in presenza dei figli;
- dopo un periodo di assenza dall'Italia, durato dal febbraio a luglio 2020, al suo rientro a casa, il marito le aveva intimato di andarsene per far posto alla “nuova moglie” e, a fronte del suo rifiuto, l' aveva lasciata senza sostentamento e sottoposta ad umiliazioni e minacce;
- in data 23/07/2020, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, aveva sporto denuncia contro il marito;
- in data 28/03/2021, era stata nuovamente aggredita fisicamente dal marito, sicchè aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri ed era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Teramo;
nell'occasione, le era stato consigliato di non tornare a casa e di cercare ospitalità presso l'abitazione dei suoceri;
- pertanto, da tale data si era trasferita a casa dei suoceri ad Alba Adriatica, senza poter portare con sé i figli, perché l'abitazione era troppo piccola;
- i contatti telefonici con i figli erano sporadici a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del marito mentre lei aveva sempre cercato di partecipare agli incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale;
- aveva da poco iniziato a lavorare come badante ed era ospitata nell'abitazione dell'anziana che assisteva, essendosi occupata esclusivamente della cura dei figli in costanza di convivenza coniugale.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, il Tribunale per i Minorenni, con decreto in data 10/11/2022, ha revocato il disposto affidamento della prole ai Servizio Sociali e dichiarava la resistente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli “con possibilità di ripresa dei contatti solo a seguito di un
4 percorso di supporto alle capacità genitoriali con esiti positivi rispetto ad un concreto cambiamento e previa preparazione dei bambini agli incontri da parte del Servizio Sociale di Castellalto.” (cfr. decreto T.M. L'Aquila del 10/11/2022).
All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, dopo aver proceduto all'esame dei coniugi - i quali hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare -, con ordinanza in data 23/12/2022, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida i figli minorenni al padre con collocazione presso l'abitazione dello stesso in Castellalto F.ne Case Molino, almeno fino alla vigenza del provvedimento del Tribunale dei Minori di l'Aquila del 10/11/22 con cui la madre è stata decaduta dalla responsabilità genitoriale;
- stabilisce che il diritto di visita della madre venga esercitato per un solo giorno alla settimana in orari compatibili con le esigenze di vita e di studio dei minori secondo orari e in luoghi che la madre dovrà concordare con i
Servizi Sociali di Castellalto che cureranno l'assistenza a detti incontri da svolgere in modalità protetta;
- pone a carico di parte resistente un assegno mensile di € 300.00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (in ragione di € 150.00 per figlio), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50
% come da protocollo in data 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
5 Passato il procedimento alla fase contenziosa, con memoria integrativa in data
23/01/2023 il ricorrente ha modificato la domanda relativa all'affidamento della prole, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli e Per_1 Per_2
Infine, rigettate le richieste istruttorie delle parti, all'udienza del 15/05/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, il ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione alla moglie, sul rilievo che la stessa, in data 28/03/2021, all'esito dell'ennesimo litigio, in cui erano stati coinvolti anche i Carabinieri di Alba
Adriatica, aveva abbandonato l'abitazione coniugale, senza farvi più ritorno , disinteressandosi dei figli.
Sul punto la resistente ha reso una diversa versione, riferendo che, in detta data, era stata percossa dal marito, costretta a far ricorso alle cure del locale Pronto
Soccorso ed indotta dalle Forze dell'ordine intervenute ad allontanarsi dalla casa famigliare, per evitare che la situazione potesse degenerare.
Rileva il Collegio che, seppure l'assunto difensivo della moglie - di essere stata costretta ad abbandonare la casa coniugale per sfuggire al comportamento violento del marito- non risulti in alcun modo provato, tuttavia la domanda 6 di addebito debba essere rigettata per difetto del necessario nesso causale tra la condotta violativa dell'obbligo coniugale di coabitazione e la crisi matrimoniale, irreversibilmente consumata in epoca precedente la violazione, come risulta dalla pacifica circostanza che il ricorrente aveva proposto domanda di divorzio dinanzi al Tribunale di HD in IS già nel 2020, vale a dire un anno prima dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale (cfr. ricorso introduttivo “Peraltro risulta opportuno puntualizzare che, proprio a Parte_1
causa ed in conseguenza della rottura del rapporto affettivo, il ricorrente, già nel
2020, si era visto costretto ad intraprendere, dinanzi al Tribunale di prima istanza di HD (IS), domanda di divorzio.”).
Tale condotta, infatti, costituisce non la causa bensì l'epilogo di una crisi matrimoniale da tempo irreversibilmente in atto ed imputabile, non tanto a specifiche violazioni di doveri coniugali, quanto a continui ed aspri litigi tra i coniugi - che avevano reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine- causati da divergenze ed incomprensioni. In tale contesto famigliare, segnato da continui ed aspri litigi che avevano già irreversibilmente deteriorato l'unità coniugale, senza alcuna possibilità di una serena prosecuzione della convivenza , l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie non può ritenersi la causa della separazione, costituendone piuttosto l'epilogo in quanto intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto ( in tal senso cfr
Cass. 17056/2007; nel medesimo senso Cass. 10 giugno 2005 n. 12373, 11 agosto 2000 n. 10682 e da ultimo Cass. 648/2020; Cass. 11792/2021).
In ordine alla questione relativa all'affidamento della prole, alla luce del decreto del Tribunale dei Minorenni di L'Aquila in data 11/11/2022 - che ha dichiarato la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale per gravi carenze ed inadempienze ( disinteresse) verso i figli, cagionando agli stessi un forte stato di disagio ( per il sentimento di abbandono e sfiducia suscitato ) e delle successive relazioni dei SS incaricati ( da cui emerge che persiste il 7 sostanziale atteggiamento di disinteresse verso la prole e lo stato di disagio dei figli, i quali rifiutano categoricamente di vedere la madre), ritiene il
Collegio di dover confermare l'affidamento esclusivo al padre, dimostratosi genitore capace ed accudente, rappresentando l' unico punto di riferimento dei figli (cfr. relazione aggiornamento minori e del Persona_3 Persona_4
08/03/2024: “I ragazzi vivono con il padre con il quale dividono ogni loro esigenza, essendo la loro figura di riferimento. Nel pomeriggio usufruiscono del supporto di una babysitter per svolgere le attività curricolari. A scuola sono ben inseriti nel contesto classe e con un buon risultato scolastico, frequentano regolarmente e il loro aspetto è sempre ben curato. Il signor lavora per Pt_1
quattro ore al mattino oltre a prendere una piccola pensione di invalidità e riesce
a gestire bene i ragazzi, che in ogni contesto risultano ben curati… I minori sono restii a parlare della madre. Riferiscono di avere ricevuto qualche telefonata sporadica e in una di queste i ragazzi le hanno chiesto dove fosse e la genitrice ha risposto di trovarsi a mentre i ragazzi hanno scoperto attraverso Parte_2
delle foto pubblicate che si trovava in IS . Questo elemento ha riacceso in loro molta rabbia, alimentando la poca fiducia che già riponevano nella genitrice, accusandola di essere una persona bugiarda nei loro confronti e soprattutto di prenderli in giro. Il servizio ha proposto loro di ricominciare gradualmente ad incontrare la madre .. ma gli stessi al momento sono irremovibili sulle loro posizioni , anche se a volte sentono la madre telefonicamente per un breve saluto . La signora non si era presentata CP_1
per sua scelta agli ultimi incontri con i figli e i minori che già con sofferenza si recavano agli incontri hanno maggiormente consolidato la loro posizione nel non voler vedere la madre. Entrambi i minori pur se ascoltati separatamente ribadiscono la loro posizione nei confronti della genitrice , dalla quale si sono sentiti abbandonati e sfiduciati “) .
Quanto alla frequentazione madre -figli, allo stato sospesa, la ripresa dei contatti dovrà avvenire gradualmente, con il consenso dei figli ( attualmente di anni
8 12 e 10 ), onde evitare agli stessi un ulteriore trauma e con il necessario supporto dei Servizi Sociali incaricati, i quali valuteranno a tal fine anche l'esito del percorso di sostegno alla genitorialità, recentemente intrapreso dalla madre presso il Consultorio Familiare di (cfr. Relazione percorso sostegno Parte_2
genitoriale del 10/06/2024). CP_1
In ordine al contributo di mantenimento dovuto dalla madre in favore dei figli e avuto riguardo al modesto tenore di vita goduto dalla Per_1 Per_2
famiglia in costanza di matrimonio, alle oggettive esigenze di vita degli stessi ( correlate all'età ), ai tempi di esclusiva permanenza presso il padre e ai modesti redditi dei genitori ( entrambi ammessi al gratuito patrocinio ), appare equo e proporzionale confermare l'assegno mensile di € 300,00 (in ragione di € 150,00 ciascuno), determinato in via provvisoria ed urgente, con ordinanza presidenziale in data 23/12/2022, la quale va confermata anche in ordine alla ripartizione delle le spese straordinarie
Passando alla questione relativa al contributo di mantenimento in favore della resistente, va premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cc, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere, considerate le capacità dell'obbligato, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (giurisprudenza costante, cfr. da ultimo Cass. 1162 del 2017; Cass. 12196 del 2017).
9 Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, con l'espressione “redditi adeguati”, la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (cfr. Cass. 2007 n 9915); tale dato, tuttavia, richiede un ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
l'esito negativo di detto accertamento, impone, poi, di procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (art. 156, comma 2, c.c.), quali ad esempio la durata della convivenza.
In tale valutazione deve tenersi conto dell'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. da ultimo Cass.
5817 del 2018).
Alla luce dei criteri sopra esposti, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- in costanza di convivenza matrimoniale, i coniugi hanno goduto di un modesto tenore di vita, assicurato in via esclusiva dai redditi lavorativi del marito;
- la convivenza matrimoniale ha avuto durata di circa 13 anni (i coniugi si sono sposati nel 2009 ed il ricorso per separazione è stato depositato nel
2022);
- attualmente, il ricorrente svolge attività di guardia di sicurezza a tempo parziale e determinato, con reddito annuale di € 2.441,49 nel 2020, di €
3.243,47 nel 2021 e di € 3.180,65 nel 2022 (cfr. dichiarazioni 2021, 2022 e
2023 Nasr Atef);
- la resistente svolge attività lavorativa saltuaria come badante e aiuto cuoca, con un reddito netto annuale di € 438,68 nel 2021 (cfr. allegata
10 dichiarazione fiscale) ed ha autocertificato redditi pari a € 4.260 nel
2023;
Alla stregua degli elementi di valutazione sopra evidenziati, avuto riguardo, in un'ottica comparativa, alla minima disparità reddituale tra i coniugi, entrambi ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato ed alla capacità lavorativa della richiedente, correlata alla sua giovane età (la resistente è nata nel 1986), la domanda di mantenimento proposta dalla resistente deve essere rigettata.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) rigetta la domanda di addebito proposta dal ricorrente Parte_1
3) dispone l'affidamento esclusivo dei figli e al padre;
Per_1 Per_2
4) dispone che possa riprendere la frequentazione dei figli CP_1
gradualmente, con il loro consenso ed il necessario supporto dei Servizi
Sociali incaricati, i quali valuteranno a tal fine anche l'esito del percorso di sostegno alla genitorialità, intrapreso dalla madre;
5) dispone che i Servizi Sociali continuino a monitorare la situazione famigliare, assicurando alla prole tutti gli opportuni supporti di carattere psicologico ed in favore della madre, ove consenziente, adeguati interventi di sostegno alla genitorialità;
6) conferma, in ordine al mantenimento della prole, i provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente con ordinanza presidenziale in data
23/12/2022;
7) rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla resistente;
8) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
11 9) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 16 ottobre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
12
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2393/2022 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_1
Filomena Di Marcantonio
Ricorrente
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa CP_1
di costituzione, dall'avv. Marina Di Carlo
Resistente
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO : separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/05/2024, ex art. 127 ter c.p.c.,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/08/2022, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a HD (TUNISIA) in data 15/08/2009 con - da cui CP_1
erano nati i figli (il 24/08/2012) e (il 20/06/2014) - ha chiesto: Per_1 Per_2
di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale;
l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sé; porre a carico della madre l'assegno mensile pari a € 400,00 (in ragione di € 200,00 ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- dopo il trasferimento dalla IS in Italia, il rapporto coniugale si era deteriorato irreversibilmente a causa del comportamento della moglie, restia ad integrarsi nel nuovo contesto sociale ed incapace di impararne la lingua;
- a causa di tale atteggiamento, si era dovuto occupare in via esclusiva dell'andamento scolastico dei figli e del rapporto con gli insegnanti;
- il 28 marzo 2021, dopo l'ennesima discussione, la moglie aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri di Alba Adriatica e di un'autoambulanza per essere trasportata in ospedale, accusando “ dolori al braccio”;
- da tale data, non aveva più fatto rientro nell'abitazione coniugale, abbandonando i figli, di cui si era completamente disinteressata;
2 - in data 12/5/2021, aveva depositato presso il Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila, ricorso per la decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale della resistente;
- con decreto in data 30/09/2021, il Tribunale per i Minorenni aveva affidato in via provvisoria i figli ai Servizi Sociali, cui aveva delegato l'organizzazione di incontri protetti con la madre, alla presenza di un mediatore culturale, padrone anche della lingua parlata da quest'ultima;
- con sentenza n 3154/ 20, il Tribunali di Mahadia (IS), adito perché pronunciasse il divorzio, aveva rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione, risiedendo entrambi i coniugi in Italia;
- dal mese di marzo 2021, la resistente non aveva corrisposto alcun mantenimento in favore della prole.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale, chiedendo;
il rigetto della domanda di addebito;
disporre incontri protetti con i figli;
stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli, disponendone la compensazione con l'assegno di mantenimento dovuto in suo favore;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande economiche, determinare il mantenimento in favore dei figli in misura proporzionale al suo scarso reddito.
A sostegno delle suddette richieste ha dedotto che:
- dopo la nascita dei figli in Italia, si era sempre dedicata alla cura della famiglia, con frequentazioni limitate ai parenti del marito;
- il rapporto coniugale si era incrinato, a causa della condotta del ricorrente, il quale , da 5 anni , intratteneva una relazione extra-coniugale in IS, ove si recava più volte l'anno;
3 - in occasione di un viaggio in IS, il marito, all'insaputa di tutti, aveva incardinato una causa di divorzio, al fine di potere sposare la nuova compagna;
- dopo la scoperta della relazione, il ricorrente aveva assunto comportamenti sempre più aggressivi, con episodi di violenza verbale e fisica anche in presenza dei figli;
- dopo un periodo di assenza dall'Italia, durato dal febbraio a luglio 2020, al suo rientro a casa, il marito le aveva intimato di andarsene per far posto alla “nuova moglie” e, a fronte del suo rifiuto, l' aveva lasciata senza sostentamento e sottoposta ad umiliazioni e minacce;
- in data 23/07/2020, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, aveva sporto denuncia contro il marito;
- in data 28/03/2021, era stata nuovamente aggredita fisicamente dal marito, sicchè aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri ed era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Teramo;
nell'occasione, le era stato consigliato di non tornare a casa e di cercare ospitalità presso l'abitazione dei suoceri;
- pertanto, da tale data si era trasferita a casa dei suoceri ad Alba Adriatica, senza poter portare con sé i figli, perché l'abitazione era troppo piccola;
- i contatti telefonici con i figli erano sporadici a causa dell'atteggiamento ostruzionistico del marito mentre lei aveva sempre cercato di partecipare agli incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale;
- aveva da poco iniziato a lavorare come badante ed era ospitata nell'abitazione dell'anziana che assisteva, essendosi occupata esclusivamente della cura dei figli in costanza di convivenza coniugale.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, il Tribunale per i Minorenni, con decreto in data 10/11/2022, ha revocato il disposto affidamento della prole ai Servizio Sociali e dichiarava la resistente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli “con possibilità di ripresa dei contatti solo a seguito di un
4 percorso di supporto alle capacità genitoriali con esiti positivi rispetto ad un concreto cambiamento e previa preparazione dei bambini agli incontri da parte del Servizio Sociale di Castellalto.” (cfr. decreto T.M. L'Aquila del 10/11/2022).
All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, dopo aver proceduto all'esame dei coniugi - i quali hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare -, con ordinanza in data 23/12/2022, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida i figli minorenni al padre con collocazione presso l'abitazione dello stesso in Castellalto F.ne Case Molino, almeno fino alla vigenza del provvedimento del Tribunale dei Minori di l'Aquila del 10/11/22 con cui la madre è stata decaduta dalla responsabilità genitoriale;
- stabilisce che il diritto di visita della madre venga esercitato per un solo giorno alla settimana in orari compatibili con le esigenze di vita e di studio dei minori secondo orari e in luoghi che la madre dovrà concordare con i
Servizi Sociali di Castellalto che cureranno l'assistenza a detti incontri da svolgere in modalità protetta;
- pone a carico di parte resistente un assegno mensile di € 300.00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (in ragione di € 150.00 per figlio), assegno da corrispondersi entro il giorno 5 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50
% come da protocollo in data 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
5 Passato il procedimento alla fase contenziosa, con memoria integrativa in data
23/01/2023 il ricorrente ha modificato la domanda relativa all'affidamento della prole, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli e Per_1 Per_2
Infine, rigettate le richieste istruttorie delle parti, all'udienza del 15/05/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, il ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione alla moglie, sul rilievo che la stessa, in data 28/03/2021, all'esito dell'ennesimo litigio, in cui erano stati coinvolti anche i Carabinieri di Alba
Adriatica, aveva abbandonato l'abitazione coniugale, senza farvi più ritorno , disinteressandosi dei figli.
Sul punto la resistente ha reso una diversa versione, riferendo che, in detta data, era stata percossa dal marito, costretta a far ricorso alle cure del locale Pronto
Soccorso ed indotta dalle Forze dell'ordine intervenute ad allontanarsi dalla casa famigliare, per evitare che la situazione potesse degenerare.
Rileva il Collegio che, seppure l'assunto difensivo della moglie - di essere stata costretta ad abbandonare la casa coniugale per sfuggire al comportamento violento del marito- non risulti in alcun modo provato, tuttavia la domanda 6 di addebito debba essere rigettata per difetto del necessario nesso causale tra la condotta violativa dell'obbligo coniugale di coabitazione e la crisi matrimoniale, irreversibilmente consumata in epoca precedente la violazione, come risulta dalla pacifica circostanza che il ricorrente aveva proposto domanda di divorzio dinanzi al Tribunale di HD in IS già nel 2020, vale a dire un anno prima dell'allontanamento della moglie dalla casa coniugale (cfr. ricorso introduttivo “Peraltro risulta opportuno puntualizzare che, proprio a Parte_1
causa ed in conseguenza della rottura del rapporto affettivo, il ricorrente, già nel
2020, si era visto costretto ad intraprendere, dinanzi al Tribunale di prima istanza di HD (IS), domanda di divorzio.”).
Tale condotta, infatti, costituisce non la causa bensì l'epilogo di una crisi matrimoniale da tempo irreversibilmente in atto ed imputabile, non tanto a specifiche violazioni di doveri coniugali, quanto a continui ed aspri litigi tra i coniugi - che avevano reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine- causati da divergenze ed incomprensioni. In tale contesto famigliare, segnato da continui ed aspri litigi che avevano già irreversibilmente deteriorato l'unità coniugale, senza alcuna possibilità di una serena prosecuzione della convivenza , l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie non può ritenersi la causa della separazione, costituendone piuttosto l'epilogo in quanto intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto ( in tal senso cfr
Cass. 17056/2007; nel medesimo senso Cass. 10 giugno 2005 n. 12373, 11 agosto 2000 n. 10682 e da ultimo Cass. 648/2020; Cass. 11792/2021).
In ordine alla questione relativa all'affidamento della prole, alla luce del decreto del Tribunale dei Minorenni di L'Aquila in data 11/11/2022 - che ha dichiarato la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale per gravi carenze ed inadempienze ( disinteresse) verso i figli, cagionando agli stessi un forte stato di disagio ( per il sentimento di abbandono e sfiducia suscitato ) e delle successive relazioni dei SS incaricati ( da cui emerge che persiste il 7 sostanziale atteggiamento di disinteresse verso la prole e lo stato di disagio dei figli, i quali rifiutano categoricamente di vedere la madre), ritiene il
Collegio di dover confermare l'affidamento esclusivo al padre, dimostratosi genitore capace ed accudente, rappresentando l' unico punto di riferimento dei figli (cfr. relazione aggiornamento minori e del Persona_3 Persona_4
08/03/2024: “I ragazzi vivono con il padre con il quale dividono ogni loro esigenza, essendo la loro figura di riferimento. Nel pomeriggio usufruiscono del supporto di una babysitter per svolgere le attività curricolari. A scuola sono ben inseriti nel contesto classe e con un buon risultato scolastico, frequentano regolarmente e il loro aspetto è sempre ben curato. Il signor lavora per Pt_1
quattro ore al mattino oltre a prendere una piccola pensione di invalidità e riesce
a gestire bene i ragazzi, che in ogni contesto risultano ben curati… I minori sono restii a parlare della madre. Riferiscono di avere ricevuto qualche telefonata sporadica e in una di queste i ragazzi le hanno chiesto dove fosse e la genitrice ha risposto di trovarsi a mentre i ragazzi hanno scoperto attraverso Parte_2
delle foto pubblicate che si trovava in IS . Questo elemento ha riacceso in loro molta rabbia, alimentando la poca fiducia che già riponevano nella genitrice, accusandola di essere una persona bugiarda nei loro confronti e soprattutto di prenderli in giro. Il servizio ha proposto loro di ricominciare gradualmente ad incontrare la madre .. ma gli stessi al momento sono irremovibili sulle loro posizioni , anche se a volte sentono la madre telefonicamente per un breve saluto . La signora non si era presentata CP_1
per sua scelta agli ultimi incontri con i figli e i minori che già con sofferenza si recavano agli incontri hanno maggiormente consolidato la loro posizione nel non voler vedere la madre. Entrambi i minori pur se ascoltati separatamente ribadiscono la loro posizione nei confronti della genitrice , dalla quale si sono sentiti abbandonati e sfiduciati “) .
Quanto alla frequentazione madre -figli, allo stato sospesa, la ripresa dei contatti dovrà avvenire gradualmente, con il consenso dei figli ( attualmente di anni
8 12 e 10 ), onde evitare agli stessi un ulteriore trauma e con il necessario supporto dei Servizi Sociali incaricati, i quali valuteranno a tal fine anche l'esito del percorso di sostegno alla genitorialità, recentemente intrapreso dalla madre presso il Consultorio Familiare di (cfr. Relazione percorso sostegno Parte_2
genitoriale del 10/06/2024). CP_1
In ordine al contributo di mantenimento dovuto dalla madre in favore dei figli e avuto riguardo al modesto tenore di vita goduto dalla Per_1 Per_2
famiglia in costanza di matrimonio, alle oggettive esigenze di vita degli stessi ( correlate all'età ), ai tempi di esclusiva permanenza presso il padre e ai modesti redditi dei genitori ( entrambi ammessi al gratuito patrocinio ), appare equo e proporzionale confermare l'assegno mensile di € 300,00 (in ragione di € 150,00 ciascuno), determinato in via provvisoria ed urgente, con ordinanza presidenziale in data 23/12/2022, la quale va confermata anche in ordine alla ripartizione delle le spese straordinarie
Passando alla questione relativa al contributo di mantenimento in favore della resistente, va premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cc, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere, considerate le capacità dell'obbligato, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (giurisprudenza costante, cfr. da ultimo Cass. 1162 del 2017; Cass. 12196 del 2017).
9 Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, con l'espressione “redditi adeguati”, la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (cfr. Cass. 2007 n 9915); tale dato, tuttavia, richiede un ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
l'esito negativo di detto accertamento, impone, poi, di procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (art. 156, comma 2, c.c.), quali ad esempio la durata della convivenza.
In tale valutazione deve tenersi conto dell'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. da ultimo Cass.
5817 del 2018).
Alla luce dei criteri sopra esposti, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- in costanza di convivenza matrimoniale, i coniugi hanno goduto di un modesto tenore di vita, assicurato in via esclusiva dai redditi lavorativi del marito;
- la convivenza matrimoniale ha avuto durata di circa 13 anni (i coniugi si sono sposati nel 2009 ed il ricorso per separazione è stato depositato nel
2022);
- attualmente, il ricorrente svolge attività di guardia di sicurezza a tempo parziale e determinato, con reddito annuale di € 2.441,49 nel 2020, di €
3.243,47 nel 2021 e di € 3.180,65 nel 2022 (cfr. dichiarazioni 2021, 2022 e
2023 Nasr Atef);
- la resistente svolge attività lavorativa saltuaria come badante e aiuto cuoca, con un reddito netto annuale di € 438,68 nel 2021 (cfr. allegata
10 dichiarazione fiscale) ed ha autocertificato redditi pari a € 4.260 nel
2023;
Alla stregua degli elementi di valutazione sopra evidenziati, avuto riguardo, in un'ottica comparativa, alla minima disparità reddituale tra i coniugi, entrambi ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato ed alla capacità lavorativa della richiedente, correlata alla sua giovane età (la resistente è nata nel 1986), la domanda di mantenimento proposta dalla resistente deve essere rigettata.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) rigetta la domanda di addebito proposta dal ricorrente Parte_1
3) dispone l'affidamento esclusivo dei figli e al padre;
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4) dispone che possa riprendere la frequentazione dei figli CP_1
gradualmente, con il loro consenso ed il necessario supporto dei Servizi
Sociali incaricati, i quali valuteranno a tal fine anche l'esito del percorso di sostegno alla genitorialità, intrapreso dalla madre;
5) dispone che i Servizi Sociali continuino a monitorare la situazione famigliare, assicurando alla prole tutti gli opportuni supporti di carattere psicologico ed in favore della madre, ove consenziente, adeguati interventi di sostegno alla genitorialità;
6) conferma, in ordine al mantenimento della prole, i provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente con ordinanza presidenziale in data
23/12/2022;
7) rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla resistente;
8) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
11 9) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 16 ottobre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
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