Articolo 3 della Legge 7 agosto 1982, n. 516
Articolo 2
Versione
8 agosto 1982
Art. 3.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non comunica al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari ai sensi del terzo comma dell'articolo 2, per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

Entrata in vigore il 8 agosto 1982
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