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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 554/2024
Oggi 30 maggio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. ROBERTO CARAPELLE Parte_1
per il dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Carapelle limita la domanda alle sole annualità 2022/2023 e 2023/2024 rilevando che per mero errore in ricorso erano state richiesta anche le altre annualità 2020/2021 e 2021/2022, riferiti in realtà ad altra docente. Chiede di estendere la domanda anche all'a,s, 2024/2025 atteso che la ricorrente sta lavorando in forza di contratto al 30 giugno, come risulta dall'estratto matricolare già prodotto dal . CP_1
Il dott. Ragusa nulla oppone all'estensione della domanda.
Le parti richiamando per il resto i rispettivi atti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 30/05/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 554/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. ROBERTO CARAPELLE;
Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse , , e dott. RAGUSA CP_2 CP_3 Controparte_4
ANGELO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
è docente precario di scuola secondaria di I grado. Al momento del Parte_1 deposito del ricorso egli era in servizio presso l' Controparte_5
Negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ha lavorato alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. carta del docente, riservata la Controparte_1 solo personale di ruolo.
Ritenendo detta esclusione in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, ha convenuto in giudizio il chiedendo l'accertamento del Controparte_1 proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a CP_1 corrispondergli l'importo nominale complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
saldo, quale contributo alle spese di formazione o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
Il si è costituito in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del fatto in termini di formazione del lavoratore. CP_1
All'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto estendersi la pronuncia di condanna anche all'a.s.
2024/2025 atteso che egli stava lavorando il forza di contratto al 30 giugno e che parimenti non gli era stata corrisposta la carta del docente.
Il nulla ha opposto. CP_1
La richiesta di estendere la domanda di condanna anche all'anno scolastico in corso può essere ammessa in quanto risponde ad evidenti ragioni di economia processuale e non comporta alcun vulnus al diritto di difesa del . CP_1
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie il ricorrente negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2024 ha concluso contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tutte le annualità richieste.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da € 1.101 a € 5.200 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.500), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
1.030,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si riconosce altresì l'importo di € 100, pari al 10% circa del compenso, per la presenza di link ipertestuali ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.130,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. ROBERTO CARAPELLE
Ivrea, 30 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 554/2024
Oggi 30 maggio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. ROBERTO CARAPELLE Parte_1
per il dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Carapelle limita la domanda alle sole annualità 2022/2023 e 2023/2024 rilevando che per mero errore in ricorso erano state richiesta anche le altre annualità 2020/2021 e 2021/2022, riferiti in realtà ad altra docente. Chiede di estendere la domanda anche all'a,s, 2024/2025 atteso che la ricorrente sta lavorando in forza di contratto al 30 giugno, come risulta dall'estratto matricolare già prodotto dal . CP_1
Il dott. Ragusa nulla oppone all'estensione della domanda.
Le parti richiamando per il resto i rispettivi atti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 30/05/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 554/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. ROBERTO CARAPELLE;
Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse , , e dott. RAGUSA CP_2 CP_3 Controparte_4
ANGELO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
è docente precario di scuola secondaria di I grado. Al momento del Parte_1 deposito del ricorso egli era in servizio presso l' Controparte_5
Negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ha lavorato alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. carta del docente, riservata la Controparte_1 solo personale di ruolo.
Ritenendo detta esclusione in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, ha convenuto in giudizio il chiedendo l'accertamento del Controparte_1 proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a CP_1 corrispondergli l'importo nominale complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
saldo, quale contributo alle spese di formazione o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
Il si è costituito in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del fatto in termini di formazione del lavoratore. CP_1
All'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto estendersi la pronuncia di condanna anche all'a.s.
2024/2025 atteso che egli stava lavorando il forza di contratto al 30 giugno e che parimenti non gli era stata corrisposta la carta del docente.
Il nulla ha opposto. CP_1
La richiesta di estendere la domanda di condanna anche all'anno scolastico in corso può essere ammessa in quanto risponde ad evidenti ragioni di economia processuale e non comporta alcun vulnus al diritto di difesa del . CP_1
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie il ricorrente negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2024 ha concluso contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tutte le annualità richieste.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) atteso che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi. D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 554/2024
iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da € 1.101 a € 5.200 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 1.500), valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, in €
1.030,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Si riconosce altresì l'importo di € 100, pari al 10% circa del compenso, per la presenza di link ipertestuali ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.130,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. ROBERTO CARAPELLE
Ivrea, 30 maggio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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