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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2573 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cesarano ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Scafati alla via Giovanni XXIII n. 67; parte ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Verdoliva ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Scafati alla via Trieste n. 202; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 11.09.1988 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, erano nati i figli e (rispettivamente in data 23.12.1989 e Per_1 Per_2
04.06.1991). Esponeva, inoltre, che - con decreto pubblicato in data 14.03.2019 (n. cron.
3394) - il Tribunale di Nocera Inferiore aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data, l'unione coniugale non era stata ripristinata. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2024,
[...] si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva CP_1 accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
Con sentenza n. 2717/2024 depositata in data 25.11.2024, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 04.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, quanto ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti sottoscritto in data 07.01.2025 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 27.05.2025).
Invero, va precisato che – già in sede di separazione – le parti nulla avevano previsto per il mantenimento del figlio mentre, per quanto riguarda il figlio , dagli Per_1 Persona_3 accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza è emerso che il predetto ha prodotto la somma di €. 26.731,06 nell'anno 2023 (v. relazione depositata in data 08.01.2025).
Per tali motivi, deve ritenersi che le condizioni dell'accordo siano adeguate a regolare i rapporti tra le parti.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti sottoscritto in data 07.01.2025
(e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 27.05.2025), da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
2. compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire