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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/11/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 5339/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 5339/2024 tra:
, nata in [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Katherine Fernanda Solorzano Sarmiento C.F._1
(c.f. – PEC ), C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dagli Avv.ti Daniela Domenici (c.f. – PEC C.F._4
(c.f. - PEC Email_2 Controparte_2 C.F._5
) Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del
12.11.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 23.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la signora – premesso Parte_1 che, dalla convivenza more uxorio con era nata una figlia, (n. a Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 3 Roma, il 29.2.2016) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di accordo, sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “All'Ill.mo Tribunale adito affinché Voglia disporre che: 1) la minore venga affidata in via esclusiva alla madre, e il padre possa vederla solo con la supervisione dei Servizi Sociali competenti, onde evitare il ripetersi delle condotte minatorie già verificatesi nei confronti dell'odierna ricorrente. 2) venga effettuato il prelievo dell'analisi del sangue e del capello per capire e effettivamente l' CP_1 faccia ancora uso di droghe;
3) venga disposta una valutazione psicologica circa le attuali capacità del prevenuto di ricoprire il ruolo di padre;
4) In merito al mantenimento, il Sig. CP_1 provvederà nella misura di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. 5) In via subordinata, si chiede l'affidamento condiviso alle condizioni che verranno eventualmente concordate in un secondo momento. 6) Si chiede, sin da ora, al Tribunale di valutare gli atti commissivi ed omissivi del Sig. , e per l'effetto disporre idonea CTU, atta a valutare gli CP_1 atti commessi dal medesimo nei confronti della propria figlia e la reale sofferenza patita dalla stessa, nonché il pregiudizio attuale patito e futuro patiendo dalla minore a causa degli atteggiamenti paterni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
2. Si costitutiva in giudizio il signor , contestando in toto le pretese di parte ricorrente e CP_1 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare la domande di parte ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto: - disporre l'affidamento in modo congiunto tra i genitori, i quali di comune accordo dovranno assumere tutte le decisioni relative all'educazione, istruzione ed alla salute della figlia ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte separatamente dalle parti in ragione dei tempi di rispettiva permanenza con la figlia;
- al sig. spetterà il diritto di avere con sé CP_1
Per_ la figlia secondo i termini, le modalità e le condizioni sopra descritte;
- il sig. CP_1 corrisponderà un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 150,00 mensili, con rivalutazione come per legge, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra - le parti provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese Pt_1 straordinarie per la figlie, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa del Tribunale di
Velletri, che il sig. dichiara espressamente di conoscere. Con vittoria di spese e compensi CP_1 professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate del 30% per l'uso dei collegamenti ipertestuali, ai sensi dell'art. 4 del DM 147/2022”.
3. All'udienza del 12.11.2025, il giudice delegato alla trattazione della causa, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “pronuncia sullo status;
affido condiviso della minore ad entrambi pagina 2 di 3 i genitori con esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione e congiunto per le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia;
impegno delle parti ad intraprendere presso un professionista di comune fiducia un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di appianare il conflitto e trovare una forma di comunicazione serena ai fini dell'assunzione delle decisioni nell'interesse della figlia il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario proposto in sede di comparsa di costituzione con la precisazione che la comunicazione dei we liberi in cui vedere e tenere la figlia avverrà con un preavviso di tre mesi;
previsione a favore della madre di un assegno perequativo di mantenimento pari alla somma mensile di euro 250,00 oltre all'AU nella misura del 100% spese di lite compensate”.
4. Le parti hanno accettato la prefata proposta conciliativa e il giudice, disponendo in conformità all'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21, ultimo comma, c.p.c.
5. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse preminente della figlia minore, tenuto conto dell'età, sia con riferimento al suo diritto alla bigenitorialità che ai contributi economici suo favore e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
6. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 5339/2024 tra:
, nata in [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Katherine Fernanda Solorzano Sarmiento C.F._1
(c.f. – PEC ), C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dagli Avv.ti Daniela Domenici (c.f. – PEC C.F._4
(c.f. - PEC Email_2 Controparte_2 C.F._5
) Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del
12.11.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 23.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024, la signora – premesso Parte_1 che, dalla convivenza more uxorio con era nata una figlia, (n. a Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 3 Roma, il 29.2.2016) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di accordo, sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “All'Ill.mo Tribunale adito affinché Voglia disporre che: 1) la minore venga affidata in via esclusiva alla madre, e il padre possa vederla solo con la supervisione dei Servizi Sociali competenti, onde evitare il ripetersi delle condotte minatorie già verificatesi nei confronti dell'odierna ricorrente. 2) venga effettuato il prelievo dell'analisi del sangue e del capello per capire e effettivamente l' CP_1 faccia ancora uso di droghe;
3) venga disposta una valutazione psicologica circa le attuali capacità del prevenuto di ricoprire il ruolo di padre;
4) In merito al mantenimento, il Sig. CP_1 provvederà nella misura di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. 5) In via subordinata, si chiede l'affidamento condiviso alle condizioni che verranno eventualmente concordate in un secondo momento. 6) Si chiede, sin da ora, al Tribunale di valutare gli atti commissivi ed omissivi del Sig. , e per l'effetto disporre idonea CTU, atta a valutare gli CP_1 atti commessi dal medesimo nei confronti della propria figlia e la reale sofferenza patita dalla stessa, nonché il pregiudizio attuale patito e futuro patiendo dalla minore a causa degli atteggiamenti paterni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
2. Si costitutiva in giudizio il signor , contestando in toto le pretese di parte ricorrente e CP_1 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare la domande di parte ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto: - disporre l'affidamento in modo congiunto tra i genitori, i quali di comune accordo dovranno assumere tutte le decisioni relative all'educazione, istruzione ed alla salute della figlia ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte separatamente dalle parti in ragione dei tempi di rispettiva permanenza con la figlia;
- al sig. spetterà il diritto di avere con sé CP_1
Per_ la figlia secondo i termini, le modalità e le condizioni sopra descritte;
- il sig. CP_1 corrisponderà un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 150,00 mensili, con rivalutazione come per legge, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra - le parti provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese Pt_1 straordinarie per la figlie, secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa del Tribunale di
Velletri, che il sig. dichiara espressamente di conoscere. Con vittoria di spese e compensi CP_1 professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate del 30% per l'uso dei collegamenti ipertestuali, ai sensi dell'art. 4 del DM 147/2022”.
3. All'udienza del 12.11.2025, il giudice delegato alla trattazione della causa, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “pronuncia sullo status;
affido condiviso della minore ad entrambi pagina 2 di 3 i genitori con esercizio disgiunto per l'ordinaria amministrazione e congiunto per le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia;
impegno delle parti ad intraprendere presso un professionista di comune fiducia un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di appianare il conflitto e trovare una forma di comunicazione serena ai fini dell'assunzione delle decisioni nell'interesse della figlia il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario proposto in sede di comparsa di costituzione con la precisazione che la comunicazione dei we liberi in cui vedere e tenere la figlia avverrà con un preavviso di tre mesi;
previsione a favore della madre di un assegno perequativo di mantenimento pari alla somma mensile di euro 250,00 oltre all'AU nella misura del 100% spese di lite compensate”.
4. Le parti hanno accettato la prefata proposta conciliativa e il giudice, disponendo in conformità all'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21, ultimo comma, c.p.c.
5. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse preminente della figlia minore, tenuto conto dell'età, sia con riferimento al suo diritto alla bigenitorialità che ai contributi economici suo favore e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
6. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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