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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1788/2017
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1788/2017 promossa da
elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi, via Nazionale n. Parte_1
106, presso lo studio dell'avv. Fabiana Pechini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo-rinunciataria al mandato attore opponente contro elettivamente domiciliato in Giulianova, via Ruetta Bompadre n. 8/A, CP_1
presso lo studio dell'avv. Costanzo D'Amelio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto pagina 2 di 7 OGGETTO: promessa di pagamento-ricognizione di debito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.05.2017, evocava in Parte_1
giudizio proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 287/2017 del 8.3.2017 di cui al procedimento n. r.g.
560/2017, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi e spese del procedimento, in virtù di assegno bancario emesso in data 7.12.2010 dall'opponente in favore della già cessata/cancellata impresa individuale Edil Manica di Manica Paolo, tratto sul c/c acceso presso la Carisap
Filiale di Giulianova n. 8.492.843.696-12, e chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del titolo ex art. 649 c.p.c., di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligazione dedotta in sede monitoria, con conseguente revoca o declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, la prescrizione dell'azione cartolare e l'illegittimità dell'azione causale per non essere stato specificato il rapporto sottostante al titolo azionato quale promessa di pagamento.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando: di avere prodotto un valido documento in fase monitoria, tale da giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di prova scritta avente tutti i requisiti previsti dalla legge;
che la disciplina processuale consentiva di specificare e precisare meglio la propria domanda nel corso del giudizio di opposizione;
che l'opponente non aveva negato di essere debitore dell'opposto, anzi confermava di aver avuto rapporti professionali con quest'ultimo; che il cd. rapporto sottostante l'assegno consisteva nella circostanza che l'opposto aveva concesso in prestito al cospicue somme di denaro per un totale di Pt_1
pagina 3 di 7 € 22.000 e il rilasciava, a parziale copertura del debito, l'assegno di € 15.000,00 Pt_1
azionato in via monitoria.
La causa, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esaurita l'istruzione orale, giungeva all'udienza del 26.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, deve essere affrontata la questione relativa alla rinuncia al mandato da parte del difensore di parte attrice.
Come noto, la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5410 del 11/04/2001).
Nel caso in esame, atteso che non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa alla sostituzione del procuratore originariamente costituito con altro procuratore, la rappresentanza legale dello stesso deve ritenersi ancora sussistente nell'ambito del presente procedimento.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, si osserva che nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale ovvero la prova dell'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.
(cfr. Cass. n. 26/2017; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19860 del 28/09/2011).
pagina 4 di 7 Devesi, altresì, rilevare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Con riferimento a tale procedimento, incombe, quindi, sul creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito (non anche l'inadempimento, che deve, invece, essere semplicemente allegato), mentre grava sul debitore quello di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Dalla previsione di cui all'art. 2697 c.c. citato - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- è desumibile il principio della presunzione di persistenza del diritto e cioè del principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in forza del quale, nel caso in cui il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr. ex multis Cass. 8.2.2019, n. 3868; 15.5.2009, n. 11332; 13.6.2006, n.
13674 e 12.4.2006 n. 8615; 24.9.2004, n. 8219; 11.11. 2002, n. 17630, SS.UU., 30.10.2001,
n. 13533 e 9.11.2000, n. 14554).
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato la sussistenza di un obbligo di restituzione di somme a suo carico in favore di evidenziando l'omessa CP_1
dimostrazione del rapporto causale azionato;
dal suo canto, l'opposto ha fondato la pretesa restitutoria sulla scorta di un rapporto di mutuo con l'opponente.
Invero, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “il mutuo va annoverato tra
i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di
pagina 5 di 7 mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Cass. n. 6295 del 13/03/2013).
Si osserva, infatti, che una somma di denaro può essere consegnata per varie cause, pertanto la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Ebbene, nel caso in esame, nessun dubbio può essere avanzato in ordine alla sussistenza del primo degli elementi costitutivi della fattispecie di mutuo, ossia la consegna della somma di denaro;
tale elemento non è mai stato contestato dalla parte opponente ed è ulteriormente dimostrato dalla produzione documentale degli assegni bancari emessi in data
13.11.2009 e 8.4.2010 (doc. nn. 5, 6,7,8 allegati alla comparsa di costituzione) in cui il
è indicato quale beneficiario. Pt_1
Deve ritenersi raggiunta anche la prova del titolo giuridico posto a fondamento della consegna di tale somma di denaro.
L'opponente ha contestato genericamente che l'emissione degli assegni bancari di cui trattasi era riconducibile ad un prestito e, in maniera ingiustificata, ha omesso di rispondere all'interrogatorio formale deferito da parte opposta. Com'è noto, la mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, non è automaticamente ricollegata dall'art. 232 c.p.c. alla confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41643).
Ebbene, l'erogazione del prestito da parte del in favore dell'opponente è CP_1
stata confermata anche dai testi escussi. Il teste ha rammentato: Testimone_1
“vedevo entrambe le parti in causa quasi tutti i giorni ed ho visto che il a volte ha CP_1
pagina 6 di 7 consegnato del denaro contante al successivamente ho visto anche il Pt_1 CP_1 consegnare degli assegni al ma non so dire di che importo…il in alcune Pt_1 Pt_1
circostanze disse alla mia presenza che consegnava degli assegni al per fargli CP_1
riscuotere il credito che vantava nei suoi confronti;
ho anche visto il consegnare Pt_1
degli assegni al ma non so di quali importi;
ricordo che lui però diceva che CP_1
l'ammontare si aggirava intorno ai 25-30.000 euro, ma non ricordo di preciso” (cfr. verbale di udienza del 17.10.2019); il teste ha dichiarato di essere a Testimone_2
conoscenza dei rapporti di prestito da parte del nei confronti del (cfr. CP_1 Pt_1
verbale di udienza del 28.11.2019).
In definiva, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 287/2017 del 8.3.2017 di cui al procedimento n. r.g. 560/2017 emesso dal
Tribunale di Teramo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 1788/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 287/2017 del
8.3.2017 di cui al procedimento n. r.g. 560/2017 emesso dal Tribunale di Teramo;
- condanna l'opponente a corrispondere a parte opposta, a titolo di rimborso delle spese del giudizio, la somma di € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 26.3.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1788/2017 promossa da
elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi, via Nazionale n. Parte_1
106, presso lo studio dell'avv. Fabiana Pechini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo-rinunciataria al mandato attore opponente contro elettivamente domiciliato in Giulianova, via Ruetta Bompadre n. 8/A, CP_1
presso lo studio dell'avv. Costanzo D'Amelio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto pagina 2 di 7 OGGETTO: promessa di pagamento-ricognizione di debito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.05.2017, evocava in Parte_1
giudizio proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 287/2017 del 8.3.2017 di cui al procedimento n. r.g.
560/2017, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi e spese del procedimento, in virtù di assegno bancario emesso in data 7.12.2010 dall'opponente in favore della già cessata/cancellata impresa individuale Edil Manica di Manica Paolo, tratto sul c/c acceso presso la Carisap
Filiale di Giulianova n. 8.492.843.696-12, e chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del titolo ex art. 649 c.p.c., di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligazione dedotta in sede monitoria, con conseguente revoca o declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, la prescrizione dell'azione cartolare e l'illegittimità dell'azione causale per non essere stato specificato il rapporto sottostante al titolo azionato quale promessa di pagamento.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando: di avere prodotto un valido documento in fase monitoria, tale da giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di prova scritta avente tutti i requisiti previsti dalla legge;
che la disciplina processuale consentiva di specificare e precisare meglio la propria domanda nel corso del giudizio di opposizione;
che l'opponente non aveva negato di essere debitore dell'opposto, anzi confermava di aver avuto rapporti professionali con quest'ultimo; che il cd. rapporto sottostante l'assegno consisteva nella circostanza che l'opposto aveva concesso in prestito al cospicue somme di denaro per un totale di Pt_1
pagina 3 di 7 € 22.000 e il rilasciava, a parziale copertura del debito, l'assegno di € 15.000,00 Pt_1
azionato in via monitoria.
La causa, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esaurita l'istruzione orale, giungeva all'udienza del 26.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, deve essere affrontata la questione relativa alla rinuncia al mandato da parte del difensore di parte attrice.
Come noto, la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5410 del 11/04/2001).
Nel caso in esame, atteso che non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa alla sostituzione del procuratore originariamente costituito con altro procuratore, la rappresentanza legale dello stesso deve ritenersi ancora sussistente nell'ambito del presente procedimento.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, si osserva che nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale ovvero la prova dell'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.
(cfr. Cass. n. 26/2017; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19860 del 28/09/2011).
pagina 4 di 7 Devesi, altresì, rilevare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Con riferimento a tale procedimento, incombe, quindi, sul creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito (non anche l'inadempimento, che deve, invece, essere semplicemente allegato), mentre grava sul debitore quello di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Dalla previsione di cui all'art. 2697 c.c. citato - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- è desumibile il principio della presunzione di persistenza del diritto e cioè del principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in forza del quale, nel caso in cui il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr. ex multis Cass. 8.2.2019, n. 3868; 15.5.2009, n. 11332; 13.6.2006, n.
13674 e 12.4.2006 n. 8615; 24.9.2004, n. 8219; 11.11. 2002, n. 17630, SS.UU., 30.10.2001,
n. 13533 e 9.11.2000, n. 14554).
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato la sussistenza di un obbligo di restituzione di somme a suo carico in favore di evidenziando l'omessa CP_1
dimostrazione del rapporto causale azionato;
dal suo canto, l'opposto ha fondato la pretesa restitutoria sulla scorta di un rapporto di mutuo con l'opponente.
Invero, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “il mutuo va annoverato tra
i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di
pagina 5 di 7 mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Cass. n. 6295 del 13/03/2013).
Si osserva, infatti, che una somma di denaro può essere consegnata per varie cause, pertanto la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Ebbene, nel caso in esame, nessun dubbio può essere avanzato in ordine alla sussistenza del primo degli elementi costitutivi della fattispecie di mutuo, ossia la consegna della somma di denaro;
tale elemento non è mai stato contestato dalla parte opponente ed è ulteriormente dimostrato dalla produzione documentale degli assegni bancari emessi in data
13.11.2009 e 8.4.2010 (doc. nn. 5, 6,7,8 allegati alla comparsa di costituzione) in cui il
è indicato quale beneficiario. Pt_1
Deve ritenersi raggiunta anche la prova del titolo giuridico posto a fondamento della consegna di tale somma di denaro.
L'opponente ha contestato genericamente che l'emissione degli assegni bancari di cui trattasi era riconducibile ad un prestito e, in maniera ingiustificata, ha omesso di rispondere all'interrogatorio formale deferito da parte opposta. Com'è noto, la mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, non è automaticamente ricollegata dall'art. 232 c.p.c. alla confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41643).
Ebbene, l'erogazione del prestito da parte del in favore dell'opponente è CP_1
stata confermata anche dai testi escussi. Il teste ha rammentato: Testimone_1
“vedevo entrambe le parti in causa quasi tutti i giorni ed ho visto che il a volte ha CP_1
pagina 6 di 7 consegnato del denaro contante al successivamente ho visto anche il Pt_1 CP_1 consegnare degli assegni al ma non so dire di che importo…il in alcune Pt_1 Pt_1
circostanze disse alla mia presenza che consegnava degli assegni al per fargli CP_1
riscuotere il credito che vantava nei suoi confronti;
ho anche visto il consegnare Pt_1
degli assegni al ma non so di quali importi;
ricordo che lui però diceva che CP_1
l'ammontare si aggirava intorno ai 25-30.000 euro, ma non ricordo di preciso” (cfr. verbale di udienza del 17.10.2019); il teste ha dichiarato di essere a Testimone_2
conoscenza dei rapporti di prestito da parte del nei confronti del (cfr. CP_1 Pt_1
verbale di udienza del 28.11.2019).
In definiva, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 287/2017 del 8.3.2017 di cui al procedimento n. r.g. 560/2017 emesso dal
Tribunale di Teramo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 1788/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 287/2017 del
8.3.2017 di cui al procedimento n. r.g. 560/2017 emesso dal Tribunale di Teramo;
- condanna l'opponente a corrispondere a parte opposta, a titolo di rimborso delle spese del giudizio, la somma di € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7