Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 6/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Roberto BARBIERI e dell'avv. Francesco IULIANO appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Nicola BONETTI CP_1 e
, con il patrocinio dell'avv. Riccardo SALVO e dell'avv. Renato VESTINI CP_2 appellati Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 19 luglio 2021 , premesso di avere lavorato per la società CP_1 agricola (d'ora in poi con tre distinti Parte_1 Parte_1 contratti di lavoro a termine e di avere svolto un orario superiore a quello retribuito ossia mediamente 9 ore al giorno, oltre che lavoro festivo e straordinario, conveniva in giudizio il datore di lavoro per il pagamento delle differenze retributive calcolate in
€7156,40 – compresa l'integrazione della paga oraria tabellare reputata non corrispondente a quella del CCNL florovivaisti- nonché l' per il versamento dei CP_2 contributi previdenziali omessi sulle predette differenze. Si è costituita in giudizio per resistere all'avversa azione la società agricola
[...]
Parte_1
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Si è costituito l' aderendo alle posizioni del lavoratore e sottolineando che in CP_2 caso di riconoscimento di un rapporto di lavoro di maggiore estensione oraria, il datore di lavoro deve adempiere all'obbligo contributivo nei limiti della prescrizione. Ha chiesto quindi la condanna di al pagamento dei contributi, interessi, Parte_1 sanzioni civili e accessori connessi all'accertamento delle effettive cadenze del rapporto di lavoro. Assunte le prove per testi in merito all'orario di lavoro (udienza 11 ottobre 2022) le parti sono state liberamente interrogate in merito ai “cartellini orari” (udienza 21 febbraio 2023). Esperita quindi una consulenza contabile, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 28 settembre 2023” Con la decisione qui appellata, il Tribunale ha dichiarato il diritto di , in CP_1 relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nei periodi dal 4 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, dal 2 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 2 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con Parte_1
, alle differenze retributive relative alle ore di lavoro svolte
[...] effettivamente rispetto a quelle retribuite per un importo lordo di €5403,10; ha condannato la società convenuta al pagamento di detta somma oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
ha dichiarato che in relazione ai citati contratti di lavoro la società deve all' Parte_1 CP_2 le differenze contributive pari ad € 2369,71; ha condannato la società al pagamento della predetta somma, oltre sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo della l.388/2000 e interessi nella misura di legge, compensando per un terzo le spese di lite tra il ricorrente, la società Parte_1
e l' (e ponendo i restanti due terzi nonchè le spese del consulente tecnico CP_2 contabile e quelle dell'ausiliario di fonoregistrazione a carico della società datrice di lavoro). A fondamento della decisione il Tribunale ha posto le risultanze di documenti indicati come di formazione aziendale, reputando, invece, non utili le deposizioni testimoniali. 2. Ha proposto appello la società datrice di lavoro sulla scorta di cinque motivi, i primi tre riferiti alla contestata correttezza delle valutazioni istruttorie, gli altri due alle conseguenti statuizioni, sia quanto a differenze retributive, sia quanto a spese di lite.
pag. 2 di 5 Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli appellati, che hanno negato
– per quanto di rispettivo interesse – la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. L'appello è infondato e deve essere respinto. Il primo motivo attiene alla possibilità di utilizzo di documenti prodotti dal lavoratore ricorrente e da questi indicati come di formazione aziendale, senza che elementi esterni ne corroborassero l'autenticità. Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il Tribunale ha ben spiegato il percorso logico che ha posto a fondamento della propria valutazione: il lavoratore ha attribuito la sigla apposta agli stampati ad un soggetto (certo di cui anche Per_1 il datore di lavoro ha ricordato la presenza in azienda (cfr. interrogatorio formale); le annotazioni riportate riguardano elementi vari, di organizzazione aziendale, di cui è ragionevole presumere la gestione in capo a chi dava gli ordini piuttosto che allo Zarrouq2. Il teste , indicato dalla società datrice di lavoro, ha riferito dello Tes_1 svolgimento di un orario lavorativo comunque eccedente quello formalizzato in contratto (e retribuito in busta paga), il che ulteriormente conferma la sussistenza di discrepanze riprovevoli. E' dunque corretto il ragionamento deduttivo del primo giudice, che ha considerato i documenti in questione nel loro valore indiziario, senza che occorresse previamente comprovarne la veridicità formale (vds. in questo senso Cassazione civile sez. III, 27/07/2004, n.14122, secondo cui – enfasi aggiunta – “Le scritture provenienti da terzi (o formate da una parte e da un terzo) non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati o alla data del loro verificarsi, ma sono rimesse alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino l'attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale”). Le stesse Sezioni Unite hanno affermato la possibilità che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite – che ben possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c. - costituiscono purtuttavia prove atipiche, il cui valore probatorio è bensì 1 “Il lavoratore ha dichiarato che detti documenti sono copie di documenti provenienti dalla Parte_1 Più precisamente il documento era compilato e firmato da un cittadino polacco di nome , di cui Per_2 non conosce il cognome, in forza alla Se non c'era i fogli li firmava la segretaria Parte_1 ER
, una signora romena. segnava le ore sullo stampato e faceva poi una copia per i lavoratori Per_2 affinché a fine mese potessero controllare a casa con calma gli orari svolti”
pag. 3 di 5 meramente indiziario, ma possono contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cassazione civile sez. un., 23/6/2010, n. 15169): nel caso di specie, come detto, vi è la conferma da parte di un testimone dello svolgimento di lavoro oltre quello formalizzato e la non negata presenza in azienda del soggetto cui il lavoratore ha riferito la compilazione e la sigla a margine dei fogli di presenza: sarebbe stato ben possibile alla società datrice di lavoro quantomeno indicare le generalità del lavoratore in questione (solo ad essa note) per permettere una conferma testimoniale del sistema di rilevamento delle presenze indicate dal lavoratore ricorrente e senza che ciò potesse rappresentare inversione dell'onere della prova, ma solo un elemento di integrazione di buona fede degli elementi conoscitivi utili all'accertamento della verità – riservando al giudice di eventualmente sollecitare integrazioni istruttorie, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Quanto sopra risponde anche al secondo motivo di gravame, che censura appunto la affidabilità delle risultanze dei documenti in quesitone. Il terzo motivo d'appello concerne la ritenuta erroneità della valutazione della testimonianza di e la contraddittorietà delle risultanze dei fogli di Testimone_2 presenza (o brogliacci) rispetto a quanto riferito dai testimoni tutti. Anche questo argomento va disatteso: la deposizione del teste è coerente con Tes_1 quanto riportato in sentenza, come evidente dal tenore letterale delle risposte (cfr. verbale dell'aa/10/2022 – enfasi aggiunta: “GIUDICE: sa se loro lavoravano dal lunedì al venerdì? ES : sì, come anche noi facciamo anche adesso… cioè Tes_1 anche adesso si lavora così, sempre. GIUDICE: e sa se facevano 8 ore al giorno? ES : sì, son tutti orari… sono orari cioè… tutta l'azienda è quell'orario lì. Non Tes_1
è uno va prima, uno dopo. Tutti… GIUDICE: sono tutti gli orari aziendali. ES : Tes_1 sì, tutti orari così, dopo… GIUDICE: e senta suddivisi per la settimana com'è? Com'è questo orario? Me lo può dire? ES : dalla mattina dalle 8 a mezzogiorno, Tes_1
7:30 mezzogiorno e dall'una alle 16:30… 17 sempre 8 ore al giorno comunque”) Il compendio probatorio pare dunque correttamente valutato. Respinti i motivi di gravame a questo dedicati, vanno respinti gli ulteriori, che sono mera conseguenza della quantità di lavoro ritenuta provata. La sentenza merita dunque integrale conferma 4. Le spese del grado – liquidate tenendo conto del diverso valore della causa in relazione ai due diversi appellati – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 137/2023 del Tribunale di Ferrara resa in data 28/9/2023 e pubblicata il giorno 27/11/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.2.000,00 per compenso in favore di e in €.1.000,00 in CP_1 favore di , oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
CP_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 20/2/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “In tali documenti, infatti, è indicato a stampa (settore, podere) e compilato a mano il luogo di lavoro
(Sant., Enga CTV, Centro Engaza, Crosare) nonché la lavorazione effettuata (lavorazione piante, zappatura, diserbo, canne, sfogliatura, spollonatura); è presente una sigla uniforme sotto la dicitura
“firma”. Le lavorazioni scritte a mano corrispondono ad operazioni tipiche del settore vivaistico. A fianco di ogni giorno lavorato sono indicate le ore e vi è la firma in sigla di qualcuno che non è il ricorrente.”