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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2977 / 2021 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv Elvira Genovese Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dr.ssa e dai CP_2
funzionari delegati , , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ;
[...] Controparte_7
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/05/2021 parte ricorrente ha evidenziato di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dall'a.s. 2005/2005 con contratti a tempo determinato e di CP_1
essere stata immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2017 nell'area professionale personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) ed ha impugnato il decreto di ricostruzione di carriera
-con il quale le erano stati riconosciuti anni 7 mesi 11 gg 24 di anzianità ai fini economici- assumendo di aver invece diritto al riconoscimento dell'integrale servizio preruolo svolto ai fini giuridici ed economici pari ad anni 10 mesi 9 e gg 12 deducendo il contrasto dell'art 569 del dlvo
297/94 con l'art 4 direttiva 1999/1970 e concludendo per la condanna del convenuto CP_1
1 al pagamento delle differenze retributive maturate;
instauratosi il contraddittorio si costituiva il concludendo per il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale CP_1
degli eventuali ratei pregressi;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 569 TU 297/1994 dispone che « Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.…».
Parte ricorrente assume la contrarietà della disposizione con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive» ;
Appare consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, con il conseguenziale obbligo per il giudice di disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato. (cfr Cass
Civ 31150 2019)
Nella fattispecie il , facendo applicazione dell'art 569 del TU innanzi richiamato, ha CP_1
riconosciuto alla lavoratrice, all'atto dell'immissione in ruolo, anni 7 mesi 11 e giorni 24 di anzianità ai fini giuridici ed economici ed anni 1 mesi 11 e giorni 27 ai soli fini economici mentre
2 mesi 9 e giorni 21 del servizio preruolo reso nell'anno 2013 sono stati ritenuti non utili al fine della maturazione delle posizioni stipendiali;
L'anzianità maturata nell'anno 2013 (mesi 9 e giorni 10) non può essere riconosciuta ai fini giuridici ed economici tenendo conto dell'art 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, che hanno imposto il “blocco” dell'anzianità maturata per tale anno a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, incluso il personale scolastico a tempo indeterminato con la conseguenza della "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero.( cfr Cass civ 13618 2025)
Possono invece essere integralmente riconosciuti ai fini giuridici ed economici anni 1 mesi 11 e giorni 27 (che il Ministero ha riconosciuto ai soli fini economici) considerando che, dagli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, va affermata la piena comparabilità della prestazione resa dalla ricorrente rispetto all'omologo collaboratore a tempo indeterminato, anche perché la parte convenuta (su cui ricadeva l'onere probatorio) non ha allegato alcun elemento dal quale poter ricavare l'esistenza di ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento;
Complessivamente la ricorrente ha pertanto diritto al complessivo riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio all'atto dell'assunzione, di anni 9, mesi 11 e gg. 21, sia ai fini giuridici che economici, dovendosi in tal senso adeguare anche il calcolo della progressione di carriera con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate dalla lavoratrice nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale da calcolare nel quinquennio a ritroso del 8.3.2018 (cfr messa in mora prod ricorrente)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo considerando la serialità della controversia;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
2977 / 2021
3 Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio preruolo prestato in misura complessiva di anni 9, mesi 11e gg. 21, ordina al convenuto di rimodulare in tal CP_1
senso la progressione di carriera della ricorrente ed al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente CP_1
che liquida in euro 800,00, per compensi oltre accessori come per legge con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,24/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
4
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv Elvira Genovese Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dr.ssa e dai CP_2
funzionari delegati , , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ;
[...] Controparte_7
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/05/2021 parte ricorrente ha evidenziato di aver lavorato alle dipendenze del convenuto dall'a.s. 2005/2005 con contratti a tempo determinato e di CP_1
essere stata immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2017 nell'area professionale personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) ed ha impugnato il decreto di ricostruzione di carriera
-con il quale le erano stati riconosciuti anni 7 mesi 11 gg 24 di anzianità ai fini economici- assumendo di aver invece diritto al riconoscimento dell'integrale servizio preruolo svolto ai fini giuridici ed economici pari ad anni 10 mesi 9 e gg 12 deducendo il contrasto dell'art 569 del dlvo
297/94 con l'art 4 direttiva 1999/1970 e concludendo per la condanna del convenuto CP_1
1 al pagamento delle differenze retributive maturate;
instauratosi il contraddittorio si costituiva il concludendo per il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale CP_1
degli eventuali ratei pregressi;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 569 TU 297/1994 dispone che « Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.…».
Parte ricorrente assume la contrarietà della disposizione con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive» ;
Appare consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, con il conseguenziale obbligo per il giudice di disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato. (cfr Cass
Civ 31150 2019)
Nella fattispecie il , facendo applicazione dell'art 569 del TU innanzi richiamato, ha CP_1
riconosciuto alla lavoratrice, all'atto dell'immissione in ruolo, anni 7 mesi 11 e giorni 24 di anzianità ai fini giuridici ed economici ed anni 1 mesi 11 e giorni 27 ai soli fini economici mentre
2 mesi 9 e giorni 21 del servizio preruolo reso nell'anno 2013 sono stati ritenuti non utili al fine della maturazione delle posizioni stipendiali;
L'anzianità maturata nell'anno 2013 (mesi 9 e giorni 10) non può essere riconosciuta ai fini giuridici ed economici tenendo conto dell'art 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, che hanno imposto il “blocco” dell'anzianità maturata per tale anno a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, incluso il personale scolastico a tempo indeterminato con la conseguenza della "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero.( cfr Cass civ 13618 2025)
Possono invece essere integralmente riconosciuti ai fini giuridici ed economici anni 1 mesi 11 e giorni 27 (che il Ministero ha riconosciuto ai soli fini economici) considerando che, dagli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, va affermata la piena comparabilità della prestazione resa dalla ricorrente rispetto all'omologo collaboratore a tempo indeterminato, anche perché la parte convenuta (su cui ricadeva l'onere probatorio) non ha allegato alcun elemento dal quale poter ricavare l'esistenza di ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento;
Complessivamente la ricorrente ha pertanto diritto al complessivo riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio all'atto dell'assunzione, di anni 9, mesi 11 e gg. 21, sia ai fini giuridici che economici, dovendosi in tal senso adeguare anche il calcolo della progressione di carriera con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate dalla lavoratrice nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale da calcolare nel quinquennio a ritroso del 8.3.2018 (cfr messa in mora prod ricorrente)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo considerando la serialità della controversia;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
2977 / 2021
3 Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio preruolo prestato in misura complessiva di anni 9, mesi 11e gg. 21, ordina al convenuto di rimodulare in tal CP_1
senso la progressione di carriera della ricorrente ed al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente CP_1
che liquida in euro 800,00, per compensi oltre accessori come per legge con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,24/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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