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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2033 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore con il patrocinio degli avv.ti Antonello Mandarano (PEC:
[...]
, AN NI (PEC: Email_1 [...]
, OS UT (PEC: Email_2 [...]
e AO RI CE (PEC: Email_3 [...]
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2 tante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Valerio Calogero Scimemi (PEC: e Valentina Carra (PEC: Email_4 [...]
Email_5
appellata
(C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore con Controparte_3 il patrocinio dell'avv. Massimiliano Napoli (PEC: Email_6
[...]
appellata
(C.F. , in persona del sindaco pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore
(C.F. ), in persona del sindaco pro Controparte_5 P.IVA_5
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 tempore, (C.F. , in persona del sindaco Controparte_6 P.IVA_6 pro tempore;
(C.F. ), in persona del prefet- Controparte_7 P.IVA_7 to pro tempore
(C.F. ), in persona del prefetto Controparte_8 P.IVA_8 pro tempore
(C.F. ), in persona del prefetto pro Controparte_9 P.IVA_9 tempore
(C.F. ), in persona del prefetto pro Controparte_10 P.IVA_10 tempore
(C.F. ), in persona del prefetto pro Controparte_11 P.IVA_11 tempore
(C.F. , in persona del prefetto pro Controparte_12 P.IVA_12 tempore
(C.F. ), in persona del prefetto pro Controparte_13 P.IVA_13 tempore appellati contumaci
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2100/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 24/04/2019 all'esito del procedimento iscrit- to al N.R.G. 6036/2015;
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto dal e, per l'effetto, in totale riforma Parte_1 della sentenza n. 2100/2019 del Tribunale – Sez. V Civile di Palermo, re- spingere l'opposizione proposta da e confermare i n. 89 Controparte_1 verbali di contravvenzione al CdS emessi dal ed impu- Parte_1 gnati in primo grado, con ogni conseguenza ed effetto di legge, anche in ordine alle spese di lite del I grado di giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e di articolare prova per testi sulle circostanze dedotte, nei termini di legge, anche in relazione al comportamento processuale dell'appellata. Con vittoria per entrambi i gradi del giudizio delle spese e dei compensi
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 professionali, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patro- cinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.»
Conclusioni per la parte appellata Controparte_1
«Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello disattesa e respinta ogni contra- ria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto dal Parte_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare
[...] la sentenza n. 2100/2019 impugnata che ha accolto l'opposizione all'ese- cuzione proposta dalla;
Controparte_1
Confermare il disposto annullamento della cartella esattoriale n. 29620130091597387 e di tutti i verbali di contestazione opposti, nonché di tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi e conseguen- temente confermare la declaratoria di non debenza delle somme ivi azio- nate;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata Controparte_14
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
- Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Palermo, es- sendo la causa di competenza del Giudice (di Pace) del luogo in cui sono state commesse le infrazioni a seguito delle quali sono stati elevati i relati- vi verbali di contestazione.
- Ammettere ed accogliere l'appello proposto dal , indi Parte_1 facendovi diritto nel merito.
- Ritenere e dichiarare la sentenza impugnata illegittima e viziata da errori nella assunzione dei presupposti, nelle valutazioni degli atti di causa e nel- la motivazione, e, per l'effetto, annullare o riformare (o con qualsiasi altra statuizione) l'appellata sentenza n. 2100/2019 resa e depositata dal Giu- dice Unico del Tribunale di Palermo – Sez. V Civile- in data 24.04.2019, ri- tenendo, altresì, improponibile e/o comunque illegittima ed infondata (o con qualsiasi altra statuizione) l'opposizione proposta dalla CP_1 avverso la cartella esattoriale n. 29620130091597387000 (notifica-
[...] ta in data 13.5.2015) ed i presupposti verbali di contestazione notificati, relativi a sanzioni amministrative combinate per infrazioni al Codice della Strada, e ciò per tutti i motivi su esposti. Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, delle spese di lite e compensi. SA juribus e con espressa riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni, anche in base all'ulteriore comportamento processuale avversario.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 1. Con citazione del 16/03/2015, la società proponeva Controparte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., innanzi al Tribunale di Paler- mo, avverso la cartella di pagamento n. 29620130091597387000 dell'importo di euro 27.272,86 notificatale in data 13/05/2024, a cura del-
e relativa a sanzioni pecuniarie amministrative Controparte_14 per violazioni al codice della strada comminate dai Comuni di , Ve- Pt_1 rona, e , nonché dalle Prefetture di , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, Napoli e , chiedendone l'annullamento. CP_9 CP_10 CP_11 CP_13
2. Nel relativo giudizio si costituivano la Controparte_14 [...]
, la , il e il CP_16 Controparte_11 Parte_1 [...]
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito CP_4
e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione spiegata dall'attrice.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
2100/2019 del 24/04/2019, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione spiegata dalla annullava la cartella di pa- Controparte_1 gamento n. 29620130091597387000 e condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 24/10/2019, il di ha proposto appello Pt_1 Pt_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione originariamente proposta.
5. La si è costituita in giudizio con comparsa del Controparte_1
03/02/2020, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e nel chie- dere la conferma del provvedimento appellato, ha reiterato le eccezioni già proposte nel giudizio di prime cure.
[...
6. Con comparsa del 17/02/2020 si è, parimenti, costituita in giudizio cui nel corso del presente giudizio è succeduta Controparte_17
l' , chiedendo, in via incidentale, la de- Controparte_18 claratoria di incompetenza del giudice adito e, nel merito, l'accoglimento dell'appello proposto dal . Parte_1
7. I Comuni di e e le Prefetture di , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , Napoli e benchè corretta- CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_13 mente evocati in giudizio non hanno provveduto a costituirsi e ne va, per- tanto, dichiarata la contumacia.
8. All'udienza del 16/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le e parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termi- ni indicati in epigrafe e con ordinanza del 20/12/2024 la causa è stata as- sunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di repli-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 ca.
9. Il presente giudizio trae origine dall'impugnazione da parte della CP_1 della cartella di pagamento n. 29620130091597387000 notificata
[...] da e relativa a sanzioni pecuniarie amministrative per Controparte_14 violazioni al codice della strada comminate da vari Enti e commesse con veicoli di proprietà della LEASYS S.p.a., concessi in locazione alla
[...]
CP_1
10. In particolare, l'odierna appellata aveva eccepito Controparte_1
l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo per omessa contestazione im- mediata o notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento di cui ai nn. 268, 317, e 325, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutti i rimanenti verbali di contestazione, in ragione al combi- nato disposto di cui agli artt. 84 e 196 C.d.S., secondo cui, nell'ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, la responsabilità per le violazioni al codice della strada commesse con i suddetti veicoli andrebbero ascritte, solidalmente, al locatario del veicolo e all'autore della violazione. Per tale ragione, la a seguito della notifica dei processi verbali sottesi CP_1 alla cartella di pagamento opposta, aveva provveduto a comunicare tem- pestivamente all'amministrazione procedente i nominativi dei soggetti lo- catari dei veicoli interessati dalle suddette violazioni.
11. A fronte di ciò, le amministrazioni procedenti rilevavano che tali co- municazioni non costituivano opposizione ai verbali di contestazione e, pertanto, in assenza del pagamento degli importi ingiunti da parte della provvedevano ad iscrivere le somme a ruolo, con conseguen- CP_1 te notifica della relativa cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione.
12. Il provvedimento impugnato ha accolto l'opposizione proposta dalla evidenziando che la predetta società, che svolge l'attività di CP_1 noleggio di veicoli senza conducente descritta nell'art. 84 C.D.S., ha forni- to la prova di avere ottemperato all'obbligo sulla stessa gravante di co- municare agli enti impositori i dati identificativi dei soggetti che avevano locato i propri mezzi, cui dovevano, pertanto, essere indirizzati i verbali di accertamento sottesi alla cartella impugnata, con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo alla società locatrice.
13. Venendo, quindi, all'esame del merito dell'impugnazione va premesso che il presente giudizio di appello è stato proposto dal solo Parte_2
, di tal che la pronuncia impugnata deve ritenersi passata in autorità
[...] di cosa giudicata nei confronti di tutte le ulteriori pubbliche amministra- zioni, in virtù della formazione del c.d. giudicato interno.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 14. Si impone in via logicamente preliminare l'esame del motivo di appel- lo incidentale proposto dall'appellata cui è suc- Controparte_14 ceduta l' , con cui viene eccepita Controparte_18
l'incompetenza per materia e per territorio del giudice adito.
15. Il motivo di impugnazione è inammissibile, in quanto formulato in modo del tutto generico, in violazione dei canoni previsti dall'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellata non prende alcuna posizione, né si confronta in modo puntuale con la motivazione contenuta nel provvedi- mento impugnato, non curandosi di confutarla.
16. Il provvedimento di prime cure ha espressamente rigettato
[... l'eccezione di incompetenza rilevando che l'opposizione proposta dalla andava qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_3
c.p.c. e che la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel rite- nere che in tema di opposizione all'esecuzione proposta avverso la cartel- la esattoriale prima dell'inizio dell'esecuzione, il giudice competente deb- ba individuarsi in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c. .
17. In particolare, il primo giudice, nel recepire l'orientamento della Corte di Cassazione ha chiarito che l'opposizione all'esecuzione proposta avver- so la cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada va propo- sta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc, per cui competente per territorio è il giudice del luogo dell'esecuzione. In particolare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del codice di rito, “per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli art. 615 e 619, è competente il giudice del luogo dell'esecuzione”, ossia “del luogo in cui si trovano cose del debitore che potranno essere sottoposte a pigno- ramento” luogo, che nel caso in esame, è stato correttamente individuato nel circondario di Palermo, ove la società attrice ha la propria sede ed i bene mobili ed immobili che potrebbero formare oggetto dell'esecuzione forzata. Da qui, l'affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Palermo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 615, comma 1, e 27, co. 1, c.p.c..
18. A fronte di ciò, l'appellante incidentale, nel censurare la sentenza im- pugnata, si è limitato a riprodurre dogmaticamente le ragioni già esposte in primo grado, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione pre- cedentemente indicata.
19. Il motivo di appello proposto è, inoltre, inammissibile per violazione dell'art. 343 c.p.c. che prevede che l'appello incidentale debba essere
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 proposto, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, comma 2 c.p.c..
20. Nel caso di specie, si è costituita in giudizio Controparte_14 con comparsa depositata in data 18/02/2020, a fronte della citazione in giudizio per l'udienza del 24/02/2020, poi differita al 04/03/2020, con la conseguenza che a mente del citato art. 343 c.p.c. l'appello incidentale deve ritenersi tardivamente proposto.
21. Venendo, quindi, all'esame del merito dell'appello principale, con il pri- mo motivo di impugnazione il chiede un complessivo Parte_1 riesame dei fatti di causa, allegando che il primo giudice avrebbe erro- neamente ritenuto ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla avverso la cartella di pagamento n. CP_1
29620130091597387000.
22. Evidenzia, infatti, che la cartella esattoriale, che fa seguito ad un titolo esecutivo costituito nel caso di specie dai verbali di contestazione delle in- frazioni rilevate, sebbene sia equiparabile al precetto, è tuttavia sindaca- bile in via di giudizio solo per vizi propri e non anche per motivi antece- denti alla formazione del titolo che avrebbero, pertanto, dovuto esser fat- ti valere con l'impugnazione dell'atto presupposto e che non sono più de- ducibili quando, invece, questo si sia consolidato.
23. Riferisce che l'opposizione della volta a fare valere vizi di CP_1 merito costituiti dalla inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legit- timazione passiva di essa opponente, avrebbero dovuto essere sollevata, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 150/2011 che ha sostituito ed abrogato gli artt. 22 e 23 D. Lgs n. 689/1981 e che trova applicazione per tutte le opposizio- ni proposte dopo il 06/10/2011, entro 30 giorni dalla notifica dei verbali di contestazione, avvenuta nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2011.
24. Eccepisce, dunque, l'inammissibilità dell'opposizione della CP_1 spiegata nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., at- teso che la predetta società ha opposto una cartella esattoriale avente ad oggetto verbali di contestazione regolarmente notificati, avverso i quali avrebbe dovuto proporre l'opposizione a sanzione amministrativa entro i termini decadenziali di legge.
25. Al riguardo la società odierna appellata ribadisce che la comunicazio- ne effettuata all'organo accertatore dei nominativi dei locatari noleggiato- ri dei veicoli responsabili delle infrazioni contestate avrebbe impedito ai singoli verbali di accertamento di diventare titoli esecutivi e che tali co-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 municazioni avevano esaurito ogni attività di competenza della società di noleggio, sulla quale non sarebbe gravato alcun onere di impugnazione dei verbali di accertamento, che non erano fonte di responsabilità, neppu- re solidale, in capo alla stessa.
26. La predetta società ha ribadito che soltanto il locatario del veicolo o l'eventuale effettivo trasgressore erano gli unici soggetti che avrebbero potuto utilmente proporre l'opposizione al verbale di contestazione ed ha, pertanto, qualificato la propria impugnazione come opposizione all'esecuzione, avendo la stessa allegato fatti impeditivi ed estintivi dell'obbligazione sanzionatoria costituiti, per l'appunto, dalle comunica- zioni dei soggetti autori delle violazioni.
27. Il provvedimento impugnato, nell'accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata dalla società odierna appellata, ha accolto l'eccezione di ca- renza di legittimazione passiva dalla stessa richiamando l'applicazione dell'art. 196 C.d.S. che prevede, nei casi di noleggio di autovettura senza conducente, che la responsabilità per la violazione di regole del codice stradale debba essere ascritta in solido al trasgressore ed a colui che ha noleggiato l'autoveicolo.
28. Il primo giudice ha, quindi, ritenuto che poiché l'attività svolta dalla rientra nell'ambito della locazione senza conducente di cui CP_1 all'art. 84 C.d.S., si configurerebbe un esonero di responsabilità in capo al soggetto proprietario o locatore dell'autovettura che abbia correttamente adempiuto alla comunicazioni dei nominativi dei noleggiatori di veicoli, così come richieste dalla normativa di riferimento, la cui ratio è quella di correlare la responsabilità conseguente all'infrazione in capo al soggetto che aveva la effettiva disponibilità del veicolo con il quale la stessa fu commessa.
29. Il Tribunale di Palermo, a sostegno del provvedimento impugnato ha ulteriormente rilevato che la tutela dell'Amministrazione, ai fini della identificazione del locatario del veicolo senza conducente, in assenza di annotazioni del noleggio sulla carta di circolazione, viene garantita dalle norme di comportamento contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n° 300/a/48507/113/2 del 15.1.1994 che, nelle ipotesi di in- frazione commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente ex art. 84 C.d.S., esclude la responsabilità delle imprese locatrici, solo qualo- ra queste, destinatarie della notifica della contravvenzione comunichino tempestivamente all'Amministrazione le generalità del locatario, consen- tendole così di indirizzare allo stesso, la regolare notifica ex art. 201 C.d.S.
30. Il motivo di appello proposto dal è fondato e merita Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 accoglimento in ragione delle considerazioni che seguono.
31. Il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazio- ne, al quale questo Collegio ritiene di aderire, ha definitivamente superato le precedenti oscillazioni giurisprudenziali in merito all'interpretazione dell'art. 196 C.d.S., che erano seguite alla riforma intervenuta con il D.L. n. 121 del 2021, conv. con mod. dalla L. n. 156 del 2021, con il quale, in de- roga al principio generale sulla responsabilità solidale prevista dalla L. n. 689/1981, è stata introdotta un'eccezione, circoscritta ai casi di noleggio senza conducente di cui all'art. 84 C.d.S., per effetto della quale in tali fat- tispecie il locatario e non più il proprietario/locatore risponde solidalmen- te con l'autore materiale della violazione.
32. La nuova formulazione dell'art. 196 C.d.S. esclude, dunque, il generale vincolo di solidarietà che lega il proprietario/locatario del veicolo e il con- ducente per le infrazioni alle norme del codice della strada commesse du- rante il periodo di noleggio delle autovetture senza conducente, con la conseguenza che, in tali ipotesi, il locatore non è più ritenuto responsabile in solido con il cliente locatario per il pagamento delle sanzioni irrogate ma è onerato ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale di comunicare all'ente accertatore le generalità del cliente locatario presun- to trasgressore affinché il verbale dell'infrazione possa essere a questi ri- notificato ai sensi dell'art. 201 C.d.S..
33. Prima della citata riforma legislativa, la giurisprudenza di legittimità riteneva pacifica l'esistenza di una responsabilità solidale tra il proprieta- rio/locatore e il conducente locatario o l'eventuale trasgressore diverso da quest'ultimo, anche nel caso di comunicazione, da parte del proprieta- rio/locatore, dei dati dei soggetti che avevano noleggiato i veicoli, rite- nendo in proposito che nessuna valenza giuridica fosse da ascriversi ai pa- reri contenuti nelle circolari ministeriali, ivi compreso quello di cui alla cir- colare del Ministero dell'Interno n° 300/a/48507/113/2 del 15.1.1994, at- teso che gli stessi, in quanto atti interni all'amministrazione, non assurgo- no al rango di fonti del diritto e sono inidonei ad incidere sul rapporto so- stanziale (cfr. Cass. n. 20129/2024, Cass. n. 35098/2022 Cass. n. 23031/2007).
34. Fatte tali precisazioni, deve ritenersi che la normativa applicabile ra- tione temporis al caso di specie vada individuata in quella antecedente al- la riforma sopra menzionata, dovendosi escludere l'applicazione retroatti- va della disposizione più vantaggiosa, costituita appunto, dall'attuale for- mulazione dell'art. 196 C.d.S. in ragione della inapplicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni ammini-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 strative (cfr. Cass. n. 27217 del 2024 e Cass. n. 19030 del 2022).
35. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di verbali di accertamento relativi a violazioni del codice della strada commesse in epoca anteriore alla rifor- ma del 2021 la sola comunicazione da parte della società di noleggio del nominativo dei locatari/trasgressori non è sufficiente ad escludere il vin- colo di solidarietà del proprietario/locatore “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione da parte della società di noleggio del nominati- vo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto estintivo della pretesa credi- toria di cui alla cartella di pagamento, costituendo piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (cfr. Cass. n. 29015/2024).
36. In ragione delle superiori considerazioni deve, dunque, dichiararsi l'i- nammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. spiegata dalla società di noleggio che sia stata destinataria della notifica dei verbali relativi a violazione del codice della strada e che si sia limitata a comuni- care, seppur tempestivamente, agli enti sanzionatori il nominativo del soggetto locatario/trasgressore sollecitando la rinotifica degli stessi a quest'ultimo soggetti, e che non abbia, invece, dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva mediante tempestivo ricorso alle competenti prefetture e ai giudici di pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S. (cfr. Cass. n. 14552/2018, Cass. n. 1845/2018, Cass. n. 13664/2017).
37. La dunque, nella sua qualità di società locatrice destina- CP_1 taria delle notifiche dei verbali di violazione di norme del codice della strada non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare tempestivamente agli enti sanzionatori il nominativo del conducente locatario presunto tra- sgressore ma avrebbe dovuto opporre il proprio difetto di legittimazione passiva sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale alle competenti prefetture e ai giudici di pace per impedire che gli stessi differissero definitivi.
38. Ed infatti, soltanto in sede di impugnazione ex artt. 203 204 C.d.S. la predetta società di noleggio avrebbe potuto far valere il dedotto difetto di legittimazione passiva lamentando l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'articolo 196 C.d.S., dovendosi al contrario ritenere che l'omessa pro- posizione dell'opposizione e il mancato pagamento della sanzione abbia- no fatto acquisire ai predetti verbali natura di titolo esecutivo nei cui con- fronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso, atteso che la cartella di pagamento non inte- gra un nuovo atto impositivo autonomo rispetto ai sottesi verbali di con-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 testazione.
39. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dalla limitatamente CP_1 ai verbali di contestazione sottesi alla cartella di pagamento n. 29620130091597387000 notificati ad istanza del è, per- Parte_1 tanto, inammissibile.
40. Del pari infondata è l'eccezione di nullità della cartella di pagamento reiterata dalla per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, CP_1 con la quale quest'ultima ha lamentato una carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne avevano determinato l'emissione.
41. Deve, infatti, ritenersi che la predetta società fosse perfettamente a conoscenza, a seguito della notifica dei verbali di contestazione, dei fatti in virtù dei quali era stata assoggettata al pagamento delle somme aziona- te.
42. Infine, si rileva l'infondatezza del motivo di opposizione reiterato dalla avente ad oggetto l'intervenuta decadenza del concessiona- CP_1 rio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973, dal potere di procedere all'esecuzione del quantum richiesto con le cartelle opposta, avendo l'appellata invocato disposizioni relative alla notifica di cartelle concernenti le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto che in quanto tali sono inapplicabili al caso di specie.
43. Tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine a talune questioni trattate, che sono stati composti in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per di- sporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, con riferi- mento ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dal nei con- Parte_1
[... fronti di , già Controparte_1 Controparte_18
, e e Controparte_17 Controparte_19 CP_5 CP_6 [...]
, , , Napoli e Controparte_20 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_21
[.
, con citazione del 24/10/2019 ed in parziale riforma della sentenza n. 2100/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24/04/019 rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, proposta da
[...] avverso la cartelle di pagamento n. CP_1
29620130091597387000, limitatamente alle sanzioni amministrative
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 irrogate dal;
Parte_1
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 01/10/2025
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni, e dal Consigliere estensore, dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2033 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore con il patrocinio degli avv.ti Antonello Mandarano (PEC:
[...]
, AN NI (PEC: Email_1 [...]
, OS UT (PEC: Email_2 [...]
e AO RI CE (PEC: Email_3 [...]
Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2 tante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Valerio Calogero Scimemi (PEC: e Valentina Carra (PEC: Email_4 [...]
Email_5
appellata
(C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore con Controparte_3 il patrocinio dell'avv. Massimiliano Napoli (PEC: Email_6
[...]
appellata
(C.F. , in persona del sindaco pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore
(C.F. ), in persona del sindaco pro Controparte_5 P.IVA_5
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 tempore, (C.F. , in persona del sindaco Controparte_6 P.IVA_6 pro tempore;
(C.F. ), in persona del prefet- Controparte_7 P.IVA_7 to pro tempore
(C.F. ), in persona del prefetto Controparte_8 P.IVA_8 pro tempore
(C.F. ), in persona del prefetto pro Controparte_9 P.IVA_9 tempore
(C.F. ), in persona del prefetto pro Controparte_10 P.IVA_10 tempore
(C.F. ), in persona del prefetto pro Controparte_11 P.IVA_11 tempore
(C.F. , in persona del prefetto pro Controparte_12 P.IVA_12 tempore
(C.F. ), in persona del prefetto pro Controparte_13 P.IVA_13 tempore appellati contumaci
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2100/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 24/04/2019 all'esito del procedimento iscrit- to al N.R.G. 6036/2015;
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto dal e, per l'effetto, in totale riforma Parte_1 della sentenza n. 2100/2019 del Tribunale – Sez. V Civile di Palermo, re- spingere l'opposizione proposta da e confermare i n. 89 Controparte_1 verbali di contravvenzione al CdS emessi dal ed impu- Parte_1 gnati in primo grado, con ogni conseguenza ed effetto di legge, anche in ordine alle spese di lite del I grado di giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e di articolare prova per testi sulle circostanze dedotte, nei termini di legge, anche in relazione al comportamento processuale dell'appellata. Con vittoria per entrambi i gradi del giudizio delle spese e dei compensi
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 professionali, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patro- cinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.»
Conclusioni per la parte appellata Controparte_1
«Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello disattesa e respinta ogni contra- ria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto dal Parte_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare
[...] la sentenza n. 2100/2019 impugnata che ha accolto l'opposizione all'ese- cuzione proposta dalla;
Controparte_1
Confermare il disposto annullamento della cartella esattoriale n. 29620130091597387 e di tutti i verbali di contestazione opposti, nonché di tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi e conseguen- temente confermare la declaratoria di non debenza delle somme ivi azio- nate;
condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata Controparte_14
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
- Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Palermo, es- sendo la causa di competenza del Giudice (di Pace) del luogo in cui sono state commesse le infrazioni a seguito delle quali sono stati elevati i relati- vi verbali di contestazione.
- Ammettere ed accogliere l'appello proposto dal , indi Parte_1 facendovi diritto nel merito.
- Ritenere e dichiarare la sentenza impugnata illegittima e viziata da errori nella assunzione dei presupposti, nelle valutazioni degli atti di causa e nel- la motivazione, e, per l'effetto, annullare o riformare (o con qualsiasi altra statuizione) l'appellata sentenza n. 2100/2019 resa e depositata dal Giu- dice Unico del Tribunale di Palermo – Sez. V Civile- in data 24.04.2019, ri- tenendo, altresì, improponibile e/o comunque illegittima ed infondata (o con qualsiasi altra statuizione) l'opposizione proposta dalla CP_1 avverso la cartella esattoriale n. 29620130091597387000 (notifica-
[...] ta in data 13.5.2015) ed i presupposti verbali di contestazione notificati, relativi a sanzioni amministrative combinate per infrazioni al Codice della Strada, e ciò per tutti i motivi su esposti. Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, delle spese di lite e compensi. SA juribus e con espressa riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni, anche in base all'ulteriore comportamento processuale avversario.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 1. Con citazione del 16/03/2015, la società proponeva Controparte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., innanzi al Tribunale di Paler- mo, avverso la cartella di pagamento n. 29620130091597387000 dell'importo di euro 27.272,86 notificatale in data 13/05/2024, a cura del-
e relativa a sanzioni pecuniarie amministrative Controparte_14 per violazioni al codice della strada comminate dai Comuni di , Ve- Pt_1 rona, e , nonché dalle Prefetture di , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, Napoli e , chiedendone l'annullamento. CP_9 CP_10 CP_11 CP_13
2. Nel relativo giudizio si costituivano la Controparte_14 [...]
, la , il e il CP_16 Controparte_11 Parte_1 [...]
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito CP_4
e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione spiegata dall'attrice.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
2100/2019 del 24/04/2019, definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione spiegata dalla annullava la cartella di pa- Controparte_1 gamento n. 29620130091597387000 e condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 24/10/2019, il di ha proposto appello Pt_1 Pt_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione originariamente proposta.
5. La si è costituita in giudizio con comparsa del Controparte_1
03/02/2020, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e nel chie- dere la conferma del provvedimento appellato, ha reiterato le eccezioni già proposte nel giudizio di prime cure.
[...
6. Con comparsa del 17/02/2020 si è, parimenti, costituita in giudizio cui nel corso del presente giudizio è succeduta Controparte_17
l' , chiedendo, in via incidentale, la de- Controparte_18 claratoria di incompetenza del giudice adito e, nel merito, l'accoglimento dell'appello proposto dal . Parte_1
7. I Comuni di e e le Prefetture di , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , Napoli e benchè corretta- CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_13 mente evocati in giudizio non hanno provveduto a costituirsi e ne va, per- tanto, dichiarata la contumacia.
8. All'udienza del 16/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le e parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termi- ni indicati in epigrafe e con ordinanza del 20/12/2024 la causa è stata as- sunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di repli-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 ca.
9. Il presente giudizio trae origine dall'impugnazione da parte della CP_1 della cartella di pagamento n. 29620130091597387000 notificata
[...] da e relativa a sanzioni pecuniarie amministrative per Controparte_14 violazioni al codice della strada comminate da vari Enti e commesse con veicoli di proprietà della LEASYS S.p.a., concessi in locazione alla
[...]
CP_1
10. In particolare, l'odierna appellata aveva eccepito Controparte_1
l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo per omessa contestazione im- mediata o notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento di cui ai nn. 268, 317, e 325, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutti i rimanenti verbali di contestazione, in ragione al combi- nato disposto di cui agli artt. 84 e 196 C.d.S., secondo cui, nell'ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, la responsabilità per le violazioni al codice della strada commesse con i suddetti veicoli andrebbero ascritte, solidalmente, al locatario del veicolo e all'autore della violazione. Per tale ragione, la a seguito della notifica dei processi verbali sottesi CP_1 alla cartella di pagamento opposta, aveva provveduto a comunicare tem- pestivamente all'amministrazione procedente i nominativi dei soggetti lo- catari dei veicoli interessati dalle suddette violazioni.
11. A fronte di ciò, le amministrazioni procedenti rilevavano che tali co- municazioni non costituivano opposizione ai verbali di contestazione e, pertanto, in assenza del pagamento degli importi ingiunti da parte della provvedevano ad iscrivere le somme a ruolo, con conseguen- CP_1 te notifica della relativa cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione.
12. Il provvedimento impugnato ha accolto l'opposizione proposta dalla evidenziando che la predetta società, che svolge l'attività di CP_1 noleggio di veicoli senza conducente descritta nell'art. 84 C.D.S., ha forni- to la prova di avere ottemperato all'obbligo sulla stessa gravante di co- municare agli enti impositori i dati identificativi dei soggetti che avevano locato i propri mezzi, cui dovevano, pertanto, essere indirizzati i verbali di accertamento sottesi alla cartella impugnata, con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo alla società locatrice.
13. Venendo, quindi, all'esame del merito dell'impugnazione va premesso che il presente giudizio di appello è stato proposto dal solo Parte_2
, di tal che la pronuncia impugnata deve ritenersi passata in autorità
[...] di cosa giudicata nei confronti di tutte le ulteriori pubbliche amministra- zioni, in virtù della formazione del c.d. giudicato interno.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 14. Si impone in via logicamente preliminare l'esame del motivo di appel- lo incidentale proposto dall'appellata cui è suc- Controparte_14 ceduta l' , con cui viene eccepita Controparte_18
l'incompetenza per materia e per territorio del giudice adito.
15. Il motivo di impugnazione è inammissibile, in quanto formulato in modo del tutto generico, in violazione dei canoni previsti dall'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellata non prende alcuna posizione, né si confronta in modo puntuale con la motivazione contenuta nel provvedi- mento impugnato, non curandosi di confutarla.
16. Il provvedimento di prime cure ha espressamente rigettato
[... l'eccezione di incompetenza rilevando che l'opposizione proposta dalla andava qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_3
c.p.c. e che la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante nel rite- nere che in tema di opposizione all'esecuzione proposta avverso la cartel- la esattoriale prima dell'inizio dell'esecuzione, il giudice competente deb- ba individuarsi in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c. .
17. In particolare, il primo giudice, nel recepire l'orientamento della Corte di Cassazione ha chiarito che l'opposizione all'esecuzione proposta avver- so la cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada va propo- sta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc, per cui competente per territorio è il giudice del luogo dell'esecuzione. In particolare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del codice di rito, “per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli art. 615 e 619, è competente il giudice del luogo dell'esecuzione”, ossia “del luogo in cui si trovano cose del debitore che potranno essere sottoposte a pigno- ramento” luogo, che nel caso in esame, è stato correttamente individuato nel circondario di Palermo, ove la società attrice ha la propria sede ed i bene mobili ed immobili che potrebbero formare oggetto dell'esecuzione forzata. Da qui, l'affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Palermo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 615, comma 1, e 27, co. 1, c.p.c..
18. A fronte di ciò, l'appellante incidentale, nel censurare la sentenza im- pugnata, si è limitato a riprodurre dogmaticamente le ragioni già esposte in primo grado, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione pre- cedentemente indicata.
19. Il motivo di appello proposto è, inoltre, inammissibile per violazione dell'art. 343 c.p.c. che prevede che l'appello incidentale debba essere
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 proposto, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, comma 2 c.p.c..
20. Nel caso di specie, si è costituita in giudizio Controparte_14 con comparsa depositata in data 18/02/2020, a fronte della citazione in giudizio per l'udienza del 24/02/2020, poi differita al 04/03/2020, con la conseguenza che a mente del citato art. 343 c.p.c. l'appello incidentale deve ritenersi tardivamente proposto.
21. Venendo, quindi, all'esame del merito dell'appello principale, con il pri- mo motivo di impugnazione il chiede un complessivo Parte_1 riesame dei fatti di causa, allegando che il primo giudice avrebbe erro- neamente ritenuto ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla avverso la cartella di pagamento n. CP_1
29620130091597387000.
22. Evidenzia, infatti, che la cartella esattoriale, che fa seguito ad un titolo esecutivo costituito nel caso di specie dai verbali di contestazione delle in- frazioni rilevate, sebbene sia equiparabile al precetto, è tuttavia sindaca- bile in via di giudizio solo per vizi propri e non anche per motivi antece- denti alla formazione del titolo che avrebbero, pertanto, dovuto esser fat- ti valere con l'impugnazione dell'atto presupposto e che non sono più de- ducibili quando, invece, questo si sia consolidato.
23. Riferisce che l'opposizione della volta a fare valere vizi di CP_1 merito costituiti dalla inesistenza del titolo esecutivo per difetto di legit- timazione passiva di essa opponente, avrebbero dovuto essere sollevata, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 150/2011 che ha sostituito ed abrogato gli artt. 22 e 23 D. Lgs n. 689/1981 e che trova applicazione per tutte le opposizio- ni proposte dopo il 06/10/2011, entro 30 giorni dalla notifica dei verbali di contestazione, avvenuta nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2011.
24. Eccepisce, dunque, l'inammissibilità dell'opposizione della CP_1 spiegata nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., at- teso che la predetta società ha opposto una cartella esattoriale avente ad oggetto verbali di contestazione regolarmente notificati, avverso i quali avrebbe dovuto proporre l'opposizione a sanzione amministrativa entro i termini decadenziali di legge.
25. Al riguardo la società odierna appellata ribadisce che la comunicazio- ne effettuata all'organo accertatore dei nominativi dei locatari noleggiato- ri dei veicoli responsabili delle infrazioni contestate avrebbe impedito ai singoli verbali di accertamento di diventare titoli esecutivi e che tali co-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 municazioni avevano esaurito ogni attività di competenza della società di noleggio, sulla quale non sarebbe gravato alcun onere di impugnazione dei verbali di accertamento, che non erano fonte di responsabilità, neppu- re solidale, in capo alla stessa.
26. La predetta società ha ribadito che soltanto il locatario del veicolo o l'eventuale effettivo trasgressore erano gli unici soggetti che avrebbero potuto utilmente proporre l'opposizione al verbale di contestazione ed ha, pertanto, qualificato la propria impugnazione come opposizione all'esecuzione, avendo la stessa allegato fatti impeditivi ed estintivi dell'obbligazione sanzionatoria costituiti, per l'appunto, dalle comunica- zioni dei soggetti autori delle violazioni.
27. Il provvedimento impugnato, nell'accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata dalla società odierna appellata, ha accolto l'eccezione di ca- renza di legittimazione passiva dalla stessa richiamando l'applicazione dell'art. 196 C.d.S. che prevede, nei casi di noleggio di autovettura senza conducente, che la responsabilità per la violazione di regole del codice stradale debba essere ascritta in solido al trasgressore ed a colui che ha noleggiato l'autoveicolo.
28. Il primo giudice ha, quindi, ritenuto che poiché l'attività svolta dalla rientra nell'ambito della locazione senza conducente di cui CP_1 all'art. 84 C.d.S., si configurerebbe un esonero di responsabilità in capo al soggetto proprietario o locatore dell'autovettura che abbia correttamente adempiuto alla comunicazioni dei nominativi dei noleggiatori di veicoli, così come richieste dalla normativa di riferimento, la cui ratio è quella di correlare la responsabilità conseguente all'infrazione in capo al soggetto che aveva la effettiva disponibilità del veicolo con il quale la stessa fu commessa.
29. Il Tribunale di Palermo, a sostegno del provvedimento impugnato ha ulteriormente rilevato che la tutela dell'Amministrazione, ai fini della identificazione del locatario del veicolo senza conducente, in assenza di annotazioni del noleggio sulla carta di circolazione, viene garantita dalle norme di comportamento contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n° 300/a/48507/113/2 del 15.1.1994 che, nelle ipotesi di in- frazione commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente ex art. 84 C.d.S., esclude la responsabilità delle imprese locatrici, solo qualo- ra queste, destinatarie della notifica della contravvenzione comunichino tempestivamente all'Amministrazione le generalità del locatario, consen- tendole così di indirizzare allo stesso, la regolare notifica ex art. 201 C.d.S.
30. Il motivo di appello proposto dal è fondato e merita Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 accoglimento in ragione delle considerazioni che seguono.
31. Il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazio- ne, al quale questo Collegio ritiene di aderire, ha definitivamente superato le precedenti oscillazioni giurisprudenziali in merito all'interpretazione dell'art. 196 C.d.S., che erano seguite alla riforma intervenuta con il D.L. n. 121 del 2021, conv. con mod. dalla L. n. 156 del 2021, con il quale, in de- roga al principio generale sulla responsabilità solidale prevista dalla L. n. 689/1981, è stata introdotta un'eccezione, circoscritta ai casi di noleggio senza conducente di cui all'art. 84 C.d.S., per effetto della quale in tali fat- tispecie il locatario e non più il proprietario/locatore risponde solidalmen- te con l'autore materiale della violazione.
32. La nuova formulazione dell'art. 196 C.d.S. esclude, dunque, il generale vincolo di solidarietà che lega il proprietario/locatario del veicolo e il con- ducente per le infrazioni alle norme del codice della strada commesse du- rante il periodo di noleggio delle autovetture senza conducente, con la conseguenza che, in tali ipotesi, il locatore non è più ritenuto responsabile in solido con il cliente locatario per il pagamento delle sanzioni irrogate ma è onerato ai fini dell'esclusione della propria responsabilità solidale di comunicare all'ente accertatore le generalità del cliente locatario presun- to trasgressore affinché il verbale dell'infrazione possa essere a questi ri- notificato ai sensi dell'art. 201 C.d.S..
33. Prima della citata riforma legislativa, la giurisprudenza di legittimità riteneva pacifica l'esistenza di una responsabilità solidale tra il proprieta- rio/locatore e il conducente locatario o l'eventuale trasgressore diverso da quest'ultimo, anche nel caso di comunicazione, da parte del proprieta- rio/locatore, dei dati dei soggetti che avevano noleggiato i veicoli, rite- nendo in proposito che nessuna valenza giuridica fosse da ascriversi ai pa- reri contenuti nelle circolari ministeriali, ivi compreso quello di cui alla cir- colare del Ministero dell'Interno n° 300/a/48507/113/2 del 15.1.1994, at- teso che gli stessi, in quanto atti interni all'amministrazione, non assurgo- no al rango di fonti del diritto e sono inidonei ad incidere sul rapporto so- stanziale (cfr. Cass. n. 20129/2024, Cass. n. 35098/2022 Cass. n. 23031/2007).
34. Fatte tali precisazioni, deve ritenersi che la normativa applicabile ra- tione temporis al caso di specie vada individuata in quella antecedente al- la riforma sopra menzionata, dovendosi escludere l'applicazione retroatti- va della disposizione più vantaggiosa, costituita appunto, dall'attuale for- mulazione dell'art. 196 C.d.S. in ragione della inapplicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni ammini-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 strative (cfr. Cass. n. 27217 del 2024 e Cass. n. 19030 del 2022).
35. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di verbali di accertamento relativi a violazioni del codice della strada commesse in epoca anteriore alla rifor- ma del 2021 la sola comunicazione da parte della società di noleggio del nominativo dei locatari/trasgressori non è sufficiente ad escludere il vin- colo di solidarietà del proprietario/locatore “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione da parte della società di noleggio del nominati- vo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto estintivo della pretesa credi- toria di cui alla cartella di pagamento, costituendo piuttosto, circostanza da farsi valere esclusivamente mediante tempestiva opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale” (cfr. Cass. n. 29015/2024).
36. In ragione delle superiori considerazioni deve, dunque, dichiararsi l'i- nammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. spiegata dalla società di noleggio che sia stata destinataria della notifica dei verbali relativi a violazione del codice della strada e che si sia limitata a comuni- care, seppur tempestivamente, agli enti sanzionatori il nominativo del soggetto locatario/trasgressore sollecitando la rinotifica degli stessi a quest'ultimo soggetti, e che non abbia, invece, dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva mediante tempestivo ricorso alle competenti prefetture e ai giudici di pace ai sensi degli artt. 203 e 204 bis C.d.S. (cfr. Cass. n. 14552/2018, Cass. n. 1845/2018, Cass. n. 13664/2017).
37. La dunque, nella sua qualità di società locatrice destina- CP_1 taria delle notifiche dei verbali di violazione di norme del codice della strada non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare tempestivamente agli enti sanzionatori il nominativo del conducente locatario presunto tra- sgressore ma avrebbe dovuto opporre il proprio difetto di legittimazione passiva sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale alle competenti prefetture e ai giudici di pace per impedire che gli stessi differissero definitivi.
38. Ed infatti, soltanto in sede di impugnazione ex artt. 203 204 C.d.S. la predetta società di noleggio avrebbe potuto far valere il dedotto difetto di legittimazione passiva lamentando l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'articolo 196 C.d.S., dovendosi al contrario ritenere che l'omessa pro- posizione dell'opposizione e il mancato pagamento della sanzione abbia- no fatto acquisire ai predetti verbali natura di titolo esecutivo nei cui con- fronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso, atteso che la cartella di pagamento non inte- gra un nuovo atto impositivo autonomo rispetto ai sottesi verbali di con-
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 testazione.
39. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dalla limitatamente CP_1 ai verbali di contestazione sottesi alla cartella di pagamento n. 29620130091597387000 notificati ad istanza del è, per- Parte_1 tanto, inammissibile.
40. Del pari infondata è l'eccezione di nullità della cartella di pagamento reiterata dalla per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, CP_1 con la quale quest'ultima ha lamentato una carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne avevano determinato l'emissione.
41. Deve, infatti, ritenersi che la predetta società fosse perfettamente a conoscenza, a seguito della notifica dei verbali di contestazione, dei fatti in virtù dei quali era stata assoggettata al pagamento delle somme aziona- te.
42. Infine, si rileva l'infondatezza del motivo di opposizione reiterato dalla avente ad oggetto l'intervenuta decadenza del concessiona- CP_1 rio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973, dal potere di procedere all'esecuzione del quantum richiesto con le cartelle opposta, avendo l'appellata invocato disposizioni relative alla notifica di cartelle concernenti le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto che in quanto tali sono inapplicabili al caso di specie.
43. Tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine a talune questioni trattate, che sono stati composti in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per di- sporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, con riferi- mento ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dal nei con- Parte_1
[... fronti di , già Controparte_1 Controparte_18
, e e Controparte_17 Controparte_19 CP_5 CP_6 [...]
, , , Napoli e Controparte_20 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_21
[.
, con citazione del 24/10/2019 ed in parziale riforma della sentenza n. 2100/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24/04/019 rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, proposta da
[...] avverso la cartelle di pagamento n. CP_1
29620130091597387000, limitatamente alle sanzioni amministrative
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 irrogate dal;
Parte_1
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 01/10/2025
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni, e dal Consigliere estensore, dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12