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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/12/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
IZ TA Presidente
BA Licitra Giudice
ES CC Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1314/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BATTISTA Parte_1 C.F._1
TOMMASO
e
DE ME RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BATTISTA C.F._2
TOMMASO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso, i sottoscritti
CHIEDONO
pagina 1 di 4 concordemente che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- constatato l'avvenuto raggiungimento della maggiore età della figlia dei ricorrenti, , nata a [...]
Chiavenna il 27 maggio 2002, residente a [...], accertare e dichiarare il raggiungimento da parte della stessa della autosufficienza ed indipendenza economica;
- per l'effetto modificare la citata sentenza n. 417/2018 di codesto Ecc.mo Tribunale revocando l'obbligo di mantenimento della stessa a carico del padre in essa disposto ed ordinare al datore di Parte_1 lavoro di (società “Ring Mill s.p.a.”) di interrompere la corresponsione mensile diretta Parte_1 dell'assegno a AR De ME;
- invariato il resto della sentenza medesima.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 09.09.2025 e DE ME RA Parte_1 esponevano che:
- con sentenza del 19 novembre 2018 n. 417/2018, il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti nel Comune di Cino (SO) il 14 settembre 1996, da cui era nata la figlia il 27 maggio 2002; Parte_2
- nella sentenza veniva disposto, come da accordo trai coniugi, a carico di Parte_1
l'onere del concorso nel mantenimento della figlia, allora minorenn, nei seguenti termini: “il padre verserà a titolo di mantenimento della figlia ES e sino alla indipendenza economica, la somma di € 550,00, entro il giorno 15 di ogni mese, indicizzato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 01.012019 e con ordine al datore di lavoro della corresponsione diretta alla NOa De ME tramite bonifico postale Banco Posta
n.2596550; le spese ordinarie quali, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche (iscrizioni, materiale e libri di testo, gite scolastiche) sanitarie curative di base (visite, vaccinazioni, certificati, medicinali) informato preventivamente il padre e opportunamente documentate, saranno a carico dalle parti nella misura del 50% per il NO;
le spese Parte_1 straordinarie di natura sanitaria, scolastica (università, viaggi di studio..), ricreativa e sportive, (nuoto, danza, sci, musica, campo estivo ecc.), saranno concordate da entrambe le
pagina 2 di 4 parti, dovutamente documentate e a carico delle stesse nella misura del 50% a carico del Sig.
”; Pt_1
- la figlia , all'epoca del divorzio minorenne, è divenuta maggiorenne ed Parte_2 economicamente indipendente da oltre due anni, in quanto attualmente dipendente dell'Hotel
Sonne di Gianreto, con sede a Valfex (Svizzera), e precedentemente presso le “Officine Piki
s.r.l.”, con un reddito mensile di CHF 2.900,00;
- più volte e AR De ME, unitamente alla figlia, hanno chiesto alla Parte_1 società “Ring Mill s.p.a.” con sede a Dubino, via Valeriana, datrice di lavoro del padre, di interrompere la corresponsione diretta dell'assegno a favore della madre, essendone venuti meno i presupposti, ma il titolare ha rifiutato di acconsentire senza una modifica espressa delle condizioni da parte del Tribunale competente;
- conseguentemente, veniva adito il Tribunale di Sondrio affinché revocasse l'obbligo del mantenimento della figlia disposto nella sentenza sopracitato, ordinando Parte_2 altresì al datore di lavoro di (società “Ring Mill s.p.a.”) di interrompere il Parte_1 versamento mensile a favore di AR De ME.
Designato il Giudice relatore, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio in data 20.11.2025
***
Il Collegio ritiene il ricorso congiunto meritevole di accoglimento, in quanto conforme alla legge e all'interesse delle parti.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate alla luce della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, a parziale modifica della sentenza n. 417/2018 del Tribunale di Sondrio così provvede:
- revoca l'obbligo di mantenimento della figlia posto a carico del padre Parte_2
ed ordina al datore di lavoro di di interrompere la Parte_1 Parte_1 corresponsione mensile diretta a AR De ME della somma mensile posta a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
- spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Sondrio, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
ES CC IZ TA
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
IZ TA Presidente
BA Licitra Giudice
ES CC Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1314/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BATTISTA Parte_1 C.F._1
TOMMASO
e
DE ME RA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BATTISTA C.F._2
TOMMASO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso, i sottoscritti
CHIEDONO
pagina 1 di 4 concordemente che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- constatato l'avvenuto raggiungimento della maggiore età della figlia dei ricorrenti, , nata a [...]
Chiavenna il 27 maggio 2002, residente a [...], accertare e dichiarare il raggiungimento da parte della stessa della autosufficienza ed indipendenza economica;
- per l'effetto modificare la citata sentenza n. 417/2018 di codesto Ecc.mo Tribunale revocando l'obbligo di mantenimento della stessa a carico del padre in essa disposto ed ordinare al datore di Parte_1 lavoro di (società “Ring Mill s.p.a.”) di interrompere la corresponsione mensile diretta Parte_1 dell'assegno a AR De ME;
- invariato il resto della sentenza medesima.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 09.09.2025 e DE ME RA Parte_1 esponevano che:
- con sentenza del 19 novembre 2018 n. 417/2018, il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti nel Comune di Cino (SO) il 14 settembre 1996, da cui era nata la figlia il 27 maggio 2002; Parte_2
- nella sentenza veniva disposto, come da accordo trai coniugi, a carico di Parte_1
l'onere del concorso nel mantenimento della figlia, allora minorenn, nei seguenti termini: “il padre verserà a titolo di mantenimento della figlia ES e sino alla indipendenza economica, la somma di € 550,00, entro il giorno 15 di ogni mese, indicizzato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 01.012019 e con ordine al datore di lavoro della corresponsione diretta alla NOa De ME tramite bonifico postale Banco Posta
n.2596550; le spese ordinarie quali, a titolo esemplificativo, quelle scolastiche (iscrizioni, materiale e libri di testo, gite scolastiche) sanitarie curative di base (visite, vaccinazioni, certificati, medicinali) informato preventivamente il padre e opportunamente documentate, saranno a carico dalle parti nella misura del 50% per il NO;
le spese Parte_1 straordinarie di natura sanitaria, scolastica (università, viaggi di studio..), ricreativa e sportive, (nuoto, danza, sci, musica, campo estivo ecc.), saranno concordate da entrambe le
pagina 2 di 4 parti, dovutamente documentate e a carico delle stesse nella misura del 50% a carico del Sig.
”; Pt_1
- la figlia , all'epoca del divorzio minorenne, è divenuta maggiorenne ed Parte_2 economicamente indipendente da oltre due anni, in quanto attualmente dipendente dell'Hotel
Sonne di Gianreto, con sede a Valfex (Svizzera), e precedentemente presso le “Officine Piki
s.r.l.”, con un reddito mensile di CHF 2.900,00;
- più volte e AR De ME, unitamente alla figlia, hanno chiesto alla Parte_1 società “Ring Mill s.p.a.” con sede a Dubino, via Valeriana, datrice di lavoro del padre, di interrompere la corresponsione diretta dell'assegno a favore della madre, essendone venuti meno i presupposti, ma il titolare ha rifiutato di acconsentire senza una modifica espressa delle condizioni da parte del Tribunale competente;
- conseguentemente, veniva adito il Tribunale di Sondrio affinché revocasse l'obbligo del mantenimento della figlia disposto nella sentenza sopracitato, ordinando Parte_2 altresì al datore di lavoro di (società “Ring Mill s.p.a.”) di interrompere il Parte_1 versamento mensile a favore di AR De ME.
Designato il Giudice relatore, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio in data 20.11.2025
***
Il Collegio ritiene il ricorso congiunto meritevole di accoglimento, in quanto conforme alla legge e all'interesse delle parti.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate alla luce della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, a parziale modifica della sentenza n. 417/2018 del Tribunale di Sondrio così provvede:
- revoca l'obbligo di mantenimento della figlia posto a carico del padre Parte_2
ed ordina al datore di lavoro di di interrompere la Parte_1 Parte_1 corresponsione mensile diretta a AR De ME della somma mensile posta a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
- spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Sondrio, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
ES CC IZ TA
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