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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6397/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6397 r.g.v.g. dell'anno 2023;
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Anna Quinto (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio della stesso sito in Ginosa alla via dott. F. Ricciardi n. 5, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rizzi (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._4
Ginosa alla via Gaetano Donizetti n°2, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_2 C.F._5 resistente contumace con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
****************
Con ricorso depositato il 28/12/2023 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
e di aver generato con la stessa un figlio, (nato a Controparte_1 Controparte_2 ET (TA) il 03.07.2003); che con sentenza n.2588/2014 emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.08.2014 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei conseguenti rapporti economici, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo la revoca del contributo paterno al mantenimento, di euro 150,00 mensili per il figlio maggiorenne, divenuto economicamente indipendente.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo preliminarmente dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito deduceva che parte ricorrente aveva omesso ogni riferimento alla quota parte pari al “50% delle spese scolastiche e delle spese mediche non mutuabili, se previamente concordate”, limitandosi a chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio.
Sempre nel merito non si opponeva alla domanda di parte ricorrente, sottolineando la natura a tempo determinato del rapporto lavorativo del figlio, in ogni caso si rimetteva al prudente apprezzamento del Giudice.
All'udienza di comparizione del 15.05.2024 , esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ordinava l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente ex art. 107 c.p.c. nei riguardi del figlio maggiorenne , la causa veniva rinviata per il prosieguo ex art. 127ter c.p.c. Controparte_2 al 02/10/2024. Rilevata l'assenza di prova certa della regolare chiamata in causa del terzo CP_2
l'udienza veniva rinviata all'11/12/2024, assegnando al ricorrente termine di dieci giorni
[...] prima per la notifica di esso provvedimento.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio non si Controparte_2 costituiva in giudizio, rimanendo contumace. All'udienza dell'11/12/2024 il giudice, reputata la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la sua rimessione in decisione al 26/02/2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di comparsa conclusionale e memoria di replica, in tale udienza il Giudice Relatore riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale nonostante la Controparte_2 rituale notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, secondo l'art. 473-bis. 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati o le statuizioni giudiziali assunte
(Cass. n. 17136/04; Cass. n. 24321/07). Orbene ritiene il Collegio che sia fondata la domanda di revoca del contributo economico in favore del figlio maggiorenne proposta dal ricorrente. CP_2
Infatti, ha dimostrato l'intervenuta indipendenza economica del figlio di Parte_1 CP_2 anni ventuno, che risulta lavorare sin dal novembre 2022 presso la Delfino Infissi srl con sede in
Ginosa alla S.S.580 Km. 5,250, con contratto a tempo determinato, con mansioni di manovale percependo una retribuzione mensile pari ad €. 1446,00 circa. Parimenti parte ricorrente ha prodotto in atti l'intervenuta proroga del contratto in essere sino all'8.11.2024.
Tale assunto deve considerarsi in concerto con la mancata opposizione in giudizio di parte resistente e la documentazione acquisita è indicativa dell'inserimento di nel mondo del lavoro ( con CP_2 modalità ormai usuali e ricorrenti) , per aver acquisito una certa professionalità, infatti i contratti a tempo determinato presso l'azienda Delfino si sono avvicendati in maniera continuativa dal 2022 fino ad oggi.
Pertanto, ritiene il Collegio che si possa ritenere raggiunta da parte di una situazione Controparte_2 di sufficiente indipendenza economica che comporta la revoca del contributo al mantenimento per lo stesso proposta dal ricorrente, a far data dal presente provvedimento.
Quanto alla statuizione relativa al 50% delle spese straordinarie, deve osservarsi che parte ricorrente già con atto di integrazione del contradittorio, in atti depositato, notificato al figlio maggiorenne, domandava disporsi la revoca del contributo al mantenimento e delle spese straordinarie. Pertanto, per costante orientamento, stante la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio
, per le ragioni innanzi esposte, consegue la revoca della corresponsione delle spese CP_2 straordinarie in favore dello stesso.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da Pt_1 nei confronti di e , così provvede:
[...] Controparte_1 Controparte_2
1) Accoglie la domanda di parte ricorrente e dispone la revoca dell'obbligo posto a carico di con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2588/2014 Parte_1 del 22.08.2014 di versare mensilmente in favore di la somma di Controparte_1 euro 150,00 quale contributo al mantenimento per il figlio nato a Controparte_2
ET il 03.07.2003, nonché del versamento del 50% delle spese straordinarie a far data dal presente provvedimento;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento. Così deciso in Taranto il 26.05.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6397 r.g.v.g. dell'anno 2023;
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Anna Quinto (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio della stesso sito in Ginosa alla via dott. F. Ricciardi n. 5, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rizzi (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._4
Ginosa alla via Gaetano Donizetti n°2, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_2 C.F._5 resistente contumace con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
****************
Con ricorso depositato il 28/12/2023 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
e di aver generato con la stessa un figlio, (nato a Controparte_1 Controparte_2 ET (TA) il 03.07.2003); che con sentenza n.2588/2014 emessa dal Tribunale di Taranto in data 22.08.2014 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei conseguenti rapporti economici, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo la revoca del contributo paterno al mantenimento, di euro 150,00 mensili per il figlio maggiorenne, divenuto economicamente indipendente.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo preliminarmente dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito deduceva che parte ricorrente aveva omesso ogni riferimento alla quota parte pari al “50% delle spese scolastiche e delle spese mediche non mutuabili, se previamente concordate”, limitandosi a chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio.
Sempre nel merito non si opponeva alla domanda di parte ricorrente, sottolineando la natura a tempo determinato del rapporto lavorativo del figlio, in ogni caso si rimetteva al prudente apprezzamento del Giudice.
All'udienza di comparizione del 15.05.2024 , esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ordinava l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente ex art. 107 c.p.c. nei riguardi del figlio maggiorenne , la causa veniva rinviata per il prosieguo ex art. 127ter c.p.c. Controparte_2 al 02/10/2024. Rilevata l'assenza di prova certa della regolare chiamata in causa del terzo CP_2
l'udienza veniva rinviata all'11/12/2024, assegnando al ricorrente termine di dieci giorni
[...] prima per la notifica di esso provvedimento.
Nonostante la rituale notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio non si Controparte_2 costituiva in giudizio, rimanendo contumace. All'udienza dell'11/12/2024 il giudice, reputata la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la sua rimessione in decisione al 26/02/2025 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, di comparsa conclusionale e memoria di replica, in tale udienza il Giudice Relatore riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale nonostante la Controparte_2 rituale notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, secondo l'art. 473-bis. 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati o le statuizioni giudiziali assunte
(Cass. n. 17136/04; Cass. n. 24321/07). Orbene ritiene il Collegio che sia fondata la domanda di revoca del contributo economico in favore del figlio maggiorenne proposta dal ricorrente. CP_2
Infatti, ha dimostrato l'intervenuta indipendenza economica del figlio di Parte_1 CP_2 anni ventuno, che risulta lavorare sin dal novembre 2022 presso la Delfino Infissi srl con sede in
Ginosa alla S.S.580 Km. 5,250, con contratto a tempo determinato, con mansioni di manovale percependo una retribuzione mensile pari ad €. 1446,00 circa. Parimenti parte ricorrente ha prodotto in atti l'intervenuta proroga del contratto in essere sino all'8.11.2024.
Tale assunto deve considerarsi in concerto con la mancata opposizione in giudizio di parte resistente e la documentazione acquisita è indicativa dell'inserimento di nel mondo del lavoro ( con CP_2 modalità ormai usuali e ricorrenti) , per aver acquisito una certa professionalità, infatti i contratti a tempo determinato presso l'azienda Delfino si sono avvicendati in maniera continuativa dal 2022 fino ad oggi.
Pertanto, ritiene il Collegio che si possa ritenere raggiunta da parte di una situazione Controparte_2 di sufficiente indipendenza economica che comporta la revoca del contributo al mantenimento per lo stesso proposta dal ricorrente, a far data dal presente provvedimento.
Quanto alla statuizione relativa al 50% delle spese straordinarie, deve osservarsi che parte ricorrente già con atto di integrazione del contradittorio, in atti depositato, notificato al figlio maggiorenne, domandava disporsi la revoca del contributo al mantenimento e delle spese straordinarie. Pertanto, per costante orientamento, stante la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio
, per le ragioni innanzi esposte, consegue la revoca della corresponsione delle spese CP_2 straordinarie in favore dello stesso.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da Pt_1 nei confronti di e , così provvede:
[...] Controparte_1 Controparte_2
1) Accoglie la domanda di parte ricorrente e dispone la revoca dell'obbligo posto a carico di con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2588/2014 Parte_1 del 22.08.2014 di versare mensilmente in favore di la somma di Controparte_1 euro 150,00 quale contributo al mantenimento per il figlio nato a Controparte_2
ET il 03.07.2003, nonché del versamento del 50% delle spese straordinarie a far data dal presente provvedimento;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento. Così deciso in Taranto il 26.05.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente