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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12071 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LA RE Presidente
Dott. RE LA Giudice relatore
Dott. Tommaso Martucci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 57879/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Lucchese, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n.87, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
OPPOSTO/CONTUMACE
NONCHÉ
tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Torre, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Po, 24, , in forza di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
INTERVENIENTE
OGGETTO: fideiussione-antitrust/contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 30 aprile 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.16698/2018 del 20.07.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.48274/2018 con il quale era ingiunto a il pagamento, in favore del (di Parte_1 Controparte_1 seguito , dell'importo di €86.856,16 oltre interessi e spese del monitorio. CP_3
Il credito ingiunto riguarda il saldo negativo, alla data del 28.11.2017, del rapporto di conto corrente n. 027/006011 del 17.6.2011 stipulato dalla con la e del CP_3 Controparte_4 connesso contratto di anticipi su fatture del 26 settembre 2011 - fino alla concorrenza massima di €
300.000,00 (trecentomila/00), successivamente ridotto nel marzo 2013 -.
L'importo era richiesto al in virtù della fideiussione omnibus dallo stesso rilasciata il 26 Pt_1 settembre 2011 sino al limite di €360.000,00.
La parte opponente chiedeva, nel merito, come precisato nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo: in via preliminare,
l'improcedibilità/estinzione dell'iniziativa creditoria della Banca nei confronti del fideiussore per violazione dell'art. 168, comma 1, e dell'art. 184, comma 1, L. Fall. e dell'art. 1941 c.c.; ovvero la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust Legge 287 del 1990– come da provvedimento n 55 del 2005 banca d'Italia –, da intendersi sia come nullità assoluta che relativa come da pagina 10 dell'atto di opposizione in cui si specifica “di qui la nullità del contratto fideiussorio ovvero, in subordine, delle singole clausole censurate…”; ovvero l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, anche alla luce della carenza probatoria degli estratti conto depositati dalla banca opposta.
Chiedeva, in via principale e riconvenzionale: di accertare la nullità/inammissibilità/illegittimità della pretesa creditoria stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede, la violazione del divieto di anatocismo e l'illegittima segnalazione in centrale rischi con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per una somma non inferiore ad € 500.000,00 ovvero in misura maggiore o minore da accertarsi in sede di giudizio anche in via equitativa;
ovvero di accertare la “nullità/inammissibilità della pretesa creditoria anche alla luce della applicazione di tassi superiori al tasso soglia in violazione delle disposizioni anti-usura e, per l'effetto, di dichiarare la nullità del contratto bancario in funzione della violazione delle disposizioni anti-usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., 117 TUB, nonché violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità/inesistenza del saldo finale di conto corrente indicato dall'Istituto di Credito e di condannare l'Istituto di Credito convenuto alla restituzione, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., in favore di essa opponente di una somma non inferiore ad € 38.123,45 o del diverso importo accertato anche in via equitativa, oltre interessi legali fino all'integrale soddisfo.
La non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del CP_3
20.1.2011.
Interveniva, quale cessionaria del credito, la (di seguito Controparte_2 [...]
, tramite la mandataria chiedendo, come precisato con la prima memoria CP_2 Controparte_2 ex art.183 VI comma c.p.c.: in via pregiudiziale, di accertare la carenza di legittimazione attiva di parte opponente in merito alla domanda volta ad accertare la presunta violazione da parte della banca degli oneri collegati alla procedura di concordato preventivo della società debitrice principale e, per l'effetto, di rigettare il capo di domanda svolto al riguardo;
nel merito in via principale, di rigettare l'atto di opposizione in quanto relativo a domande inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate;
nel merito, in via subordinata, di condannare, comunque, la parte opponente al pagamento in favore di essa CP_2 quale di mandataria con rappresentanza della Società della
[...] Controparte_2 diversa somma accertata. Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e svolta c.t.u. contabile con successiva integrazione.
Il Tribunale, preliminarmente, riguardo all'eccezione preliminare di parte opponente di improcedibilità connessa alla sussistenza di concordato preventivo della società debitrice principale ritiene assorbente che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte:
“costituisce effetto naturale dell'esistenza di una garanzia personale il fatto che il fideiussore sia tenuto al pagamento dell'intero debito garantito, anche quando dal debitore principale, sottoposto a concordato preventivo (o a concordato fallimentare), il creditore possa pretendere soltanto una percentuale inferiore. Nè ciò determina dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 42 Cost., dell'art. 184 (o dell'art. 135) legge fall., giacché il fideiussore da un lato paga quanto si era assunto l'obbligo di pagare, e dall'altro subisce, in sede di rivalsa, gli effetti del concordato come qualunque altro creditore” (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.11200/2003);
“l'art. 184, primo comma, ultima parte, legge fall., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 legge fall., secondo il testo modificato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti…”(cfr. Cass., Sez. Un, sent. n.3022/2015).
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità va rigettata in conseguenza della circostanza che gli effetti del concordato preventivo non escludono il mantenimento del credito, da parte del creditore, nella sua interezza, dei confronti dei fideiussori della società debitrice principale in concordato preventivo.
Riguardo alla domanda di nullità della fideiussione omnibus in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che detto atto di fideiussione avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione rilasciato nel
2011 risulta che si tratta di fideiussione omnibus le cui disposizioni contrattuali, in particolare le clausole 2, 6 e 8, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca
d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, quindi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità della fideiussione omnibus in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Ciò detto, pur a voler ritenere la nullità parziale della fideiussione in ordine alle clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, si rileva come l'eliminazione della deroga dell'art.1957 c.c., sia irrilevante nel presente procedimento non essendo stata eccepita l'estinzione della fideiussione per il mancato rispetto del termine previsto da detto articolo, termine entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale.
Infatti, si tratta di eccezione di merito non rilevabile di ufficio non tempestivamente avanzata nel presente procedimento.
Si rileva, poi, che anche l'eliminazione delle altre clausole non rileva nel caso di specie non risultando che l'istituto di credito si sia avvalso di dette clausole al fine di chiedere il pagamento del credito ingiunto.
In ordine all'entità del credito, va premesso che risulta provato documentalmente il contratto di conto corrente il conto anticipi su fatture, nonché le connesse pattuizioni economiche -interessi, commissioni, spese, valute-.
Rilevato, poi, che sono stati allegati gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente su cui erano addebitati anche gli importi relativi alle competenze del connesso contratto di anticipi su fatture, si ritiene che gli estratti conto allegati siano prova anche di quanto dovuto all'istituto di credito in ordine a detto ultimo contratto. Sul punto, va precisato, infatti, che, come concordato in sede contrattuale, gli anticipi sulle fatture indicate conformi dal cliente erano accreditati direttamente sul conto corrente e che le relative scritture sul conto anticipi (conto quest'ultimo non allegato) avevano solo una mera valenza interna, trattandosi di un mero conto di appoggio che non dava vita ad un autonomo rapporto di conto bancario.
Pertanto, ritenuto riscontrato il saldo negativo richiesto dalla parte opposta in sede di decreto ingiuntivo in base alla documentazione contrattuale allegata, in relazione agli interessi anatocistici, va preliminarmente considerato che il principale riferimento normativo è l'art.1283 c.c., norma a carattere imperativo e di natura eccezionale, che, in mancanza di usi contrari, ammette l'anatocismo a particolari condizioni, limitando la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e subordinando detta produzione alla formulazione di una domanda giudiziale, che ne determina anche la decorrenza, o al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi.
Tale disciplina appare suscettibile di essere derogata solo ad opera di usi contrari, i quali essendo idonei a modificare la disciplina prevista dalla suddetta norma imperativa, non possono che essere gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale, mentre non può trattarsi di usi negoziali o interpretativi, quali le norme bancarie uniformi, in quanto le stesse non hanno natura normativa, ma solo natura negoziale, poiché consistono in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate.
Si rileva, poi, che l'art. 25 del D.Lgs. n.342/99, ad integrazione dell'art.120 T.U.B. ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 (G.U.
22.2.2000 n.43) a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici attenendosi al criterio di un trattamento paritario.
Peraltro, la norma transitoria di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. citato, che sanciva la validità della clausola anatocistica trimestrale per gli interessi maturati prima dell'emissione della delibera del CICR, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 425 del 2000.
Ne deriva, che all'esito della pubblicazione della delibera del CICR del 9.2.2000, a far data dal
1° luglio 2000, la capitalizzazione degli interessi è consentita solo ove espressamente pattuita dalle parti e avente la medesima periodicità, come avvenuto nel caso di specie.
Detta capitalizzazione, però, deve ritenersi legittima solo sino al 31.12.2013 in conseguenza della modifica, disposta dalla L. n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), dell'art. 120, comma 2, TUB nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova normativa assicura solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione, la lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Considerato, poi, che la legge di stabilità è fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ., si ritiene che, a partire dall'1.1.2014, detto nuovo assetto normativo prevale sul precedente, negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Pertanto, si ritiene che il saldo vada decurtato della capitalizzazione trimestrale dal primo gennaio 2014 sino al termine del rapporto di conto corrente.
Va rilevato, invece, per la capitalizzazione trimestrale applicata nel periodo precedente al 2014, che dalla documentazione contrattuale allegata emerge come sia stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità con la relativa approvazione specifica;
pertanto, dovendosi ritenere essere presente l'approvazione specifica, per iscritto, della pattuizione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, deve ritenersi utilizzabile il ricalcolo effettuato dal perito che depura il conto dalla capitalizzazione trimestrale solo dal 2014.
In relazione alla contestazione di applicazione degli interessi usurari, va premesso che va esclusa, la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017) -principio che si ritiene estensibile a tutti le tipologie di contratti bancari.
Va rilevato, quindi, che dalla perizia espletata sul punto, condivisibile per analiticità e coerenza,
è risultata l'applicazione di interessi usurari a seguito di pattuizione originaria, cioé in sede di contratto o di esercizio dello ius variandi, solo nel quarto trimestre del 2011 “determinata soprattutto per l'addebito di costi di sconfinamento conto”
Pertanto, considerati provati, per quanto detto, anche gli importi relativi al contratto di anticipi su fatture riportati sugli estratti del rapporto di conto corrente, si rileva come dalla perizia esperita, in base a detti criteri, e cioè alla depurazione del saldo del conto corrente in esame dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi post 2014 e dagli interessi del quarto trimestre 2011, in quanto risultati usurari, è risultato un saldo a credito della società opposta di euro € 85.514,22, con una differenza, quindi, rispetto all'importo ingiunto di € 1.341,94.
Residuando un credito a debito del fideiussore, che peraltro non ha provato di aver versato importi all'istituto di credito in ragione della fideiussione in parola, va rigettata la relativa domanda restitutoria.
Va rigettata, altresì, la domanda risarcitoria, in quanto, in considerazione della nullità solo parziale della fideiussione, con conseguente legittimità della segnalazione del debito del fideiussore alla Centrale Rischi, e tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, non risultano danni subiti dall'opponente, peraltro genericamente indicati, ulteriori a quelli già eliminati con la rideterminazione del saldo di conto corrente.
Per quanto sopra detto, assorbita ogni altra questione, il Tribunale, accertata la nullità parziale della fideiussione in parola in relazione alle clausole 2, 6 e 8, ritiene di revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della parte opponente e di condannare e, a seguito Parte_1 del ricalcolo del saldo depurato dalle voci di addebito illegittime in conseguenza di una non valida applicazione della capitalizzazione trimestrale dal gennaio 2014 e di interessi usurari nel quarto trimestre 2011, al pagamento, in favore della cessionaria del credito (come da G.U. allegata), dell'importo di € 85.514,22, oltre gli interessi convenzionali, a far data dal 28 novembre 2017 al saldo.
Ritiene, pertanto, di rigettare il residuo atto di opposizione
In considerazione della parziale reciproca soccombenza e della natura della questione, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto, ponendo definitivamente le spese di perizia a carico di ciascuna parte costituita, in pari misura, in considerazione degli esiti della stessa.
In ragione della prevalente soccombenza della parte opponente, la predetta va condannata alla rifusione, in favore della sola parte intervenuta -essendo la parte opposta rimasta contumace- delle spese di lite per i residui tre quarti, spese liquidate come in dispositivo nella loro interezza (su cui calcolare i tre quarti).
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus in parola, in relazione alle clausole 2, 6 e
8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, e depurato il saldo del conto corrente dalle voci di addebito illegittime in conseguenza di una non valida applicazione della capitalizzazione trimestrale dal gennaio 2014 e di interessi usurari nel quarto trimestre 2011, revoca nei confronti della parte opponente il decreto ingiuntivo n.16698/2018 del
20.07.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.48274/2018 e condanna al pagamento, in favore della tramite la mandataria Parte_1 Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito, dell'importo di € 85.514,22, oltre gli interessi CP_2 convenzionali, a far data dal 28 novembre 2017 al saldo;
rigetta le residue domande dell'atto di opposizione;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quarto;
condanna alla rifusione, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_2 mandataria delle spese di lite, che si liquidano complessivamente (su cui calcolare Controparte_2
i tre quarti) in €10.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente le spese di perizia a carico di ciascuna parte costituita, in pari misura.
Roma, 26.07.2025 Il Presidente
LA RE
Il Giudice est.
RE LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LA RE Presidente
Dott. RE LA Giudice relatore
Dott. Tommaso Martucci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 57879/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Lucchese, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n.87, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
OPPOSTO/CONTUMACE
NONCHÉ
tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Torre, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Po, 24, , in forza di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
INTERVENIENTE
OGGETTO: fideiussione-antitrust/contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 30 aprile 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.16698/2018 del 20.07.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.48274/2018 con il quale era ingiunto a il pagamento, in favore del (di Parte_1 Controparte_1 seguito , dell'importo di €86.856,16 oltre interessi e spese del monitorio. CP_3
Il credito ingiunto riguarda il saldo negativo, alla data del 28.11.2017, del rapporto di conto corrente n. 027/006011 del 17.6.2011 stipulato dalla con la e del CP_3 Controparte_4 connesso contratto di anticipi su fatture del 26 settembre 2011 - fino alla concorrenza massima di €
300.000,00 (trecentomila/00), successivamente ridotto nel marzo 2013 -.
L'importo era richiesto al in virtù della fideiussione omnibus dallo stesso rilasciata il 26 Pt_1 settembre 2011 sino al limite di €360.000,00.
La parte opponente chiedeva, nel merito, come precisato nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo: in via preliminare,
l'improcedibilità/estinzione dell'iniziativa creditoria della Banca nei confronti del fideiussore per violazione dell'art. 168, comma 1, e dell'art. 184, comma 1, L. Fall. e dell'art. 1941 c.c.; ovvero la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust Legge 287 del 1990– come da provvedimento n 55 del 2005 banca d'Italia –, da intendersi sia come nullità assoluta che relativa come da pagina 10 dell'atto di opposizione in cui si specifica “di qui la nullità del contratto fideiussorio ovvero, in subordine, delle singole clausole censurate…”; ovvero l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, anche alla luce della carenza probatoria degli estratti conto depositati dalla banca opposta.
Chiedeva, in via principale e riconvenzionale: di accertare la nullità/inammissibilità/illegittimità della pretesa creditoria stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede, la violazione del divieto di anatocismo e l'illegittima segnalazione in centrale rischi con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per una somma non inferiore ad € 500.000,00 ovvero in misura maggiore o minore da accertarsi in sede di giudizio anche in via equitativa;
ovvero di accertare la “nullità/inammissibilità della pretesa creditoria anche alla luce della applicazione di tassi superiori al tasso soglia in violazione delle disposizioni anti-usura e, per l'effetto, di dichiarare la nullità del contratto bancario in funzione della violazione delle disposizioni anti-usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., 117 TUB, nonché violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità/inesistenza del saldo finale di conto corrente indicato dall'Istituto di Credito e di condannare l'Istituto di Credito convenuto alla restituzione, a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., in favore di essa opponente di una somma non inferiore ad € 38.123,45 o del diverso importo accertato anche in via equitativa, oltre interessi legali fino all'integrale soddisfo.
La non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del CP_3
20.1.2011.
Interveniva, quale cessionaria del credito, la (di seguito Controparte_2 [...]
, tramite la mandataria chiedendo, come precisato con la prima memoria CP_2 Controparte_2 ex art.183 VI comma c.p.c.: in via pregiudiziale, di accertare la carenza di legittimazione attiva di parte opponente in merito alla domanda volta ad accertare la presunta violazione da parte della banca degli oneri collegati alla procedura di concordato preventivo della società debitrice principale e, per l'effetto, di rigettare il capo di domanda svolto al riguardo;
nel merito in via principale, di rigettare l'atto di opposizione in quanto relativo a domande inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate;
nel merito, in via subordinata, di condannare, comunque, la parte opponente al pagamento in favore di essa CP_2 quale di mandataria con rappresentanza della Società della
[...] Controparte_2 diversa somma accertata. Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e svolta c.t.u. contabile con successiva integrazione.
Il Tribunale, preliminarmente, riguardo all'eccezione preliminare di parte opponente di improcedibilità connessa alla sussistenza di concordato preventivo della società debitrice principale ritiene assorbente che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte:
“costituisce effetto naturale dell'esistenza di una garanzia personale il fatto che il fideiussore sia tenuto al pagamento dell'intero debito garantito, anche quando dal debitore principale, sottoposto a concordato preventivo (o a concordato fallimentare), il creditore possa pretendere soltanto una percentuale inferiore. Nè ciò determina dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 42 Cost., dell'art. 184 (o dell'art. 135) legge fall., giacché il fideiussore da un lato paga quanto si era assunto l'obbligo di pagare, e dall'altro subisce, in sede di rivalsa, gli effetti del concordato come qualunque altro creditore” (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.11200/2003);
“l'art. 184, primo comma, ultima parte, legge fall., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 legge fall., secondo il testo modificato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti…”(cfr. Cass., Sez. Un, sent. n.3022/2015).
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità va rigettata in conseguenza della circostanza che gli effetti del concordato preventivo non escludono il mantenimento del credito, da parte del creditore, nella sua interezza, dei confronti dei fideiussori della società debitrice principale in concordato preventivo.
Riguardo alla domanda di nullità della fideiussione omnibus in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che detto atto di fideiussione avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione rilasciato nel
2011 risulta che si tratta di fideiussione omnibus le cui disposizioni contrattuali, in particolare le clausole 2, 6 e 8, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca
d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, quindi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità della fideiussione omnibus in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Ciò detto, pur a voler ritenere la nullità parziale della fideiussione in ordine alle clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, si rileva come l'eliminazione della deroga dell'art.1957 c.c., sia irrilevante nel presente procedimento non essendo stata eccepita l'estinzione della fideiussione per il mancato rispetto del termine previsto da detto articolo, termine entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale.
Infatti, si tratta di eccezione di merito non rilevabile di ufficio non tempestivamente avanzata nel presente procedimento.
Si rileva, poi, che anche l'eliminazione delle altre clausole non rileva nel caso di specie non risultando che l'istituto di credito si sia avvalso di dette clausole al fine di chiedere il pagamento del credito ingiunto.
In ordine all'entità del credito, va premesso che risulta provato documentalmente il contratto di conto corrente il conto anticipi su fatture, nonché le connesse pattuizioni economiche -interessi, commissioni, spese, valute-.
Rilevato, poi, che sono stati allegati gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente su cui erano addebitati anche gli importi relativi alle competenze del connesso contratto di anticipi su fatture, si ritiene che gli estratti conto allegati siano prova anche di quanto dovuto all'istituto di credito in ordine a detto ultimo contratto. Sul punto, va precisato, infatti, che, come concordato in sede contrattuale, gli anticipi sulle fatture indicate conformi dal cliente erano accreditati direttamente sul conto corrente e che le relative scritture sul conto anticipi (conto quest'ultimo non allegato) avevano solo una mera valenza interna, trattandosi di un mero conto di appoggio che non dava vita ad un autonomo rapporto di conto bancario.
Pertanto, ritenuto riscontrato il saldo negativo richiesto dalla parte opposta in sede di decreto ingiuntivo in base alla documentazione contrattuale allegata, in relazione agli interessi anatocistici, va preliminarmente considerato che il principale riferimento normativo è l'art.1283 c.c., norma a carattere imperativo e di natura eccezionale, che, in mancanza di usi contrari, ammette l'anatocismo a particolari condizioni, limitando la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e subordinando detta produzione alla formulazione di una domanda giudiziale, che ne determina anche la decorrenza, o al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi.
Tale disciplina appare suscettibile di essere derogata solo ad opera di usi contrari, i quali essendo idonei a modificare la disciplina prevista dalla suddetta norma imperativa, non possono che essere gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale, mentre non può trattarsi di usi negoziali o interpretativi, quali le norme bancarie uniformi, in quanto le stesse non hanno natura normativa, ma solo natura negoziale, poiché consistono in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate.
Si rileva, poi, che l'art. 25 del D.Lgs. n.342/99, ad integrazione dell'art.120 T.U.B. ha introdotto la regola della medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente, obbligo confermato dalla delibera del CICR del 9.2.2000 (G.U.
22.2.2000 n.43) a cui era stata demandata l'individuazione dei criteri e delle modalità da seguirsi in materia di produzione di interessi anatocistici attenendosi al criterio di un trattamento paritario.
Peraltro, la norma transitoria di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. citato, che sanciva la validità della clausola anatocistica trimestrale per gli interessi maturati prima dell'emissione della delibera del CICR, è stata dichiarata incostituzionale per eccesso di delega con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 425 del 2000.
Ne deriva, che all'esito della pubblicazione della delibera del CICR del 9.2.2000, a far data dal
1° luglio 2000, la capitalizzazione degli interessi è consentita solo ove espressamente pattuita dalle parti e avente la medesima periodicità, come avvenuto nel caso di specie.
Detta capitalizzazione, però, deve ritenersi legittima solo sino al 31.12.2013 in conseguenza della modifica, disposta dalla L. n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), dell'art. 120, comma 2, TUB nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova normativa assicura solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione, la lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Considerato, poi, che la legge di stabilità è fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ., si ritiene che, a partire dall'1.1.2014, detto nuovo assetto normativo prevale sul precedente, negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Pertanto, si ritiene che il saldo vada decurtato della capitalizzazione trimestrale dal primo gennaio 2014 sino al termine del rapporto di conto corrente.
Va rilevato, invece, per la capitalizzazione trimestrale applicata nel periodo precedente al 2014, che dalla documentazione contrattuale allegata emerge come sia stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità con la relativa approvazione specifica;
pertanto, dovendosi ritenere essere presente l'approvazione specifica, per iscritto, della pattuizione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, deve ritenersi utilizzabile il ricalcolo effettuato dal perito che depura il conto dalla capitalizzazione trimestrale solo dal 2014.
In relazione alla contestazione di applicazione degli interessi usurari, va premesso che va esclusa, la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017) -principio che si ritiene estensibile a tutti le tipologie di contratti bancari.
Va rilevato, quindi, che dalla perizia espletata sul punto, condivisibile per analiticità e coerenza,
è risultata l'applicazione di interessi usurari a seguito di pattuizione originaria, cioé in sede di contratto o di esercizio dello ius variandi, solo nel quarto trimestre del 2011 “determinata soprattutto per l'addebito di costi di sconfinamento conto”
Pertanto, considerati provati, per quanto detto, anche gli importi relativi al contratto di anticipi su fatture riportati sugli estratti del rapporto di conto corrente, si rileva come dalla perizia esperita, in base a detti criteri, e cioè alla depurazione del saldo del conto corrente in esame dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi post 2014 e dagli interessi del quarto trimestre 2011, in quanto risultati usurari, è risultato un saldo a credito della società opposta di euro € 85.514,22, con una differenza, quindi, rispetto all'importo ingiunto di € 1.341,94.
Residuando un credito a debito del fideiussore, che peraltro non ha provato di aver versato importi all'istituto di credito in ragione della fideiussione in parola, va rigettata la relativa domanda restitutoria.
Va rigettata, altresì, la domanda risarcitoria, in quanto, in considerazione della nullità solo parziale della fideiussione, con conseguente legittimità della segnalazione del debito del fideiussore alla Centrale Rischi, e tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, non risultano danni subiti dall'opponente, peraltro genericamente indicati, ulteriori a quelli già eliminati con la rideterminazione del saldo di conto corrente.
Per quanto sopra detto, assorbita ogni altra questione, il Tribunale, accertata la nullità parziale della fideiussione in parola in relazione alle clausole 2, 6 e 8, ritiene di revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della parte opponente e di condannare e, a seguito Parte_1 del ricalcolo del saldo depurato dalle voci di addebito illegittime in conseguenza di una non valida applicazione della capitalizzazione trimestrale dal gennaio 2014 e di interessi usurari nel quarto trimestre 2011, al pagamento, in favore della cessionaria del credito (come da G.U. allegata), dell'importo di € 85.514,22, oltre gli interessi convenzionali, a far data dal 28 novembre 2017 al saldo.
Ritiene, pertanto, di rigettare il residuo atto di opposizione
In considerazione della parziale reciproca soccombenza e della natura della questione, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto, ponendo definitivamente le spese di perizia a carico di ciascuna parte costituita, in pari misura, in considerazione degli esiti della stessa.
In ragione della prevalente soccombenza della parte opponente, la predetta va condannata alla rifusione, in favore della sola parte intervenuta -essendo la parte opposta rimasta contumace- delle spese di lite per i residui tre quarti, spese liquidate come in dispositivo nella loro interezza (su cui calcolare i tre quarti).
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus in parola, in relazione alle clausole 2, 6 e
8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, e depurato il saldo del conto corrente dalle voci di addebito illegittime in conseguenza di una non valida applicazione della capitalizzazione trimestrale dal gennaio 2014 e di interessi usurari nel quarto trimestre 2011, revoca nei confronti della parte opponente il decreto ingiuntivo n.16698/2018 del
20.07.2018 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.48274/2018 e condanna al pagamento, in favore della tramite la mandataria Parte_1 Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito, dell'importo di € 85.514,22, oltre gli interessi CP_2 convenzionali, a far data dal 28 novembre 2017 al saldo;
rigetta le residue domande dell'atto di opposizione;
compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quarto;
condanna alla rifusione, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_2 mandataria delle spese di lite, che si liquidano complessivamente (su cui calcolare Controparte_2
i tre quarti) in €10.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente le spese di perizia a carico di ciascuna parte costituita, in pari misura.
Roma, 26.07.2025 Il Presidente
LA RE
Il Giudice est.
RE LA