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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14520/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SANSONE SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 14/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in _1 complessivi € 750,00, oltre spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 10.10.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendo “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare, _1
previa consulenza tecnica contabile, il diritto della sig.ra , alle provvidenze Parte_2 economiche in seguito all'avvenuto riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto all'invalidità civile e portatrice di handicap grave art. 3, comma 3, legge 104/92, ai sensi della vigente legislazione dal 27/07/2020; 2) Condannare, di conseguenza, l' alla _1
corresponsione in favore della SI.ra dal 27/7/2020, gli emolumenti economici oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare, di conseguenza, l' _1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore dell'
Avv. Silvia Sansone quale antistataria”; premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza del _1
ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la causa, previa discussione orale,
è stata posta in decisione;
rilevato che con il decreto di omologa in atti è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario previsto per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 L.
104/1992, e che nel ricorso introduttivo la stessa parte ricorrente aveva chiesto la pensione di inabilità e non l'assegno mensile di assistenza, ragion per cui non risulta che vi sia alcuna prestazione economica da liquidare, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14520/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SANSONE SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 14/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in _1 complessivi € 750,00, oltre spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 10.10.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendo “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare, _1
previa consulenza tecnica contabile, il diritto della sig.ra , alle provvidenze Parte_2 economiche in seguito all'avvenuto riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto all'invalidità civile e portatrice di handicap grave art. 3, comma 3, legge 104/92, ai sensi della vigente legislazione dal 27/07/2020; 2) Condannare, di conseguenza, l' alla _1
corresponsione in favore della SI.ra dal 27/7/2020, gli emolumenti economici oltre Parte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare, di conseguenza, l' _1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore dell'
Avv. Silvia Sansone quale antistataria”; premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza del _1
ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la causa, previa discussione orale,
è stata posta in decisione;
rilevato che con il decreto di omologa in atti è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario previsto per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 L.
104/1992, e che nel ricorso introduttivo la stessa parte ricorrente aveva chiesto la pensione di inabilità e non l'assegno mensile di assistenza, ragion per cui non risulta che vi sia alcuna prestazione economica da liquidare, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno