Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
In materia di stupefacenti, fuori dal caso previsto dall'art. 97 d.p.r. n.309/90, il cosiddetto agente provocatore, anche se appartenente alla polizia giudiziaria, non è punibile ex art. 51 cod. pen. quando il suo intervento è indiretto e marginale nell'ideazione ed esecuzione del fatto e si concretizza prevalentemente in un'attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui illecita condotta. (Fattispecie in cui è stato ritenuto marginale l'intervento limitato a seguire le istruzioni dell'imputato nelle varie peregrinazioni per approvvigionarsi della droga).
Commentari • 4
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Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4347 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. TRICOMI Mauro – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 26558/2018 proposto da: B.G., domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Graniero, per procura speciale estesa in calce al ricorso; – ricorrente – contro Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/1999, n. 12347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12347 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 22/09/1999
1. Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2. " DE RA IT RO " N. 2244
3. " ROMIS VINCENZO rel. " REGISTRO GENERALE
4. " BI LU " N. 09077/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN RE n. il 25.03.1974
avverso sentenza del 26.11.1998 CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vallo della Lucania condannava NZ AN alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 500.000 di multa per violazione della legge sugli stupefacenti, ritenuta la sussistenza dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. N. 309/90, con la concessione delle attenuanti generiche ed i benefici di legge. A seguito di gravame proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte d'Appello di Salerno confermava l'impugnata decisione ritenendo pienamente utilizzabili sia le risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M. in ordine alla natura della sostanza caduta in sequestro, avendo il Tribunale, tra l'altro, proceduto in dibattimento all'esame del consulente, sia le dichiarazioni rese dal Carabiniere che nella vicenda oggetto del procedimento aveva svolto il ruolo di agente provocatore.
Ha proposto ricorso per Cassazione il NZ, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale per non aver la Corte territoriale fornito congrua motivazione in ordine ai rilievi mossi con l'atto di appello circa l'asserito contrasto tra l'esame del consulente del P.M. e le prescrizioni di cui all'art. 194 c.p.p., nonché violazione di legge sotto quattro profili: a) inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, per inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 360 c.p.p. che invece avrebbero dovuto trovare applicazione avendo lo stesso P.M. giudicato irripetibile l'accertamento; b) inutilizzabilità della deposizione resa in dibattimento dal consulente tecnico del P.M. in quanto, essendo stato escusso non in tale veste bensì in quella di testimone (avendo il P.M. richiesto di essere autorizzato a citare il detto consulente come testimone), il consulente stesso non avrebbe potuto presenziare all'escussione degli altri testimoni e, in mancanza di esplicita autorizzazione da parte del Presidente del Collegio giudicante, non avrebbe potuto consultare documenti ed appunti;
c) inutilizzabilità della deposizione resa dal Carabiniere "agente provocatore", non essendo applicabile nella concreta fattispecie la scriminante dell'art. 51 c.p., non avendo il verbalizzante svolto un'attività di mero controllo e di semplice osservazione dell'altrui illecita condotta, ma avendo, al contrario, esplicato una incidenza causale sulla ideazione e sulla esecuzione dell'illecito; d) il fatto non sarebbe punibile perché non più previsto come reato atteso che il ricorrente, secondo quanto sostenuto nel ricorso, si sarebbe procurato l'hashish in quantitativo tale da consentirne la immediata destinazione all'esclusivo consumo proprio e dell'agente provocatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.
Ed invero, dal testo dell'impugnata sentenza si evince che la Corte di merito ha puntualmente dato risposta a tutte le doglianze poste al suo esame con l'atto di gravame, ed ha deciso le questioni prospettate dalla difesa applicando correttamente le relative disposizioni di legge ed i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo.
In ordine ai primi due motivi - che ben possono essere trattati unitariamente perché collegati - la Corte territoriale ha sottolineato (pag. 1 dell'impugnata sentenza) che il consulente del P.M. è stato citato ed, esaminato in tale veste e quindi legittimamente allo stesso è stato consentito di consultare appunti e documenti concernenti la consulenza espletata nel corso delle indagini preliminari, consulenza che, riguardando la natura dello stupefacente sequestrato e non potendo quindi considerarsi atto non ripetibile, non era soggetto alle garanzie ed alle formalità previste dall'art. 360 c.p.p., con conseguente sua legittima utilizzabilità ai fini della decisione (in tal senso, Cass. Sez. 6, N. 2999/93, RV.193598); d'altra parte nulla avrebbe impedito alla difesa di richiedere in dibattimento l'espletamento di una perizia sulla sostanza in sequestro.
Parimenti infondata è la terza censura, relativa all'audizione, come teste, dell'agente provocatore. Dalla sentenza oggetto del ricorso, si rileva (pag. 2) che dopo il contatto tra il Carabiniere operante ed il NZ - quest'ultimo presentato al primo da una terza persona - fu il NZ medesimo a dare al Carabiniere FA appuntamento per l'indomani per andare ad acquistare la sostanza stupefacente;
come testualmente si legge nella decisione della Corte territoriale, "fu l'imputato, salito a bordo dell'auto del FA, a condurlo prima in Agropoli e a contattare un certo Maurizio;
non essendovi disponibilità di droga, il NZ invitò il FA a dirigersi verso Acciaroli, dove prese contatto con il marocchino". Come esattamente sottolineato dalla Corte d'Appello, nella concreta fattispecie l'agente provocatore si limitò dunque a seguire le istruzioni dell'imputato nelle varie peregrinazioni per approvvigionarsi della droga, in tal modo ponendo in essere una condotta assolutamente marginale nella ideazione e nella esecuzione del fatto delittuoso. Orbene la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare e ribadire la liceità (ex art. 51 del codice penate, e pur fuori dalla ipotesi di cui all'art. 97 D.P.R. N. 309/90) della condotta dell'agente che, attraverso un indiretto e marginale intervento nell'ideazione e nell'esecuzione del reato, si concretizzi prevalentemente in un'attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui (in tal senso, Sez. 6, N. 6425/94, RV. 198517, N. 1119/91, RV. 186283, e N. 2890/88, RV. 177785).
Passando all'esame dell'ultimo motivo di ricorso, non può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui nella concreta fattispecie si verterebbe in un'ipotesi di non punibilità per non essere il fatto previsto come reato. Ed invero nel caso di specie non si è trattato dell'acquisto di stupefacente destinato poi all'uso personale dell'acquirente e di altri tossicodipendenti partecipi dell'acquisto con proprio denaro a tal fine consegnato al soggetto incaricato di provvedere materialmente all'acquisto della droga;
come puntualmente sottolineato dalla Corte d'Appello, il NZ non acquistò la droga per il consumo di gruppo, "ma spacciò la sostanza stupefacente, vendendola all'agente provocatore". Nessun dubbio, dunque, che si sia trattato di un'illecita attività di spaccio. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 1999