Sentenza 12 aprile 2000
Massime • 2
Le videoregistrazioni eseguite all'interno di una abitazione su iniziativa di una delle persone riprese (nella specie, un agente sotto copertura), trattandosi di attività di documentazione posta in essere da un soggetto che prende parte a quanto ripreso, ben possono costituire legittima fonte di prova e sono pertanto utilizzabili, non potendosi estendere alle stesse, date le modalità della captazione, le limitazioni e le formalità proprie dell'attività di intercettazione.
In tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti, eventuali anomalie dell'attività investigativa svolta "sotto copertura" ed eventuali abusi commessi nell'espletamento della stessa, in violazione delle procedure previste dall'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, non hanno alcun riverbero negativo sull'esercizio dell'azione penale, ma possono assumere rilievo sul piano disciplinare o anche su quello penale per coloro che a tali anomalie dettero causa o che tali abusi commisero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2000, n. 8722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8722 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 12/04/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO " N. 785
3. Dott. FRANCESCO SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. " N. 0551/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RV QU PO, nato a [...] il [...]; 2) IG ER IN, nato a [...] Fè De GO (Colombia) il 06/05/1956; 3) VI VA NT, nato a [...] il [...]; 4) DR LL LI, nato a [...] il [...]; 5) DE AS LO LB, nato a [...] il [...]; 6) AI JO LV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 20/10/1999 della Corte di Appello dell'Aquila;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. oscar Cedrangolo che ha concluso per i rigetti dei ricorsi,
Uditi i difensori avv. Maria di Ielsi (per i primi quattro imputati) e avv. Fedele Ferrara per il 5^ e 6^ imputato), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza. FATTO
Nel corso di una complessa e vasta operazione di polizia denominata "Cedro 1^" e coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, grazie anche all'opera di alcuni investigatori che avevano agito sotto copertura ed avevano quindi apparentemente assecondato le esigenze di alcuni narcotrafficanti colombiani, si era riusciti a smascherare una grossa organizzazione criminale che, già da tempo, aveva immesso sul mercato italiano ingenti quantitativi di cocaina importati dalla Colombia.
Messo a disposizione dei trafficanti, da parte degli ufficiali di p.g. "sotto copertura", un fabbricato sito nel comune di Rosciano (PE), si era constatato che, a partire dal giugno 1996 e - con maggiore intensità - tra il marzo e il settembre 1997, erano stati introdotti in Italia dalla Colombia notevoli quantitativi di "pasta di coca" e "cocaina cloridrato", che, convogliati nel citato immobile, erano stati raffinati e, quindi, commercializzati. L'organizzazione aveva operato sotto la guida e la direzione di vari personaggi, quali NO IA NT, UT MA ed altri, che, in stretto contatto con i referenti residenti in Colombia, avevano promosso e curato in particolare l'attività d'importazione della sostanza stupefacente;
altri personaggi, inseriti comunque nell'organizzazione, avevano svolto un ruolo di minore rilievo, ma sempre determinante per il raggiungimento degli scopi illeciti del sodalizio, nel senso che avevano curato, secondo le direttive loro impartite, l'attività di lavorazione della droga, raggiungendo appositamente dalla Colombia il nostro Paese, dove si erano alternativamente trattenuti per qualche mese.
Tra questi ultimi personaggi, erano stati individuati RV QU PO, VI VA IN, VI VA NT e DR LL LI, sorpresi, l'11/09/97, nell'immobile di Rosciano, nel mentre attendevano al processo di lavorazione della "pasta di coca".
Era stata accertata, inoltre, l'intervenuta transazione, in data 05/09/97, di una partita di Kg. 10 di cocaina tra l'UT (venditore) e i colombiani DE AS LO LB e AI JO LV (acquirenti), questi ultimi due affiancati da tali MO LE LO e RI AR.
In relazione ai fatti come testè sinteticamente esposti, si procedeva penalmente contro i soprageneralizzati e il tribunale di Pescara, con sentenza 28/01/1999, così provvedeva:
- dichiarava RV QU, VI VA EN, VI VA NT e DR LL colpevoli dei delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina (art. 74 L.S.), di detenzione e commercio illeciti della stessa sostanza in ingente quantità (artt. 81 cpv c.p., 73/1^ e 80/2^ L.S.) e il DR, altresì, di un episodio di importazione verificatosi il 16/07/97;
- dichiarava CA CA e AI JO colpevoli di acquisto e detenzione di una partita di Kg. 10 di cocaina (artt. 73/1^ e 80/2^ L.S.);
- accordava ai primi quattro e al sesto le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti come rispettivamente contestate, e, unificati i reti ascritti ai primi quattro imputati sotto il vincolo della continuazione, condannava ciascun imputato a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione, quanto alla pronuncia di responsabilità, veniva confermata, con sentenza 20/10/1999, dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che, però, concedeva le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, anche al 5^ imputato e riduceva, per tutti la pena.
Avverso quest'ultima pronuncia, della quale si è sollecitato l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, articolando le seguenti doglianze:
1) violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 178 lett. c), 179 e 143 c.p.p., non essendo state poste a disposizione degli imputati, di nazionalità colombiana, le copie, tradotte nella loro lingua, delle sentenze di merito con conseguente pregiudizio del loro diritto di difesa, perché non posti nella condizione di conoscere le motivazioni delle sentenze e di proporre quindi impugnazione diretta;
la mancata previsione della sentenza tra gli atti da tradurre legittimerebbe il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 143 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione (motivo comune ai primi quattro imputati);
2) violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 178 lett b) c.p.p., in relazione all'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, atteso che il predetto non aveva partecipato alle indagini preliminari, affidate all'iniziativa e al coordinamento dei carabinieri, che avevano relazionato sui fatti solo a distanza di diversi mesi dall'arresto degli imputati ed avevano così agevolato la fuga dei principali responsabili dell'organizzazione criminale (motivo comune ai primi quattro imputati);
3) inosservanza di legge in relazione all'affermata colpevolezza del DR in ordine al reato d'importazione di cocaina, che, in quanto non contestato in modo autonomo, ma solo quale elemento descritto di un unico addebito, doveva ritenersi assorbito nella condotta di detenzione illecita, senza dire che difettava comunque la prova sull'attività d'importazione;
4) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 97 L.S., nel senso che tutta l'attività investigativa dei carabinieri doveva ritenersi illegittima, perché espletata senza il rispetto delle regole fissate dalla citata norma (motivo specificamente dedotto dal RV);
5) violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 266 c.p.p., e commesso difetto di motivazione in relazione all'ammissione delle videoregistrazioni eseguite presso la villa di Rosciano, non utilizzabili (motivo dedotto dal RV);
6) inosservanza ed erronea applicazione della legge e carenza di motivazione circa la partecipazione al sodalizio criminoso e la detenzione illecita della droga, posto che avevano agito sotto il controllo e seguendo le direttive dei carabinieri, con l'effetto che si versava nell'ipotesi del reato impossibile, perché quanto verificatosi era stato la diretta conseguenza dell'azione posta in essere dall'agente provocatore (motivo comune ai primi quattro imputati);
7) omessa motivazione sulla configurabilità del tentativo, sulle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla aggravante, sulla configurabilità del caso lieve (motivo comune ai primi quattro imputati), nonché sulla diminuente ex art. 442 c.p.p per il DR;
8) violazione di legge (artt. 110 c.p. e 192 c.p.) e difetto di motivazione circa il coinvolgimento del DE e del AI nell'operazione di acquisto di cocaina del giorno 05/09/1997;
9) omessa motivazione sull'operatività dell'art. 49 c.p.) motivo comune al DE e al AI);
10) difetto di motivazione sulla configurabilità del tentativo anche per il 5^ e il 6^ imputato.
La difesa dei primi quattro imputati ha depositato memoria difensiva, datata 27/03/2000, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, specificamente sotto il profilo del reato impossibile. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
È in parte fondato e nei limiti di seguito precisati solo il ricorso del DR, mentre tutti gli altri ricorsi sono privi di fondamento.
Va esclusa la violazione del diritto di difesa per l'omessa traduzione, nella lingua conosciuta dagli imputati, delle sentenze di merito.
Il diritto accordato all'imputato che non sia in gradi di comprendere la lingua italiana deve essere assistito gratuitamente da un interprete non implica la necessità di procedere alla traduzione della sentenza (cfr. Cass. Sez. 6^ 18/09/1997, Minoun). Fra gli articoli cui l'imputato partecipa seguendone - contestualmente - il compimento e rispetto ai quali l'art. 143 c.p.p. assicura l'assistenza gratuita dell'interprete, infatti, non può farsi rientrare la traduzione della sentenza che conclude il giudizio. Fuori da ogni contestualità l'interesse a difendersi e quindi ad impugnare non è menomato dalla mancata traduzione della sentenza, a fronte della quale l'imputato, avuta cognizione del dispositivo, ha tutto il tempo per chiedere ed ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia.
La questione di costituzionalità dell'art. 143 c.p.p. è stata solo accennata e non risulta essere stata formalmente proposta. In ogni caso trattasi di questione manifestamente infondata. La mancata previsione, nell'art. 143 richiamato, della traduzione della sentenza che conclude il giudizio non viola, innanzitutto, il diritto di difesa, sotto i profili della comprensione dell'accusa e della partecipazione dell'imputato allo svolgimento di atti processuali, ai quali ha diritto di presenziare, momenti questi che precedono (fase del dibattimento) la formazione della sentenza come documento, la quale avviene al di fuori di qualsiasi contestualità con l'imputato medesimo;
non è, poi, in contrasto con il principio di ugualianza, in quanto le situazioni del cittadino e dello straniero sono ontologicamente diverse: quella del soggetto che si rechi o viva in un paese straniero, senza conoscere la lingua, è di per sè una situazione che presenta una serie di difficoltà, alle quali lo straniero, che vi si trovi, è naturalmente e preventivamente preparato;
quello che rileva è che detta situazione non si risolva in una disparità di trattamento ingiustificata, che vada cioè al di là della naturale diversità di cui si è detto, con il riconoscimento, a favore del cittadino, di vantaggi ingiustificati, nella specie chiaramente insussistenti, perché la "particolarità" denunciata discende, appunto, soltanto da una ineliminabile diversità di situazione "di base".
Va esclusa qualunque effettiva violazione delle norme processuali concernenti l'iniziativa sul ricorso proposto da:
Berti Massimo n. Trento il 14/8/63
del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento.
La "particolare" attività investigativa in cui si è concretizzata l'operazione di polizia "Cedro 1^" fu sempre coordinata, per quanto è dato formalmente evincere dagli atti, dal P.M., che - di volta in volta - autorizzò, con decreti motivati, il ritardo di determinati atti (arresti o sequestri), nella prospettiva di acquisire maggiori elementi probatori in ordine alla vasta e complessa organizzazione di narcotrafficanti internazionali.
Il P.M., informato dell'esito delle investigazioni, ha regolarmente esercitato l'azione penale nei confronti dei prevenuti e, sul punto, non è legittimo alcun ragionamento dubbio.
Eventuali anomalie dell'attività investigativa svolta "sotto copertura" ed eventuali abusi commessi nell'espletamento della stessa non hanno alcun riverbero negativo sul regolare esercizio dell'azione penale, ma possono assumere rilievo, sul piano disciplinare o anche su quello penale, per coloro (ufficiali di p.g.) che a tali anomalie dettero causa o che tali abusi commisero.
È ben vero che l'obbligo di immediata comunicazione al P.M. della notizia di reato e degli elementi utili a provare lo stesso e a identificarne l'autore discende dalle regole generali di cui agli art. 347 e ss. c.p.c., ma non può essere sottaciuto che dalla violazione di tale obbligo, denunciata dai ricorrenti, non può derivare alcuna conseguenza di ordine giuridico alla posizione processuale degli stessi, e ciò perché la comunicazione ha la sola funzione di consentire all'autorità giudiziaria la costante supervisione e il puntuale coordinamento delle indagini;
il ritardo della informativa può costituire violazione dei doveri di subordinazione di cui all'art. 59 C.P.P. o di osservanza delle norme processuali (art. 124 C.P.P.) o di latra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (art. 16/1^ disp. att. C.P.P.), con possibili conseguenze disciplinari per l'ufficiale di p.g. responsabile del ritardo o, al limite, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante per costui la causa di non punibilità prevista dall'art. 97 D.P.R. n. 309/90 e che può addirittura l'operante di p.g. essere chiamato a rispondere di concorso nella commissione dei reati, salve ulteriori responsabilità (avere agevolato la fuga di altre persone coinvolte nell'attività illecita).
Tutto ciò, in ogni caso, non può spiegare alcuna incidenza sulla posizione processuale dei primi quattro ricorrenti, che deve essere apprezzata e valutata nella sua oggettività e per la sua autonoma rilevanza penale.
La responsabilità dei primi quattro ricorrenti, coinvolti nell'attività illecita certamente determinata in gran parte dall'opera degli agenti provocatori (carabinieri infiltrati nell'organizzazione), non può, perciò solo, essere posta in dubbio. Va escluso che possa ricorrere l'ipotesi del reato impossibile, non punibile per inidoneità dell'azione (art. 49 C.P.). Ed invero, l'inidoneità dell'azione che rende il fatto non perseguibile penalmente è solo quella assoluta, originaria ed intrinseca, e non può ritenersi tale, ai fini qui in discussione, quella provocata da una causa esterna ed accertabile solo "ex post", quale appunto l'attività dell'agente provocatore. In sostanza, l'infiltrazione di ufficiali di p.g. nell'organizzazione criminale e il programmato intervento delle forze di polizia nel momento ritenuto più opportuno, in quanto elementi che non rientrano nel nucleo delle circostanze conosciute o preventivabili dal o dai soggetti attivi non elidono l'originale adeguatezza della condotta inequivocabilmente diretta alla consumazione degli illeciti in tema di stupefacenti. Nella specie, non può certo sostenersi che gli imputati, nel momento in cui posero in essere i vari illeciti loro addebitai, avessero avuto coscienza di partecipare ad un'azione simulata e, quindi, inidonea al perseguimento dello scopo illecito. Basta, a tale proposito, considerare, sulla base della ricostruzione fattuale operata in sede di merito, la ripetitività, lungo un arco temporale sufficientemente ampio, di atti di importazione, di lavorazione e di commercializzazione della sostanza stupefacente, il tutto nell'ambito di uno schema organizzativo capillare e rigoroso.
Problema diverso è la valutazione dell'attività posta in essere dagli agenti provocatori, appartenenti alla polizia giudiziaria, onde stabilire se vi siano stati o no uno sconfinamento dalla rigorosa e dettagliata normativa prevista dall'art. 97 D.P.R. n. 309/90 e, quindi, il coinvolgimento degli stessi agenti provocatori nei vari eventi delittuosi.
Trattasi di problema che comunque non ha alcuna incidenza, giuridicamente rilevante, sulla posizione dei ricorrenti. Le videoregistrazioni eseguite all'interno della villa di Rosciano su iniziativa di una delle persone riprese ben possono costituire, in tesi, legittima fonte di prova e sono, pertanto, utilizzabili, non potendosi alle stesse estendere, proprio per le modalità della captazione, le limitazioni e le formalità proprie dell'attività di intercettazione (art. 266 C.P.P.). Non si è in presenza di una illegittima intromissione da parte di terzi nella presa di conoscenza di quanto accadeva all'interno della villa, bensì della "documentazione" di tutto ciò ad opera di chi, almeno in apparenza, vi prendeva parte attiva (agente provocatore).
In ogni caso, non può sottacersi che a tali videoregistrazioni i giudici di merito non hanno allegato alcuna valenza decisiva ai fini del giudizio di colpevolezza degli imputati, fondato su ben altri elementi di prova, costituiti dagli esiti della perquisizione eseguita, l'11/9/'97, nella villa di Rosciano e dalle ammissioni degli stessi imputati.
La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo assolutamente adeguato e logico, nella parte in cui, nel ricostruire dettagliatamente i fatti, perviene all'affermazione di responsabilità dei primi quattro imputati in relazione ai reati di partecipazione all'associazione criminale ex art. 74 L.S. e di detenzione illecita continuata a fine di spaccio di ingenti quantitativi di cocaina.
Il percorso dimostrativo di tale conclusione, infatti, è costituito da plurimi elementi oggettivi, tutti di univoca e convergente interpretazione: si pensi al reclutamento degli imputati direttamente dalla Colombia;
al loro avviamento - una volta giunti in Italia - alla lavorazione della sostanza stupefacente per conto dell'organizzazione; all'appoggio logistico ed economico ricevuto;
al dato oggettivo e non contestabile di avere concorso nella detenzione illecita di ingenti quantità di droga.
Tale apparato argomentativo, in quanto immune da vizi logici e corretto sotto il profilo giuridico, non può essere posto in discussione in questa sede. Non può questa Corte, invero, rivalutare il fatto, che deve rimanere prerogativa esclusiva del Giudice di merito, e non ricorrono - per le ragioni già esposte - gli estremi per l'operatività dell'art. 49/2^ C.P..
Sulla non configurabilità del tentativo, sul bilanciamento tra accordate attenuanti generiche e aggravante, sulla esclusione del caso lieve (doglianze comuni ai primi quattro ricorrenti) e sulla denegata diminuente ex art 442 C.P.P. per il DR, la corte territoriale, applicando correttamente le disposizioni normative di riferimento, ha offerto congrua e persuasiva motivazione, che, implicando valutazioni di merito, si sottrae a qualunque censura di legittimità.
Fondata è la doglianza del DR in ordine alla ritenuta colpevolezza per il reato - considerato autonomo - di importazione di cocaina, con riferimento allo specifico episodio di cui si rese protagonista il 16/7/'97 presso l'aeroporto di Fiumicino:
prelevamento di una partita di Kg. 20 di pasta di coca e di cocaina cloridrato.
In punto di fatto, è pacifico che proprio questo quantitativo di sostanza stupefacente ed altre partite della stessa sostanza provenienti dalla Colombia furono oggetto di detenzione illecita, perché sottoposti a procedimento di raffinazione e immessi successivamente in commercio, da parte del DR, oltre che dei primi tre imputati (cfr. capo d'imputazione sub B). Il DR è stato ritenuto colpevole di tale illecita detenzione. Ciò posto, va rilevato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, le condotte tipiche descritte dall'art. 37 D.P.R. n.309/90 costituiscono ipotesi criminose equivalenti, che si pongono in rapporto di alternatività formale se hanno per oggetto la medesima sostanza e sono poste in essere contestualmente, sicché il fatto di importazione dall'estero e di successo trasporto e detenzione nel territorio dello Stato costituisce un "unicum" inscindibile e quindi una sola violazione della norma incriminatrice. In definitiva, le diverse condotte perdono la loro individualità, in quanto costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza, e si determina il così detto fenomeno dell'assorbimento, con conseguente esclusione del concorso di reati. La detenzione, quale condotta di chiusura rispetto alle altre descritte dalla norma, finisce con l'assorbire queste ultime, in presenza dei presupposti fattuali innanzi citati.
Nel caso in esame, non v'è dubbio che la condotta d'importazione ascritta al DR (capo sub B1) è assorbita in quella più ampia di illecita detenzione (capo sub B2), avuto riguardo alla contestualità e all'oggetto delle stesse.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio nella sola parte relativa al punto testè esaminato e va eliminata la corrispondente pena di un anno di reclusione e L.
5.000.000 di multa (aumento a titolo di continuazione per il reato d'importazione). Il giudizio di colpevolezza del DE e del ZA è fondato su un "iter" motivazionale assolutamente coerente e logico e su una corretta gestione del materiale probatorio acquisito. La Corte territoriale, invero, ha posto in evidenza una serie di circostanze di fatto precise, univoche e concordanti, che conclamano il diretto coinvolgimento dei predetti, in concorso col MO LE e con la RI, nella transazione della partita di Kg. 10 di cocaina conclusa, il 5/9/'97, con AY MA.
La conclusione dell'accordo sulla compravendita e la materiale consegna della sostanza al concorrente MO escludono la configurabilità dell'ipotesi del tentativo.
Le doglianze dei ricorrenti non evidenziano vizi di carenza o di manifesta illogicità della motivazione e si risolvono, per lo più, in non consentite censure in fatto.
Il riferimento dell'art. 49/2^ C.P., dedotta- contrariamente a quanto si sostiene in ricorso - per la prima volta in questa sede, è comunque generico, non essendo state neppure enunciate le circostanze di fatto che conforterebbero l'ipotesi del reato impossibile. I ricorrenti RV;
VI VA IN, VI VA NT, DE e ZA, le cui impugnazioni sono rigettate "in toto", vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di DR LL LI, limitatamente all'importazione di Kg. 20 di pasta di coca di cui al capo B/1, perché assorbite nel capo B/2 ascrittogli in concorso con altri, ed elimina la relativa pena, computata quale ulteriore aumento a titolo di continuazione. Rigetta nel resto il ricorso del DR. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna in solido a pagare le spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2000