Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
È compatibile con l'ufficio di testimone, in quanto non assume in nessun momento procedimentale la posizione di indagato di reato connesso o collegato, l'agente di polizia che - in esecuzione dell'ordine di servizio di inserirsi in un traffico illecito di sostanze stupefacenti - contatti i venditori, simuli di voler acquistare una quantità di droga e si rechi sul posto convenuto per la consegna di essa - pur in ipotesi di inapplicabilità dell'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990 per carenza dei requisiti soggettivi ivi previsti -, attività tutte scriminate dall'adempimento di un dovere. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'incompatibilità con l'ufficio di testimone a carico di un vicebrigadiere che si era limitato ad acquistare la sostanza stupefacente offertagli da uno spacciatore, senza indurlo a ciò con attività di provocazione).
Commentario • 1
- 1. L’estensione delle operazioni sotto copertura ai delitti contro laBeatrice Fragasso · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Obiettivo dichiarato della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d. legge Spazza-corrotti) è di «potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione»[1]. Tra gli interventi di maggior rilievo, sul versante degli strumenti investigativi, vi è l'estensione ad alcuni delitti contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura prevista dall'art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146. Con la novella legislativa, uno strumento d'indagine prima circoscritto all'accertamento di reati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2010, n. 9188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9188 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/02/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 246
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 37202/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ESPOSITO TOBIA N. IL 21/12/1979;
avverso la sentenza n. 8275/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ESPOSITO TOBIA ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 17.02.2009, della Corte di Appello di Napoli di conferma della condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli, il 7.05.2007, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Per una migliore comprensione del principale motivo del gravame di legittimità è opportuno, sia pure in maniera sintetica, riportare i fatti di causa ed, in particolare, gli elementi di prova posti a base delle sentenza di condanna sia di primo che di secondo grado.
In data 28.09.2006, a seguito di informazioni confidenziali, Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro effettuarono, in Via Comunale Ottaviano, nei pressi del civico 58, servizi di appostamento ed osservazione. Riscontravano, a conferma delle informazioni confidenziali ricevute, un andirivieni di soggetti che contattavano un uomo, poi identificato per il coimputato RO NI, che li indirizzava ad entrare nel portone. Il vicebrigadiere LA, seguendo la scia dei ragazzi sotto il controllo dell'RO, entrava nel portone arrivando ad un appartamento sito al secondo piano con la porta d'ingresso aperta. Entrato, oltre ad altre persone tra cui alcune donne, aveva trovato un giovane che, ritenendolo un acquirente, gli aveva chiesto quanta droga volesse ed avuta l'indicazione e la somma di cinquanta Euro, gli aveva consegnato due involucri di cocaina prelevati da uno dei due bicchieri di plastica posti sul tavolo del soggiorno accanto al quale era seduto altro uomo, identificato poi in ES OB, intento a parlare con le donne. Tornato sui suoi passi, il LA relazionava il tutto al maresciallo CI, rimasto in istrada a controllare l'andirivieni dei giovani. Costui chiamato in supporto altri militari, bloccato l'RO giù al palazzo, insieme al LA ed ad altri militari giungevano all'appartamento del secondo piano. Trovata la porta (blindata) chiusa, intimavano a coloro che erano all'interno di aprirla, tale ordine tardava ad essere eseguito, e dopo reiterate intimazioni, veniva aperta ed i verbalizzanti notavano che il giovane che aveva consegnato la sostanza stupefacente al LA si era defilato scavalcando il balcone della cucina e calandosi giù per i tubi. Sul posto venivano rinvenuti le donne e l'ES OB, trovato in possesso della somma di Euro 850 in banconote da 50 e 30, lo stesso si proponeva come l'unico interlocutore dei CC, assumendo si essere l'unico interessato alla vicenda. Veniva, inoltre, constatata la presenza di due telecamere al momento spente, poste al controllo del ballatoio di ingresso;
infine, nel tombino ove era stato visto stazionare l'RO veniva trovata una bilancia di precisione. Nel corso del giudizio era emerso che titolare dell'appartamento era la madre dell'ES.
Gli elementi suddetti conducevano il primo giudice a ritenere integrata a carico dell'ES la prova dell'apporto partecipativo e non della semplice connivenza nel reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente considerandosi in particolare la sua presenza nell'abitazione e la condotta assunta al momento del primo e secondo intervento - essendo stato notato prima accanto al tavolo ove erano collocati i bicchieri con la cocaina, avendo poi scientemente ritardato l'intervento dei CC, essendo stato trovato in possesso di una notevole somma, composta da banconote di taglio corrispondente al valore delle dosi e non giustificata da causale lecita, avendo affrontato in prima persona i carabinieri anche escludendo il coinvolgimento delle donne presenti in abitazione, avendo fatto sparire con gli altri le tracce del reato - e la circostanza, che da tutti gli elementi acquisiti, potè va ritenersi provato che la casa costituisse una base operativa stabile e mediamente organizzata di spaccio, utilizzata dall'imputato e dagli altri occupanti.
La Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado e nel farne proprio l'apparato motivazionale, riteneva infondata la principale censura secondo cui l'operazione di polizia era stata condotta in modo da evidenziare l'apporto tipico dell'agente provocatore ma che il ruolo era stato assunto dal vicebrigadiere LA al di fuori del sistema che riconosceva la possibilità di operare sotto copertura, al fine della ricerca della prova, solo agli appartenenti dei nuclei specializzati antidroga, come previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97, e non a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine. Con un primo motivo il ricorrente ripropone la questione denunziando violazione del combinato disposto degli artt. 192 e 210 c.p.p.. Si ribadisce che il vicebrigadiere LA, avendo svolto la sua attività al di fuori della previsione della legge e non potendosi neanche sussumere la condotta nel paradigma dell'art. 51 c.p., la sua testimonianza doveva processualmente essere assunta con le garanzie previste dall'art. 210 c.p.p. con ricadute in termini di utilizzabilità della prova con riferimento all'art. 192 c.p.p.. Si argomenta che le modalità di indagine adottate dal V.B. LA integrano la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 che, in tema di acquisto simulato di droga, subordina il riconoscimento in favore dell'agente provocatore della particolare scriminante contemplata dalla medesima norma alla ricorrenza di una serie di requisiti, tutti mancanti nel caso di specie. Il predetto non apparteneva ad unità specializzata antidroga, ne' poneva in essere la condotta inerente l'acquisto di sostanza stupefacente in esecuzione di operazione anticrimine specificamente disposte dalle autorità indicate nella predetta normativa. Tanto meno risulta ipotizzarle nel caso di specie - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello - la ricorrenza della causa di non punibilità ex art. 51 c.p., attese il tenore costante della giurisprudenza di legittimità. Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge dell'art. 110 c.p e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Nel caso di specie erroneamente la Corte del merito ha ritenuto ravvisarsi il concorso di persone, ravvisandosi, tutt'al più una mera connivenza. Con un terzo motivo si censura per vizio motivazionale il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su censure ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell'appello, manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche concernenti apprezzamenti di merito relativi alla ricostruzione dei fatti incensurabili in questa sede. Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N.
256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 - RV. 193046). Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l'appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame.
Manifestamente infondata è la censura relativa alla violazione del combinato disposto degli artt. 192 e 110 c.p.p. con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal vicebrigadiere LA.
Correttamente la Corte partenopea ha evidenziato che il caso di specie non rientra nelle previsioni della disposizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97. Invero, alcuna operazione preordinata di indagine era stata predisposta per accertare la commissione di reati concernenti violazione del T.U. sugli stupefacenti, e, soprattutto, attraverso l'attività di agenti sotto copertura per acquisire elementi di prova in ordine ai delitti ivi previsti, mediante il compimento di attività prodromiche e strumentali di acquisto, ricezione, occultamento ed altro di sostanze stupefacenti. I carabinieri in servizio di osservazione del movimento di persone presso lo stabile indicato nella parte narrativa, avevano constatato che la condotta illecita, successivamente contestata al ricorrente, già era in atto. E solo dopo avere accertato inequivocabilmente che in quel luogo si stava consumando il reato di "spaccio di sostanze stupefacenti" si è intervenuti all'interno del fabbricato per perseguire i responsabili. Come esattamente rileva la Corte territoriale lo sviluppo successivo, che conduceva il vicebrigadiere LA fino all'appartamento occupato dall'imputato, costituiva la logica prosecuzione dell'attività di repressione dovendo individuarsi gli autori dell'attività illegale in corso. Il dato significativo, rilevato in sentenza, è che il carabiniere nell'appartamento aveva accertato le modalità operative dell'attività di spaccio, e la droga venne da lui acquistata non perché avesse sollecitato a tanto il venditore ma in quanto gli venne offerta perché scambiato per uno dei tanti acquirenti recatisi sul posto.
Dunque, è corretto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità di questa Corte di cui alla sentenza Sez. 6, n. 9299 del 31/03/1995 (Rv. 203080): L'attività di un agente di polizia che - in esecuzione dell'ordine di servizio ricevuto di inserirsi in un individuato traffico illecito di sostanze stupefacenti, al fine di assicurarne le prove e individuarne i partecipanti - contatti i venditori, simuli di voler acquistare una quantità di droga e si rechi sul posto convenuto per la consegna di essa - pur in ipotesi di inapplicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 97 per carenza dei requisiti soggettivi ivi previsti - non può ritenersi estranea all'ambito dell'art. 51 c.p., ossia all'adempimento di un dovere di polizia giudiziaria, in quanto finalizzata alla ricerca delle prove, alla individuazione dei responsabili e al contenimento di una illecita attività, nota alla polizia e in corso di svolgimento. Ne consegue che non sussiste incompatibilità con l'ufficio di testimone del predetto agente di polizia, il quale, in virtù della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p., non ha mai assunto la posizione di indagato di reato connesso o collegato. A ben vedere la fattispecie concreta trattata nella richiamata sentenza di questa Corte è certamente più ampia, come portata investigativa, di quella posta in essere dal vicebrigadiere LA per il caso che ci occupa, essendosi costui limitato, come già rimarcato, ad acquistare la sostanza stupefacente offertagli dallo spacciatore senza che lo avesse indotto a tanto con una attività di provocazione.
Inammissibile è il secondo motivo in quanto afferente ad una diversa ricostruzione dei fatti e, quindi, sottratta al giudizio di legittimità.
Comunque, sul punto con riferimento alla dedotta mera connivenza, si ricorda che alla stregua delle evidenziate considerazioni sul ruolo attribuito al ricorrente (V. parte narrativa), appare improntata alle corrette regole della logica la deduzione dei giudici del merito, che tali circostanze implicano il contributo del ricorrente, quanto meno nel controllo dello stupefacente. E giova al riguardo considerare che il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, anche di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo concerto, cioè un preventivo accordo di intenti, diretto alla causazione dell'evento (così Cass., Sez. 1, 27.1.1996, n. 821); l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente da luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure al fine di tentare di ottenere l'impunità (così Cass., Sez. 6, 17.8.1995, n. 79); in caso di detenzione di sostanze stupefacenti, reato a condotta permanente, qualunque agevolazione del colpevole si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno morale, con il colpevole stesso, e non da luogo alla configurazione del diverso reato di favoreggiamento (così Cass., Sez. 6, 2.7.1994, n. 7518), ne' tanto meno di mera connivenza. Parimenti è manifestamente infondato il terzo motivo, perché in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta soltanto nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, da escludersi nel caso di specie in considerazione, come rilevato dal giudice di primo grado la cui valutazione è stata fatta propria dalla Corte d'Appello, non tanto dei quantitativi di sostanza caduta in sequestro, ma per la considerevole attività di spaccio accertata dai verbalizzanti in una alla somma cospicua di danaro trovata in possesso dell'imputato. Questa Corte ha affermato che (Sez. 6, Sentenza n. 21962 del 02/04/2003 Ud.; Rv. 225414)per l'applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo solo quando esso è preponderante;
mentre, qualora tale dato non sia rilevante, assumono valore i parametri sussidiali previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell'azione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010