Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2008, n. 16474
CASS
Sentenza 14 marzo 2008

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È legittimo il sequestro del corpo del reato anche qualora il suo rinvenimento da parte degli operanti sia stato reso possibile dalla illecita compartecipazione dell'agente provocatore alla consumazione dello stesso reato. (Fattispecie relativa ad operazione di polizia giudiziaria culminata nel sequestro di una partita di stupefacenti e svolta per il tramite di un agente provocatore, ma in violazione dell'art. 97 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Reato impossibile per inidoneità dell'azione si ha soltanto quando la condotta, per la sua natura in sè considerata, risulti inidonea secondo una valutazione "ex ante" a cagionare l'evento e non quando tale inidoneità sia determinata dall'incidenza di un fattore esterno, quale deve essere considerata l'attività prestata dall'agente provocatore che acquista della sostanza stupefacente da colui che ne abbia la disponibilità.

Commentario1

  • 1Agente provocatore: è punibile l'azione delittuosa a carattere istigativo?Accesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2008, n. 16474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16474
Data del deposito : 14 marzo 2008

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