Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 33602
CASS
Sentenza 24 aprile 2015

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Massime1

La revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al PM, previa dimostrazione del "quantum" corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2015, n. 33602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33602
Data del deposito : 24 aprile 2015

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