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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2476/2024
vertente tra
Parte_1
CA VITTORIO)
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata nonchè CP_2
ZANNINI IN SIMONETTA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1664/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 9.2.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.9.2024 la società ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale aveva respinto la sua opposizione ad intimazione di pagamento, altresì condannandola al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute ed ). CP_2 Controparte_3
Si costituivano le parti appellate resistendo al gravame, del quale chiedevano preliminarmente dichiararsi la inammissibilità per avvenuta proposizione oltre i termini.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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1. In via preliminare osserva la Corte come l'appello debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica della sentenza impugnata.
L ha infatti notificato la sentenza in data 21.02.2024 (all. 1 del Controparte_3 fascicolo di primo grado), e pertanto il termine per impugnare, di carattere perentorio, scadeva in data 22.03.2024, mentre il ricorso in appello è stato depositato il 05.09.2024.
2. Ma il termine per impugnare è decorso anche con riguardo a quello semestrale di cui all'art. 327 cpc, termine anch'esso di carattere perentorio, che decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria (art. 133, 1° c., cpc “La sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”).
La sentenza gravata è stata, infatti, depositata in data 09.02.2024 (v. sentenza in atti) ed il presente appello è stato depositato solo il 05.09.2024: ne consegue l'inammissibilità del proposto appello anche in quanto depositato oltre il termine di sei mesi, tenuto altresì conto che non si applica alle controversie
“individuali in materia di previdenza e lavoro” la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969.
3. Va in osservato in proposito che tra le controversie “previdenziali” rientrano non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti, come nella presente fattispecie, alla definizione del rapporto contributivo, vertendosi in tema di opposizione ad intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate per crediti contributivi (v. Cass. 11.09.2020 n. 18958 riguardante una CP_2 CP_ domanda di riclassificazione con relativa attribuzione di diversa posizione contributiva e Cass. n. 5090/2009, ivi richiamata, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali).
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, distratte in favore del procuratore antistatario quelle riguardanti l CP_4
Deve darsi, altresì, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte
-Dichiara l'appello inammissibile per tardività;
-Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle appellate in € 3.350,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 cpc quelle disposte in favore di CP_4
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 25.11.2025 Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste