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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/07/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2025 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
( C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi assistiti e rappresentati per procura in atti, dall'Avv. TEO LUCINI - C.F.:
(tel. 0342-701110 – pec ed elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1
presso lo studio dello stesso in Tirano, Via della Repubblica n. 36,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
“voglia il Tribunale Ill.mo modificare le condizioni sub. 3 e 4 della sentenza di divorzio n. 554/2016 del Tribunale di Sondrio resa il 24/11/16 sostituendole con le seguenti:
3) La Sig.ra , divenuta oggi proprietaria dell'appartamento in cui vive con i figli, in Parte_1
Livigno, Via Botarel 45 int. 2 si assume integralmente le spese di gestione, riscaldamento compreso, dell'appartamento; il Sig. potrà quindi risolvere immediatamente il contratto di locazione Parte_2 stipulato con la suocera;
Persona_1
4) riconosce a un contributo mensile divorzile di € 1.000,00 rivalutabile Parte_2 Parte_1 secondo l'indice ISTAT a decorrere dal 01/01/26 sino al raggiungimento della maggiore età del più piccolo dei tre figli, , in data 19/08/2030; i Sig.ri e si impegnano a Per_2 Parte_1 Parte_2 rivalutare (revocare, rinnovare, modificare) tale condizione al superamento del predetto termine del
19/08/2030.
Spese legali della presente procedura a carico di .” Parte_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 30/1/2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta nei termini sopra trascritti.
In particolare deducevano che: A) I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data
22/10/05 in Livigno, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livigno, anno 2005, numero 22, parte II, serie A;
B) dalla loro unione sono nati il 23/03/07 a MA (Svizzera), Per_3 il 16/09/09 a MA (Svizzera) e il 19/08/12 a MA (Svizzera). C) i coniugi, Per_4 Per_2 separati dal 11/04/13 in forza di provvedimento di omologa della separazione consensuale, sono divorziati dal 24/11/16 in forza di Sentenza n. 554/2016 resa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento n. 925/16 R.G. in accoglimento della ricorso congiunto alle seguenti condizioni: 1) i figli Per_3 Per_4
e rimangono affidati in maniera condivisa ai genitori, con collocamento esclusivo presso Per_2
l'attuale abitazione della madre in Livigno, Via Botarel n. 45 int. 2 con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé, previo avviso e accordo con la madre;
2) per il mantenimento dei figli minori Per_3
e , a titolo di contributo, verserà mensilmente alla madre Per_4 Per_2 Parte_2 Parte_1
l'importo di € 1.600,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT a decorrere dal 01/01/17 e concorrerà nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie (mediche, asilo, rette, attività sportive, baby-sitter, viaggi, vacanze); 3) per l'affitto, spese di gestione, riscaldamento compreso dell'appartamento in cui vivono i figli e la madre, sito in Livigno, Via Botarel n. 15 int. 2, le parti sono già d'accordo che Pt_2 stipulerà rituale contratto con la suocera , proprietaria dell'immobile, al prezzo
[...] Persona_1 già convenuto e statuito di € 1.000,00 rivalutabile a decorrere dal 01/01/17 quale canone mensile;
4) nel caso in cui dovesse cessare l'attività in corso, il marito si obbliga a corrisponderle a Parte_1 titolo di mantenimento l'importo che le parti si riservano di concordare;
5) i coniugi si rilasciano sin pagina 2 di 4 d'ora reciproco consenso al fine di ottenere i documenti validi per l'espatrio; 6) le spese legali relative alla presente procedura sono a carico di D) i coniugi – per esigenze sopravvenute - di Parte_2 comune accordo sono oggi intenzionati a modificare le condizioni di cui ai punti sub. 3 e 4 dell'accordo di divorzio e a sostituirle con le nuove condizioni, lasciando invariate le altre di cui alla sentenza di divorzio;
3) La Sig.ra , divenuta oggi proprietaria dell'appartamento in vive con i figli, Parte_1 in Livigno, Via Botarel 45 int. 2 si assume integralmente le spese di gestione, riscaldamento compreso, dell'appartamento; il Sig. potrà quindi risolvere immediatamente il contratto di locazione Parte_2 stipulato con la suocera che ha già espresso la propria disponibilità ad una risoluzione Persona_1 anticipata dello stesso;
4) riconosce a un contributo mensile divorzile di € Parte_2 Parte_1
1.000,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT a decorrere dal 01/01/26 sino al raggiungimento della maggiore età del più piccolo dei tre figli, , in data 19/08/2030; i Sig.ri e Per_2 Parte_1 Pt_2 si impegnano a rivalutare (revocare, rinnovare, modificare) tale condizione al superamento del
[...] predetto termine del 19/08/2030.
Con decreto del 3/2/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e veniva fissato termine per il deposito di note scritte sino al 30/4/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche. Con successivo provvedimento del 14/5/2025 il Giudice rel. si riservava di riferire al Collegio.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- la sentenza di divorzio è in atti;
- visto l'accordo delle parti e considerato che le modifiche delle condizioni di divorzio inerenti le condizioni economiche tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse preminente dei figli;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
sicché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite come da accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, a parziale modifica (modifica delle condizioni sub. 3 e 4) della sentenza di divorzio n. 554/2016 del Tribunale di Sondrio resa il 24/11/16, recependo l'accordo delle parti:
1. PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2. CONFERMA nel resto, per quanto di ragione;
3. SPESE di lite come da accordo.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 26/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 122/2025 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
( C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi assistiti e rappresentati per procura in atti, dall'Avv. TEO LUCINI - C.F.:
(tel. 0342-701110 – pec ed elettivamente domiciliati C.F._3 Email_1
presso lo studio dello stesso in Tirano, Via della Repubblica n. 36,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
“voglia il Tribunale Ill.mo modificare le condizioni sub. 3 e 4 della sentenza di divorzio n. 554/2016 del Tribunale di Sondrio resa il 24/11/16 sostituendole con le seguenti:
3) La Sig.ra , divenuta oggi proprietaria dell'appartamento in cui vive con i figli, in Parte_1
Livigno, Via Botarel 45 int. 2 si assume integralmente le spese di gestione, riscaldamento compreso, dell'appartamento; il Sig. potrà quindi risolvere immediatamente il contratto di locazione Parte_2 stipulato con la suocera;
Persona_1
4) riconosce a un contributo mensile divorzile di € 1.000,00 rivalutabile Parte_2 Parte_1 secondo l'indice ISTAT a decorrere dal 01/01/26 sino al raggiungimento della maggiore età del più piccolo dei tre figli, , in data 19/08/2030; i Sig.ri e si impegnano a Per_2 Parte_1 Parte_2 rivalutare (revocare, rinnovare, modificare) tale condizione al superamento del predetto termine del
19/08/2030.
Spese legali della presente procedura a carico di .” Parte_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 30/1/2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta nei termini sopra trascritti.
In particolare deducevano che: A) I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data
22/10/05 in Livigno, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livigno, anno 2005, numero 22, parte II, serie A;
B) dalla loro unione sono nati il 23/03/07 a MA (Svizzera), Per_3 il 16/09/09 a MA (Svizzera) e il 19/08/12 a MA (Svizzera). C) i coniugi, Per_4 Per_2 separati dal 11/04/13 in forza di provvedimento di omologa della separazione consensuale, sono divorziati dal 24/11/16 in forza di Sentenza n. 554/2016 resa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento n. 925/16 R.G. in accoglimento della ricorso congiunto alle seguenti condizioni: 1) i figli Per_3 Per_4
e rimangono affidati in maniera condivisa ai genitori, con collocamento esclusivo presso Per_2
l'attuale abitazione della madre in Livigno, Via Botarel n. 45 int. 2 con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé, previo avviso e accordo con la madre;
2) per il mantenimento dei figli minori Per_3
e , a titolo di contributo, verserà mensilmente alla madre Per_4 Per_2 Parte_2 Parte_1
l'importo di € 1.600,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT a decorrere dal 01/01/17 e concorrerà nella misura del 50% al rimborso delle spese straordinarie (mediche, asilo, rette, attività sportive, baby-sitter, viaggi, vacanze); 3) per l'affitto, spese di gestione, riscaldamento compreso dell'appartamento in cui vivono i figli e la madre, sito in Livigno, Via Botarel n. 15 int. 2, le parti sono già d'accordo che Pt_2 stipulerà rituale contratto con la suocera , proprietaria dell'immobile, al prezzo
[...] Persona_1 già convenuto e statuito di € 1.000,00 rivalutabile a decorrere dal 01/01/17 quale canone mensile;
4) nel caso in cui dovesse cessare l'attività in corso, il marito si obbliga a corrisponderle a Parte_1 titolo di mantenimento l'importo che le parti si riservano di concordare;
5) i coniugi si rilasciano sin pagina 2 di 4 d'ora reciproco consenso al fine di ottenere i documenti validi per l'espatrio; 6) le spese legali relative alla presente procedura sono a carico di D) i coniugi – per esigenze sopravvenute - di Parte_2 comune accordo sono oggi intenzionati a modificare le condizioni di cui ai punti sub. 3 e 4 dell'accordo di divorzio e a sostituirle con le nuove condizioni, lasciando invariate le altre di cui alla sentenza di divorzio;
3) La Sig.ra , divenuta oggi proprietaria dell'appartamento in vive con i figli, Parte_1 in Livigno, Via Botarel 45 int. 2 si assume integralmente le spese di gestione, riscaldamento compreso, dell'appartamento; il Sig. potrà quindi risolvere immediatamente il contratto di locazione Parte_2 stipulato con la suocera che ha già espresso la propria disponibilità ad una risoluzione Persona_1 anticipata dello stesso;
4) riconosce a un contributo mensile divorzile di € Parte_2 Parte_1
1.000,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT a decorrere dal 01/01/26 sino al raggiungimento della maggiore età del più piccolo dei tre figli, , in data 19/08/2030; i Sig.ri e Per_2 Parte_1 Pt_2 si impegnano a rivalutare (revocare, rinnovare, modificare) tale condizione al superamento del
[...] predetto termine del 19/08/2030.
Con decreto del 3/2/2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e veniva fissato termine per il deposito di note scritte sino al 30/4/2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche. Con successivo provvedimento del 14/5/2025 il Giudice rel. si riservava di riferire al Collegio.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- la sentenza di divorzio è in atti;
- visto l'accordo delle parti e considerato che le modifiche delle condizioni di divorzio inerenti le condizioni economiche tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse preminente dei figli;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
sicché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite come da accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, a parziale modifica (modifica delle condizioni sub. 3 e 4) della sentenza di divorzio n. 554/2016 del Tribunale di Sondrio resa il 24/11/16, recependo l'accordo delle parti:
1. PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2. CONFERMA nel resto, per quanto di ragione;
3. SPESE di lite come da accordo.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 26/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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