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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 937/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11 settembre 2024, vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cosenza, Viale della Repubblica, 110, nello studio degli Avvocati Enzo Paolini e Serena Paolini, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena, 92, nello studio dell'Avv. Giampaolo
Raia, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte D'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accertare e dichiarare ammissibile il presente gravame e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, previo corretto accertamento dei fatti di causa, dichiarare l'inadempimento dell
[...]
alle obbligazioni dalla medesima assunte nei confronti della Controparte_1 [...] con la sottoscrizione del contratto datato 16.11.2005; indi e per l'effetto, in riforma Controparte_2 dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda e condannare l al pagamento, in Controparte_3 favore dell'odierna appellante (quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla cedente
, della complessiva somma di € 1.599.704,00 a titolo di remunerazione Controparte_2
1 delle prestazioni sanitarie rese in “extrabudget” dalla suddetta Controparte_2 nell'esercizio 2005.
In subordine, accertare e dichiarare l'illecito arricchimento dell in danno della CP_3 [...]
il cui credito oggi è vantato dalla Società appellante in virtù della cessione del Controparte_2 credito citata in atti e, pertanto, condannare l'appellata ad indennizzare quest'ultima della somma pari ad € 1.599.704,00.
Somma da incrementare degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, anche a titolo di risarcimento danni.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata : “L Controparte_1 Controparte_1 come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo, che, per comodità, vengono qui di seguito trascritte:
- dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ex artt. 342 c.p.c. nn. 1 e 2 e 348 c.p.c.;
- rigettare l'appello ex adverso proposto contro l'impugnata sentenza e confermare, la statuizione gravata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio giusta nota che si produce”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. La Società premettendo di essere cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1 [...] nei confronti dell' per le prestazioni erogate Controparte_2 Controparte_1 extra budget nell'anno 2005 in favore dell , giusta fattura n. 01/E del 17 marzo 2014 Parte_2 dell'importo di € 1.559.704,00, ha convenuto l davanti al Tribunale di Cosenza invocandone la CP_3 condanna al relativo pagamento, in tesi, a titolo di inadempimento contrattuale, non avendo l Pt_2 applicato la D.G.R. n. 361/2004 che, richiamata in convenzione, prevedeva l'applicazione di meccanismi di abbattimento tariffario proprio per l'ipotesi di prestazioni eccedenti il tetto massimo di spesa, ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. ed in ragione della invero evidente utilitas derivata all dall'espletamento delle prestazioni sanitarie, in ogni CP_3 caso vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l eccepiva l'inderogabilità dei tetti di Controparte_1 spesa e la conseguente impossibilità di retribuzione delle prestazioni extra budget, se non a fronte di una effettiva disponibilità di fondi stanziati dalla Regione, evenienza né sussistente né dimostrata dall'attrice, ed oltremodo coesistendo le ulteriori condizioni previste nella stessa convenzione, evenienza non verificatasi;
rappresentava in ogni caso l'insussistenza del diritto al pagamento dell'intero corrispettivo, non abbattuto, delle prestazioni, nonché dei presupposti per l'utile esperimento dell'azione di arricchimento senza causa, in ragione della arbitrarietà della erogazione delle prestazioni e del mancato riconoscimento della utilitas delle medesime, instando conclusivamente per il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite.
2 Quindi, con sentenza n. 329/2021 resa il 10 febbraio 2021 e pubblicata l'11 febbraio 2021, l'adito
Tribunale ha rigettato la domanda attorea ed ha condannato alla refusione, in favore Parte_1 della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.694,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Il Giudice di prime cure, in via di estrema sintesi:
ha in primo luogo rilevato la omessa produzione della D.G.R. n. 361/2004, per la quale, trattandosi di atto amministrativo, non vige certo il principio iura novit curia, così “sottraendo all'odierno giudice la possibilità di valutare l'esistenza stessa dell'obbligo di abbattimento tariffario proporzionale delle prestazioni rese extra budget, e tale rilievo assume, in evidenza, portata assorbente di ogni altra questione” (cfr. sentenza, pag. 2);
ha poi ritenuto che, nondimeno, anche l'assunto attoreo a mente del quale quella medesima
D.G.R. n. 361/2004 costituirebbe parte integrante e sostanziale della convenzione appare destituito di fondamento, posto che, se è certamente vero, al riguardo, che la lettera h) della lunga premessa del contratto del 2005 richiamava anche la D.G.R. n. 361/2004, chiosando con la previsione della parte integrale e sostanziale di tutta la premessa, e tuttavia, per come si evince chiaramente dal tenore letterale del negozio, la D.G.R. n. 361/2004 era richiamata solo in relazione alla approvazione dello schema tipo del contratto da stipulare tra le AS e i soggetti erogatori di prestazioni nonché alla individuazione degli indirizzi specifici cui le AS dovevano attenersi allo scopo di rendere omogenea e uniforme l'applicazione degli stessi su tutto il territorio regionale, ma non anche, specificamente, per la regola (asserita, visto che la delibera non è stata prodotta da nessuna delle parti) dell'abbattimento tariffario da praticare alle prestazioni extra budget. Anzi, all'art. 3 della convenzione – oggetto di specifica e separata sottoscrizione delle parti – la accettava espressamente i limiti dei volumi di attività CP_2
e dei tetti di spesa indicati nelle tabelle allegate, asseverando quindi il tetto di spesa oltre il quale nessuna prestazione poteva essere remunerata;
ha quindi evidenziato che, di conseguenza, il richiamo alla D.G.R. n. 361/2004, ove anche fosse presente nei termini voluti dall'attrice, ed ove anche, soprattutto, fosse in quel provvedimento prevista la obbligatorietà della remunerazione delle prestazioni extra budget a prescindere, e non anche, come pure fondatamente sostiene l previa verifica della sussistenza delle CP_3 relative risorse, evenienza che appare pienamente conforme alla necessità di previsione della spesa sanitaria, “sarebbe quindi superato dalla chiara volontà negoziale espressa dal citato art. 3, di accettazione del tetto massimo di spesa allegato alla convenzione e di non remunerabilità di alcuna prestazione resa oltre quel budget formante (quello sicuramente) parte integrante e sostanziale del contratto. In siffatto contesto, quindi, non è certo sostenibile la tesi Cont dell'inadempimento dell ad eventuali obblighi contrattuali, né tantomeno ai generali doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, prestandosi anzi a rilievo di
3 pretestuosità l'interpretazione delle clausole contrattuali propugnata dall'attrice” (cfr. sentenza, pag. 2);
indi, ha sottolineato che, poiché il sistema sanitario, secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, risponde al principio di necessaria ed immanente fissazione di un tetto di spesa nell'ambito delle convenzioni della sanità pubblica con quella privata, al fine di garantire la imprescindibile esigenza di programmazione della spesa pubblica, soprattutto sanitaria e soprattutto in Regioni – come la Calabria – nelle quali il sistema della sanità mista ha creato, negli anni, enormi disavanzi da coprire con piani di rientro ad hoc, di conseguenza, “… ove anche la DGR n. 361/2004 – come propugnato, ma non dimostrato dall'attrice – avesse previsto incondizionatamente (ossia a prescindere dalla individuazione di risorse aggiuntive da parte della ) il pagamento delle prestazioni rese oltre il tetto massimo di spesa, sia pure Pt_3 mediante loro abbattimento tariffario, la stessa si porrebbe ictu oculi in contrasto con il principio richiamato dalla citata giurisprudenza, rimanendo come tale illegittimo e suscettibile di disapplicazione da parte del G.O.” (cfr. sentenza, pag. 3);
ha, infine, rigettato la domanda subordinata di pagamento dell'importo fatturato a titolo di indebito arricchimento ed ai sensi dell'art.2041 c.c., in dichiarata applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di arricchimento imposto.
1.2. Avverso suddetta sentenza, non notificata, è insorta la Società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, interponendo appello con atto di citazione notificato il 12 maggio
2021, articolando due motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Disposta una serie di rinvii, è stata fissata, infine, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del giorno 11 settembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato note e la Corte, con ordinanza del 16 settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 18 settembre 2024.
Appellante e appellato hanno presentato, telematicamente, la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo articolato motivo di gravame, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art.
115 c.p.c. della delibera di G.R. n. 361/2004, nonché dell'art. 1 comma 8, della Legge Regionale n. 30 del 29 dicembre 2003”, la Società censura la sentenza di primo grado, adducendo che: Parte_1
in primo luogo è erronea la reiterata affermazione del Tribunale secondo cui l'attrice non avrebbe prodotto la D.G.R. n. 361/2004, dacché, al contrario, il provvedimento in parola era stato prodotto agli atti del giudizio dalla Società appellante fin dall'introduzione del procedimento di primo grado e – più specificamente – era stato inserito nell'allegato n. 11 di cui all'indice degli atti, allegato rinominato “Normativa richiamata in atti”, il quale conteneva il
BURC n. 12 – anno XXXV 01/07/2004, in cui alle pagine 13213 e ss. è pubblicata la D.G.R. 1 giugno 2004, n. 361;
in ogni caso, l (oggi ), attraverso la stipula del Controparte_4 Controparte_3 contratto del 16 novembre 2005, si obbligava a remunerare alla le Controparte_2 prestazioni di assistenza ospedaliere rese in favore dei cittadini-utenti, nell'anno 2005 secondo i limiti massimi di spesa venivano indicati nel contratto stesso. Più specificamente, nel richiamato contratto stipulato in data 16 novembre 2005, il tetto di spesa riferito alla produzione entro-budget della per l'anno 2005 veniva dimensionato in € Controparte_2
7.773.893,20, regolarmente corrisposti dall alla struttura erogatrice. Tale Controparte_1 tetto veniva superato dalla struttura erogatrice per € 1.599.704,00, corrispondenti alla cd. produzione extra budget, per la quale la stessa struttura emetteva in data 17 marzo 2014 la fattura n. 01/E;
è bene evidente – dunque – un dato incontrovertibile: la struttura privata accreditata veniva a conoscenza del tetto di spesa relativo alle prestazioni intra badget per l'anno 2005 solo a metà del mese di novembre 2005, dunque, ad esercizio quasi concluso ed a prestazioni ormai
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” .
5 erogate, con la conseguenza che la P.A., così operando, “non ha consentito alla cedente di poter conoscere in anticipo il limite di spesa entro cui muoversi” (cfr. citazione in appello, pag.
17);
la predetta somma di € 1.599.704,00, secondo l'odierna appellante, avrebbe dovuto e deve essere corrisposta per intero “in quanto, con riferimento all'anno 2005, la produzione di tutte le strutture rientranti nella competenza dell'allora di , non superò il Controparte_4 Pt_2 tetto aziendale, rendendo di conseguenza superfluo il richiamo alla normativa sugli abbattimenti tariffari progressivi” (cfr. citazione in appello, pag. 17);
ed invero, al contrario di quanto argomentato dal Tribunale, che ha posto a carico della
[...]
l'onere di dimostrare l'esistenza di somme ancora spendibili (in proporzione) all'interno CP_2 del fondo sanitario regionale e l'adozione dei criteri di abbattimento tariffario, non tiene conto del principio di vicinanza della prova, così come delineato dalla Suprema Corte (richiama Cass.
n. 3403/2018; Cass. n. 17735/2018 e Cass. n. 17437/2016) che ha enunciato il principio di diritto secondo cui in tema di pretesa creditoria della struttura accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice. Era dunque onere dell la dimostrazione del fatto impeditivo dell'accoglimento della Controparte_1 pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa. In altri termini, prosegue l'appellante, la prova della esigibilità del credito ceduto dalla Controparte_2
“risiede anche nella mancata allegazione da parte del debitore del fatto impeditivo costituito dal superamento del tetto di spesa in quanto era onere dell allegare e CP_3 documentare la circostanza dell'esaurimento di tutte le risorse economiche a sua disposizione per l'esercizio 2005” (cfr. citazione in appello, pag. 22). Era, altresì, onere dell CP_3 somministrare al giudizio la prova di aver correttamente distribuito le limitate risorse
[...] pubbliche in favore dei diversi operatori pubblici e privati accreditati procedendo secondo il meccanismo degli abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe;
pertanto, la mancata somministrazione al giudizio de quo da parte dell delle Controparte_3 Cont suddette prove documentali, “ha comportato, quindi, che è l a non avere assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra indicati, con la conseguenza che la stessa dovrà essere ritenuta inadempiente in relazione al contratto stipulato con la cedente in data CP_2
16/11/2005 per le prestazioni rese nell'annualità 2005 e, per l'effetto, dovrà essere condannata al pagamento delle somme siccome richieste a saldo delle prestazioni sanitarie tutte erogate nell'anno indicato […] In conclusione, non essendo stato provato il superamento del tetto di spesa da parte dell , gli argomenti in fatto ed in diritto sopra illustrati evidenziano CP_3
6 l'inadempimento e al tempo stesso l'obbligo di pagamento in capo all della CP_3 somma di € 1.599.704,00 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo a titolo di remunerazione delle prestazioni rese in extra budget” (cfr. citazione in appello, pagg. 26-28).
3.2. Con il secondo motivo, così rubricato: “Errata applicazione dei principi regolatori dell'indebito arricchimento e violazione dell'art. 2041 C.C.”, l'appellante impugna la statuizione di rigetto della domanda subordinata avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Rappresenta che il capo di rigetto è erroneo, essendo, viceversa, evidente ed incontestabile il danno subito dall'istante ma, soprattutto, la intenzionalità della condotta dell che non ha proceduto alla CP_3 relativa remunerazione “pur consapevole che le prestazioni regolarmente adempiute dalla
[...]
hanno costituito una “utilitas” per l medesima” (cfr. citazione in Controparte_2 Controparte_1 appello, pag. 30). Nel caso di specie, prosegue l'appellante, da un lato non è stata mai posta in contestazione la produzione dell'extra budget che costituisce, dunque, il fatto oggettivo dell'arricchimento dell;
dall'altro, quest'ultima non ha né eccepito e tantomeno Controparte_3 dimostrato di non volere l'arricchimento. Da qui la pretesa da parte dell'appellante di vedersi remunerare le prestazioni extra budget, oltre il tetto di spesa contrattualmente stabilito, corrispondente ad € 1.599.704,00.
3.3. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'esame delle questioni poste con il gravame deve essere necessariamente preceduto da una breve premessa in fatto.
Può dirsi pacifico tra le parti che in data 16 novembre 2005 la stipulava, Controparte_2 ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., un accordo contrattuale, con l'allora
[...]
(oggi ) per disciplinare l'erogazione e Controparte_4 Controparte_1 la remunerazione delle prestazioni rese durante l'anno 2005. Con il suddetto contratto, l
[...]
si obbligava a remunerare le prestazioni ed i servizi di assistenza ospedaliera resi in favore CP_1 dei cittadini utenti, i cui volumi, le tipologie di prestazione e i limiti massimi di spesa venivano contrattualmente fissati in complessivi € 7.773.893,20. Tale tetto, tuttavia, veniva superato dalla
Struttura erogatrice, per € 1.599.704,00, corrispondenti alla cd. produzione extra budget, per la quale la Struttura emetteva in data 17 marzo 2014 la fattura n. 01/E, oggetto poi di cessione in favore della deducente che ne ha chiesto il pagamento in giudizio promuovendo specifica azione Parte_1 davanti al Tribunale di Cosenza, invocando la condanna dell in tesi, a titolo di inadempimento CP_3 contrattuale, non avendo la applicato la D.G.R. n. 361/2004 che, richiamata in convenzione, Pt_2 prevedeva l'applicazione di meccanismi di abbattimento tariffario proprio per l'ipotesi di prestazioni eccedenti il tetto massimo di spesa, ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
7 Il Tribunale, con la sentenza quivi impugnata, ha reietto la domanda di condanna a titolo di inadempimento contrattuale.
Il rigetto ha avuto luogo sulla base di tre autonome rationes decidendi:
per non avere l'attrice prodotto la D.G.R. n. 361/2014, sottraendo quindi al Tribunale la possibilità di valutare l'esistenza stessa dell'obbligo di abbattimento tariffario proporzionale delle prestazioni rese extra budget;
perché il richiamo alla D.G.R. – ove anche fosse presente nei termini voluti dall'attrice – sarebbe in ogni caso superato dalla chiara volontà espressa dalle parti all'art. 3 della convenzione
(secondo cui la “accettava espressamente i limiti dei volumi di attività e dei tetti di CP_2 spesa indicati nelle tabelle allegate”, asseverando quindi il tetto di spesa oltre il quale nessuna prestazione poteva essere remunerata) di accettazione del tetto massimo di spesa allegato alla convenzione e di non remunerabilità di alcuna prestazione resa oltre quel budget formante
(quello sicuramente) parte integrante e sostanziale del contratto;
perché, ove anche la D.G.R. n. 361/2004 avesse previsto incondizionatamente (ossia a prescindere dalla individuazione di risorse aggiuntive da parte della ) il pagamento delle Pt_3 prestazioni rese oltre il tetto massimo di spesa, sia pure mediante loro abbattimento tariffario, la stessa si porrebbe ictu oculi in contrasto con il principio di assoluta necessità della fissazione di un tetto massimo di spesa, anche in corso avanzato d'anno, rimanendo come tale illegittimo e suscettibile di disapplicazione da parte del G.O.
È evidente dunque che il rigetto della domanda di condanna per inadempimento contrattuale, è sorretto da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.
Orbene, dall'esame dell'atto di citazione in appello è agevole osservare come la ratio decidendi incentrata sull'assunto che il richiamo alla D.G.R. 361/1004, in ogni caso deve intendersi superato dalla chiara volontà delle parti espressa nell'art. 3 della convenzione, non è stata fatta oggetto di censura alcuna da parte dell'appellante. In altri termini, nella citazione in appello non è censurata in modo alcuno la sostanziale rinuncia della Struttura erogatrice al meccanismo dell'abbattimento tariffario, desunta dal
Giudice di prime cure dal tenore dell'articolo 3 della convenzione negoziale.
Ne discende, in adesione al noto insegnamento della Suprema Corte, che, “fermo l'onere per
l'impugnante di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, allorché di esso ne sia impugnata solo una o alcune, ma non tutte, l'impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poiché quand'anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all'unica o alle più rationes contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla ratio non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio” (cfr. Cass. civ., 27 luglio 2017, n. 18641; conf. Cass. civ., 21 giugno 2017, n. 15350;
Cass. civ., 18 settembre 2006, n. 20118).
8 Da ciò consegue, conclusivamente, la inammissibilità, per difetto di interesse, delle (ulteriori) censure in esame, le quali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso la riforma della sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie rese oltre il budget formulata dalla cessionaria Parte_1 sul presupposto dell'operatività del meccanismo di abbattimento tariffario previsto dalla D.G.R. 361 del
2004.
Per amore di completezza, si osserva che, in ogni caso, le doglianze dell'appellante non appaiono fondate.
A ben vedere l'appellante – che ha documentato di aver prodotto in primo grado il (Bollettino CP_5
Ufficiale della Regione Calabria) n. 12 – anno XXXV 01/07/2004, in cui alle pagine 13213 e ss. è pubblicata la Delibera di Giunta Regionale 1° giugno 2004 n. 361 (cfr. all. 1 al fascicolo di parte appellante) – insiste nel sostenere che il Giudice di prime cure nel porre a carico della CP_2
l'onere di dimostrare l'esistenza di somme ancora spendibili (in proporzione) all'interno del fondo sanitario regionale e l'adozione dei criteri di abbattimento tariffario, non terrebbe conto del principio di vicinanza della prova, in forza del quale alla Struttura erogatrice competerà la prova del fatto costitutivo del diritto esercitato;
di converso, dovrà gravare sull la dimostrazione del fatto impeditivo CP_3 dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal tetto di spesa. Era dunque onere dell di CP_3 allegare e documentare la circostanza dell'esaurimento di tutte le sue risorse economiche a sua disposizione per l'anno 2005.
Si tratta di assunti che non possono essere condivisi poiché urtano inesorabilmente contro i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, ai quali si intende dare continuità. In particolare, il Supremo
Collegio ha affermato che “in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile
(v. Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884)” (cfr. Cass. civ., 24 settembre 2024, n. 25514, richiamata dalla
Difesa dell ). L'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la Controparte_1 remunerazione delle prestazioni extra budget va, dunque, sopportato dalla struttura accreditata e non dall CP_3
Tanto coerentemente con il principio cardine che governa l'intera materia, vale a dire quello secondo cui “l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile”, al punto da conformare lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l'azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un'eterointegrazione del suo oggetto. Di conseguenza, se quello alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget - come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione - è un diritto esistente "solo in astratto", visto che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne
9 condiziona la "esigibilità" (Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27608), occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova della esigibilità del suo diritto (Cass. civ., 15 ottobre 1999, n. 11629). Come limpidamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In altri termini, qui si controverte non del diritto alla remunerazione della prestazione erogata entro il tetto di spesa fissato nei modi di legge, sicché il superamento di tale limite va provato dal debitore (trattandosi di fatto impeditivo del credito), bensì di un diritto, quello a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre quel tetto, che è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve provarsi da parte del creditore, onerato, così, dalla dimostrazione della sussistenza non del solo accordo contrattuale con
l' , bensì della complessiva fattispecie legale che fonda il suo diritto” (cfr. Cass. civ., 6 Controparte_1 luglio 2020, n. 13884).
Nel caso in esame è pacifico che l'onere probatorio de quo non è stato adempiuto dal preteso creditore che si è, piuttosto, limitato a sostenere, infondatamente, esservi tenuta l CP_3
Per tali ragioni, dunque, il primo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Infondato è pure il secondo motivo di doglianza afferente al rigetto della domanda di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Pacifica la insuperabilità del budget massimo di spesa, le prestazioni sanitarie extra budget rese dalla non possono neppure essere indennizzate ai sensi dell'art. 2041 c.c., con Controparte_2 conseguente rigetto della domanda spiegata in via subordinata dalla originaria parte attrice, così confermandosi la statuizione pronunciata dal Tribunale.
Ed invero, la Società ravvisa un indebito arricchimento della amministrazione sanitaria, Parte_1
a fronte di prestazioni sanitarie effettivamente rese, con il corrispondente depauperamento della struttura sanitaria (che ha sostenuto i costi) e l'insussistenza della giusta causa (di tale indebito arricchimento), consistente nella specie nella non negabilità delle prestazioni rese e nel risparmio di spesa ricavatone.
Ora, è noto che, alla stregua di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 26 maggio 2015, n.
10798, i presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste privata o pubblica del soggetto che ha conseguito l'“arricchimento”, sono sempre e soltanto quelli previsti dall'art. 2041 c.c.; vale a dire che l'indennizzo va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto fosse stato negoziale.
Superando il precedente orientamento che riteneva affidata alla valutazione discrezionale della sola amministrazione, unica legittimata ad esprimersi sulla rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse, secondo il nuovo corso giurisprudenziale, una volta provato l'oggettivo arricchimento da parte del depauperato, l'accipiens, P.A., sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stato consapevole. In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto
10 fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica
Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto).
Applicando tali principi alle prestazioni sanitarie extra budget, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito; al contrario, “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrai alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (…).
Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene chiesto”. Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di “sana gestione delle finanze pubbliche” e lo abbia comunicato agli interessati;
in ciò ravvisandosi “inequivocabilmente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”: Cass. 24/04/2019, n. 12129)” (cfr. Cass. civ., 29 ottobre 2019, n.
27608, cit.).
Sulla scorta di tale indirizzo è stata ritenuta irrilevante, ad esempio, l'impossibilità di dimettere i pazienti lungodegenti, perché ove si desse rilievo a tale circostanza “si costruirebbe un vero e proprio espediente per aggirare il limite di spesa: fornire prestazioni oltre il limite di spesa renderebbe poi dovuto ugualmente il corrispettivo, soltanto sostituendogli l'“etichetta” giuridica: da adempimento
d'obbligo nel sussistente rapporto a indennizzo ex art. 2041 c.c.E così la normativa che impone un limite di spesa verrebbe neutralizzata, contro il principio ermeneutico della conservazione, in quanto non esplicherebbe più alcun effetto di controllo delle pubbliche finanze” e “l'entità delle spese pubbliche sarebbe rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile”
(cfr. Cass. civ. n. 12129 del 2019, cit.).
Se ne conclude che nel caso in esame l'ipotetico arricchimento arrecato alla P.A. deve ritenersi imposto, nel senso che alla qualificazione “imposto” deve essere dato alla stregua delle coordinate normative ed interpretative dinanzi evidenziate: il che esclude ogni indennizzo. Ed infatti, deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando alla struttura privata accreditata il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocabilmente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa.
Del resto, diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della tutela della salute, nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il contenimento della spesa pubblica sanitaria, in quanto espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, al rango di "principio
11 fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141). - l'entità delle spese pubbliche sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile" (ex plurimis Cass. civ., 6 luglio 2020, n. 13884, cit.;
Cass. civ., 24 aprile 2019, n. 11209).
L'appello proposto dalla Società è dunque rigettato e, per l'effetto, la sentenza Parte_1 impugnata è confermata.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese e competenze del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 previsto dal D.M. n.
147/2022, alla tariffa minima, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, e per tutte le fasi.
4.2. Ricorrono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1 dell , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con atto di citazione notificato il 12 maggio 2021, e avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 329 resa il 10 febbraio 2021 e pubblicata l'11 febbraio 2021, non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell , delle spese di lite del grado Controparte_1 che liquida in € 17.002,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, se dovute;
- dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
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