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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa ME AR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo, trattenuta in decisione all'udienza di trattazione scritta del 27.05.2025 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
(c.f. e p. iva: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Papa, elettivamente domiciliata in Bojano alla via S. D'Acquisto n. 67 presso lo studio del difensore
Opponente
CONTRO
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Concetta Sorrentino, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore in Roma
largo Arrigo VII, 4.
Opposta
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni svolta con trattazione scritta.
Concise ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1
n. 660/2021, emesso da questo Tribunale con il quale veniva ingiunto all' il Parte_1
pagamento in favore della società (di seguito indicata come della Controparte_1 CP_1
somma di € 66.470,22, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria,
liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre iva e cap, come per legge, e rimborso forfettario del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento dell'azione monitoria aveva dedotto di essere divenuta cessionaria di CP_1
alcuni crediti vantati dalla nei confronti dell , a titolo di corrispettivo per CP_2 Pt_1
prestazioni sanitarie rese a seguito del contratto stipulato per l'anno 2018 e di successive autorizzazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e di aver notificato all'opponente le cessioni dei crediti ca mezzo PEC del 2 aprile 2021, 14 aprile 2021, 18 maggio 2021, 16 giugno 2021, 14 luglio
2021, 17 agosto 2021 e 20 settembre 2021.
A fondamento dell'opposizione eccepiva che: a) il credito azionato non era dovuto in Pt_1
quanto costituente il corrispettivo per prestazioni sanitarie rese nel 2021 dalla in CP_2
eccedenza al limite di spesa autorizzato con nota prot. n. 56329 del 5 maggio 2021;
b)l' non aveva titolo a richiedere il pagamento delle fatture in contestazione in quanto, CP_1
avendo agito sulla base di contratti di cessione del credito notificate all in data 2 aprile Pt_1
2021, 14 aprile 2021, 18 maggio 2021, 16 giugno 2021, 14 luglio 2021, 17 agosto 2021 e 20 settembre
2021, senza che a tale comunicazione sia seguita l'accettazione nel termine di quarantacinque giorni, come imposto dall'art. 117, comma 4 bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
2 modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17, e senza che tali crediti siano stati mai certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.
Secondo tale credito azionato non era dovuto in quanto costituente il corrispettivo di Pt_1
prestazioni sanitarie rese nel 2021 dalla GEA Medica s.r.l. in eccedenza al limite di spesa
Part autorizzato con nota prot. n. 56329 del 5 maggio 2021; la opponente eccepiva nell'atto introduttivo l'insussistente legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 117, comma 4 bis, del d.l. 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17, e nonché
l'assenza di certificazione mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge
Part 8 aprile 2013, n. 35, non avendo la stessa mai accettato espressamente le cessioni di credito.
-Nel merito, l'opponente deduceva altresì che GEA Medica s.r.l. aveva stipulato in data 17 ottobre
2018 un contratto per l'erogazione, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale,
di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed in ricovero ospedaliero (cod. 56) ed uno di assistenza residenziale extraospedaliera e riabilitativa (RSA-R1). Secondo l'art. 8 quinquies d.lgs
502/1992 l'esercizio dell'attività sanitaria doveva essere regolato annualmente ossia attraverso contratti stipulati anno per anno tra le parti, il tutto nei limiti di budget di spesa predeterminati dalla Regione, in conformità al DCA n. 37 del 2017.
Successivamente alla stipula del contratto, il Consiglio dei Ministri (deliberazione del 7 dicembre
2018) procedeva alla nomina dei nuovi commissari ad acta della Regione incaricati tra i vari compiti di sottoscrivere i contratti con i soggetti accreditati.
, nelle more della predisposizione da parte della struttura commissariale dei nuovi Pt_1
contratti relativi al 2019, su indicazioni della Regione Molise autorizzava GEA Medica s.r.l. ad effettuare prestazioni per un importo mensile pari ad 1/12 del budget stabilito con il DCA n. 37 del
2017.
Non essendo intervenuto nel 2019 il nuovo contratto, , sempre su indicazione della Pt_1
struttura commissariale (nota prot. n. 116844 del 30.12.2019), autorizzava le strutture accreditate a continuare ad effettuare fino alla stipula del contratto prestazioni per un importo mensile pari ad
3 1/12 del budget stabilito con il DCA n. 37 del 2017 anche per il 2020. Parimenti per l'annualità
2021: comunicava ai centri accreditati che la Regione Molise aveva autorizzato,nelle more Pt_1
della stipula dei contratti, l'erogazione delle prestazioni nel limite del 90%, su base mensile, del budget indicato nel DCA n. 56 del 2020 che aveva ridefinito i tetti di spesa (cfr. nota prot. n. 56329
del 5 maggio).
Secondo la ricostruzione dell'opponente, GEA Medica s.r.l. aveva così operato in assenza di contratto scritto per gli anni 2019, 2020 e 2021, ma unicamente sulla base provvedimenti meramente provvisori. Nella specie, per quanto attinente le fatture oggetto del decreto ingiuntivo,
eccepiva inoltre che essendo le stesse inerenti prestazioni rese nell'anno 2021, e pertanto Pt_1
disciplinate dall'autorizzazione prot. n. 56329 del 5 maggio 2021, di conseguenza, le medesime fatture venivano saldate nel limite massimo del budget assegnato.
Per tali ragioni l'opponente chiedeva declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 660/2021
emesso dal Tribunale di Campobasso e sua contestuale revoca con condanna ella società
convenuta alle spese di lite, diritti ed onorari.
- si costituiva in giudizio spiegando domanda riconvenzionale, con comparsa Controparte_1
del 4.05.2022, deducendo che con il contratto di cessione crediti in blocco (cessione quadro) siglato in data 26.03.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 39 del 1°.04.2021, comunicato al debitore con PEC del 02.04.2021, GEA MEDICA s.r.l. cedeva al veicolo di cartolarizzazione costituito ai sensi della Legge 130 del 30.04.1999 tutti i crediti maturati e maturandi verso .; Pt_1
con le cessioni del 12.04.2021 comunicata con PEC del 14.04.2021, del 13.05.2021 comunicata con pec del 18.05.2021, dell'11.06.2021 comunicata con pec del 16.06.2021, del 12.07.2021 comunicata con pec del 14.07.2021, del 12.08.2021 comunicata con pec del 17.08.2021, del 14.09.2021 comunicata con pec del 20.09.2021 (doc. 11-12-13-14-15-16 del fascicolo monitorio) Controparte_3
il credito delle fatture poste a base del ricorso monitorio e poi del decreto ingiuntivo.
Part Sosteneva, pertanto, che l'opponente non avrebbe fornito prova dello CP_1
sforamento del budget assegnato ed, in via subordinata, formulava domanda riconvenzionale tesa
4 ad ottenere il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “ rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti e per l'effetto
confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo la definitiva esecutorietà; in subordine, condannare
al pagamento in favore di della somma pari ad € 66.470,22, o di quella maggiore o Pt_1 CP_1
minore ritenuta equa e di Giustizia, il tutto oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalla scadenza delle
singole fatture sino all'effettivo soddisfo, ovvero oltre interessi ex artt. 1283 e 1284 comma 4 c.c.; in via
ulteriormente gradata accertare il diritto della ricorrente all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per le prestazioni
rese in favore di come fatturate e non liquidate e per l'effetto condannare al pagamento in Pt_1 Pt_1
favore di di somma pari ad € 66.470,22, ovvero all'importo maggiore o minore ritenuto di Controparte_1
Giustizia, oltre interessi moratori ex d. lgs n. 231/2002 ovvero oltre interessi ex art. 1283 e 1284 comma 4
c.p.c, con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione e conferma delle spese della
fase monitoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
- Instaurato il contraddittorio, seguivano le rituali memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, cpc;
ridimensionava il credito domandato in € 42.511,22, (oltre interessi moratori ex d. CP_1
lgs. n. 231/2002 sulle fatture pagate in ritardo), a seguito dell'intervenuto pagamento in corso di giudizio (10-5-2022) da parte di € 23.959,00; per sua parte, , nella prima memoria Pt_1 Pt_1
183 comma VI c.p.c e successivamente nella comparsa conclusionale, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione sia alla domanda proveniente da i condanna CP_1
al pagamento di crediti derivanti dal rapporto convenzionale sia in ordine a quella proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c sostenendo che, ai sensi dell'art. 1 comma 10 del d.l. 27.08.1993 n. 324,
convertito in legge n. 324 del 27.10.1993, la legittimazione passiva poteva dichiararsi solo in capo alla Regione Molise, in quanto, dalla convenzione stipulata in data 6.12.2018 e dalle successive autorizzazioni l'obbligo di pagamento era gravante sull'ente Regione, nei cui confronti pertanto l'opposta avrebbe dovuto far valere le proprie pretese creditorie.
Argomentava, sul punto, sostenendo che, ai sensi dell'art. 1 comma 10 del d.l. 27.08.1993 n. 324,
convertito in legge n. 324 del 27.10.1993, legittimata passiva era da considerarsi la Regione Molise,
5 in quanto -né nella convenzione stipulata in data 6.12.2018, né nelle successive autorizzazioni- la era individuata come ente tenuto al pagamento e, quindi, l'obbligo di pagamento, per Pt_1
legge, gravava sulla Regione Molise, nei cui confronti l'opposta avrebbe dovuto far valere le proprie pretese creditorie.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con acquisizione della documentazione depositata da ciascuna parte e con espletamento di una CTU contabile.
___________________________
L'opposizione merita accoglimento per quanto di seguito.
In via preliminare. Sulla carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di Pt_1
conferma e pagamento del credito ingiunto ed alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Come già anticipato, eccepiva l'insussistenza di legittimazione passiva nei suoi confronti Pt_1
dapprima, con le prime memorie 183 comma VI c.p.c, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata ex art. 2041 c.p.c. e, successivamente, in comparsa conclusionale, anche rispetto alla domanda di conferma del titolo fondante il credito oggetto delle cessioni.
Tali eccezioni risultano fondate.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva inerendo una condizione dell'azione e pertanto afferente la titolarità attiva o passiva della domanda è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, oltre ad essere spendibile quale mera difesa processuale (Cassazione civile sez. VI,
12/02/2021, n.3765; Tribunale di Campobasso sent. n. 800/2024).
L'art. 1 comma 10 del d.l. 27 pagina 5 di 25 agosto 1993 n. 324, convertito in Legge 27 ottobre 193,
n. 423 prevede che: “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture
private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore
inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del
corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”"... (nello stesso senso v., da
6 ultimo, Cass. 13.2.2020, n. 3676; 5.7.2018, n. 17587; 23.12.2016, n. 26959).
Tale disposto è conforme alla tendenza legislativa - motivata da esigenze di controllo della spesa pubblica e distribuzione del finanziamento - ad un progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con distinzione fra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento e competenza al pagamento del corrispettivo delle stesse "(cfr. Tribunale di
Roma,sentenza n. 299/2023 del 09-01-2023).
Secondo giurisprudenza di legittimità conforme a tale assunto (sostenuta anche da recenti pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Campobasso) la norma in questione non avendo natura transitoria ma “carattere di disposizione a regime del mutato assetto sanitario” trova applicazione non soltanto per i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
502 del 1992, ma anche rispetto a quelli sorti in vigenza della disciplina istitutrice delle aziende sanitarie locali (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/06/2015, n.13333 che ha confermato la precedente sentenza n. 18448 del 31.8.2007).
La Cassazione ha, altresì, precisato che l'ente incaricato del pagamento si deve intendere come
“ente finanziatore delle aziende sanitarie” e che è proprio la "unità sanitaria locale" a costituirsi in azienda nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario”,
concludendo per la legittimazione passiva della Regione (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/10/2018, n.
25159).
Anche la Corte d'Appello di Campobasso con la sentenza n. 260/2022 del 3.11.2022 ha rimarcato in un caso simile la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla Regione Molise rispetto ad affermando che, a differenza della l. reg. Calabria n. 24/2008, il cui art. 13 prevede il Pt_1
riparto delle risorse finanziarie concernenti gli accordi-contratti con le strutture sanitarie,
direttamente tra le aziende sanitarie, “simile previsione non si rinviene nella l. regionale 24 giugno 2008,
n. 18, con cui la Regione Molise ha emanato “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione
di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”: l'art. 25, relativo agli accordi
7 contrattuali, stabilisce che la giunta regionale determina l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali
di cui all'art.
8-quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e ne approva lo schema con apposito
provvedimento [la norma regionale riproduce integralmente l'art.
8-quinquies,comma 1, citato, specificando
che la giunta regione: a) individua le responsabilita' riservate alla Regione e quelle attribuite alla Parte_1
nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) detta indirizzi per formulare i
programmi di attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attivita' da
potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorita'
indicate dal piano sanitario nazionale;
c) determina il piano delle attività' relative alle alte specialita' e ai
servizi di emergenza;
d) fissa i criteri per determinare la remunerazione delle strutture ove queste abbiano
erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume
complessivo di attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura, previa valutazione tecnica
della Parte_1
“Il contratto è stato dunque concluso in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art.
8-quinquies del
d.lgs. n. 502/1992” di conseguenza […] la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni
comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le
aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati”,
onde l'intervento alla convenzione del rappresentante dell' non implica la deroga alla previsione di cui Pt_1
all'art. 1, co.10, del d.l. 1993/n. 324, conv. in l.1993/n. 423, in mancanza, nello stesso atto,
dell'individuazione dell' quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni rese dalla struttura Pt_1
accreditata”.
Sempre nella medesima statuizione la Corte di Appello di Campobasso riteneva che “Non inducono
a diversa conclusione i riferimenti dell'appellato:
- all'art. 3, co.2, lett. b) della l. Regione Molise n. 9/2005, il quale prevede unicamente che l' , per Pt_1
garantire i livelli essenziali di assistenza, si avvale dei soggetti erogatori operanti nel Molise, di rilievo
nazionale e regionale, accreditati dalla Regione e nei limiti dei contratti stipulati ai sensi dell'Art. 8-
quinquies del decreto legislativo n. 502/ 1992, e s.m.i.
8 -ai provvedimenti dirigenziali dell' nn. 164/2013 e 206/14 di liquidazione di acconti in favore della Pt_1
in cui si richiamano provvedimenti dell'ente regionale di approvazione di schemi di accordi Parte_3
contrattali e di indicazione di tetti di spesa, ma non si menzione un'espressa designazione dell' alla Pt_1
gestione delle risorse ed al pagamento delle prestazioni in questione” (Corte d'Appello di Campobasso
con la sentenza n. 260/2022 del 3.11.2022 ed, in senso conforme sulla titolarità in capo alla struttura commissariare regionale nei rapporti con le strutture private accreditate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche TAR Molise n. 296 del 2020 e Consiglio di Stato n. 8164 del 2021).
Non sussiste pertanto la legittimazione passiva di rispetto alla domanda di conferma e Pt_1
pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo e anche in relazione alla domanda di arricchimento, essendo evidente, per i motivi ed orientamenti appena addotti, che anche l'arricchimento indebito, nel caso di specie, risulterebbe conseguito dalla Regione Molise e non dall'opponente, gravando le prestazioni sanitarie sul bilancio regionale e non su quello dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Inoltre l'evoluzione del modello organizzativo, avviata inizialmente con l'istituzione di un servizio di tesoreria unificato per le diverse unità socio sanitarie locali, si è compiuta con la riforma attuata dal D. Lgs. n. 502 del 1992,
e con le successive modifiche del D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 che all'art. 11, comma 9, stabilisce il principio secondo cui i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1
gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla Regione;
ciò ad ulteriore conferma che l'ente in grado di subire effettivamente l'incremento patrimoniale non giustificato derivante dal
Part mancato pagamento delle prestazioni sanitarie rese dall'opposta è la Regione e non la
Ad ulteriore conferma si osserva che nel provvedimento commissariale del 5 Maggio relativo all'anno 2021, come anche in quelli relativi agli anni precedenti, così come nella convenzione datata 2018, si evince la mera qualità, in capo ad , di ente autorizzato alla liquidazione nei Pt_1
limiti del budget, ma non di ente obbligato al pagamento, ciò a ulteriore dimostrazione che siffatta
9 obbligazione grava interamente sulla Regione così come quest'ultima si “arricchisce” dei benefici derivanti dalle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate.
Risulta, inoltre , carente il requisito della sussidiarietà previsto dall'art. 2042 c.c. non essendo consentito agire con l'azione di indebito arricchimento per eludere l'esito sfavorevole di quella contrattuale (Cass. 3.2.2017, n. 2936; 31.1.2017, n. 2350), che parte opposta ha esercitato in via principale con il ricorso monitorio e che ivi ripropone in qualità di creditore opposto e quindi attore;
infatti “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario ed autonomo
giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e
sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003,
6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova,
incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il Giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.”
Di conseguenza la domanda va accolta già sotto tale profilo preliminare dovendosi dichiarare la carenza di legittimazione passiva di sia in relazione alla domanda di conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo con conseguente condanna di al pagamento dei crediti derivanti dal rapporto Pt_1
convenzionale dedotto, sia per quanto concerne la domanda proposta da , in via CP_1
subordinata, ex art. 2041 c.c. sussistendo invece la legittimazione passiva in capo alla Regione.
10 Benche' la predetta eccezione preliminare, per quanto sopra argomentato, meriti accoglimento,
tuttavia l'opposizione risulta accoglibile sotto ulteriori profili di merito assorbenti come di seguito specificato.
Nel merito
Gli esiti dell'avvenuto completamento dell'istruttoria del presente giudizio porta, tuttavia, ad evidenziare ragioni di merito assorbenti e tali da condurre comunque all'accoglimento dell'opposizione.
Da un esame degli atti acquisiti al giudizio e dalle risultanze della CTU emerge che:
- GEA MEDICA S.r.l., titolare della Casa di Cura Istituto Europeo di Riabilitazione, erogava in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed in ricovero ospedaliero (cod. 56) e di assistenza residenziale extraospedaliera e riabilitativa (RSA-R1);
- con verbale di sottoscrizione di accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero ospedaliero (doc. 1 fascicolo monitorio), sottoponeva al legale Pt_1
rappresentante del centro convenzionato, che accettava (atto sottoscritto dalle parti il 22 dicembre
2017), la proposta di accordo contrattuale per gli anni 2016 e 2017, secondo lo schema elaborato dalla struttura commissariale ed approvato con DCA n. 38 del 29-06-2017 il quale prevedeva un tetto di spesa di € 1.863.963,61 per le prestazioni di assistenza ospedaliera accreditate al cod. 56
erogate a pazienti regionali ed € 48.189,07 per quelle erogate a pazienti fuori regione;
- con deliberazione del 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri procedeva alla nomina dei nuovi commissari ad acta della Regione Molise incaricati tra i vari compiti di sottoscrivere i contratti con i soggetti accreditati;
- con nota prot. n. 98198 del 24 dicembre 2018 (doc. 5 fascicolo monitorio), la struttura commissariale autorizzava ,in via provvisoria, per il 2019, il centro Gea Medica s.r.l. ad erogare un volume di prestazioni mensili (di riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833/78) del valore pari ad 1/12
11 de limite di spesa dei contratti stipulati sulla base dei tetti di spesa indicati con DCA n. 37 del 2017
e secondo le modalità di erogazione previste;
- con contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie delle strutture private operanti in regime di accreditamento (doc. 4 fascicolo monitorio), in data 24-06-2019, Gea Medica s.r.l. assumeva, altresì,
la convenzione per l'erogazione di trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario R1, secondo il tetto di spesa fissato in Euro 518.300,00
(doc. 4 fascicolo monitorio);
- con nota prot. n. 116630 del 27 dicembre 2019 (doc. 6 fascicolo monitorio), la struttura commissariale autorizzava in via provvisoria per il 2019, il centro Gea Medica s.r.l. ad erogare un volume di prestazioni mensili (di riabilitazione ex art. 26 Legge n. 833/78) del valore pari ad 1/12
del limite di spesa dei contratti stipulati sulla base dei tetti di spesa indicati con DCA n. 41 del 30
giugno 2017;
- con nota prot. n. 116844 del 30 dicembre 2019 (doc. 2 fascicolo monitorio), la struttura commissariale autorizzava in via provvisoria e per lo stesso centro, anche per il 2020, l'inserimento convenzionato delle prestazioni sanitarie secondo un volume mensile del valore pari ad 1/12 del limite di spesa dei contratti stipulati per l'anno 2018, sulla base dei tetti di spesa indicati con DCA
n. 37 del 2017 e secondo le modalità di erogazione previste;
- con nota prot. n. 56329 del 5 maggio 2021 (doc. 3 fascicolo monitorio), la struttura commissariale autorizzava a liquidare, in via provvisoria, le prestazioni sanitarie (cod.56) fatturate dalle Pt_1
strutture accreditate entro il limite del 90% dei tetti di spesa fissati con DCA n. 56 del 2020, su base mensile, fatto salvo l'adeguamento a eventuali successive disposizioni;
- con nota prot. n. 56342 del 5 maggio 2021 (doc. 6 fascicolo monitorio), la struttura commissariale autorizzava a liquidare, in via provvisoria, le prestazioni sanitarie inerenti trattamenti Pt_1
residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale (RSA) fatturate dalle strutture accreditate entro il limite del 90% dei tetti di spesa fissati con DCA n. 41 del 25 giugno 2020, su base mensile,
fatto salvo l'adeguamento a eventuali successive disposizioni.
12 Dagli atti acquisiti emerge come le fatture oggetto del decreto ingiuntivo attengano a prestazioni rese nell'anno 2021 e siano riferibili non ad un contratto scritto tra le parti per la relativa annualità,
ma unicamente ai provvedimenti commissariali autorizzativi, di natura provvisoria, di cui alle note prot. n. 56329/ 56342 del 5 maggio 2021.
Risulta infatti agli atti del giudizio un solo contratto del 17.10.2018 della durata di un anno (01
Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018 prorogabile per una sola volta) per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero ospedaliero riferito quindi esclusivamente all'annualità
2018, cod. 56 (cfr. doc.1 fascicolo monitorio allegato a comparsa di costituzione - art.3 durata del contratto) ed un contratto datato 24.06.2019 per l'erogazione di trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale (RSA) anch'esso avente durata 1 luglio 2019 - 31 dicembre 2019
prorogabile per una sola volta esclusivamente mediante autorizzazione scritta dell'organo competente (art. 3); per le annualità successive risultano acquisiti in atti solo i summenzionati provvedimenti commissariali con cui si autorizzavano i centri sanitari ad erogare, in via provvisoria e fino alla stipula dei contratti per le annualità di riferimento, un volume di prestazioni mensili del valore pari a 1/12 dei tetti di spesa (D.C.A. n. 137/2027 per le annualità 2019 e 2021) e,
per l'anno 2021, del valore del 90% del budget fissato D.C.A n. 56/2020, che aveva ridefinito i tetti di spesa.
Risulta quindi un solo contratto scritto (e prodotto in atti) in relazione all'anno 2018 per le prestazioni cod.56 ed uno datato giugno 2019 per quanto concerne le prestazioni in RSA mentre,
per gli anni successivi, soprattutto per quel che interessa l'anno 2021, non è dato rinvenire in atti alcun contratto scritto stipulato tra e la struttura accreditata GEA MEDICA s.r.l. Pt_1
Il combinato disposto degli artt. 8 bis, 8 quater, 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisce che l'accreditamento non è da solo sufficiente a far sorgere l'obbligo di procedere al pagamento delle remunerazioni per le prestazioni sanitarie erogate, essendo imprescindibile un formale contratto scritto che, come avvenuto nel caso di specie, non può essere surrogato da una determinazione amministrativa unilaterale nonché provvisoria, quale possa essere costituita dai già enumerati
13 provvedimenti commissariali di autorizzazione alla remunerazione delle prestazioni entro un determinato budget mensile.
L'art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, al comma 1 prevede infatti che “le regioni assicurano i livelli
essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle
aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”. L'art.
8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 disciplina l'accreditamento istituzionale (“è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed
ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica
positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”) e, al comma 2, dispone che “la qualità di soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-
quinquies”. Il menzionato art.
8-quinquies (Accordi contrattuali), prevede, al comma 1 che “le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di
quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro
rispetto; b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con
l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;
c)
determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla rete dei servizi di emergenza;
d)
criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e
del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” e, al comma 2, che “in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative
14 della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con
quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni
rappresentative a livello regionale”.
Anche la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il carattere necessario e precipuo della stipula di un contratto avente forma scritta tra la struttura privata e l'azienda sanitaria competente statuendo che “con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di
determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla
singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente
pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni
effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati
nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione
legislativa” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17588 del 05/07/2018).
E' stato conclusivamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che deve escludersi “ ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 cit., che possano validamente concludersi accordi
contrattuali per "facta concludentia", atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (Tribunale
di Campobasso sent. n. 800/2024, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12392 del 03/06/2014; Sez. 3,
Ordinanza n. 7019 del 11/03/2020)
Ne deriva che, anche sotto tale profilo di merito, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto il credito oggetto delle cessioni risulta privo del prescritto titolo contrattuale avente forma scritta tra e GEA MEDICA s.r.l. inerente le prestazioni di cui alle fatture emessa nell'anno Pt_1
2021 ed azionate in via monitoria.
Sulla mancata accettazione espressa della cessione dei crediti oggetto delle fatture.
La domanda proposta da on può essere accolta anche per altro aspetto afferente il CP_1
regime di accettazione da parte degli enti del sistema sanitario delle cessioni di credito.
15 ha, infatti, contestato l'operatività delle cessioni di crediti (relativi alle fatture oggetto del Pt_1
credito ingiunto) notificate via PEC in data 2 aprile 2021, 14 aprile 2021, 18 maggio 2021, 16 giugno
2021, 14 luglio 2021, 17 agosto 2021 e 20 settembre 2021 in quanto mai espressamente accettate dal suddetto ente.
Tale eccezione coglie nel segno e risulta in linea con il già espresso l'orientamento di questo
Tribunale che nella sentenza n. 800 del 01 Agosto 2024 ha ritenuto inefficaci le cessioni di crediti notificate all'ente debitore in assenza di sua espressa accettazione.
Il D.L. n. 30/2020 all'art. 117 co. 4 bis, prescrive che: “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili,
vantati nei confronti degli enti del sistema sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali
stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati
mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte
di esso. Il debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il
rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi
inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati
mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale
degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al
cedente prima della notificazione dell'atto di cessione”.
L'efficacia dei contratti di cessione di crediti vantati nei confronti degli enti del sistema sanitario nazionale è quindi sottoposta ad una “conditio” di particolare favore che ne lega l'operatività al solo manifesto assenso (all'effetto traslativo) da essi espresso, introducendo un meccanismo di vero e proprio silenzio rigetto in caso di mancata espressa accettazione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione;
la suddetta norma attribuisce significato di rifiuto anche al mero contegno inerte della P.A. rispetto alla comunicata cessione (Tribunale di Campobasso sent.
n.800/2024).
16 L'unico strumento che vrebbe potuto utilizzare per rendere operative ed efficaci le CP_1
cessioni in presenza del contegno inerte della era certificare le medesime mediante la Pt_1
piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (piattaforma creata per favorire lo smobilizzo dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti della P.A.); nell'odierno giudizio anche tale salvifico adempimento per l'opposta risulta privo di riscontro dimostrativo tale da prevenire la declaratoria di illegittimità del decreto ingiuntivo rilasciato in favore di un credito da ritenersi non esigibile (Tribunale di Campobasso sent. n.800/2024).
Sull'eccepito sforamento del limite di budget prefissato nei provvedimenti commissariali.
Le predette ragioni assorbono la questione inerente lo sforamento del budget dedotto ed eccepito da in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo per cui è causa, richiamando Pt_1
l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa poichè la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa necessita il rispetto dei vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (ex multis Cass. 29.9.2021, n. 26334; 29.10.2019, n. 27608)
Seppur non decisivo ai fini del presente giudizio occorre osservare che tale assunto difensivo di non ha trovato la necessaria conferma istruttoria;
in punto, con riferimento al 2021 ed in Pt_1
conformità dell'atto autorizzatorio, eccepiva di aver liquidato tempestivamente ogni Pt_1
fattura oggetto del credito ingiunto introducendo in giudizio a livello istruttorio i relativi ordinativi di pagamento (all.2 atto citazione) ed i provvedimenti dell'UOC Committenze n. 16, 27,
37, 53 e 55 del 2021 e i provvedimenti dirigenziali del Distretto di Isernia n. 82, 103, 131, 167 e 170
del 2021 (all.3 atto di citazione).
17 Da un'analisi della suddetta documentazione e dai risultati della esperita CTU contabile, non trova conferma l'eccepito sforamento dei budget di spesa prefissati;
l'elaborato peritale d'ufficio acclarava infatti che :
-“l'importo cui chiede il pagamento, è pari alla residua somma ritenuta dovuta in relazione Controparte_1
alle prestazioni rese nel 2021 in regime di accreditamento.
-nelle more del giudizio, la somma originariamente ingiunta è stata ridefinita sul presupposto
dell'intervenuto pagamento di Euro 23.959,00, eseguito il 10-5-2022, dunque computata a deconto di quanto
dovuto (cfr. § pag. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c.)”;
- “per quanto concerne le prestazioni di riabilitazione ospedaliera (cod. 56), di cui risultano autorizzate
liquidazioni e pagamenti per complessivi Euro 1.251.619,73 (Regionali) ed Euro 932,85 (Extraregionali), era
previsto un tetto economico massimo pari a Euro 1.863.963,61 per la cura dei pazienti appartenenti al
territorio regionale ed Euro 48.189,07, per le prestazioni c.d. fuori regione, da liquidarsi nella misura
comunicata dalla struttura commissariale con nota prot. n. 56329 del 5 maggio 2021.
- limitatamente alle prestazioni ricevute dai pazienti in RSA, di cui risultano autorizzate liquidazioni e
pagamenti per complessivi Euro 243.012,00, era previsto un tetto economico massimo pari a Euro
518.300,00, da liquidarsi nella misura comunicata dalla struttura commissariale con nota prot. n. 56342 del
5 maggio 2021”.
La medesima CTU concludeva pertanto che “emerge che, a fronte di prestazioni sanitarie acquistate
secondo il nomenclatore tariffario applicabile ratione temporis, in regime provvisorio di accreditamento, per
complessivi Euro 1.329.692,90 (cfr. § Tabella 1-Allegato- n°2), la competente amministrazione ha
provveduto al pagamento del relativo corrispettivo nella misura di Euro 1.287.159,66 (cfr. § Tabella 2-
Allegato n°3), di talché residua un saldo finale di Euro 42.533,25. […] le somme correlate alle prestazioni
sanitarie non esauriscono il limite di spesa massimo prefissato, in considerazione delle intercorse liquidazioni
documentate dall'opponente (cfr. § all. 3 fascicolo)”.
-In via conclusiva, pur non avendo trovato conferma quanto dedotto dall'opponente circa lo sforamento dei budget prefissati dalle determinazioni autorizzative commissariali di natura
18 provvisoria, il decreto ingiuntivo deve essere revocato per le precedenti ragioni sia preliminari che di merito aventi natura assorbente e di più liquida soluzione in via decisoria.
Sulla regolamentazione delle Spese processuali.
Quanto alle spese di lite, ivi comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo, applicando il D.M. 55/14 e 147/22 e s.m. e i. applicati i parametri medi, considerato lo scaglione corrispondente al valore della causa e valorizzando l'intervenuto ridimensionamento del credito domandato dall'opposta nelle memorie ex art.183 VI comma n. 1
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, Parte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 660/2021 emesso dal Tribunale di Campobasso;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Controparte_1 Pt_1
liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge oltre rimborso del contributo unificato;
3) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Controparte_1
Così deciso in Campobasso, in data 16 novembre 2025.
Il G.O.
ME AR
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