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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.,prima sezione civile, in funzione di GIUDICE UNICO, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa n. 8445 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2015, avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente T R A
, quale amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
, rapp.to e difeso dall'avv. Scerbo;
Pt_2
E
, in persona del legale rapp.te pt, rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Madonna in virtù di mandato in atti;
convenuta e
, rapp.to e difeso , in virtù di mandato in atti, Controparte_2 dall'avv. Romeo;
convenuto
CONCLUSIONI come da rispettivi atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, nipote ex matre di , deduceva che quest'ultimo era deceduto a Parte_3
seguito di sinistro stradale verificatosi nel comune di Arienzo il
7 agosto del 2009 . In particolare, evidenziava che il convenuto alla guida della sua Fiat UN tg AP128BA , Controparte_2
assicurata per la responsabilità civile con Controparte_1
percorreva a velocità sostenuta la statale 7 Appia di Arienzo con direzione Caserta – Benevento quando aveva investito al km 229+950 all'altezza del pubblico esercizio intento ad Parte_4
attraversare la strada . Quest'ultimo , a seguito delle lesioni riportate, era deceduto presso l'ospedale di Maddaloni quello stesso giorno. Il convenuto era stato condannato per Controparte_2
omicidio colposo dal gip dell'intestato Tribunale con sentenza
13653\2009 per cui concludeva perché i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'istante,
vinte le spese di lite.
Si costituiva che eccepiva la prescrizione Controparte_2
dell'avversa domanda , essendo il termine biennale di prescrizione iniziato a decorrere dal 30 novembre del 2011 quando la sentenza penale era divenuta irrevocabile , essendo dunque il termine spirato il 30 novembre del 2013, a fronte di messa in mora avanzata da parte attrice del 3 novembre del 2014. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. Allo stesso modo, Controparte_1
eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda, concludendo nel merito per la sua infondatezza e per il suo rigetto.
All'udienza del 25 ottobre del 2024, il giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini ( 40 + 20 gg) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute : nella specie il convenuto CP_2
risulta essere stato condannato alla pena di anni uno di
[...]
reclusione con sentenza dell'intestato Tribunale ufficio Gip n.
696\2011 del 16 agosto 2011 , passata in cosa giudicata il 30\11\2011 ( cfr. in atti). Risulta dunque del tutto tempestiva la messa in mora del 3 novembre del 2014 : deve trovare applicazione il consolidato principio, già ripetutamente statuito dalla Suprema
Corte, a sensi del quale, in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto dell'art. 2947 c.c., comma 3, emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisca anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento), perchè
essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art. 2953 c.c., il termine di prescrizione di dieci anni (v. Sez. 3, Sentenza n. 25042
del 07/11/2013, Rv. 628709 - 01; cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza,
20 aprile 2018, n. 9808). Sul punto, varrà considerare che se la ratio della norma è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo dello stesso art. 2947 c.c., comma 3, riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato,
dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo. Ne consegue che quest'ultimo potrà fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizionale più ampio in caso,
ovviamente, di condanna di controparte, nonchè di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità
civile. In sostanza, ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, è la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il quale possa quindi invocare un accertamento - anche solo sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del fatto-reato ( in questo senso Cass. 2019\15869;
2017\21937). Nella specie, in presenza di termine di prescrizione decennale ( in ragione della statuizione di condanna penale del convenuto con sentenza passata in giudicato), alcuna prescrizione risulta maturata. Né può revocarsi in dubbio la legittimazione attiva e passiva delle parti , essendo pacificamente l'istante la nipote ex matre del de cuius e il convenuto l'investitore condannato in sede penale.
Ciò premesso, occorre nel merito rilevarsi che secondo l'art. 651
c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna […] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Con riguardo al caso di specie è risultato accertato in sede penale che, il sette agosto del 2009 , mentre percorreva a bordo della vettura Fiat UN tg Controparte_2
AP128BA la statale Appia 7 con direzione di marcia Caserta Benevento,
giunto al chilometro 229+950 , nel tenimento del comune di Arienzo,
all'altezza del pubblico esercizio UN SN , investiva il pedone che, uscito dal predetto locale , era intento ad Parte_3
attraversare la strada. I Carabinieri intervenuti accertavano che l'investimento era avvenuto a circa un metro di distanza dalla linea di demarcazione della carreggiata , proprio di fronte al punto SN,
constatando la presenza di un'impronta di pneumatico sulla corsia di marcia della Fiat UN della lunghezza di mt 17,65 asse sinistro e di mt 16.00 asse destro , nonché una traccia ematica a circa 20
mt dal punto di urto sita a 40 cm dal margine destro della carreggiata. Si accertava altresì che il convenuto procedeva CP_2
con velocità pari a 79,90 km\h , superando così il limite imposto e indicato dalla segnaletica stradale di 60,00 km\h , giungendo quindi ad investire il pedone il quale aveva quasi terminato Parte_3
l'attraversamento della carreggiata , ravvisandosi la colpevolezza a carico del convenuto per aver violato le norme della circolazione stradale impositive del rispetto dei limiti di velocità , nonché per aver comunque tenuto per la medesima ragione una condotta di guida inadeguata alle condizioni di tempo e luogo : “ se il avesse CP_2 tenuto una velocità più moderata avrebbe potuto facilmente avvistare tempestivamente il pedone , in guida da poter arrestare o rallentare il veicolo, scongiurando così l'investimento” ( cfr. motivazione sentenza penale). Risulta tuttavia altresì accertata la condotta imprudente dello stesso pedone che attraversava la strada di sera,
in assenza di strisce pedonali e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, concretizzando tale condotta un apprezzabile concorso di colpa nella determinazione dell'evento : cfr. motivazione sentenza penale ).
Deve pertanto ritenersi che l'investimento sia stato causato dalla velocità non conforme alle condizioni dei luoghi da parte del convenuto, ma anche dall' imprudente condotta di che Parte_3
attraversava la carreggiata di sera , in assenza di strisce pedonali e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, sicchè, condividendosi la ricostruzione del giudice penale , può ritenersi sussistente un concorso di colpa nella misura del 60% a carico del conducente investitore.
Acclarata dunque la responsabilità concorsuale del convenuto nella morte del de cuius nei limiti indicati, può pertanto procedersi senz'altro alla quantificazione del risarcimento , articolata nelle componenti del danno non patrimoniale , sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino gli estremi di un reato come l'omicidio colposo.
All'esito della progressiva evoluzione della disciplina post-
codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, la Corte
di Cassazione ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un "sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass., 31/05/2003, n.
8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Con particolare riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita insufficienza dell'interpretazione che ne segnava la coincidenza -
limitandone corrispondentemente la risarcibilità - con l'unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), la Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è
pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all'esterno del danno morale, espressamente qualificato come "soggettivo"; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass.,
31/05/2003, n. 8828).
Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la persona (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828), facendo al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte
Costituzionale che hanno segnato l'evoluzione interpretativa in argomento( cfr. in tal senso Corte Costituzionale 1979\88;
1986\184;1994\372).
In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo)
danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (v. Cass., 21/10/2005, n. 20355;
Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass.,
15/01/2005, n. 729).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono quindi giunte ad affermare che il profilo specifico in linea descrittiva di danno esistenziale ( sempre inquadrabile nel danno non patrimoniale)
consiste in "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572).
Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che tale profilo di
"danno esistenziale" non consiste in meri "dolori e sofferenze", ma deve aver determinato "concreti cambiamenti, in senso peggiorativo,
nella qualità della vita".
Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato (
danno non patrimoniale ) che, pur dovendo - diversamente dal danno morale soggettivo (v. Cass., 10/08/2004, n. 15418) - obiettivarsi,
a differenza del danno biologico, rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale (v. Cass., Sez.
Un., 24/03/2006, n. 6572).
Esso si sostanzia invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo,
nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione;
della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale
(cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
Trattasi di danno non già "riflesso" o "di rimbalzo" bensì "diretto",
dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima,
a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n.
8828). Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-
evento.
Con riferimento in particolare al danno da uccisione, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è infatti escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile
(v.Cass.,31/05/2003,n.8828).
Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.
Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d'altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art.2059 c.c.
Tale quadro normativo risulta definitivamente confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972\2008 secondo cui il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica .
Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 cc.
L'art. 2059 cc non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale , ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali .
Posto che l'art. 2059 è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale ( in primo luogo all'art.185 cp che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato ) : va anche rilevato che , al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili , la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalle lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione : per effetto di tale estensione va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 cc il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute ,trovando adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia concernenti la fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte del congiunto.
Va peraltro riaffermato e ribadito che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule danno morale e biologico non individuano autonome sottocategorie di danno ( così
come il danno esistenziale ), assumendo esclusivamente connotazione descrittiva tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali .
Neppure infine può riconoscersi autonomia al cd. danno esistenziale rientrando anch'esso nella tutela risarcitoria del danno non patrimoniale e potendo esso essere risarcibile entro il limite costituzionalmente segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno .
Può pertanto concludersi nel senso di recepire quanto acquisito dalle
Sezioni Unite, secondo le quali il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio, ma non oltre .
In particolare, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc,
identificandosi con il danno determinato dalle lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica,
costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisioni in sottocategorie : il riferimento a determinati tipi di pregiudizio ,
in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico , danno da perdita del rapporto parentale ) risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categoria di danno;
è
compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato , a prescindere dal nome attribuitogli,
individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione .
Viene in primo luogo in considerazione , nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato , la sofferenza morale .
Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo,
la sofferenza morale ,senza ulteriori connotazioni in termini di durata , integra pregiudizio non patrimoniale .
Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita nel momento della percezione della perdita ( il vecchio danno morale soggettivo inteso quale sofferenza immediata e transeunte) e nel dolore che accompagna il soggetto che l'ha subita ( vecchio danno esistenziale )
costituendo essi componenti dell'unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato.
Nel caso di specie, è indiscutibile che la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre), la personalità del superstite,
incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'"equilibrio e armonia del nucleo familiare. D'altro canto
, come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire,
la prova del profilo esistenziale del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data invero anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass.,
31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005,
n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi "precipuo rilievo" (v.
Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Come dalla Corte di Cassazione ripetutamente affermato, in tema di prova per presunzioni semplici nella deduzione dal fatto noto a quello ignoto il Giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità: non occorre, cioè, che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 06/08/1999), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass. 23/03/2005, n. 6220; Cass., 16/07/2004, n.
13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/09/1991, n. 9717; Cass.,
20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v.
Cass., 30/11/2005, n. 6081).
La presunzione basata sulla regola di esperienza che può indurre il
Giudice ad escludere la necessità di ulteriori prove al riguardo,
è, diversamente da quella legale, in realtà rimessa ad una conclusione di tipo argomentativo, nell'ambito del prudente apprezzamento del Giudice ex art. 116 c.p.c..
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice
stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla.
Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge o genitore) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo.
Si è in giurisprudenza di legittimità affermato rispondere invero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
Provato il fatto-base della sussistenza nella specie di un rapporto parentale con il defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi ecc.).
Quanto poi in particolare ai rapporti zio \nipote, il giudice di legittimità ha potuto chiarire che nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n.
12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza e',
per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente,
trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018 ; 2023\26140).
Nel caso in esame, incontestato il fatto-base del rapporto parentale
( vedi in tal senso la certificazione di famiglia prodotta da parte attrice ) e, secondo l'id quod plerumque accidit, la circostanza che la morte dello stretto congiunto ha comportato dolore e sofferenza nella nipote, sebbene non convivente con lo zio, deve ritenersi provata la sofferenza morale sofferta, incombendo sull'odierna convenuta l'onere di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di coinvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo derivante all'istante dalla perdita del de cuius .
Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno- conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il danno morale ed il danno biologico) del carattere della patrimonialità,
ben può, infine, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827), essere - come nel caso - liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056c.c. (v. Cass., Sez. Un.,
24/03/2006, n. 6572), in considerazione dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 07/11/2003, n.
16716; Cass., 29/09/2004, n. 19564; Cass., 15/07/2005, n. 15022).
Acclarata la sussistenza degli estremi per la liquidazione del danno parentale agli istanti, deve poi prendersi atto che il giudice di legittimità che pure aveva sostenuto ( Cass. 2021\10579), superando quale criterio standard quello delle tabelle del Tribunale di Milano,
utilizzabili quelle del Tribunale di Roma fondate su un sistema a punto che si basa sull'attribuzione di un punteggio variabile secondo una scala determinata con riferimento a ciascuna delle circostanze di fatto teoricamente rilevanti per la liquidazione del danno ( età
della vittima , età del superstite, grado di parentela, convivenza
) con predeterminazione di un valore di punto di sofferenza secondo le caratteristiche del caso concreto, ha poi ritenuto sulla base dell'intervenuta integrazione operata delle tabelle milanesi senz'altro applicabili queste ultime nella quantificazione del danno
( cfr. Cass. 2022\37009 secondo cui le nuove tabelle milanesi consentono – al pari di quelle romane – consentono una liquidazione rispettosa dei criteri indicati dalla Corte di cassazione, con le citate pronunce n. 10579 e n. 26300 del 2021.) Ciò posto applicando al caso di specie, i criteri delle tabelle milanesi , è possibile liquidare in favore della nipote l'importo di euro 40752,00 (
considerato in via equitativa il punto base pari ad euro 1698,00 8
punti per l'età del de cuius , 12 punti per l'età dell'attrice al momento del sinistro , 12 punti in base all'età della vittima, alcun ulteriore punto potendo essere riconosciuto) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo : dell'importo così
quantificato all'attualità potrà per l'acclarato concorso di colpa riconoscersi il 50%, pari all'importo di euro 20376,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Quanto infine alle spese processuali, compensate per 1\2, le stesse seguono per il resto la soccombenza come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile ,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, quale amministratore di sostegno di nei
[...] Parte_2
confronti di e , in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rapp.te pt., così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, acclarato il concorso di colpa nella verificazione del sinistro nella misura del
60% in capo a e per il resto in capo al de cuius Controparte_2
condanna i convenuti al risarcimento dei danni Parte_3
subiti da parte attrice che si liquidano in complessivi euro 20376,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2°) Compensa per 1\2 le spese di lite e per il resto condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte attrice , liquidate in complessivi euro 4500,00, di cui euro 518,00
per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dell'avv. Scerbo antistatario .
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.01.24
il giudice
, quale amministratore di sostegno di Parte_1 [...]
, rapp.to e difeso dall'avv. Scerbo;
Pt_2
E
, in persona del legale rapp.te pt, rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Madonna in virtù di mandato in atti;
convenuta e
, rapp.to e difeso , in virtù di mandato in atti, Controparte_2 dall'avv. Romeo;
convenuto
CONCLUSIONI come da rispettivi atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, nipote ex matre di , deduceva che quest'ultimo era deceduto a Parte_3
seguito di sinistro stradale verificatosi nel comune di Arienzo il
7 agosto del 2009 . In particolare, evidenziava che il convenuto alla guida della sua Fiat UN tg AP128BA , Controparte_2
assicurata per la responsabilità civile con Controparte_1
percorreva a velocità sostenuta la statale 7 Appia di Arienzo con direzione Caserta – Benevento quando aveva investito al km 229+950 all'altezza del pubblico esercizio intento ad Parte_4
attraversare la strada . Quest'ultimo , a seguito delle lesioni riportate, era deceduto presso l'ospedale di Maddaloni quello stesso giorno. Il convenuto era stato condannato per Controparte_2
omicidio colposo dal gip dell'intestato Tribunale con sentenza
13653\2009 per cui concludeva perché i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'istante,
vinte le spese di lite.
Si costituiva che eccepiva la prescrizione Controparte_2
dell'avversa domanda , essendo il termine biennale di prescrizione iniziato a decorrere dal 30 novembre del 2011 quando la sentenza penale era divenuta irrevocabile , essendo dunque il termine spirato il 30 novembre del 2013, a fronte di messa in mora avanzata da parte attrice del 3 novembre del 2014. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. Allo stesso modo, Controparte_1
eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda, concludendo nel merito per la sua infondatezza e per il suo rigetto.
All'udienza del 25 ottobre del 2024, il giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini ( 40 + 20 gg) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute : nella specie il convenuto CP_2
risulta essere stato condannato alla pena di anni uno di
[...]
reclusione con sentenza dell'intestato Tribunale ufficio Gip n.
696\2011 del 16 agosto 2011 , passata in cosa giudicata il 30\11\2011 ( cfr. in atti). Risulta dunque del tutto tempestiva la messa in mora del 3 novembre del 2014 : deve trovare applicazione il consolidato principio, già ripetutamente statuito dalla Suprema
Corte, a sensi del quale, in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto dell'art. 2947 c.c., comma 3, emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisca anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento), perchè
essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art. 2953 c.c., il termine di prescrizione di dieci anni (v. Sez. 3, Sentenza n. 25042
del 07/11/2013, Rv. 628709 - 01; cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza,
20 aprile 2018, n. 9808). Sul punto, varrà considerare che se la ratio della norma è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del codice civile, il secondo periodo dello stesso art. 2947 c.c., comma 3, riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato,
dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo. Ne consegue che quest'ultimo potrà fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizionale più ampio in caso,
ovviamente, di condanna di controparte, nonchè di estinzione del reato, ma solo per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza prima e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità
civile. In sostanza, ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, è la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il quale possa quindi invocare un accertamento - anche solo sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del fatto-reato ( in questo senso Cass. 2019\15869;
2017\21937). Nella specie, in presenza di termine di prescrizione decennale ( in ragione della statuizione di condanna penale del convenuto con sentenza passata in giudicato), alcuna prescrizione risulta maturata. Né può revocarsi in dubbio la legittimazione attiva e passiva delle parti , essendo pacificamente l'istante la nipote ex matre del de cuius e il convenuto l'investitore condannato in sede penale.
Ciò premesso, occorre nel merito rilevarsi che secondo l'art. 651
c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna […] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Con riguardo al caso di specie è risultato accertato in sede penale che, il sette agosto del 2009 , mentre percorreva a bordo della vettura Fiat UN tg Controparte_2
AP128BA la statale Appia 7 con direzione di marcia Caserta Benevento,
giunto al chilometro 229+950 , nel tenimento del comune di Arienzo,
all'altezza del pubblico esercizio UN SN , investiva il pedone che, uscito dal predetto locale , era intento ad Parte_3
attraversare la strada. I Carabinieri intervenuti accertavano che l'investimento era avvenuto a circa un metro di distanza dalla linea di demarcazione della carreggiata , proprio di fronte al punto SN,
constatando la presenza di un'impronta di pneumatico sulla corsia di marcia della Fiat UN della lunghezza di mt 17,65 asse sinistro e di mt 16.00 asse destro , nonché una traccia ematica a circa 20
mt dal punto di urto sita a 40 cm dal margine destro della carreggiata. Si accertava altresì che il convenuto procedeva CP_2
con velocità pari a 79,90 km\h , superando così il limite imposto e indicato dalla segnaletica stradale di 60,00 km\h , giungendo quindi ad investire il pedone il quale aveva quasi terminato Parte_3
l'attraversamento della carreggiata , ravvisandosi la colpevolezza a carico del convenuto per aver violato le norme della circolazione stradale impositive del rispetto dei limiti di velocità , nonché per aver comunque tenuto per la medesima ragione una condotta di guida inadeguata alle condizioni di tempo e luogo : “ se il avesse CP_2 tenuto una velocità più moderata avrebbe potuto facilmente avvistare tempestivamente il pedone , in guida da poter arrestare o rallentare il veicolo, scongiurando così l'investimento” ( cfr. motivazione sentenza penale). Risulta tuttavia altresì accertata la condotta imprudente dello stesso pedone che attraversava la strada di sera,
in assenza di strisce pedonali e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, concretizzando tale condotta un apprezzabile concorso di colpa nella determinazione dell'evento : cfr. motivazione sentenza penale ).
Deve pertanto ritenersi che l'investimento sia stato causato dalla velocità non conforme alle condizioni dei luoghi da parte del convenuto, ma anche dall' imprudente condotta di che Parte_3
attraversava la carreggiata di sera , in assenza di strisce pedonali e sotto l'effetto di sostanze alcoliche, sicchè, condividendosi la ricostruzione del giudice penale , può ritenersi sussistente un concorso di colpa nella misura del 60% a carico del conducente investitore.
Acclarata dunque la responsabilità concorsuale del convenuto nella morte del de cuius nei limiti indicati, può pertanto procedersi senz'altro alla quantificazione del risarcimento , articolata nelle componenti del danno non patrimoniale , sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino gli estremi di un reato come l'omicidio colposo.
All'esito della progressiva evoluzione della disciplina post-
codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, la Corte
di Cassazione ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un "sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass., 31/05/2003, n.
8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Con particolare riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita insufficienza dell'interpretazione che ne segnava la coincidenza -
limitandone corrispondentemente la risarcibilità - con l'unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), la Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è
pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all'esterno del danno morale, espressamente qualificato come "soggettivo"; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass.,
31/05/2003, n. 8828).
Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la persona (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828), facendo al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte
Costituzionale che hanno segnato l'evoluzione interpretativa in argomento( cfr. in tal senso Corte Costituzionale 1979\88;
1986\184;1994\372).
In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo)
danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (v. Cass., 21/10/2005, n. 20355;
Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass.,
15/01/2005, n. 729).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono quindi giunte ad affermare che il profilo specifico in linea descrittiva di danno esistenziale ( sempre inquadrabile nel danno non patrimoniale)
consiste in "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572).
Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che tale profilo di
"danno esistenziale" non consiste in meri "dolori e sofferenze", ma deve aver determinato "concreti cambiamenti, in senso peggiorativo,
nella qualità della vita".
Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato (
danno non patrimoniale ) che, pur dovendo - diversamente dal danno morale soggettivo (v. Cass., 10/08/2004, n. 15418) - obiettivarsi,
a differenza del danno biologico, rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale (v. Cass., Sez.
Un., 24/03/2006, n. 6572).
Esso si sostanzia invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo,
nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione;
della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale
(cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
Trattasi di danno non già "riflesso" o "di rimbalzo" bensì "diretto",
dagli stretti congiunti del defunto sofferto iure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima,
a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n.
8828). Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto-
evento.
Con riferimento in particolare al danno da uccisione, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è infatti escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile
(v.Cass.,31/05/2003,n.8828).
Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce.
Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d'altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione dell'art.2059 c.c.
Tale quadro normativo risulta definitivamente confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972\2008 secondo cui il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica .
Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 cc.
L'art. 2059 cc non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale , ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali .
Posto che l'art. 2059 è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale ( in primo luogo all'art.185 cp che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato ) : va anche rilevato che , al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio di tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili , la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalle lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione : per effetto di tale estensione va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 cc il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute ,trovando adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia concernenti la fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte del congiunto.
Va peraltro riaffermato e ribadito che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule danno morale e biologico non individuano autonome sottocategorie di danno ( così
come il danno esistenziale ), assumendo esclusivamente connotazione descrittiva tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali .
Neppure infine può riconoscersi autonomia al cd. danno esistenziale rientrando anch'esso nella tutela risarcitoria del danno non patrimoniale e potendo esso essere risarcibile entro il limite costituzionalmente segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno .
Può pertanto concludersi nel senso di recepire quanto acquisito dalle
Sezioni Unite, secondo le quali il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale nel senso che deve ristorare integralmente il pregiudizio, ma non oltre .
In particolare, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc,
identificandosi con il danno determinato dalle lesione di interessi inerenti la persona non connotati di rilevanza economica,
costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisioni in sottocategorie : il riferimento a determinati tipi di pregiudizio ,
in vario modo denominati ( danno morale, danno biologico , danno da perdita del rapporto parentale ) risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categoria di danno;
è
compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato , a prescindere dal nome attribuitogli,
individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione .
Viene in primo luogo in considerazione , nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato , la sofferenza morale .
Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo,
la sofferenza morale ,senza ulteriori connotazioni in termini di durata , integra pregiudizio non patrimoniale .
Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale nella specie consistito nella sofferenza patita nel momento della percezione della perdita ( il vecchio danno morale soggettivo inteso quale sofferenza immediata e transeunte) e nel dolore che accompagna il soggetto che l'ha subita ( vecchio danno esistenziale )
costituendo essi componenti dell'unitario complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente ristorato.
Nel caso di specie, è indiscutibile che la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre), la personalità del superstite,
incidendo sul suo modo di essere pure nei rapporti esterni, oltre che sull'"equilibrio e armonia del nucleo familiare. D'altro canto
, come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire,
la prova del profilo esistenziale del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data invero anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass.,
31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005,
n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi "precipuo rilievo" (v.
Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Come dalla Corte di Cassazione ripetutamente affermato, in tema di prova per presunzioni semplici nella deduzione dal fatto noto a quello ignoto il Giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità: non occorre, cioè, che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 06/08/1999), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass. 23/03/2005, n. 6220; Cass., 16/07/2004, n.
13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/09/1991, n. 9717; Cass.,
20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v.
Cass., 30/11/2005, n. 6081).
La presunzione basata sulla regola di esperienza che può indurre il
Giudice ad escludere la necessità di ulteriori prove al riguardo,
è, diversamente da quella legale, in realtà rimessa ad una conclusione di tipo argomentativo, nell'ambito del prudente apprezzamento del Giudice ex art. 116 c.p.c..
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice
stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla.
Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge o genitore) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo.
Si è in giurisprudenza di legittimità affermato rispondere invero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
Provato il fatto-base della sussistenza nella specie di un rapporto parentale con il defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi ecc.).
Quanto poi in particolare ai rapporti zio \nipote, il giudice di legittimità ha potuto chiarire che nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n.
12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza e',
per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente,
trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018 ; 2023\26140).
Nel caso in esame, incontestato il fatto-base del rapporto parentale
( vedi in tal senso la certificazione di famiglia prodotta da parte attrice ) e, secondo l'id quod plerumque accidit, la circostanza che la morte dello stretto congiunto ha comportato dolore e sofferenza nella nipote, sebbene non convivente con lo zio, deve ritenersi provata la sofferenza morale sofferta, incombendo sull'odierna convenuta l'onere di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di coinvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo derivante all'istante dalla perdita del de cuius .
Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno- conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il danno morale ed il danno biologico) del carattere della patrimonialità,
ben può, infine, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827), essere - come nel caso - liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056c.c. (v. Cass., Sez. Un.,
24/03/2006, n. 6572), in considerazione dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 07/11/2003, n.
16716; Cass., 29/09/2004, n. 19564; Cass., 15/07/2005, n. 15022).
Acclarata la sussistenza degli estremi per la liquidazione del danno parentale agli istanti, deve poi prendersi atto che il giudice di legittimità che pure aveva sostenuto ( Cass. 2021\10579), superando quale criterio standard quello delle tabelle del Tribunale di Milano,
utilizzabili quelle del Tribunale di Roma fondate su un sistema a punto che si basa sull'attribuzione di un punteggio variabile secondo una scala determinata con riferimento a ciascuna delle circostanze di fatto teoricamente rilevanti per la liquidazione del danno ( età
della vittima , età del superstite, grado di parentela, convivenza
) con predeterminazione di un valore di punto di sofferenza secondo le caratteristiche del caso concreto, ha poi ritenuto sulla base dell'intervenuta integrazione operata delle tabelle milanesi senz'altro applicabili queste ultime nella quantificazione del danno
( cfr. Cass. 2022\37009 secondo cui le nuove tabelle milanesi consentono – al pari di quelle romane – consentono una liquidazione rispettosa dei criteri indicati dalla Corte di cassazione, con le citate pronunce n. 10579 e n. 26300 del 2021.) Ciò posto applicando al caso di specie, i criteri delle tabelle milanesi , è possibile liquidare in favore della nipote l'importo di euro 40752,00 (
considerato in via equitativa il punto base pari ad euro 1698,00 8
punti per l'età del de cuius , 12 punti per l'età dell'attrice al momento del sinistro , 12 punti in base all'età della vittima, alcun ulteriore punto potendo essere riconosciuto) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo : dell'importo così
quantificato all'attualità potrà per l'acclarato concorso di colpa riconoscersi il 50%, pari all'importo di euro 20376,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Quanto infine alle spese processuali, compensate per 1\2, le stesse seguono per il resto la soccombenza come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile ,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, quale amministratore di sostegno di nei
[...] Parte_2
confronti di e , in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rapp.te pt., così provvede:
accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, acclarato il concorso di colpa nella verificazione del sinistro nella misura del
60% in capo a e per il resto in capo al de cuius Controparte_2
condanna i convenuti al risarcimento dei danni Parte_3
subiti da parte attrice che si liquidano in complessivi euro 20376,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2°) Compensa per 1\2 le spese di lite e per il resto condanna i convenuti alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte attrice , liquidate in complessivi euro 4500,00, di cui euro 518,00
per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore dell'avv. Scerbo antistatario .
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.01.24
il giudice