Sentenza 23 aprile 2014
Massime • 1
L'art. 32, comma 1 bis, della legge 4 novembre 2010, n. 183, introdotto dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.
Commentari • 11
- 1. Recensione a: “Il licenziamento”, a cura di L. Di Paola, Giuffrè, 2023Di : Simone Varva · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 25 luglio 2024
- 2. Lavoro Dipendentehttps://www.fiscoetasse.com/
- 3. Giurisprudenzahttps://www.fiscoetasse.com/
- 4. Decadenza dell'impugnazione del licenziamento e L. 183/2010https://www.fiscoetasse.com/
- 5. Avv. Francesca Quarantahttps://www.fiscoetasse.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2014, n. 9203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9203 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18802-2013 proposto da:
TI UE C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato GIOCOLI VIRGINIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIETERA FRANCESCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. P.I. 00272420639, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI,14, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO NAPOLITANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4335/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/06/2013 r.g.n. 2029/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato CHIETERA FRANCESCA;
udito l'Avvocato SPINOSO ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4-8.6.2013, la Corte d'Appello di Napoli rigettò il reclamo proposto da TT LE avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato l'avvenuta decadenza, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 dell'impugnazione svolta avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla datrice di lavoro Farmaceutici Damor spa.
A sostegno del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne che, nel caso all'esame, non poteva trovare applicazione, in relazione alla decorrenza del termine decadenziale, la proroga disposta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54,
convertito con modificazioni nella L. n. 10 del 2011, non rientrando la fattispecie all'esame nel campo di prima applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, TT LE ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria. L'intimata Farmaceutici Damor spa ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, il ricorrente censura l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale alla normativa di riferimento, deducendo che il legislatore, intervenendo sul primo termine di impugnativa (di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1), con disposizione applicabile a tutti i licenziamenti e non solo alle nuove ipotesi previste dal collegato lavoro, era intervenuto, automaticamente, anche sul secondo termine (di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2) stabilito per l'impugnativa giudiziale.
2. Giova ricordare che la L. n. 604 del 1966, art. 6, primi due commi prevedevano che:
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 ha sostituito i primi due commi del ridetto L. n. 604 del 1966, art. 6 come segue:
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso, (omissis)". Il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito con modificazioni nella L. n. 10 del 2011, ha poi introdotto, alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, dei seguente tenore In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
La questione agitata in causa è quindi costituita dall'interpretazione da darsi a tale ultima disposizione e, in particolare, dall'accertamento dei suo effettivo ambito di incidenza.
3. Le difficoltà ermeneutiche discendono dal fatto che, nella sostanza, il comma 1 novellato altro non fa che accorpare le previsioni di cui ai primi due commi originali, mentre nuova è l'introduzione dell'ulteriore termine di decadenza di cui al comma 2 novellato;
non riesce quindi di agevole comprensione il perché, addirittura in sede di conversione di un atto normativo di urgenza, il legislatore abbia ritenuto di dover differire nel tempo l'efficacia (e, quindi, l'entrata in vigore) di una norma costituente la mera riproposizione di quella preesistente (che, come tale, avrebbe continuato a mantenere, medio tempore, la propria applicabilità). Risulta quindi necessario soffermarsi sulla portata dell'inciso "In sede di prima applicazione", contenuto nel ridetto art. 32, comma 1 bis, che, come tale, fa riferimento, ovviamente, all'ambito di novità insito nelle disposizioni in parola, rendendo quindi necessario individuare quali siano tali margini di novità; e poiché, come detto, in sè il comma 1 del novellato L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, non configura un'innovazione sostanziale della precedente disciplina, tali margini di novità vanno necessariamente ricercati, perché la norma all'esame abbia un senso, nel contesto normativo in cui si inserisce la disposizione di cui è stata differita l'efficacia.
La sentenza impugnata individua tale elemento di novità nel fatto che il termine di decadenza stragiudiziale è stato esteso anche ad ipotesi in precedenza non contemplate dalla L. n. 604 del 1966, art. 6: a tutti i casi di invalidità del licenziamento (comma 2); ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 2 e 4 e successive modificazioni (comma 3, lett.
a); al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto (comma 3, lett. b); al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c. (comma 3, lett. c); all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 2 e 4 e successive modificazioni (comma 3, lett. d); ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 2 e 4 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 4, lett. a); ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. n. 368 del 2001 e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 4, lett. b); alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. (comma 4, lett. c); in ogni altro caso in cui fosse chiesta la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (comma 4, lett. d); se ne è tratta quindi la conclusione che solo per queste ulteriori ipotesi dovrebbe ritenersi che le disposizioni di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 sarebbero state di "prima applicazione" e che solo in relazione a tali ipotesi andrebbe quindi riferito il differimento dell'efficacia delle disposizioni medesime sancito dal ridetto L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis.
Deve però rilevarsi che, se l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale a casi in precedenza non previsti configura indubbiamente un elemento di novità (esterno però alla disposizione di cui è stata differita l'entrata in vigore), ancora più incisivo, e generalizzato, è l'ulteriore elemento di novità costituito dal fatto che la stessa impugnazione stragiudiziale diviene inefficace se non seguita dal deposito del ricorso giudiziale (o dalla richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato) nel termine disposto dal novellato L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2. Diviene perciò decisivo il rilievo che il legislatore non ha testualmente limitato la proroga dell'efficacia del comma 1 novellato alle ipotesi in precedenza non contemplate (di cui non è del resto fatto testualmente cenno), ma ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del comma 1 dando per presupposto che la disposizione novellata abbia, in linea generale, una sua prima applicazione (letteralmente, del resto, si dice "In sede di prima applicazione" e non già, ad esempio, "nei casi di sua prima applicazione" o altra similare): il che, per quanto sopra detto, va riferito proprio al diretto contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale, sicché il primo e il novellato L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 vengono a costituire, integrandosi fra loro, una disciplina unitaria, articolata - e qui sta appunto l'elemento generalizzato di novità - nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza. Ne discende che, attraverso il differimento In sede di prima applicazione" della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 il legislatore ha inteso, con ciò stesso, differire anche il termine a partire dal quale decorre la decadenza di cui al comma 2, che diviene quindi a sua volta non applicabile anteriormente al 31.12.2011. Diversamente opinando, del resto, si dovrebbe giungere alla conclusione che l'art. 6, comma 1, novellato rimarrebbe applicabile, anche prima del 31 dicembre 2011, nelle ipotesi che già ricadevano sotto la disciplina del testo originario, mentre il medesimo art. 6, comma 1, novellato non sarebbe in vigore (sempre fino al 31 dicembre 2011) nelle ulteriori ipotesi originariamente non previste;
il che equivarrebbe a dire che una norma di cui è stata differita, senza ulteriore specificazione, l'entrata in vigore, resterebbe non di meno in vigore in alcuni casi;
si verrebbe cioè, in via ermeneutica, a determinare la contemporanea vigenza e non vigenza di una medesima disposizione di legge, il che costituisce un risultato illogico e, al tempo stesso, contrario alla lettera della legge stessa. In base alle considerazioni testè esposte ed avuto riguardo alle scansioni temporali dei fatti rilevanti ai fini del decidere, quali irretrattabilmente accertate dai Giudici del merito (intimazione del licenziamento in data 10.10.2011; impugnativa stragiudiziale ricevuta dallo parte datoriale il 28.10.2011; deposito del ricorso giudiziario in data 4.9.2012), deve dunque convenirsi che il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza. Il motivo all'esame merita perciò accoglimento.
4. Il secondo motivo di ricorso afferisce al merito del licenziamento impugnato, investe cioè questioni non esaminate, perché implicitamente ritenute assorbite, dalla Corte territoriale;
come tale deve ritenersi inammissibile, spettando al Giudice del rinvio pronunciarsi su tali ulteriori questioni, per quanto ritualmente devolute con il ricorso d'appello.
5. In definitiva il ricorso va accolto nei termini sopra esposti;
per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa le sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014