Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2014, n. 9203
CASS
Sentenza 23 aprile 2014

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L'art. 32, comma 1 bis, della legge 4 novembre 2010, n. 183, introdotto dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2014, n. 9203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9203
Data del deposito : 23 aprile 2014

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