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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 158/2025 R.G. promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Copparo (FE), Vicolo dei Gelsi n. 16, elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n.
67/a, presso lo studio dell'Avv. Paola Scafidi (CF. ), che lo rappresenta e difende C.F._2
in forza di procura in atti;
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliata in Copparo (FE), Via Alta n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Erika Facchini del foro di Ferrara (C.F.: , pec.: C.F._4
), che la rappresenta e difende in forza di mandato difensivo in Email_2
atti, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria all'indirizzo pec:
e/o al numero di fax: 0532-098933 Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: All'udienza in data 18 giugno 2025 le parti hanno chiesto che la causa venisse immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte come dalle medesime rassegnate con foglio depositato in data 17 giugno 2025.
Il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, ritualmente notificato, domandava lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con a Copparo il 17/10/2017, esponendo Controparte_1
che dalla unione sentimentale fra le parti, ancor prima del matrimonio, il 07/02/2017 era nato a [...] il figlio , attualmente residente presso l'abitazione della madre;
che il rapporto coniugale nel Per_1
tempo si era gradatamente deteriorato, tanto che con ricorso depositato il 19/10/2022 i coniugi domandavano di comune accordo la separazione, concordando l'affidamento congiunto del figlio minorenne , la sua collocazione prevalente con la madre, le visite col padre e un contributo Per_1
mensile a carico di questi di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie regolate sulla falsariga del protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara;
che la separazione consensuale veniva omologata con decreto n. 7711/2022 emesso da questo Tribunale in data 22 novembre 2022; che sono trascorsi oltre due anni dalla comparizione delle parti avanti il Presidente del Tribunale senza che vi sia stata riconciliazione.
Concludeva domandando la conferma del regime di affidamento condiviso del figlio ad Per_1
entrambi i genitori, Con determinazione di tempi e modalità della presenza del bambino presso ciascuno di essi e, allegando una importante diminuzione della propria capacità retributiva rispetto al tempo della separazione, la riduzione del contributo di mantenimento del figlio posto a proprio carico ad € 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; confermando, quanto alle spese straordinarie quanto stabilito in sede di separazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze. si costituiva in giudizio, associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e di Controparte_1
conferma del regime di affidamento condiviso del figlio minore, ma chiedendo una revisione del diritto di visita del padre e l'aumento del suo contributo al mantenimento della prole a 450,00 euro al mese oltre al 70% delle spese straordinarie.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 14 maggio 2025 il giudice, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione con esito positivo, tanto che alla successiva udienza del 28/5/2025 entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta dal medesimo formulata ai sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma c.p.c. La causa veniva rinviata all'udienza del 18/6/2025 per consentire lo svolgimento della visita del figlio minorenne della coppia in programma per il giorno 29/05/2025 presso la
Neuropsichiatria Infantile e il deposito di foglio di conclusioni congiunte. Il referto rilasciato da
UONPIA a firma della dott.ssa ad esito della visita del 29/05/2025 (depositato Persona_2
in atti in data 17/06/2025) non evidenziava alcun segnale o sintomo psicopatologico nel bambino.
Con foglio depositato in data 17 giugno 2025, le parti rassegnavano le seguenti pagina 2 di 6 conclusioni congiunte:
a) Il figlio minorenne rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali si Persona_3
impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
b) Resta confermata la collocazione e residenza del minore con la madre;
trascorrerà col padre Per_1 tre pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, a partire dall'orario di uscita dalla scuola o dal dopo scuola fino alle ore 20:30, e quando per qualsiasi ragione egli non sia a scuola, dalle 16:30 alle 20:30; inoltre il padre terrà con sé il figlio nel week end, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alle 20:30 della domenica sera. Ciascuno dei genitori trascorrerà col figlio minorenne un periodo di 7 giorni durante le festività natalizie e un periodo di 3 giorni durante le festività pasquali, che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua. Tali periodi di vacanza sono da concordarsi quanto alle vacanze di Natale, entro metà novembre di ciascun anno e quanto alle vacanze di Pasqua, entro il trentesimo giorno antecedente la Pasqua. Inoltre, il figlio trascorrerà in maniera alternata (un anno con un genitore, l'anno dopo con l'altro genitore) ciascuna delle altre festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed eventuali ponti connessi a tali festività). In estate ciascuno dei genitori terrà con sé il figlio per due Per_1
settimane con periodi minimi di 7 giorni consecutivi, che le parti si impegnano a stabilire entro il mese di maggio di ciascun anno;
le parti si impegnano a tenersi reciprocamente e preventivamente informate di eventuali spostamenti col figlio per viaggi o vacanze. Resta inteso che durante i periodi di vacanza e quando il minore si trova presso l'abitazione materna o paterna, i genitori potranno comunque contattare telefonicamente il figlio allorquando essi o il figlio lo desiderino.
c) A fronte di esigenze contingenti, le parti potranno di volta in volta stabilire, di comune accordo, eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di frequentazione del figlio sopra indicate. Eventuali giornate “perse” verranno recuperate, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con le esigenze del minore.
d) Con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, il sig. che è Pt_1
attualmente disoccupato, verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario da eseguirsi in via CP_1 anticipata entro il giorno 10 del mese l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
detto importo sarà aumentato ad € 250,00 quando il sig. Per_1
pagina 3 di 6 avrà un nuovo lavoro e sarà dunque uscito dall'attuale stato di disoccupazione. Sempre a far Pt_1 data dalla pubblicazione della sentenza, l'Assegno Unico Universale sarà interamente percepito dalla sig.ra CP_1
e) Le spese straordinarie per il figlio minorenne sono poste a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% e sono regolate come segue: SPESE MEDICHE: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
SPESE SCOLASTICHE 1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRA
SCOLASTICHE 1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche sino a un tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) baby-sitter; b) doposcuola;
c) campi estivi.
f) Si dà atto che le parti concordano che frequenti i campi estivi e il doposcuola con spese Per_1
suddivise al 50%; quanto al doposcuola, si precisa che la spesa per la retta sarà a carico dei coniugi per il 50% ciascuno, mentre quella per i pasti dei giorni di doposcuola, ove non inclusa nella retta, sarà interamente a carico della sig.ra CP_1
h) Si dà atto, infine, che le parti concordano che prosegua il percorso presso UONPIA secondo Per_1
le modalità che saranno via via indicate dagli specialisti di detto Servizio.
g) Spese del presente giudizio interamente compensate”.
***
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio civile a Copparo
(FE) il 17 ottobre 2017 optando per il regime di separazione dei beni.
pagina 4 di 6 Dalla relazione sentimentale fra le parti, ancor prima del matrimonio, il 07/02/2017 è nato a [...] il figlio , residente presso l'abitazione della madre. Per_1
La residenza familiare era stata fissata dalle parti in Copparo (FE) – località Tamara – Via Dino
Giovanni Zerbini n. 81.
I coniugi si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 7711/2022 emesso da questo Tribunale in data 22 novembre 2022.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile deve essere pronunziato.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta il 22/11/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, si prende atto che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con il figlio . Per_1
In particolare, le condizioni concordate appaiono eque e non sussistono ragioni ostative al loro accoglimento, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, Per_1
apparendo anzi conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
pagina 5 di 6 1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Copparo (FE) il 17 ottobre 2017 fra nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1 Parte_1
(FE) il 07.01.1972.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve di Copparo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 20 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. DISPONE in conformità alle condizioni relative alla prole come riportate in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
5. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 158/2025 R.G. promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Copparo (FE), Vicolo dei Gelsi n. 16, elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n.
67/a, presso lo studio dell'Avv. Paola Scafidi (CF. ), che lo rappresenta e difende C.F._2
in forza di procura in atti;
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliata in Copparo (FE), Via Alta n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Erika Facchini del foro di Ferrara (C.F.: , pec.: C.F._4
), che la rappresenta e difende in forza di mandato difensivo in Email_2
atti, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria all'indirizzo pec:
e/o al numero di fax: 0532-098933 Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: All'udienza in data 18 giugno 2025 le parti hanno chiesto che la causa venisse immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte come dalle medesime rassegnate con foglio depositato in data 17 giugno 2025.
Il P.M. è intervenuto senza rassegnare conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025, ritualmente notificato, domandava lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con a Copparo il 17/10/2017, esponendo Controparte_1
che dalla unione sentimentale fra le parti, ancor prima del matrimonio, il 07/02/2017 era nato a [...] il figlio , attualmente residente presso l'abitazione della madre;
che il rapporto coniugale nel Per_1
tempo si era gradatamente deteriorato, tanto che con ricorso depositato il 19/10/2022 i coniugi domandavano di comune accordo la separazione, concordando l'affidamento congiunto del figlio minorenne , la sua collocazione prevalente con la madre, le visite col padre e un contributo Per_1
mensile a carico di questi di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie regolate sulla falsariga del protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara;
che la separazione consensuale veniva omologata con decreto n. 7711/2022 emesso da questo Tribunale in data 22 novembre 2022; che sono trascorsi oltre due anni dalla comparizione delle parti avanti il Presidente del Tribunale senza che vi sia stata riconciliazione.
Concludeva domandando la conferma del regime di affidamento condiviso del figlio ad Per_1
entrambi i genitori, Con determinazione di tempi e modalità della presenza del bambino presso ciascuno di essi e, allegando una importante diminuzione della propria capacità retributiva rispetto al tempo della separazione, la riduzione del contributo di mantenimento del figlio posto a proprio carico ad € 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; confermando, quanto alle spese straordinarie quanto stabilito in sede di separazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze. si costituiva in giudizio, associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e di Controparte_1
conferma del regime di affidamento condiviso del figlio minore, ma chiedendo una revisione del diritto di visita del padre e l'aumento del suo contributo al mantenimento della prole a 450,00 euro al mese oltre al 70% delle spese straordinarie.
Intervenuto il P.M., all'udienza del 14 maggio 2025 il giudice, sentite personalmente le parti, ne tentava la conciliazione con esito positivo, tanto che alla successiva udienza del 28/5/2025 entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta dal medesimo formulata ai sensi dell'art. 473 bis 21 ultimo comma c.p.c. La causa veniva rinviata all'udienza del 18/6/2025 per consentire lo svolgimento della visita del figlio minorenne della coppia in programma per il giorno 29/05/2025 presso la
Neuropsichiatria Infantile e il deposito di foglio di conclusioni congiunte. Il referto rilasciato da
UONPIA a firma della dott.ssa ad esito della visita del 29/05/2025 (depositato Persona_2
in atti in data 17/06/2025) non evidenziava alcun segnale o sintomo psicopatologico nel bambino.
Con foglio depositato in data 17 giugno 2025, le parti rassegnavano le seguenti pagina 2 di 6 conclusioni congiunte:
a) Il figlio minorenne rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali si Persona_3
impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
b) Resta confermata la collocazione e residenza del minore con la madre;
trascorrerà col padre Per_1 tre pomeriggi a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, a partire dall'orario di uscita dalla scuola o dal dopo scuola fino alle ore 20:30, e quando per qualsiasi ragione egli non sia a scuola, dalle 16:30 alle 20:30; inoltre il padre terrà con sé il figlio nel week end, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alle 20:30 della domenica sera. Ciascuno dei genitori trascorrerà col figlio minorenne un periodo di 7 giorni durante le festività natalizie e un periodo di 3 giorni durante le festività pasquali, che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua. Tali periodi di vacanza sono da concordarsi quanto alle vacanze di Natale, entro metà novembre di ciascun anno e quanto alle vacanze di Pasqua, entro il trentesimo giorno antecedente la Pasqua. Inoltre, il figlio trascorrerà in maniera alternata (un anno con un genitore, l'anno dopo con l'altro genitore) ciascuna delle altre festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed eventuali ponti connessi a tali festività). In estate ciascuno dei genitori terrà con sé il figlio per due Per_1
settimane con periodi minimi di 7 giorni consecutivi, che le parti si impegnano a stabilire entro il mese di maggio di ciascun anno;
le parti si impegnano a tenersi reciprocamente e preventivamente informate di eventuali spostamenti col figlio per viaggi o vacanze. Resta inteso che durante i periodi di vacanza e quando il minore si trova presso l'abitazione materna o paterna, i genitori potranno comunque contattare telefonicamente il figlio allorquando essi o il figlio lo desiderino.
c) A fronte di esigenze contingenti, le parti potranno di volta in volta stabilire, di comune accordo, eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di frequentazione del figlio sopra indicate. Eventuali giornate “perse” verranno recuperate, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con le esigenze del minore.
d) Con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, il sig. che è Pt_1
attualmente disoccupato, verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario da eseguirsi in via CP_1 anticipata entro il giorno 10 del mese l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
detto importo sarà aumentato ad € 250,00 quando il sig. Per_1
pagina 3 di 6 avrà un nuovo lavoro e sarà dunque uscito dall'attuale stato di disoccupazione. Sempre a far Pt_1 data dalla pubblicazione della sentenza, l'Assegno Unico Universale sarà interamente percepito dalla sig.ra CP_1
e) Le spese straordinarie per il figlio minorenne sono poste a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% e sono regolate come segue: SPESE MEDICHE: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
SPESE SCOLASTICHE 1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRA
SCOLASTICHE 1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche sino a un tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) baby-sitter; b) doposcuola;
c) campi estivi.
f) Si dà atto che le parti concordano che frequenti i campi estivi e il doposcuola con spese Per_1
suddivise al 50%; quanto al doposcuola, si precisa che la spesa per la retta sarà a carico dei coniugi per il 50% ciascuno, mentre quella per i pasti dei giorni di doposcuola, ove non inclusa nella retta, sarà interamente a carico della sig.ra CP_1
h) Si dà atto, infine, che le parti concordano che prosegua il percorso presso UONPIA secondo Per_1
le modalità che saranno via via indicate dagli specialisti di detto Servizio.
g) Spese del presente giudizio interamente compensate”.
***
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio civile a Copparo
(FE) il 17 ottobre 2017 optando per il regime di separazione dei beni.
pagina 4 di 6 Dalla relazione sentimentale fra le parti, ancor prima del matrimonio, il 07/02/2017 è nato a [...] il figlio , residente presso l'abitazione della madre. Per_1
La residenza familiare era stata fissata dalle parti in Copparo (FE) – località Tamara – Via Dino
Giovanni Zerbini n. 81.
I coniugi si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 7711/2022 emesso da questo Tribunale in data 22 novembre 2022.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile deve essere pronunziato.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta il 22/11/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, si prende atto che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con il figlio . Per_1
In particolare, le condizioni concordate appaiono eque e non sussistono ragioni ostative al loro accoglimento, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, Per_1
apparendo anzi conformi al suo superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
pagina 5 di 6 1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Copparo (FE) il 17 ottobre 2017 fra nata a [...] il [...] e nato a [...] Controparte_1 Parte_1
(FE) il 07.01.1972.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve di Copparo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 20 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. DISPONE in conformità alle condizioni relative alla prole come riportate in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte.
5. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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