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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1110/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. SONZOGNI RAFFAELLA, OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera elettivamente domiciliato in VIA ZAMBIANCHI, 8 24100 BERGAMO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTE
c o n t r o
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'avv. TERZI CLAUDIA MARIA, Controparte_4
elettivamente domiciliati in LARGO EUROPA 14 24044 DALMINE presso il suo studio
APPELLATI/APPELLATI INCIDENTALI pagina 1 di 13 In punto: appello a sentenza n. 862/2023 del Tribunale di Bergamo terza sezione in data 26/04/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO, dato atto ed accertato che
l'Arch. ha eseguito prestazioni professionali in favore di Parte_1 Parte_2
e condannarsi gli odierni convenuti ,
[...] Parte_3 Controparte_1
, in proprio e in qualità di eredi di e Controparte_2 Parte_3 Parte_2
nonché i convenuti e quali eredi di
[...] CP_3 Controparte_4 Pt_3
ciascuno pro quota ex art. 752, al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma complessiva di € 7.718,52 oltre accessori come per Legge, o della maggiore
o minore somma che risulterà in corso di causa;
In ogni caso respingersi in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda
riconvenzionale svolta da controparte nella propria memoria costitutiva con la quale
si chiede il risarcimento del danno.
IN VIA ISTRUTTORIA: Stante la violazione del contradditorio tra le parti per la
mancata effettuazione degli incontri con i CTP in relazione alla bozza di perizia, si
chiede che il Giudice Voglia o revocate il CTU o chiamarlo a chiarimenti per
l'integrazione della perizia e la risposta ai punti critici evidenziati dall'Arch. a Pt_1
cui lo stesso perito non ha risposto. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti e
onorari.
Dell'appellato: in via principale: -) rigettare la domanda svolta dall'Attore, poiché
infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: -) nella denegata e non creduta
ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistere il diritto di credito azionato dall'Attore,
pagina 2 di 13 quantificarne il valore nei termini massimi di cui alla sentenza di primo grado e cioè
in €4.277,39, o in quella diversa e/o minore somma che dovesse risultare dal
giudizio di secondo grado, imputandola alle Parti secondo le norme della
successione e ai sensi dell'art. 752 c.c.; in via riconvenzionale: -) condannare l'arch.
alla rifusione delle maggiori spese sostenute dagli eredi per la dichiarazione Pt_1
di successione della OR , quantificate in € 763,36, oltre Parte_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
in via istruttoria: -) disporre la rinnovazione
delle indagini peritali e la sostituzione del consulente tecnico, con revoca del
precedente, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività richieste
dall'arch. con la notula del 24/08/2016 e la congruità delle somme ivi esposte;
Pt_1
-) ammettersi prova per testi sui capitoli formulati nelle memorie istruttorie del
giudizio di primo grado nell'interesse dei Convenuti, che si intendono qui
integralmente trascritti;
in via istruttoria subordinata: -) laddove non si ritenesse di
rinnovare le indagini peritali, si chiede che il CTU arch. venga sentito a Per_1
chiarimenti rispetto a tutte le doglianze avanzate dai Convenuti relativamente alla
procedura dal medesimo seguita per redigere l'elaborato peritale, ai documenti
utilizzati per la formazione del suo convincimento e ai passaggi logico giuridici che
stanno alla base della sua relazione;
in ogni caso: -) con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa, anche del giudizio di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'architetto conveniva in giudizio e in qualità di eredi Parte_1 Parte_3
di i figli e per sentirli Parte_2 Controparte_1 CP_2
condannare al pagamento delle competenze professionali compiute in adempimento pagina 3 di 13 all'incarico ricevuto nel giugno 2011 (fino alla revoca del 31/08/2016) per la regolarizzazione e l'aggiornamento del compendio immobiliare di loro proprietà nel
Comune di Dalmine.
Si costituivano i convenuti che eccepivano in primis la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di e UC PO ed anch'essi eredi di CP_3
Parte_2
Nel merito chiedevano il rigetto delle avverse domande protestando il mancato tempestivo e corretto svolgimento del mandato (non avendo il professionista, in sei anni, ultimato l'accatastamento ed il permesso di costruire in sanatoria relativo ad una piccola pertinenza), ciò che aveva loro impedito di rispettare il termine di legge per la dichiarazione di successione di con conseguente pagamento di Parte_2
sanzione per il ritardo pari ad €763,36, di cui chiedevano il rimborso.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava i convenuti al versamento a favore di della somma di € 4.277,39, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al Pt_1
saldo, ripartendola in € 2.138,70 a carico di , , Controparte_1 Controparte_2
e quali eredi di - in proporzione alle CP_3 Controparte_4 Parte_3
rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c. - e in € 2.138,70 a carico di CP
, e quali eredi di
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(a sua volta erede di e di e Parte_3 Parte_2 Controparte_1
quali eredi di in proporzione alle Controparte_2 Parte_2
rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c.; rigettava le altre domande, compensando integralmente le spese tra le parti comprese quelle di ctu. pagina 4 di 13 Riteneva il Tribunale che:
l'incarico, avente ad oggetto la verifica di regolarità edilizia e catastale, di aggiornamento edilizio e di predisposizione di nuovi accatastamenti per gli immobili siti in via Magenta, n. 3 veniva conferito all'arch. da e Pt_1 Parte_3
, in data 27/06/2011; Parte_2
per le prestazioni professionali svolte dall'attore, come accertate ed elencate dal ctu incaricato dr. doveva essergli riconosciuto un compenso di € 4.277,39, Per_2
oltre interessi legali;
nessun incarico viceversa risultava a lui conferito per lo svolgimento delle pratiche di successione di (doc. 17 fs attore); Parte_2
la sanzione comminata dalla Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Bergamo
il 11.05.2017 a causa della tardiva presentazione della dichiarazione di successione della era stata versata da (doc. 8 fasc. convenuti), ben Parte_2 Controparte_4
dopo la revoca (31/08/2016) di ogni incarico a Pt_1
la ripartizione di quanto dovuto era computata in base alle quote ereditarie dei convenuti;
il rifiuto da parte dell'attore, alla udienza del 25.02.2020, della proposta conciliativa dei convenuti di dazione della somma di € 4.500 deponeva per la compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'appello, nonché in via di pagina 5 di 13 appello incidentale il rigetto delle avverse richieste e comunque la condanna di al pagamento delle maggiori spese sostenute per la dichiarazione di Pt_1
successione di . Parte_2
All'udienza collegiale del 19/03/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con i primi due motivi l'appellante censura la sentenza, laddove il Tribunale, pur se di accoglimento, ma per somma minore di quanto richiesto, non aveva considerato che l'elaborato peritale era viziato per violazione delle tariffe professionali, né che dopo la trasmissione della bozza di perizia, nonostante richiesta in tal senso, il CTU
non aveva organizzato incontri con i ctp in relazione alle osservazioni su detta bozza.
In particolare lamenta che il ctu:
non applicava i parametri tariffari per l'attività privata sulla base del disposto del
D.M. 140/2012, ma quelli per i ctu;
errava sulle dimensioni delle superfici da valutare in sanatoria e sul loro valore di mercato (calcolato in € 33.267,12 e non come da lui ritenuto in € 105.577,00) ;
per la pratica catastale di allineamento, la conformità urbanistica, i rilievi e planimetrie, calcolava complessivamente € 2.508,96 (a fronte della sua richiesta di
€4.860), senza indicare il criterio di calcolo ed il numero delle vacazioni, per i quali lamenta anche l'applicazione di una tariffa oraria più bassa (14,68 e 8,15);
non esponeva alcuna somma per spese generali d'ufficio (calcolate dal richiedente in pagina 6 di 13 € 3.015,23 pari al 30%).
Il giudice avrebbe poi omesso di motivare sulle sollevate critiche facendo unicamente riferimento in modo improprio alla giurisprudenza che gli consente,
quando condivide le conclusioni della CTU, di non esporre in modo specifico le ragioni della condivisione.
Con il terzo motivo contesta la decisione sulla compensazione delle spese mancando quei “gravi motivi” richiesti dal codice di rito per l'applicazione di tale principio.
I convenuti erano risultati soccombenti formulando una proposta conciliativa a processo praticamente concluso, andavano quindi perlomeno liquidate le spese legali maturare sino a quel punto.
Con il quarto motivo infine lamenta erroneità della sentenza poiché nella liquidazione del compenso € 4.277,39) ometteva gli oneri fiscali (IVA) e previdenziali (cassa Architetti).
***
Appello incidentale
Con i primi due motivi gli appellanti incidentali muovono anch'essi censure alla sentenza per inadeguata motivazione o erronea valutazione delle eccezioni da loro mosse sul mancato svolgimento dell'incarico affidato all'arch. fatta eccezione Pt_1
per alcune misurazioni e fotografie dei luoghi
Lamentano che la documentazione prodotta da per lo più da lui formata Pt_1
unilateralmente e priva di datazione certa, è suo tentativo per costruire a posteriori il frutto di un lavoro mai svolto sino alla causa, come dimostrerebbe la mancanza del pagina 7 di 13 modulo obbligatorio per l'istanza di PDC (permesso di costruire in sanatoria) e della certificazione di idoneità statica, nonché l'incompletezza delle bozze prodotte.
Criticano inoltre la sentenza ove il giudice non avrebbe preso posizione sulle numerose censure sollevate all'elaborato peritale affetto a loro avviso da vizi e condotte lesive del consulente (richiesta di copie di documenti direttamente alle parti,
mancato rispetto dei termini assegnati, mancata trasmissione della bozza, omessa allegazione alla relazione finale delle osservazioni dei ctp).
Il Ctu avrebbe poi omesso la verifica dei tempi di elaborazione dei documenti da parte dell'attore e non avrebbe considerato la mancata redazione di quelli indispensabili per l'ottenimento del provvedimento in sanatoria, avrebbe poi errato nel quantificare la esatta superficie da sanare.
Con il terzo motivo censurano il mancato riconoscimento da parte del giudice del risarcimento danni richiesto, conseguente al ritardato deposito della denuncia di successione di . Parte_2
Ribadiscono che l'assenza e/o l'incompletezza del lavoro svolto dall'appellante avrebbe impedito agli eredi di presentare tempestivamente la dichiarazione di successione, in conseguenza di ciò veniva comminato loro una sanzione da parte dell'agenzia delle entrate.
Con il quarto motivo insistono per la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite o comunque per la conferma della integrale compensazione delle stesse.
***
Appello principale
pagina 8 di 13 I primi due motivi dell'appello principale vanno rigettati.
La Suprema Corte (ex multis 33742/2022; 1815/2015; 282/2009) è costante nel ritenere che: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti
di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie
allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi
vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere
argomentazioni difensive”.
L'appellante si limita a reiterare le medesime osservazioni alla bozza peritale già
sollevate dal suo ctp e che sono state espressamente replicate nella perizia depositata
(03/10/20022) dal Ctu, arch (pagg.7-8). Per_1
In particolare il Ctu chiariva che:
riguardo alla superficie oggetto di sanatoria la stima era stata fatta sulla base del reale costruito e sanato;
per l'onorario spettante per la stesura del permesso di costruire in sanatoria corredata di tavole progetto, relazione tecnica ed illustrativa comprensiva di documentazione fotografica del bene oggetto di perizia veniva applicato l'importo determinato secondo il D.M 140/2012 (ovvero proprio il D.M suggerito anche da;
Pt_1
accogliendo inoltre l'osservazione del ctp dell'appellante modificava l'originale pagina 9 di 13 compenso calcolato per le vacazioni applicando quindi ad esse l'importo orario più
consistente di €/h 56,81 (e non €/h 14,68 e 8,15 come sostenuto in appello);
concludeva quindi per un importo complessivo di € 4.277,39 (comprensivo delle spese generali imponibili), a cui dovevano aggiungersi iva (22%) e cassa (4%).
Va anche segnalato che in perizia il Ctu da atto (pag 5) anche dell'incontro svolto nei suoi uffici per il confronto con i Ctp proprio in merito alle osservazioni da loro presentate, ciò che contraddice espressamente l'ulteriore critica avanzata da Pt_1
Il Ctu aveva in definitiva già risposto esaurientemente alle critiche (qui reiterate) già
avanzate nel corso delle indagini peritali, quindi correttamente il giudice di primo grado aderiva alle conclusioni rese dal Ctu ritenendole esaustive.
Va viceversa accolto il quarto motivo dato che è innegabile che il giudice nella pronuncia di condanna non abbia, per errore, tenuto conto degli accessori di legge
(cassa e iva) da conteggiarsi, se dovuti sull'importo liquidato, come per altro anche evidenziato dal perito.
Appello incidentale
Vanno ugualmente rigettati i motivi dell'appello incidentale.
Anche in questo caso alle osservazioni, qui riproposte, alla sua bozza peritale da parte del ctp, Geom il Ctu così replicava (pag. 6): Persona_3
1) Valutato la quantità degli elaborati prodotti e la complessità derivante dalla
stesura degli elaborati autorizzati e indicati ai punti della parcella dell'arch. Pt_1
il compenso di euro 900,00 è congruo;
2) Vero è che la superficie oggetto di sanatoria tra l'autorizzato e il realizzato è pari pagina 10 di 13 ad una superficie reale di 4,27 mq., ma tale valore non influisce per la determina del
valore oggetto di contenzioso, e valutato il valore del fabbricato nella sua interezza,
al pari di un nuovo fabbricato, dal risultato del valore analitico determino
l'onorario a percentuale da applicare come dai disposti del DM 30.05.02;
3) Ho riconosciuto all'arch. come onorario di prima vacazione le tre uscite Pt_1
effettuate, al Comune, sui luoghi e presso gli uffici preposti, lo stesso ha prodotto
documentazione a supporto per la stessa, cosi come per le due successive sono
riconosciute per i contatti tenuti con i vicini ed il Comune per risolvere questioni
relative agli elementi in sanatoria.
Il ctu ha quindi risposto al quesito propostogli (determinare il quantum del compenso
preteso dall'attore per la prestazione professionale assentita ….. previa lettura degli
atti e documenti di causa), e non rientrava nel suo compito valutare la mancanza di documentazioni utili/necessarie per l'ottenimento del provvedimento in sanatoria, ma unicamente l'onorario da riconoscere per l'attività effettivamente compiuta da Pt_1
Quanto ai lamentati vizi procedurali per il mancato rispetto dei termini assegnati (che sono stati prorogati) e per l'omessa allegazione alla perizia finale delle osservazioni dei ctp (comunque depositate dalle parti con le note d'udienza), ciò non ha comportato lesione del diritto di difesa come dimostra il fatto che su tali osservazioni il perito ha espressamente preso posizione.
Va altresì rigettata la censura in ordine al mancato riconoscimento dei danni.
L'imposta di € 763,36 (doc.8 fs appellati) pagata quale sanzione per ritardato deposito della dichiarazione di successione non è imputabile a in quanto tale Pt_1
pagina 11 di 13 adempimento di natura fiscale è indipendente dal provvedimento in sanatoria di un immobile che può essere ottenuto dagli eredi in un successivo momento.
Quanto alle spese di lite va considerato l'esito complessivo del giudizio, la parziale soccombenza delle domande delle parti, la proposta conciliativa (€ 4.500) formulata dai convenuti all'udienza del 25.02.2020 e quindi nella fase iniziale del processo
(anteriormente alla procedura di mediazione demandata dal giudice e a tutta la fase istruttoria successiva), l'esito della ctu che ha riconosciuto un importo capitale (€
4.277,39) inferiore a quello della proposta, ed infine l'accoglimento del solo motivo di appello relativo al riconoscimento degli accessori di legge cassa e iva (se dovuta).
Alla luce di tali considerazioni risulta congrua la compensazione per i 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi con condanna degli appellati al pagamento a favore di del restante 1/3 liquidato come in dispositivo, in conformità al valori minimi Pt_1
dello scaglione di riferimento ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.
147/22 (da euro 5.200 sino ad euro 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale e incidentale in riforma della sentenza n.
862/2023 del Tribunale di Bergamo terza sezione in data 26/04/2023 così dispone:
rigetta il primo e secondo motivo dell'appello principale proposto da Parte_1
accoglie il quarto motivo e conseguentemente condanna i convenuti a pagare all'appellante, secondo le proporzioni già individuate in relazione alle rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c, la somma di € 4.277,39, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre cassa e iva, se dovute, come per legge;
pagina 12 di 13 rigetta l'appello incidentale;
conferma per il resto;
compensa nella misura dei 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna dei convenuti, in solido, a rimborsare all'appellante il restante 1/3 delle medesime che liquida quanto al primo grado per l'intero in euro 460 per la “fase di studio”,
euro 389 per la “fase introduttiva”, euro 840 per la fase istruttoria ed euro 851 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e quanto al presente grado sempre per l'intero in euro 567 per la “fase di studio”,
euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro 956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara gli appellanti incidentali tenuti al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Lucia Cannella
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1110/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. SONZOGNI RAFFAELLA, OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera elettivamente domiciliato in VIA ZAMBIANCHI, 8 24100 BERGAMO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTE
c o n t r o
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'avv. TERZI CLAUDIA MARIA, Controparte_4
elettivamente domiciliati in LARGO EUROPA 14 24044 DALMINE presso il suo studio
APPELLATI/APPELLATI INCIDENTALI pagina 1 di 13 In punto: appello a sentenza n. 862/2023 del Tribunale di Bergamo terza sezione in data 26/04/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO, dato atto ed accertato che
l'Arch. ha eseguito prestazioni professionali in favore di Parte_1 Parte_2
e condannarsi gli odierni convenuti ,
[...] Parte_3 Controparte_1
, in proprio e in qualità di eredi di e Controparte_2 Parte_3 Parte_2
nonché i convenuti e quali eredi di
[...] CP_3 Controparte_4 Pt_3
ciascuno pro quota ex art. 752, al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma complessiva di € 7.718,52 oltre accessori come per Legge, o della maggiore
o minore somma che risulterà in corso di causa;
In ogni caso respingersi in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda
riconvenzionale svolta da controparte nella propria memoria costitutiva con la quale
si chiede il risarcimento del danno.
IN VIA ISTRUTTORIA: Stante la violazione del contradditorio tra le parti per la
mancata effettuazione degli incontri con i CTP in relazione alla bozza di perizia, si
chiede che il Giudice Voglia o revocate il CTU o chiamarlo a chiarimenti per
l'integrazione della perizia e la risposta ai punti critici evidenziati dall'Arch. a Pt_1
cui lo stesso perito non ha risposto. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti e
onorari.
Dell'appellato: in via principale: -) rigettare la domanda svolta dall'Attore, poiché
infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: -) nella denegata e non creduta
ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistere il diritto di credito azionato dall'Attore,
pagina 2 di 13 quantificarne il valore nei termini massimi di cui alla sentenza di primo grado e cioè
in €4.277,39, o in quella diversa e/o minore somma che dovesse risultare dal
giudizio di secondo grado, imputandola alle Parti secondo le norme della
successione e ai sensi dell'art. 752 c.c.; in via riconvenzionale: -) condannare l'arch.
alla rifusione delle maggiori spese sostenute dagli eredi per la dichiarazione Pt_1
di successione della OR , quantificate in € 763,36, oltre Parte_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
in via istruttoria: -) disporre la rinnovazione
delle indagini peritali e la sostituzione del consulente tecnico, con revoca del
precedente, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività richieste
dall'arch. con la notula del 24/08/2016 e la congruità delle somme ivi esposte;
Pt_1
-) ammettersi prova per testi sui capitoli formulati nelle memorie istruttorie del
giudizio di primo grado nell'interesse dei Convenuti, che si intendono qui
integralmente trascritti;
in via istruttoria subordinata: -) laddove non si ritenesse di
rinnovare le indagini peritali, si chiede che il CTU arch. venga sentito a Per_1
chiarimenti rispetto a tutte le doglianze avanzate dai Convenuti relativamente alla
procedura dal medesimo seguita per redigere l'elaborato peritale, ai documenti
utilizzati per la formazione del suo convincimento e ai passaggi logico giuridici che
stanno alla base della sua relazione;
in ogni caso: -) con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa, anche del giudizio di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'architetto conveniva in giudizio e in qualità di eredi Parte_1 Parte_3
di i figli e per sentirli Parte_2 Controparte_1 CP_2
condannare al pagamento delle competenze professionali compiute in adempimento pagina 3 di 13 all'incarico ricevuto nel giugno 2011 (fino alla revoca del 31/08/2016) per la regolarizzazione e l'aggiornamento del compendio immobiliare di loro proprietà nel
Comune di Dalmine.
Si costituivano i convenuti che eccepivano in primis la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di e UC PO ed anch'essi eredi di CP_3
Parte_2
Nel merito chiedevano il rigetto delle avverse domande protestando il mancato tempestivo e corretto svolgimento del mandato (non avendo il professionista, in sei anni, ultimato l'accatastamento ed il permesso di costruire in sanatoria relativo ad una piccola pertinenza), ciò che aveva loro impedito di rispettare il termine di legge per la dichiarazione di successione di con conseguente pagamento di Parte_2
sanzione per il ritardo pari ad €763,36, di cui chiedevano il rimborso.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava i convenuti al versamento a favore di della somma di € 4.277,39, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al Pt_1
saldo, ripartendola in € 2.138,70 a carico di , , Controparte_1 Controparte_2
e quali eredi di - in proporzione alle CP_3 Controparte_4 Parte_3
rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c. - e in € 2.138,70 a carico di CP
, e quali eredi di
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(a sua volta erede di e di e Parte_3 Parte_2 Controparte_1
quali eredi di in proporzione alle Controparte_2 Parte_2
rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c.; rigettava le altre domande, compensando integralmente le spese tra le parti comprese quelle di ctu. pagina 4 di 13 Riteneva il Tribunale che:
l'incarico, avente ad oggetto la verifica di regolarità edilizia e catastale, di aggiornamento edilizio e di predisposizione di nuovi accatastamenti per gli immobili siti in via Magenta, n. 3 veniva conferito all'arch. da e Pt_1 Parte_3
, in data 27/06/2011; Parte_2
per le prestazioni professionali svolte dall'attore, come accertate ed elencate dal ctu incaricato dr. doveva essergli riconosciuto un compenso di € 4.277,39, Per_2
oltre interessi legali;
nessun incarico viceversa risultava a lui conferito per lo svolgimento delle pratiche di successione di (doc. 17 fs attore); Parte_2
la sanzione comminata dalla Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Bergamo
il 11.05.2017 a causa della tardiva presentazione della dichiarazione di successione della era stata versata da (doc. 8 fasc. convenuti), ben Parte_2 Controparte_4
dopo la revoca (31/08/2016) di ogni incarico a Pt_1
la ripartizione di quanto dovuto era computata in base alle quote ereditarie dei convenuti;
il rifiuto da parte dell'attore, alla udienza del 25.02.2020, della proposta conciliativa dei convenuti di dazione della somma di € 4.500 deponeva per la compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'appello, nonché in via di pagina 5 di 13 appello incidentale il rigetto delle avverse richieste e comunque la condanna di al pagamento delle maggiori spese sostenute per la dichiarazione di Pt_1
successione di . Parte_2
All'udienza collegiale del 19/03/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con i primi due motivi l'appellante censura la sentenza, laddove il Tribunale, pur se di accoglimento, ma per somma minore di quanto richiesto, non aveva considerato che l'elaborato peritale era viziato per violazione delle tariffe professionali, né che dopo la trasmissione della bozza di perizia, nonostante richiesta in tal senso, il CTU
non aveva organizzato incontri con i ctp in relazione alle osservazioni su detta bozza.
In particolare lamenta che il ctu:
non applicava i parametri tariffari per l'attività privata sulla base del disposto del
D.M. 140/2012, ma quelli per i ctu;
errava sulle dimensioni delle superfici da valutare in sanatoria e sul loro valore di mercato (calcolato in € 33.267,12 e non come da lui ritenuto in € 105.577,00) ;
per la pratica catastale di allineamento, la conformità urbanistica, i rilievi e planimetrie, calcolava complessivamente € 2.508,96 (a fronte della sua richiesta di
€4.860), senza indicare il criterio di calcolo ed il numero delle vacazioni, per i quali lamenta anche l'applicazione di una tariffa oraria più bassa (14,68 e 8,15);
non esponeva alcuna somma per spese generali d'ufficio (calcolate dal richiedente in pagina 6 di 13 € 3.015,23 pari al 30%).
Il giudice avrebbe poi omesso di motivare sulle sollevate critiche facendo unicamente riferimento in modo improprio alla giurisprudenza che gli consente,
quando condivide le conclusioni della CTU, di non esporre in modo specifico le ragioni della condivisione.
Con il terzo motivo contesta la decisione sulla compensazione delle spese mancando quei “gravi motivi” richiesti dal codice di rito per l'applicazione di tale principio.
I convenuti erano risultati soccombenti formulando una proposta conciliativa a processo praticamente concluso, andavano quindi perlomeno liquidate le spese legali maturare sino a quel punto.
Con il quarto motivo infine lamenta erroneità della sentenza poiché nella liquidazione del compenso € 4.277,39) ometteva gli oneri fiscali (IVA) e previdenziali (cassa Architetti).
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Appello incidentale
Con i primi due motivi gli appellanti incidentali muovono anch'essi censure alla sentenza per inadeguata motivazione o erronea valutazione delle eccezioni da loro mosse sul mancato svolgimento dell'incarico affidato all'arch. fatta eccezione Pt_1
per alcune misurazioni e fotografie dei luoghi
Lamentano che la documentazione prodotta da per lo più da lui formata Pt_1
unilateralmente e priva di datazione certa, è suo tentativo per costruire a posteriori il frutto di un lavoro mai svolto sino alla causa, come dimostrerebbe la mancanza del pagina 7 di 13 modulo obbligatorio per l'istanza di PDC (permesso di costruire in sanatoria) e della certificazione di idoneità statica, nonché l'incompletezza delle bozze prodotte.
Criticano inoltre la sentenza ove il giudice non avrebbe preso posizione sulle numerose censure sollevate all'elaborato peritale affetto a loro avviso da vizi e condotte lesive del consulente (richiesta di copie di documenti direttamente alle parti,
mancato rispetto dei termini assegnati, mancata trasmissione della bozza, omessa allegazione alla relazione finale delle osservazioni dei ctp).
Il Ctu avrebbe poi omesso la verifica dei tempi di elaborazione dei documenti da parte dell'attore e non avrebbe considerato la mancata redazione di quelli indispensabili per l'ottenimento del provvedimento in sanatoria, avrebbe poi errato nel quantificare la esatta superficie da sanare.
Con il terzo motivo censurano il mancato riconoscimento da parte del giudice del risarcimento danni richiesto, conseguente al ritardato deposito della denuncia di successione di . Parte_2
Ribadiscono che l'assenza e/o l'incompletezza del lavoro svolto dall'appellante avrebbe impedito agli eredi di presentare tempestivamente la dichiarazione di successione, in conseguenza di ciò veniva comminato loro una sanzione da parte dell'agenzia delle entrate.
Con il quarto motivo insistono per la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite o comunque per la conferma della integrale compensazione delle stesse.
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Appello principale
pagina 8 di 13 I primi due motivi dell'appello principale vanno rigettati.
La Suprema Corte (ex multis 33742/2022; 1815/2015; 282/2009) è costante nel ritenere che: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti
di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie
allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi
vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere
argomentazioni difensive”.
L'appellante si limita a reiterare le medesime osservazioni alla bozza peritale già
sollevate dal suo ctp e che sono state espressamente replicate nella perizia depositata
(03/10/20022) dal Ctu, arch (pagg.7-8). Per_1
In particolare il Ctu chiariva che:
riguardo alla superficie oggetto di sanatoria la stima era stata fatta sulla base del reale costruito e sanato;
per l'onorario spettante per la stesura del permesso di costruire in sanatoria corredata di tavole progetto, relazione tecnica ed illustrativa comprensiva di documentazione fotografica del bene oggetto di perizia veniva applicato l'importo determinato secondo il D.M 140/2012 (ovvero proprio il D.M suggerito anche da;
Pt_1
accogliendo inoltre l'osservazione del ctp dell'appellante modificava l'originale pagina 9 di 13 compenso calcolato per le vacazioni applicando quindi ad esse l'importo orario più
consistente di €/h 56,81 (e non €/h 14,68 e 8,15 come sostenuto in appello);
concludeva quindi per un importo complessivo di € 4.277,39 (comprensivo delle spese generali imponibili), a cui dovevano aggiungersi iva (22%) e cassa (4%).
Va anche segnalato che in perizia il Ctu da atto (pag 5) anche dell'incontro svolto nei suoi uffici per il confronto con i Ctp proprio in merito alle osservazioni da loro presentate, ciò che contraddice espressamente l'ulteriore critica avanzata da Pt_1
Il Ctu aveva in definitiva già risposto esaurientemente alle critiche (qui reiterate) già
avanzate nel corso delle indagini peritali, quindi correttamente il giudice di primo grado aderiva alle conclusioni rese dal Ctu ritenendole esaustive.
Va viceversa accolto il quarto motivo dato che è innegabile che il giudice nella pronuncia di condanna non abbia, per errore, tenuto conto degli accessori di legge
(cassa e iva) da conteggiarsi, se dovuti sull'importo liquidato, come per altro anche evidenziato dal perito.
Appello incidentale
Vanno ugualmente rigettati i motivi dell'appello incidentale.
Anche in questo caso alle osservazioni, qui riproposte, alla sua bozza peritale da parte del ctp, Geom il Ctu così replicava (pag. 6): Persona_3
1) Valutato la quantità degli elaborati prodotti e la complessità derivante dalla
stesura degli elaborati autorizzati e indicati ai punti della parcella dell'arch. Pt_1
il compenso di euro 900,00 è congruo;
2) Vero è che la superficie oggetto di sanatoria tra l'autorizzato e il realizzato è pari pagina 10 di 13 ad una superficie reale di 4,27 mq., ma tale valore non influisce per la determina del
valore oggetto di contenzioso, e valutato il valore del fabbricato nella sua interezza,
al pari di un nuovo fabbricato, dal risultato del valore analitico determino
l'onorario a percentuale da applicare come dai disposti del DM 30.05.02;
3) Ho riconosciuto all'arch. come onorario di prima vacazione le tre uscite Pt_1
effettuate, al Comune, sui luoghi e presso gli uffici preposti, lo stesso ha prodotto
documentazione a supporto per la stessa, cosi come per le due successive sono
riconosciute per i contatti tenuti con i vicini ed il Comune per risolvere questioni
relative agli elementi in sanatoria.
Il ctu ha quindi risposto al quesito propostogli (determinare il quantum del compenso
preteso dall'attore per la prestazione professionale assentita ….. previa lettura degli
atti e documenti di causa), e non rientrava nel suo compito valutare la mancanza di documentazioni utili/necessarie per l'ottenimento del provvedimento in sanatoria, ma unicamente l'onorario da riconoscere per l'attività effettivamente compiuta da Pt_1
Quanto ai lamentati vizi procedurali per il mancato rispetto dei termini assegnati (che sono stati prorogati) e per l'omessa allegazione alla perizia finale delle osservazioni dei ctp (comunque depositate dalle parti con le note d'udienza), ciò non ha comportato lesione del diritto di difesa come dimostra il fatto che su tali osservazioni il perito ha espressamente preso posizione.
Va altresì rigettata la censura in ordine al mancato riconoscimento dei danni.
L'imposta di € 763,36 (doc.8 fs appellati) pagata quale sanzione per ritardato deposito della dichiarazione di successione non è imputabile a in quanto tale Pt_1
pagina 11 di 13 adempimento di natura fiscale è indipendente dal provvedimento in sanatoria di un immobile che può essere ottenuto dagli eredi in un successivo momento.
Quanto alle spese di lite va considerato l'esito complessivo del giudizio, la parziale soccombenza delle domande delle parti, la proposta conciliativa (€ 4.500) formulata dai convenuti all'udienza del 25.02.2020 e quindi nella fase iniziale del processo
(anteriormente alla procedura di mediazione demandata dal giudice e a tutta la fase istruttoria successiva), l'esito della ctu che ha riconosciuto un importo capitale (€
4.277,39) inferiore a quello della proposta, ed infine l'accoglimento del solo motivo di appello relativo al riconoscimento degli accessori di legge cassa e iva (se dovuta).
Alla luce di tali considerazioni risulta congrua la compensazione per i 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi con condanna degli appellati al pagamento a favore di del restante 1/3 liquidato come in dispositivo, in conformità al valori minimi Pt_1
dello scaglione di riferimento ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.
147/22 (da euro 5.200 sino ad euro 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale e incidentale in riforma della sentenza n.
862/2023 del Tribunale di Bergamo terza sezione in data 26/04/2023 così dispone:
rigetta il primo e secondo motivo dell'appello principale proposto da Parte_1
accoglie il quarto motivo e conseguentemente condanna i convenuti a pagare all'appellante, secondo le proporzioni già individuate in relazione alle rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c, la somma di € 4.277,39, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre cassa e iva, se dovute, come per legge;
pagina 12 di 13 rigetta l'appello incidentale;
conferma per il resto;
compensa nella misura dei 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna dei convenuti, in solido, a rimborsare all'appellante il restante 1/3 delle medesime che liquida quanto al primo grado per l'intero in euro 460 per la “fase di studio”,
euro 389 per la “fase introduttiva”, euro 840 per la fase istruttoria ed euro 851 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e quanto al presente grado sempre per l'intero in euro 567 per la “fase di studio”,
euro 461 per la “fase introduttiva” ed euro 956 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara gli appellanti incidentali tenuti al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Mariangela Bonati Lucia Cannella
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