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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1261/2025 promossa da:
SQUAREBRIDGE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ANDREI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ANDREI PAOLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREI Parte_2 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ANDREI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fatti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e presentavano nei confronti di Parte_3 CP_2 Parte_2 [...]
ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in cui veniva esposto: che il 7.12.03 il Tribunale di Controparte_1
Roma dichiarava il fallimento di che il LI di MI conveniva e la CP_1 CP_2 dinanzi al Tribunale di Roma per sentir revocare atto di conferimento di immobili della Parte_2 in;
che la domanda veniva trascritta presso la conservatoria di Firenze;
che il Parte_2 CP_2 Tribunale di Roma accoglieva la domanda;
che avverso la sentenza interponevano appello SQCL e la che veniva raggiunto accordo tra le parti ed il LI e veniva quindi concordata la Parte_2 cancellazione delle trascrizioni sui beni oggetto di conferimento;
che il giudizio di appello si estingueva;
che la procedura fallimentare è stata chiusa e non è stata cancellata dal registro delle CP_1 imprese;
che le parti attrici hanno ottenuto da questo Tribunale la pronuncia che ha ordinato la cancellazione della trascrizione delle domande di cui all'azione revocatoria;
di aver verificato che in data 4.5.09 è stata annotata presso l'Ufficio del Territorio Provinciale di Livorno, Servizio Pubblicità Immobiliare di Portoferraio la sentenza del Tribunale di Roma;
di avere quindi interesse a richiedere la cancellazione di tale annotazione.
La si è resa contumace in giudizio. CP_1
La domanda è fondata.
Con provvedimento passato in giudicato ( doc.9)è stata ordinata la cancellazione delle trascrizioni relative alla domanda proposta a suo tempo dal LI MI nei confronti di e della CP_2 ed avente ad oggetto azione revocatoria del conferimento di immobili della in Pt_4 Pt_4
domanda accolta con la pronuncia della sentenza n. 12287/08 del Tribunale di Roma( doc.1). CP_2
Il presupposto della pronuncia che ha ordinato la cancellazione delle trascrizioni della domanda è stata l'intervenuta conciliazione tra le parti e il conseguente abbandono della causa avente ad oggetto l'azione revocatoria, con estinzione del giudizio di appello.
In effetti l'intervenuta conciliazione tra le parti è desumibile dal fatto che l'azione revocatoria è stata suo tempo proposta dal LI MI , che della causa in appello relativa all'azione revocatoria è stata disposta la cancellazione dal ruolo il 15.12.15 e che la stessa non è stata riassunta con conseguente estinzione ( doc. 10) e che in data 3.8.22 è stata dichiarata la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale ai sensi dell'art. 118 LF .
Ciò comporta che le azioni esperite dal curatore per l'esercizio dei diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite( art. 120 comma 2 LF).
E' quindi venuto meno anche l'interesse a mantenere l'annotazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12287/08( doc. 11) , di cui deve quindi essere disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 2668 c.c..
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non risultando la soccombenza di che non ha resistito CP_1 alla domanda e che è estranea all'annotazione.
PQM
Il Tribunale dispone che il Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Portoferraio proceda alla cancellazione dell'annotazione di sentenza di cui alla nota n. 3 del 4.5.09 reg. part. n. 98 e reg. gen. n. 894.
pagina 2 di 3 Firenze, 12 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1261/2025 promossa da:
SQUAREBRIDGE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ANDREI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ANDREI PAOLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREI Parte_2 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ANDREI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fatti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e presentavano nei confronti di Parte_3 CP_2 Parte_2 [...]
ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in cui veniva esposto: che il 7.12.03 il Tribunale di Controparte_1
Roma dichiarava il fallimento di che il LI di MI conveniva e la CP_1 CP_2 dinanzi al Tribunale di Roma per sentir revocare atto di conferimento di immobili della Parte_2 in;
che la domanda veniva trascritta presso la conservatoria di Firenze;
che il Parte_2 CP_2 Tribunale di Roma accoglieva la domanda;
che avverso la sentenza interponevano appello SQCL e la che veniva raggiunto accordo tra le parti ed il LI e veniva quindi concordata la Parte_2 cancellazione delle trascrizioni sui beni oggetto di conferimento;
che il giudizio di appello si estingueva;
che la procedura fallimentare è stata chiusa e non è stata cancellata dal registro delle CP_1 imprese;
che le parti attrici hanno ottenuto da questo Tribunale la pronuncia che ha ordinato la cancellazione della trascrizione delle domande di cui all'azione revocatoria;
di aver verificato che in data 4.5.09 è stata annotata presso l'Ufficio del Territorio Provinciale di Livorno, Servizio Pubblicità Immobiliare di Portoferraio la sentenza del Tribunale di Roma;
di avere quindi interesse a richiedere la cancellazione di tale annotazione.
La si è resa contumace in giudizio. CP_1
La domanda è fondata.
Con provvedimento passato in giudicato ( doc.9)è stata ordinata la cancellazione delle trascrizioni relative alla domanda proposta a suo tempo dal LI MI nei confronti di e della CP_2 ed avente ad oggetto azione revocatoria del conferimento di immobili della in Pt_4 Pt_4
domanda accolta con la pronuncia della sentenza n. 12287/08 del Tribunale di Roma( doc.1). CP_2
Il presupposto della pronuncia che ha ordinato la cancellazione delle trascrizioni della domanda è stata l'intervenuta conciliazione tra le parti e il conseguente abbandono della causa avente ad oggetto l'azione revocatoria, con estinzione del giudizio di appello.
In effetti l'intervenuta conciliazione tra le parti è desumibile dal fatto che l'azione revocatoria è stata suo tempo proposta dal LI MI , che della causa in appello relativa all'azione revocatoria è stata disposta la cancellazione dal ruolo il 15.12.15 e che la stessa non è stata riassunta con conseguente estinzione ( doc. 10) e che in data 3.8.22 è stata dichiarata la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale ai sensi dell'art. 118 LF .
Ciò comporta che le azioni esperite dal curatore per l'esercizio dei diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite( art. 120 comma 2 LF).
E' quindi venuto meno anche l'interesse a mantenere l'annotazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12287/08( doc. 11) , di cui deve quindi essere disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 2668 c.c..
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non risultando la soccombenza di che non ha resistito CP_1 alla domanda e che è estranea all'annotazione.
PQM
Il Tribunale dispone che il Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Livorno, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Portoferraio proceda alla cancellazione dell'annotazione di sentenza di cui alla nota n. 3 del 4.5.09 reg. part. n. 98 e reg. gen. n. 894.
pagina 2 di 3 Firenze, 12 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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