Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato - fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2003, n. 16370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16370 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO PRESIDENTE
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. CHILIBERTI ALFONSO "
Dott. SPAGNUOLO ANTONIO "
Dott. VISCONTI SERGIO "
pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NO TA nata il [...];
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza del 12/12/2001 della CORTE di APPELLO di NAPOLI. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
NO TA ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 12 dicembre 2001 della Corte d'Appello di Napoli che ha respinto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 10 dicembre 1996 al 5 aprile 1997, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. dal quale era stata successivamente assolta con sentenza divenuta definitiva. La Corte ha ritenuto che l'istante, con il suo comportamento gravemente colposo, avesse dato causa alla custodia cautelare applicata nei suoi confronti, e al suo permanere, e ha quindi rigettato la richiesta di riparazione. In particolare la Corte di merito ha ritenuto che la ricorrente avesse, per lungo tempo, operato come intermediario tra il fratello, latitante e capo di un'organizzazione camorristica, e gli altri appartenenti alla medesima organizzazione. In considerazione dell'episodicità di questa opera di intermediazione la ricorrente era stata però assolta dal reato contestatole.
A fondamento del ricorso si deduce mancanza e illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 314 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) del medesimo codice, perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che le condotte accertate nel processo avessero carattere preclusivo della riparazione e per aver ravvisato la colpa della ricorrente in comportamenti del tutto leciti ed esenti da qualunque profilo di dolo o colpa perché relativi ai normali rapporti sociali con il fratello o con persone legate all'ambiente familiare delle quali la ricorrente non conosceva l'appartenenza all'associazione criminale. Il ricorso é infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Va preliminarmente osservato che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione é limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare, o negare, l'esistenza dei presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che é tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto accertato, con il riferimento alla sentenza di assoluzione pronunziata dai giudici di merito, che la ricorrente (pur ritenuta definitivamente estranea all'associazione camorristica della quale era stata accusata di far parte) avesse avuto continuativi rapporti con esponenti dell'organizzazione camorristica e avesse contribuito a mantenere i rapporti tra il fratello latitante e i componenti dell'associazione.
La Corte ha poi ritenuto, sulla base di quanto accertato nel processo che si era concluso con l'assoluzione, che la ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza dell'associazione e dell'appartenenza ad essa delle persone con cui avvenivano le comunicazioni telefoniche. In conclusione l'ordinanza impugnata ha ritenuto gravemente colposa questa condotta per non aver considerato come il tenere questi contatti poteva ragionevolmente indurre gli inquirenti a ritenere che la NO facesse parte dell'associazione di cui il fratello era il capo.
Come é agevole constatare i giudici di merito hanno fornito di adeguata e non illogica motivazione la loro valutazione sull'esistenza della colpa e sulla sua gravità e queste valutazioni, essendo esenti dai vizi denunziati, si sottraggono al sindacato di legittimità avendo, i giudici di merito, individuato condotte gravemente imprudenti quali quelle descritte idonee ad integrare la colpa grave ipotizzata.
In questo quadro, incensurabilmente accertato dal giudice di merito, superfluo appare il riferimento al legittimo comportamento processuale dell'imputata nel procedimento conclusosi con la sua assoluzione.
Ma va comunque sottolineato come, fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, qualora egli soltanto sia in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza in quanto tali, ma il mancato esercizio di una facoltà (difensiva), quanto meno di allegazione di fatti favorevoli, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa.
In questo caso, infatti, non si tratta di sanzionare l'esercizio di un diritto fondamentale della persona, quale quello al silenzio, ma di attribuire rilevanza al mancato esercizio di un diritto o facoltà che, anche nel processo sulla responsabilità, acquista rilievo (si pensi al comportamento omissivo consistito nella mancata indicazione di un alibi da parte di persona nei cui confronti esista un quadro indiziario caratterizzato dai requisiti previsti dall'art. 192, comma 2, c.p.p.). Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 marzo 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'8 APRILE 2003 .