Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/10/2008, n. 43302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43302 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 23/10/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1887
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 013580/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC LB N. IL 23/01/1954;
nei confronti di:
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 02/02/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lette le conclusioni dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi improponibile, inammissibile e comunque infondato nel merito il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 2/2/07 la Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'istanza proposta da CC LB di riparazione per l'ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 416 e 319 c.p. e definito poi con sentenza di assoluzione. La Corte ha rigettato l'istanza, ritenendo che il richiedente aveva colposamente contribuito con il suo comportamento all'emissione del provvedimento restrittivo.
Il CC propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento lamentando l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 314 c.p.p. ed evidente illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente deduce che l'imputazione si riferiva a fatti che non costituivano reato all'epoca dell'esecuzione, e che comunque la Corte non aveva adeguatamente motivato la sussistenza del dolo o della colpa grave, impeditiva della concessione della riparazione. Il P.G. rileva che la detenzione era giustificata in quanto dagli atti del processo emerge che l'imputato, di professione avvocato, ha ammesso di avere ricevuto la somma di 20.000 Euro che, secondo l'accusa doveva servire per corrompere il Presidente della Corte d'Assise. Il silenzio dell'imputato, se giustificato da una possibile linea difensiva, aveva posto in essere comunque un comportamento doloso o almeno colposo, che aveva ostacolato le indagini e concorso all'ingiusta detenzione.
Il P.G. chiede quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il provvedimento impugnato pone in evidenza come il comportamento reticente dell'imputato abbia dato luogo al prolungarsi delle indagini ed alla necessità della custodia cautelare. In ordine alla condotta dell'imputato giova, invero, premettere che quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave" di cui all'art. 314 c.p.p., ha di già chiarito questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 43/1996) che "dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidia secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo", sicché l'essenza del dolo sta, appunto "nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio".
Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 c.p.: "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere) consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario"; in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta a volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.) pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile (...) ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà" (Cass., Sez. Un., n. 43/1996). Ed in tal ultimo caso, la colpa deve appunto esser "grave", come vuole la norma, "connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l'enunciazione di Ulpiano: culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt" (Cass., Sez. Un. n. 43/1996, cit.). Posto, dunque, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a darvi causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà - sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale - devesi innanzitutto rilevare che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga al suo conclusivo divisamento in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (Cass., Sez. Un. n. 43/1996 cit.); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato. Inoltre, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento detenzione (...). Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (...) spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte" (Cass., Sez. Un., n. 43/1996). E dovendo il giudice della riparazione "seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo" rispetto a quello del processo penale (nei limiti suindicati), pure deve rilevarsi che costituiscono sicuramente mancipio del giudice di merito la ricerca, la selezione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. Epperò, il giudice del merito ha, nondimeno, l'obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione, dispiegantesi secondo le corrette regole della logica, giacché il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Tanto premesso, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce esercizio di un proprio diritto, riconosciutogli dalla legge, dallo stesso ritenuto in quel momento funzionale alla propria difesa;
essa è, perciò, circostanza di norma del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti in subiecta materia;
così come, di regola, anche la reticenza e persino la menzogna, che costituiscono pur esse modalità e contenuti dell'esercizio del diritto di difesa dell'indagato medesimo.
Nondimeno, tali condotte, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave solo ove l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono la emissione del provvedimento cautelare, e le taccia;
in tal caso, difatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo;
poiché a quel momento egli solo è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che invece li taccia (o che reticentemente o falsamente altri ne prospetti) contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo. È, quindi, necessario che, in siffatte ipotesi il giudice della riparazione accerti, innanzitutto, quali siano tali elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione fattuale) o in via del tutto ipotetica e congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia in effetti influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v. anche Cass., Sez. 4^ n. 16370/2003). Come detto, il giudice della riparazione ha adeguatamente esposto gli elementi, a carico dell'imputato che non risultavano chiariti all'epoca dell'ingiusta detenzione, a causa delle affermazioni reticenti o comunque poco chiare dell'imputato stesso, per cui deve affermarsi sussistente, ai fini che qui interessano, la colpa dell'imputato che esclude il diritto all'ingiusta detenzione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate tra le parti le spese sostenute in questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008