Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2008, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 09/12/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2340
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 024906/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AF US, N. IL 23/04/1977;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 19/10/2006 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PICCIALLI PATRIZIA;
lette le conclusioni del P.G., D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da LA EP a seguito dell'applicazione della misura cautelare in carcere inflitta nei suoi confronti dal 13 settembre al 24 dicembre 2003 nell'ambito di un procedimento per tentata rapina aggravata, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. Con l'ordinanza impugnata il giudice della riparazione ha escluso il diritto alla riparazione ravvisando la colpa grave dell'istante nella prospettazione al GIP di un alibi mendace, che contribuì in maniera decisiva all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva della libertà personale.
La Corte territoriale ha evidenziato che l'istante, indicato da teste qualificato come la persona che aveva accompagnato l'autore del tentativo di rapina nell'autoparco mezz'ora prima che costui ponesse in essere l'azione delittuosa, aveva rilasciato in sede di interrogatorio di garanzia dichiarazioni mendaci con riferimento al luogo in cui si trovava in quel contesto temporale.
Il difensore di CH EP propone ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza con un unico motivo con il quale denuncia la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione operata dalla Corte di merito sulla colpa grave dell'istante.
Si sostiene che il giudice della riparazione erroneamente aveva fondato la colpa grave dell'istante su meri sospetti, quali la insufficiente articolazione o dimostrazione di alibi, pur avendo l'indagato il diritto di tacere o, comunque, di rispondere alle domande senza avere l'obbligo di dire la verità. Si contesta, inoltre, l'affermazione fatta nell'ordinanza impugnata circa la disponibilità da parte del CH di un'autovettura con caratteristiche analoghe a quelle indicate dal denunciante, sostenendo che la stessa sarebbe stata venduta un anno prima. È stata depositata una memoria difensiva nell'interesse dell'Amministrazione, con la quale si contesta la fondatezza del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sezioni unite, 26 giugno 2002, Di Benedictis). Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella attività (v. Sezione 4, 19 giugno 2008, Galli). L'ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nella linea del suddetto quadro interpretativo, avendo apprezzato come colpevole, ai fini e per gli effetti dell'esclusione del diritto alla riparazione, una serie di comportamenti addebitabili all'istante (essersi recato all'interno dell'autoparco teatro dei fatti in compagnia del cugino quantomeno mezz'ora prima che costui ponesse in essere il tentativo di rapina;
le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia prospettanti un alibi riconosciuto poi falso) concretamente idonei a far ritenere che il ricorrente si sia sottratto all'osservanza di elementari regole di cautela, con la conseguente creazione di un'apparenza di partecipazione ad attività criminale che ha dato ragionevolmente luogo alla privazione della libertà personale.
Anche la doglianza afferente l'asserita valorizzazione da parte del giudice della riparazione delle dichiarazioni mendaci rilasciate dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia, è infondata. La Corte di merito ha ritenuto che il CH, indicando falsamente il luogo in cui si trovava all'ora della rapina, avesse con colpa grave contribuito all'adozione ed al mantenimento del provvedimento cautelare nei suoi confronti.
A tale proposito deve osservarsi che indubbiamente la facoltà da parte dell'indagato di rispondere alle domande in sede di interrogatorio senza dire la verità costituisce esercizio di un proprio diritto, riconosciutogli dalla legge, e, perciò, essa è circostanza di norma del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione;
così come, di regola, anche la reticenza ed il silenzio, che costituiscono pure esse modalità e contenuti dell'esercizio del diritto di difesa dell'indagato.
Ma è altrettanto indubbio che tali condotte, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui l'indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, e le taccia;
in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, vi è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo e indiziario, e di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nell'instaurazione dello stato detentivo. In una tale prospettiva, poiché a quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che invece falsamente ne prospetti altri (o che serbi il silenzio sui medesimi) contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo.
In questa prospettiva si è mossa l'ordinanza impugnata. Corretta appare, di conseguenza, la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto il falso alibi prospettato dal LA sinergico al determinarsi e protrarsi dello stato di detenzione, e, sulla base di tale considerazione, ha escluso la sussistenza del diritto alla riparazione.
Non può, pertanto, fondatamente essere posto in dubbio fondatamente da parte ricorrente che la Corte di merito, abbia correttamente assolto l'obbligo di motivazione, verificando in concreto che il provvedimento con il quale fu disposta la misura coercitiva fu adottato anche per effetto di quei comportamenti evidenziati nella ordinanza impugnata e giudicati gravemente colposi, che, però, sono stati ritenuti non decisivi ai fini del giudizio di responsabilità. È appena il caso di rilevare in ordine alla questione sollevata dal ricorrente della non disponibilità da parte del Lanfranceshina dell'autovettura, indicata dal denunciarne, che la stessa prospetta questioni di fatto inammissibili in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
sussistono giusti motivi in considerazione della natura del procedimento per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009