Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza o il mendacio, pur essendo mezzi che l'imputato o indagato ha il diritto di utilizzare per difendersi dall'accusa, possono essere valutati dal giudice come un comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato, il quale in tal modo ha concorso a dare causa all'ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 13714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13714 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 17/02/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 268
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 37924/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale presso la corte d'appello di Cagliari;
2) Ministero dell'Economia e delle Finanze, col Ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;
avverso la ordinanza resa il 5.7.2004 dalla corte d'appello di Cagliari;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - In seguito a sentenza di questa corte di cassazione, che aveva annullato una precedente ordinanza che dichiarò inammissibile per tardività l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da MO LO, la corte d'appello di Cagliari, in sede di rinvio, con ordinanza del 5.7.2004, ha liquidato a favore del predetto MO la somma complessiva di euro 351.150 a titolo di riparazione per la detenzione ingiustamente patita dal 16.10.1995 all'11.12.1998 quale indiziato, in concorso con IC CO, del delitto di sequestro a scopo di estorsione in danno di IU IN e ER HI.
Il MO veniva poi rinviato a giudizio per rispondere del solo sequestro IN e di altri reati satelliti. Ma il tribunale di Oristano, con sentenza dell'11.12.1998 (poi divenuta irrevocabile) aveva assolto il MO per non avere commesso il fatto. 1.1 - La corte d'appello cagliaritana nella suddetta ordinanza 5.7.2004 ha osservato quanto segue:
dopo il fermo disposto dal pubblico ministero a carico del MO il 15.10.1995, il g.i.p. del tribunale di Cagliari aveva convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere, poi confermata dal tribunale del riesame;
i giudici della misura cautelare avevano individuato come gravi elementi indiziari a carico del MO la sua assidua frequentazione con IC CO e IN NT, coinvolti nei sequestri a scopo di estorsione in danno di IU IN e ER HI, e più esattamente:
a) le conversazioni telefoniche e ambientali tra i predetti, intercettate nel periodo giugno-ottobre 1995, nelle quali si faceva riferimento al luogo di custodia dell'ostaggio, all'ammontare del riscatto, a luoghi e tempi di rilascio dell'ostaggio;
b) il colloquio tra MO e CO del 27.6.1995, in cui i due avevano esternato l'opportunità di non farsi vedere troppo in giro per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine;
c) i colloqui fra i due intercettati in data 15.7.1995 e 25.7.1995, in cui si parlò di armi e di una rapina in banca;
d) la conversazione svoltasi T8.10.1995 a bordo dell'autovettura di IC CO tra questi, il MO e IN NT. Il giorno prima un certo IO AS era stato ucciso durante il tentativo di furto di un furgone dal proprietario AL LO. Poiché il AS - secondo l'ipotesi accusatoria - aveva il compito di rubare il furgone che doveva servire al trasporto dell'ostaggio nel progetto di sequestro, verosimilmente del IN, e poiché il AS doveva ritenersi concorrente con CO e NT nel sequestro HI, i tre sodali avevano manifestato l'idea di vendicare la morte dell'amico AS. Quindi, allontanatosi il NT, MO e CO avevano continuato a parlare discutendo degli sviluppi del sequestro di persona - verosimilmente del IN;
in seguito, però, con la citata sentenza dell'11.12.1998, il tribunale di Oristano aveva assolto il MO dai reati ascrittigli perché la conversazione intercettata l'8.10.1995 - secondo il collegio - aveva per gran parte un significato incomprensibile e comunque non riferibile al sequestro di IU IN. 1.2 - Tanto premesso, la corte territoriale ha condiviso la valutazione del tribunale secondo cui la conversazione dell'8.10.1995 non aveva un senso comprensibile o comunque riferibile al sequestro IN.
Ha aggiunto che non poteva ravvisarsi una colpa grave del MO, tale da escludere il suo diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 c.c.p.:
a) nelle sue menzionate frequentazioni con CO e NT, trattandosi di normali rapporti tra pregiudicati;
b) nella telefonata intercorsa il 3.6.1995 tra CO e MO quando questi si trovava ancora in Toscana;
c) nella conversazione del 27.6.1995 in cui i predetti concordarono nel proposito di non farsi vedere troppo in giro per motivi precauzionali, - "in quanto nessuna delle predette circostanze viene menzionata nel provvedimento di fermo del MO e nei provvedimenti successivi attinenti alla sua permanenza in carcere". Così affermato il titolo a ottenere la riparazione, la corte territoriale ha liquidato il relativo indennizzo in complessivi euro 351.150, considerando i 1152 giorni di ingiusta detenzione e ritenendo che la sofferenza per la indebita carcerazione aumenta in ragione della durata della stessa.
2 - Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia il procuratore distrettuale sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2.1 - Il pubblico ministero, con un primo motivo, deduce violazione dell'art. 314 c.p.p. giacché il MO non aveva assolto l'onere di provare tutti i presupposti di legge necessari per ottenere l'indennizzo richiesto, e in particolare l'assenza di dolo o colpa grave.
Aggiunge che la corte territoriale non ha considerato tutti gli elementi probatori prospettati dal suo ufficio nella memoria depositata nel procedimento camerale, dai quali risultava una condotta complessiva del MO indubbiamente integratrice di colpa grave configurabile come causa sinergica della misura custodiale. Sotto questo profilo doveva considerarsi anche il silenzio tenuto dal MO nell'interrogatorio reso in sede di convalida del fermo, quando era già edotto del contenuto delle intercettazioni e degli altri elementi a suo carico.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione del quarto comma dell'art. 314 c.p.p., laddove il giudice, nel computare il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta, non ha tenuto conto che una parte della carcerazione era eseguita in base ad altri titoli (un mese di reclusione inflitto in forza di sentenza 27.9.1995, e sette mesi di reclusione espiati in forza di un provvedimento di unificazione pene emesse dal procuratore della Repubblica presso il tribunale cagliaritano in data 25.5.1998).
2.2 - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale di Cagliari, a sua volta deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso.
Col primo motivo denuncia violazione dell'art. 314 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che dal testo della stessa ordinanza impugnata risultava che - contrariamente a quanto asserito - la telefonata tra MO e CO del 3.6.1995 e la loro conversazione del 27.6.1995 erano esplicitamente considerati nei provvedimenti attinenti alla permanenza in carcere del MO. Aggiunge che la corte territoriale ha considerato il contenuto delle intercettazioni non collegato al sequestro IN, così come aveva fatto il tribunale oristanese per assolvere il MO. Invece avrebbe dovuto valutare se quei medesimi comportamenti del MO ritenuti insufficienti dal giudice di merito a fondare un giudizio di responsabilità, avessero potuto svolgere un ruolo almeno sinergico nel trarre in inganno l'autorità giudiziaria che aveva disposto le misure coercitive.
Col secondo motivo l'Avvocatura distrettuale denuncia ancora erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., giacché l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto considerare come le conversazioni maggiormente indizianti, e segnatamente quella dell'8.10.1996, siano risultate tecnicamente non comprensibili solo all'esito della perizia fonica disposta in dibattimento, con la conseguenza che solo il mantenimento in carcere successivo al deposito della perizia medesima avrebbe potuto essere ritenuto ingiusto.
Infine, col terzo motivo lamenta violazione dell'art. 314, comma 4, c.p.p. laddove la corte cagliaritana non ha considerato che in base al certificato del casellario giudiziario e ai documenti prodotti dal Procuratore Generale risultava che un mese di reclusione era stato espiato in base alla sentenza di condanna del 27.9.1995 e altri sette mesi dovevano ritenersi fungibili in forza del provvedimento di cumulo del 25.5.1998.
3 - In data 21.1.2005 il difensore del MO, avv. Giangualberto Pepi, ha presentato memoria scritta con cui chiede in tesi dichiararsi inammissibili i ricorsi e in ipotesi il rigetto dei medesimi. Con un primo motivo, in sintesi, sostiene che il ricorso del Ministero non reca la data del deposito in cancelleria e quindi deve ritenersi tardivo, e che il ricorso del Procuratore Generale deve ritenersi ugualmente tardivo, giacché l'attestato di deposito in cancelleria indica come data del deposito il 16.7.2004, ma non contiene la sottoscrizione del cancelliere.
Ulteriore motivo di inammissibilità - secondo il difensore - è che i ricorsi sono stati notificati allo stesso difensore ma non anche al MO nella sua abituale residenza o nel domicilio eletto. Col secondo motivo, si lamenta erronea interpretazione dell'art. 314 c.p.p., sia perché i ricorsi propongono censure di merito, come tali precluse in sede di legittimità, sia perché le intercettazioni erano state già valutate in senso assolutorio dal giudice di merito e non possono essere nuovamente sottoposte al vaglio di questa corte di cassazione, ostandovi il dettato degli artt. 192 e 648 c.p.p.. Aggiunge il difensore che i ricorsi devono essere comunque rigettati soprattutto laddove considerano il silenzio dell'indagato come concausa colposa del provvedimenti restrittivi.
4 - In data 31.1.2005 ha presentato memoria scritta anche un secondo difensore del MO, avv. IU Luigi Cucca.
Sostiene che i ricorsi sono inammissibili perché esula dai poteri del giudice di legittimità quello di procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali posti a fondamento dell'ordinanza impugnata.
Aggiunge che i ricorsi vanno comunque rigettati, sia perché è onere del Ministero resistente - e non dell'istante - provare i fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, e quindi il dolo o la colpa grave che escludono il diritto alla riparazione, sia perché l'ordinanza impugnata ha motivatamente accertato l'assenza del dolo o della colpa grave da parte del MO. Sottolinea infine che il silenzio e anche la menzogna è inalienabile diritto dell'indagato o dell'imputato, il cui esercizio non può mai essere valutato a suo danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Le censure di inammissibilità formulate dai difensori del MO sono infondate.
Infatti l'originale del ricorso del procuratore generale risulta depositato da tale SI AN, operatore giudiziario dell'ufficio, in data 16.7.2004 (e quindi nel termine di legge) presso la cancelleria della corte d'appello cagliaritana, e l'attestazione del deposito risulta sottoscritta dal cancelliere Sandra Marcotto.
Anche l'originale del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta depositato nella cancelleria della corte, con attestazione regolarmente sottoscritta, in data 16.9.2004. Poiché l'ordinanza impugnata è stata notificata alla parte il 17.7.2004, considerata la sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, il ricorso è stato regolarmente depositato l'ultimo giorno utile per impugnare.
D'altra parte, non costituisce motivo di inammissibilità la circostanza, asserita dal primo difensore del MO, che i ricorsi siano stati notificati solo al difensore medesimo e non anche al MO.
Vero è che l'art. 584 c.p.p. impone alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di notificare senza ritardo l'impugnazione alle parti private. Ma è altrettanto vero che il riferimento sembra debba intendersi alla parte in senso sostanziale, comprensiva anche del suo difensore. E, soprattutto, la mancata notificazione non può essere causa di decadenza dell'impugnazione, non essendo compresa tra le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 c.p.p.. Nè può essere causa di nullità, atteso che non pregiudica alcun diritto della parte, avendo soltanto l'effetto di non far decorrere il termine per proporre appello incidentale ex art. 595 c.p.p.; se invece si tratta, come nel caso specifico, di ricorso per cassazione, la mancata notificazione non ha alcun specifico effetto giuridico, considerato che la parte privata che non ha ricevuto la notificazione avrà sempre la possibilità di difendersi davanti al giudice dell'impugnazione, dovendo essere comunque avvisata da parte della cancelleria della corte di cassazione della udienza fissata per la trattazione del ricorso.
6 - Parimenti infondata è l'argomentazione sviluppata dai difensori del MO secondo cui il giudice della riparazione non può rivalutare ai fini del dolo o della colpa previsti dall'art. 314 c.p.p. circostanze già valutate in senso assolutorio dal giudice del merito, ostandovi la preclusione derivante dall'art. 648 c.p.p.. Non possono infatti essere condivise, almeno nella loro assolutezza, le pronunce in tal senso di questa corte, secondo cui il giudice della riparazione deve tener conto solo di circostanze processuali esterne alla condotta già oggetto della sentenza assolutoria (Cass. Sez. 6^ n. 1401 del 22.5.1992, Zenatti, rv. 190488; Cass. Sez. 4^ n. 1029 del 21.9.1994, Maffessoli, rv. 199550). L'irrevocabilità della sentenza assolutoria stabilita dall'art. 648 c.p.p. riguarda la res in iudicium deducta, e quindi la valutazione di colpevolezza o non colpevolezza dell'imputato, ma non può estendersi ad altre regiudicande, quali il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione dello stesso imputato. Questo diritto è condizionato per legge a tutto il comportamento che l'imputato ha tenuto anteriormente o anche successivamente al provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti e che può essere stato concausa dolosa o colposa della misura restrittiva: perciò il relativo giudizio non potrà non aver per oggetto, almeno in parte, lo stesso materiale probatorio valutato dal giudice di merito nella sua sentenza assolutoria.
Del resto le sezioni unite di questa corte hanno già da tempo autorevolmente insegnato che:
"Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì alfine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione." (sent. n. 43 del 9.2.1995, Sarnataro ed altri, rv. 203638).
7 - Prima di entrare nel merito del ricorso va infine chiarito un altro principio, contestato dai difensori del MO senza fondamento giuridico.
Il silenzio, la reticenza o il mendacio rientrano indubbiamente nei mezzi che l'imputato o l'indagato ha diritto di utilizzare per difendersi dall'accusa. Ma ciò non esclude che possano essere valutati dal giudice della riparazione come un comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato che ai sensi dell'art. 314 c.p.p. abbia concorso a dare causa alla ingiusta detenzione. Una cosa è il diritto di difendersi con qualsiasi mezzo per preservare la propria libertà personale da un'imputazione penale, altra cosa è il diritto a una riparazione giudiziaria quando la detenzione patita si rivela ingiusta perché la strategia difensiva ha avuto successo o ha comunque ottenuto l'assoluzione dall'imputazione. Il legislatore infatti non ha riconosciuto incondizionatamente siffatto diritto alla riparazione, ma l'ha esplicitamente escluso quando il comportamento dell'indagato, da solo o con altre circostanze, ha indotto in errore il giudice cautelare circa l'esistenza di indizi di colpevolezza a carico dello stesso indagato. E ciò in forza del principio generale stabilito dall'art. 1227, comma 2, cod. civ., secondo cui il risarcimento del danno non
è dovuto quando il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza.
Anche su questo punto, insomma, opera l'autonomia dei due giudizi:
nel giudizio penale, l'imputato ha diritto di difendersi anche col silenzio e il mendacio;
nel giudizio di natura civilistica per la riparazione, il giudice può valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato per escludere il suo diritto all'equo indennizzo.
Spetterà poi allo stesso giudice della riparazione decidere se il silenzio o il mendacio bastino da soli, o necessitino del concorso di altri elementi di colpa, per escludere il diritto all'indennizzo. In questo ambito potrà per esempio valutare se il silenzio ha svolto colposamente un ruolo sinergico nel giustificare la misura detentiva in quanto ha ritardato l'acquisizione di elementi a discarico. Alla stessa conclusione, del resto, è già esplicitamente arrivata almeno parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4^, n. 956 del 22.4.1998, Longo, rv. 210632; Sez. 4^, n. 22986 del 7.6.2001, Bergamin, rv. 219490; Sez. 4^, n. 46470 del 4.12.2003, Tizzi, rv. 226729; Sez. 4^ n. 16370 dell'8.4.2003, Giugliano, rv. 224774). 8 - È invece esatta l'osservazione del secondo difensore del MO circa l'onere della prova sui presupposti richiesti dalla legge per acquisire il diritto alla riparazione.
Trattandosi di un procedimento avente natura civilistica, spetta all'istante interessato provare i fatti costitutivi del suo diritto alla riparazione, cioè il proscioglimento ottenuto per una delle cause previste dall'art. 314 c.p.p. e la detenzione ingiustamente patita per l'imputazione da cui è stato prosciolto.
Spetta invece alla parte resistente, sia essa il Ministro dell'Economia o delle Finanze oppure il pubblico ministero, provare le cause ostative od estintive di quel diritto alla riparazione, cioè il fatto doloso o gravemente colposo dell'imputato che ha concorso a dare causa alla custodia cautelare.
Solo che nel caso di specie il pubblico ministero e il ministro sembrano aver assolto all'onere probatorio che incombeva su di loro;
o quanto meno appare viziata per difetto o illogicità di motivazione l'ordinanza impugnata laddove ha escluso che le circostanze valorizzate dalle suddette parti pubbliche potessero inficiare il diritto alla riparazione dell'istante.
9 - E infatti la corte di rinvio, nella impugnata ordinanza del 5.7.2004, ha omesso di fornire una valutazione adeguata delle puntuali circostanze dedotte e provate dal pubblico ministero "resistente" nella sua requisitoria scritta del 16.4.2002, a cominciare dal comportamento di una persona pluripregiudicata come il MO e dalla grave situazione criminale esistente in Sardegna nell'anno 1995 in ordine ai sequestri di persona (con tre ostaggi in mano ai sequestratori, uno dei quali ucciso): situazione soggettiva e oggettiva non irrilevante alla luce del principio espressamente richiamato dal requirente e affermato dalle sezioni unite di questa corte secondo cui:
"In tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostami nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso." (sentenza Sarnataro succitata, rv. 203637).
In secondo luogo risulta dal testo della stessa ordinanza impugnata che molte delle circostanze valorizzate dal pubblico ministero e dal ministro resistente erano proprio quelle che i giudici avevano considerato come gravi elementi indiziari giustificativi prima della emissione e poi della conferma della misura carceraria. Tali erano in particolare: le conversazioni telefoniche e ambientali tra MO, CO e RI, intercettate nel periodo giugno-ottobre 1995, nelle quali si faceva riferimento al luogo di custodia dell'ostaggio, all'ammontare del riscatto, a luoghi e tempi di rilascio dell'ostaggio; il colloquio tra MO e CO del 27.6.1995, in cui i due avevano esternato l'opportunità di non farsi vedere troppo in giro per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine;
i colloqui fra i due intercettati in data 15.7.1995 e 25.7.1995 in cui si parlò di armi e di una rapina in banca. Considerato il contenuto dei colloqui, è palesemente illogico affermare al riguardo - come fa l'ordinanza impugnata - che si trattava di normali rapporti tra pregiudicati. Così com'è irrilevante osservare che dette circostanze non vengono menzionate nel provvedimento precautelare di fermo, mentre è contraddittorio affermare che non sono state menzionate neppure nei provvedimenti cautelari, dal momento che invece in questi ultimi provvedimenti sono state debitamente utilizzate per ritenere esistente il grave quadro indiziario. Resta la conversazione svoltasi in data 8.10.1995 a bordo dell'autovettura del CO tra questi il MO e il NT, ritenuta gravemente indiziante dai giudici cautelari di primo e secondo grado, ma poi svalorizzata dal tribunale di merito perché non aveva un senso comprensibile o comunque riferibile con certezza al sequestro IN.
Al riguardo l'avvocatura distrettuale, nel ricorso proposto per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostiene che la conversazione è risultata tecnicamente incomprensibile solo all'esito della perizia fonica disposta in dibattimento. Invero, è all'esito del dibattimento di primo grado - si badi bene - che il MO fu assolto con sentenza dell'11.12.1998, poi divenuta irrevocabile, e in pari data fu scarcerato. Ma la giurisprudenza costante insegna che la valutazione del comportamento doloso o grave colposo come ostativo al diritto alla riparazione deve essere formulata ex ante, cioè al momento in cui la misura custodiate è stata emessa o confermata, mentre nel caso di specie non risulta che la misura carceraria sia stata positivamente confermata dopo la conclusione della suddetta perizia. Comunque, non può non essere sottolineato che la corte di rinvio si è limitata sul punto a far proprio sbrigativamente il giudizio del tribunale di merito, con ciò incorrendo platealmente nell'errore giuridico sopra rilevato di confondere le due specie di valutazioni, ovverosia di non considerare che la valutazione del giudice della riparazione è ontologicamente e funzionalmente diversa dalla valutazione del giudice del merito. Ulteriore elemento che la corte territoriale doveva considerare era il silenzio tenuto dal MO durante l'interrogatorio reso in sede di convalida del fermo. Poiché tale silenzio fu mantenuto quando il MO era già stato informato dell'intercettazioni telefoniche e ambientali a suo carico, esso diventava certamente significativo e idoneo a indurre o confermare, assieme agli altri elementi probatori, il giudizio di colpevolezza indiziaria maturato nei giudici della misura cautelare.
10 - Da ultimo, in ordine al quantum liquidato, la corte cagliaritana ha omesso completamente di considerare le circostanze allegate dal procuratore generale, secondo le quali non tutta la detenzione del MO poteva dargli diritto al richiesto indennizzo, giacché, nell'arco di oltre tre anni di carcerazione, otto mesi erano stati complessivamente sofferti per un titolo diverso da quello cautelare. 11 - Per tutte queste ragioni, relative sia all'an che al quantum, la ordinanza impugnata è viziata per violazione dell'art. 314 c.p.p., nonché per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deve essere perciò annullata con rinvio alla stessa corte d'appello di Cagliari, che si atterrà per il nuovo giudizio ai principi sopra espressi.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005