Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 2
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti. (Fattispecie in cui è stata ravvisata la colpa grave dell'interessato, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, per aver egli omesso di fornire una spiegazione alternativa a fronte di un grave quadro indiziario esistente a suo carico).
Nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2014, n. 21575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21575 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 29/01/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 174
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 17882/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT LI N. IL 10/01/1955;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 43/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
FATTO E DIRITTO
1. TT LI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, depositata il 21/2/2013, che in accoglimento per quanto di ragione della sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, effettuata decurtazione dell'ammontare per la ritenuta sussistenza di colpa lieve in capo allo stesso, liquidò in favore del predetto la complessiva somma di Euro 32.568,00. La Corte di Bologna, ricostruendo il fatto nei suoi termini essenziali (tentata rapina ai danni della gioielleria gestita dal fratello della convivente del ricorrente), aveva valorizzato plurime emergenze istruttorie, per trarre il convincimento che l'TT, pur non essendo incorso in colpa macroscopica, aveva, comunque, colposamente rafforzato il convincimento degli inquirenti (poi risultato erroneo) in ordine alla di lui partecipazione al delitto. A fronte di un complesso indiziario di un certo spessore (il furgone utilizzato per la tentata rapina era nella disponibilità dell'TT; costui quella mattina si era incontrato con l'intero gruppo dei rapinatori, che era confluito presso azienda alle cui dipendenze il ricorrente prestava attività lavorativa;
uno degli autori del fatto il giorno prima era stato accompagnato dall'TT davanti la gioielleria del congiunto), l'istante, che la mattina del fatto era stato in contatto telefonico con due degli autori del reato, dopo il fallito colpo si era posto in viaggio da Modena in direzione di Bologna, in concomitanza con il rientro a Bologna di taluni degli autori del tentativo di rapina, seguendoli, con uno scarto di appena una decina di minuti. Inoltre, la Corte di merito aveva giudicata decisiva la circostanza che l'TT era presente, sulla base dei dati ricavati dall'aggancio di cella del proprio telefono portatile, a poche centinaia di metri dal negozio, appena un'ora prima dell'avvio dell'azione criminale, così avvalorando l'ipotesi che si fosse incaricato di accompagnare in loco taluno dei rapinatori. Se il ricorrente aveva fornito una spiegazione del suo rientro a Bologna in orario concomitante, nessun chiarimento, rimarcava la Corte di Bologna, aveva reso a riguardo della sua presenza, assai sospetta, appena un'ora prima della rapina, nei pressi del negozio fatto oggetto del gesto criminale;
ne', tantomeno, aveva contrastato le dichiarazioni accusatorie di tale VA (riconosciuto colpevole).
2. Avverso la summenzionata decisione l'TT ricorre per cassazione prospettando unitaria, articolata censura, con la quale vengono denunziati violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile.
Questo, in sintesi, il ragionamento impugnatorio.
4.1. In generale si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (situazioni, queste, ostative per legge), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Come a suo tempo chiarito, non potendo l'Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056, c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, S.U., 13/12/1995, n. 43). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa presenza in luogo ed orario ricollegabile con il teatro della condotta di reato poi contestata, in sè non costituente fatto addebitabile, avrebbe dovuto essere tempestivamente chiarita, così da svalorizzarne il significato indiziario. Trattasi di uno di quei casi, ai quali sopra si è fatto cenno, nei quali l'interessato, esclusivo portatore di un sapere scagionante, ha l'onere di fornire con assoluta tempestività le spiegazioni del caso. Spiegazioni che qui non solo non furono rese nell'immediatezza (l'TT non può non essere stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia nei ristretti termini previsti dalla legge - art. 294 c.p.p. -), ma neppure rilasciate in occasione di successivo esame, che il ricorrente colloca a distanza di alcuni mesi dall'inizio della misura, adducendo giustificazioni (non gli era stata posta domanda specifico, il tempo aveva logorato i ricordi) che non inficiano il costrutto argomentativo dell'ordinanza impugnata, trattandosi, all'evidenza, di dati mnemonici non agevolmente obliterabili o trascurabili, dipendendo da essi l'invalidazione di un elemento indiziario che, almeno ex ante, appariva di una certa consistenza.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del procedimento e al rimborso delle spese legali in favore del Ministero costituito, che vista la notula, si liquidano siccome in dispositivo nella misura reputata di giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia per questo giudizio di Cassazione. Spese liquidate in Euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2014