Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche - non trasmessi neppure al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura cautelare -, ove eccepita in sede di riesame, non determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, quando detti decreti siano acquisiti autonomamente dal G.i.p. o anche successivamente dal Tribunale del riesame.
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Abstract Questo contributo si prefigge di analizzare un'ipotesi peculiare relativa al Decreto Legislativo 231/2001, cioè se sia possibile chiedere la revisione nel caso in cui una controversia che coinvolge sia l'ente che gli apicali si risolva con due esiti differenti: condanna o patteggiamento per l'ente e assoluzione degli apicali per il reato-presupposto in un secondo momento. Si analizzano a tal fine l'articolo 8 del decreto e una sentenza della Corte d'Appello di Brescia. The purpose of this article is to analyse a peculiar hypothesis relating to Legislative Decree 231/2001, namely whether it is possible to ask for a review in the event that a dispute involving both the company and …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2003, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/10/2003
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1587
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 9165/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA LU, n. a Benetutti il 19.9.1961;
avverso la ordinanza in data 18 febbraio 2003 del Tribunale di Bolzano;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bolzano, adito ex art. 309 c.p.p., confermava la ordinanza in data 5 febbraio 2003 del
G.i.p. del Tribunale di Bolzano applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a carico di UA LU, indagato per i reati di truffa, peculato e altro.
Osservava il Tribunale, in rito, che non poteva accogliersi la eccezione difensiva circa la mancata trasmissione degli atti utilizzati dal G.i.p. per il provvedimento applicativo, con particolare riferimento a quelli relativi alle intercettazioni telefoniche, posto che tutti gli atti utilizzati dal G.i.p. risultavano essere stati trasmessi. Un possibile equivoco derivava dal fatto che il G.i.p. aveva inteso riferirsi al contenuto di conversazioni non corrispondenti ai brogliacci di ascolto;
ma in realtà era stato accertato che il G.i.p. aveva inteso riferirsi a relazioni di servizio, a lui trasmesse, che riassumevano il contenuto di brogliacci non depositati.
Non costituiva poi alcuna causa di invalidità il fatto che tra gli atti non fossero compresi i decreti autorizzativi, essendo sufficiente che il contenuto delle intercettazioni risultasse da relazioni di servizio o dai brogliacci di ascolto.
Quanto al merito, osservava il Tribunale che i motivi di ricorso attenevano esclusivamente alle esigenze cautelari, sicché non doveva essere affrontato il punto degli indizi di colpevolezza, sul quale comunque bastava riportarsi a quanto osservato dal G.i.p. Sotto questo profilo - premesso che il UA, responsabile della polizia ferroviaria di Bressanone, aveva commesso gravi reati nello svolgimento del suo ufficio, utilizzando sistematicamente dotazioni di ufficio (telefono, autovettura, carburante) per fini personali, assentandosi continuamente dal lavoro, falsificando atti per ottenere rimborsi assicurativi, utilizzando la propria carica per ottenere a favore di una sedicente associazione sportiva contributi che egli faceva finire nelle sue tasche ed elevando contravvenzioni stradali per finalità ritorsive nei confronti di avversari in campo sportivo - il Tribunale osservava che sussisteva il pericolo di reiterazione di attività criminose perché la condotta proterva mostrata dall'indagato nel corso delle indagini lasciava prevedere che egli, una volta riammesso in servizio, avrebbe continuato a perpetrare gli abusi di un tempo.
Sussisteva anche il pericolo di inquinamento delle prove, fissato dal G.i.p. in giorni venti, perché nel corso delle indagini l'indagato aveva fatto sparire documentazione contabile, e aveva contattato diversi uffici per sviare le indagini;
mentre, d'altro canto, benché i fatti fossero stati provati, come ammesso dalla stessa difesa, rimaneva da accertare la estensione oggettiva e temporale degli stessi, i profitti ricavatine, la individuazione dei complici e gli esatti elementi costitutivi dei reati da contestare. A tal fine la misura degli arresti domiciliari non sarebbe stata idonea per assicurare tali esigenze.
Ricorre per Cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, che deduce:
1) Violazione dell'art. 309 comma 5 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura. Risultavano infatti non trasmesse al Tribunale le risultanze di intercettazioni telefoniche espressamente citate dal G.i.p. nella sua ordinanza. Non vale la risposta del Tribunale secondo cui il G.i.p. aveva fatto riferimento in realtà a relazioni di servizio: perché o i relativi brogliacci erano stati effettivamente considerati dal G.i.p., e allora sussisteva la violazione dell'art. 309 comma 5 c.p.p.; o tali atti non erano stati trasmessi al G.i.p., e in tal caso questi non poteva riferirsi al loro contenuto.
2) Violazione dell'art. 271 c.p.p., poiché la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi tanto al G.i.p. quanto al Tribunale del riesame, non consentiva una verifica della legittimità delle operazioni di intercettazione. Tale mancanza comportava la declaratoria di inefficacia della misura, come statuito da Sez. un., 27 marzo 1996, Monteleone o comunque la inutilizzabilità delle intercettazioni, secondo Sez. un., 20 novembre 1996, Glicora. 3) Difetto di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aspetto del quale il Tribunale era stato espressamente investito con la richiesta di riesame.
4) Vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose esso è stato implicitamente escluso dal Tribunale;
mentre quello di inquinamento probatorio è stato illegittimamente riferito non già ai fatti per i quali si procedeva, ma ad ipotetiche ulteriori condotte criminose;
il tutto per di più facendosi leva sul mancato pentimento dell'indagato e omettendosi come sarebbe stato doveroso di indicare le specifiche circostanze di fatto dalle quali un simile pericolo era concretamente ricavabile.
5) Violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di scelta della misura, non essendosi affatto spiegato per quale ragione per far fronte al supposto pericolo di inquinamento probatorio non fosse misura idonea quella degli arresti domiciliari. DIRITTO
Va premesso che il quarto e il quinto motivo di gravame, attinenti alle esigenze cautelari, sono superati dalla scarcerazione del UA, avvenuta il 10 marzo 2003, come risulta dagli atti.
I restanti motivi appaiono infondati.
Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 309 comma 5 c.p.p., posto che, come rilevato dal Tribunale, tutti gli atti sui quali si è fondata l'ordinanza applicativa sono stati trasmessi al Tribunale del riesame. Il ricorrente non confuta espressamente tale affermazione, limitandosi a rilevare che, se ciò fosse vero, il G.i.p. non avrebbe potuto riferirsi al contenuto di intercettazioni i cui verbali non erano stati allegati agli atti.
Quanto alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche al G.i.p. e al Tribunale del riesame, va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale omissione, ove eccepita (come nella specie avvenuto) in sede di riesame (Cass., sez. 1^, c.c. 30 giugno 1999, Santoro;
Cass., sez. 5^, c.c. 11 febbraio 1998, Maizzi), determina la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, impedendo, da parte della difesa e dello stesso organo del riesame, il controllo di legittimità della relativa attività (Cass., sez. un., c.c. 20 novembre 1996, Glicora;
e, da ultimo, Cass., sez. 1^, c.c. 22 dicembre 2000, Caramazza;
contra, Cass., sez. 2^, c.c. 26 novembre 1997, Testa;
Cass., sez. 6^, c.c. 2 settembre 1997, Bianco). Tale conseguenza non sarebbe derivata se il G.i.p. o anche successivamente il Tribunale avesse acquisito autonomamente detti decreti (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., c.c. 27 marzo 1996, Monteleone;
Cass., sez. 6^, c.c. 13 dicembre 2002, Arceri;
Cass., sez. 4^, c.c. 1^ giugno 2001, Laribi;
Cass., sez. 1^, c.c. 29 settembre 2000, Morgante;
Cass., sez. 4^, c.c. 11 aprile 2000, Luongo;
Cass., sez. 1^, c.c. 28 aprile 1998, Maggi). Peraltro, nonostante tale omissione, è ben possibile verificare, anche in sede di legittimità, se la motivazione posta a base del provvedimento cautelare sia adeguata e immune da vizi logici sulla base del contenuto degli ulteriori elementi posti a base della decisione (v., tra le altre, Cass., sez. 6^, c.c. 26 marzo 1997, Zagaria;
Cass., sez. 6^, c.c. 30 ottobre 1996, Viveri). Il Tribunale ha omesso di prendere specificamente in esame il punto relativo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ritenendosene esonerato per non avere l'imputato toccato un simile aspetto in sede di richiesta di riesame. Tale valutazione è doppiamente erronea: in diritto, perché il riesame è un mezzo pienamente devolutivo che implica una rivalutazione da parte del Tribunale di tutti i presupposti del provvedimento cautelare, siano essi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari (v. Cass., sez. un., c.c. 5 ottobre 1994, Demitry); in fatto, perché già nella richiesta di riesame, e poi con "motivi aggiunti", il richiedente il riesame si era espressamente doluto della insussistenza dei gravi indizi.
Ma, come è ormai da tempo pacifico in giurisprudenza, la motivazione del Tribunale è integrata da quella contenuta nella ordinanza genetica e viceversa (per tutte, Cass., sez. un. c.c. 17 aprile 1996, Moni).
Ora, il provvedimento del G.i.p. ha preso in esame partitamente per ogni capo di imputazione numerosi elementi, anche diversi dai risultati delle intercettazioni telefoniche, dai quali ha tratto il convincimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza:
Capo A, dichiarazioni di LL AE e di MO TO, oltre a risultanze, documentali e alle ammissioni dello stesso indagato;
Capo B: attività di pedinamento dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché controllo incrociato tra i turni di lavoro riportati negli ordini di servizio della Polfer di Bressanone e della Polfer di Verona;
Capi C e D: servizi di osservazione di p.g.; Capi F, G, H e I: verifiche della Guardia di Finanza sui registri e scritture contabili relativi alla A.C. Bressanone e alla palestra "Maxim", dichiarazioni di NO RE, LI UI, IL AN, NI AR e NZ ND, documentazione su contributi della Provincia Autonoma, perizia dell'ing. Pallaver, fatture emesse dalla s.r.l. "Life Fitness Italia", nonché, con specifico riferimento al Capo 1^, servizi di pedinamento e osservazione dei Carabinieri.
Nessuno di questi ulteriori elementi è stato sottoposto a critica da parte del ricorrente;
sicché, mentre, da un lato, il provvedimento cautelare appare sorretto da un apparato indiziario che, pur prescindendo dai risultati delle intercettazioni telefoniche, appare soddisfare appieno il paradigma dell'art. 273 c.p.p., dall'altro, le doglianze dell'indagato in punto di sussistenza dei gravi indizi si rivelano prive di specificità, mancando in esse un puntuale collegamento con i passaggi motivazionali sia dell'ordinanza impugnata sia del provvedimento applicativo.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004