Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio serbato in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare costituisce comportamento non prudente, ed integra gli estremi della colpa ostativa all'equo indennizzo, quando soltanto l'interessato era a conoscenza di dati di fatto che - se conosciuti tempestivamente - non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2008, n. 40902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40902 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
40902 /08 рек
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/09/2008
SENTENZA N. 1646 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott.MARINI LIONELLO REGISTRO GENERALE
" N. 003240/20072. Dott. MARZANO FRANCESCO
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
4. Dott. LICARI CARLO "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CC GI N. IL 01/09/1975 nei confronti sel
2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 27/11/2006
CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
MARINI LIONELLO Quale ha chiesto il lette/sentite le conclusioni del P.G. .
njecto Jel ricorso
Con ordinanza emessa il 27 novembre 2006 la Corte di appello di Genova ha respinto la istanza, avanzata da OC IO - assolto per non avere commesso il fatto da tutti i reati ascrittigli con sentenza del Tribunale di Genova resa il 4 aprile 2005, divenuta irrevocabile di equo indennizzo in riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal predetto a far data dal 28 settembre 1998 (allorquando gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di rapina aggravata, furto dell'autovettura impiegata nella esecuzione della suddetta rapina, e porto illegale di arma comune da sparo) fino al 23 marzo 2004 (data nella quale la suddetta misura era stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne).
Ad avviso del giudice della riparazione il richiedente aveva dato causa alla propria ingiusta detenzione (ed al mantenimento della conseguente privazione della libertà personale) con una condotta improntata a colpa grave, ostativa ai sensi del primo comma dell'art. 314
c.p.p. al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.
Il comportamento gravemente colposo ravvisato dalla Corte territoriale è il seguente.
Il OC - in un contesto nel quale erano stati accertati la sua avvenuta partenza da LB per Genova insieme ai coimputati De MO ed ZU in data 16 settembre 1998, l'avere egli alloggiato con i predetti in un albergo di Genova la notte tra il 16 ed il 17 settembre nonché l'essersi tutti costoro imbarcati per fare ritorno insieme ad LB il 29 settembre
1998 (la sera successiva alla esecuzione della rapina de qua ), e nel quale era stato rinvenuto all'interno dell'autovettura oggetto di furto un guanto recante tracce biologiche compatibili con quelle riferibili sicuramente al OC si era avvalso della facoltà di non
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rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.
Successivamente, interrogato dal pubblico ministero prima che il giudice per le indagini preliminari respingesse l'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari, aveva ammesso di essersi recato a Genova con i coimputati il 17 settembre e di avere fatto ritorno in Sardegna con loro il 29 successivo, ma aveva sostenuto che il terzetto aveva inteso recarsi in Svizzera salvo essersi accorti i tre, una volta giunti al confine, di non possedere documenti validi per l'espatrio, sicché essi avevano vagato per qualche giorno prima di raggiungere l'abitazione in Roma della sorella del De MO, ed avevano infine fatto rientro in Sardegna.
1 Era invece risultato che l'utenza corrispondente al telefono cellulare in uso all'ZU (cui
OC si accompagnava) era rimasta attiva nell'area TIM di Genova dal 17 al 27 settembre,
e soltanto il giorno 29, di ripartenza da Civitavecchia, era stata impegnata l'area di Roma.
Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha affermato che "II OC, quindi, con il comportamento precedente, ha offerto i gravi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza di custodia cautelare e la successiva, inveritiera giustificazione del suo viaggio con i coimputati ha costituito un ulteriore elemento a conforto del mantenimento della misura.
Non è in discussione il diritto dell'imputato di tacere o di mentire. ma il silenzio e la menzogna sono valutabili da questo giudice come comportamenti dolosi o gravemente colposi che hanno concorso al mantenimento della detenzione. . . Nel giudizio di merito non sono emersi elementi che hanno contrastato l'effettivo verificarsi dei fatti che hanno condotto all'emissione del provvedimento custodiale, poggiando l'assoluzione sulla valutazione di insufficienza degli elementi indizianti ai fini di una declaratoria di responsabilità. Sussiste, quindi, la causa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione".
Ha proposto ricorso per cassazione il OC, a mezzo del proprio difensore deducendo:
1) vizio di motivazione ex art. 606, lettera e), c.p.p. in quanto la Corte territoriale avrebbe in sostanza formulato un giudizio di colpevolezza contrastante con la pronuncia assolutoria divenuta irrevocabile, nonché ravvisato gli estremi di una condotta colposa che sarebbe stata ritenibile soltanto ove fossero emerse nel giudizio di merito circostanze scriminanti da costui colpevolmente taciute nella fase delle indagini preliminari, avendo il giudice della riparazione censurabilmente elevato al rango di comportamenti gravemente colposi, ostativi al riconoscimento del diritto invocato, il silenzio e la reticenza dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia ed una successiva versione inveritiera dei fatti data nel corso di interrogatorio davanti al pubblico ministero;
2) violazione di legge in ordine alla condanna del OC al pagamento delle spese del giudizio sulla riparazione, non essendovi alcuna previsione al riguardo nell'art. 315 c.p.p. trattandosi di procedimento penale, e non già civile per il quale ultimo vale la regola della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, in requisitoria scritta datata 27 febbraio
2007, chiesto il rigetto del ricorso affermando che:
1) il OC pose in essere una serie di comportamenti tali da avere dato luogo all'adozione della misura, e colposamente non addusse alcuna spiegazione atta a giustificare tale
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condotta, ciò avendo integrato un comportamento gravemente colposo sinergicamente connesso alla ingiusta detenzione;
B) correttamente sono state poste a carico dell'istante le spese del procedimento, avendo la Corte di legittimità più volte enunciato il principio secondo il quale il procedimento di cui all'art. 314 c.p.p. ha natura civile pur se inserito in una procedura innanzi al giudice penale, sicchè il carico delle spese sostenute dalla controparte vittoriosa va addossato alla parte soccombente.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato tempestivamente memoria nella quale, richiamati i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, anche a Sezioni
Unite, in tema di dolo o colpa grave ex art. 314 c.p.p., ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato richiamando unicamente, in ordine alla specifica vicenda processuale in esame, quanto osservato dalla Crte territoriale "in merito al viaggio effettuato con gli autori della rapina, al soggiorno presso lo stesso albergo, rimanendo nell'area di Genova per più di 10 giorni”.
Osserva la Corte che il motivo di ricorso sopra indicato sub 1), con il quale è stato dedotto vizio di motivazione (anche per "travisamento del fatto”) ai sensi dell'art. 606, comma 1,
lettera e) c.p.p. è articolato come segue.
Il giudice della riparazione, nell'affermare che nel giudizio di merito, cui era seguita pronuncia assolutoria per insufficienza degli indizi, non erano emersi elementi contrastanti con l'effettivo verificarsi dei fatti che avevano condotto alla emissione della misura custodiale, ha in sostanza voluto rappresentare un giudizio di colpevolezza del prevenuto, essendo incorso in palese illogicità ed in travisamento del fatto nel rendere una valutazione di segno opposto da quella operata dal giudice di merito con sentenza passata in giudicato.
Solo ove nel corso del processo il OC "avesse estratto dal cilindro nuove prove, come ad esempio il classico alibi di ferro per il giorno del delitto, facendo emergere circostanze dolosamente o colposamente sottaciute durante le indagini preliminari, si sarebbe potuto seriamente rinvenire un comportamento preclusivo al ristoro". In realtà l'ordinanza impugnata ha rimproverato all'istante di avere mentito nel corso degli interrogatori, su fatti e spostamenti che risalivano a ben cinque anni prima, così avendo illogicamente ed illegittimamente attribuito rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave ex art. 314 c.p.p. al silenzio od alla reticenza in sede di interrogatorio od all'affermazione, in quella stessa sede, di circostanze inveritiere, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia,e senza che l'avere effettuato il viaggio
LB-Genova e ritorno in compagnia dell'ZU e del De MO potesse integrare, ex se, colpa grave, mentre era emersa anche, per dichiarazione dell'accertatore, la inaffidabilità della indagine eseguita sul guanto rinvenuto nell'autovettura rubata.
Orbene, il primo profilo di censura interno al motivo in esame è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, laddove ha affermato che nel giudizio di merito è stata negata l'esistenza dei fatti materiali sulla base dei quali è stata emessa l'ordinanza custodiale, anche se tali fatti non sono stati ritenuti tali da configurare indizi di gravità tale da integrare la prova di responsabilità per i reati ascritti, non ha affatto - diversamente da quanto il ricorrente opina reso un'affermazione contrastante con il giudizio di non colpevolezza che è stato formulato con la sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile., ma ha semplicemente evidenziato nell'ottica propria dell'indagine sulla
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eventuale sussistenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi postisi in rapporto sinergico con l'adozione ed il mantenimento del provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, indagine che va condotta in subiecta materia tenendo presente anche quanto affermato nella motivazione della pronuncia assolutoria che la materiale verificazione di quei fatti che erano stati valorizzati dal giudice per le indagini preliminari nella ordinanza custodiale alla stregua di gravi indizi di colpevolezza (e che, invece, non sono stati qualificati come prova di responsabilità dal giudice di merito) non è risultata smentita all'esito del giudizio.
Diverso discorso va fatto, però, per quanto la successiva argomentazione, interna al motivo in esame, che riguarda la ritenuta natura gravemente colposa dei comportamenti tenuti dall'imputato, ostativa, ai sensi del primo comma dell'art. 314 c.p.p., al riconoscimento dell'equo indennizzo disciplinato nella suddetta disposizione di legge.
Premesso che le condotte che sono state qualificate come connotate da colpa grave, costituite dall'essersi il OC avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p e nell'avere reso, in successivo interrogatorio davanti al pubblico ministero dichiarazioni in ordine ai movimenti propri e dei due coindagati sul territorio che sarebbero state smentite dalle risultanze dei flussi sul telefono cellulare di uno di questi ultimi nel periodo ricompreso tra la partenza del terzetto da LB ed il rientro in terra di Sardegna attengono al mantenimento della misura cautelare restrittiva della libertà personale, e non già all'adozione della misura medesima, va osservato quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass. Sez. IV 17-10-2006, n. 39528, P.G. in proc. Ascione ed altro) il principio di diritto secondo il quale la "colpa grave", prevista dall'art. 314, comma primo, c.p.p., non può mai fondarsi sul mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale dal quale è scaturita la assoluzione, sia esso relativo agli interrogatori di P.M. e G.l.p. nel corso delle indagini preliminari, sia che si tratti di esame dibattimentale, perché la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere ex se per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto delle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi é stato privato della libertà personale, ma soprattutto perché
l'imputato e il difensore che hanno scelto tali strategie hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioé il "diritto a non rispondere" (art. 64, comma terzo, lett. b) c.p.p.).
La colpa dell'interessato, idonea ad escludere il diritto all'equa riparazione non può fondarsi, dunque, sul solo silenzio serbato in sede di interrogatorio (Cass. Sez. IV 4-10-
2005, n. 45154, Soreca), ed anche quell'orientamento giurisprudenziale richiamato
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nell'ordinanza gravata di ricorso (vedasi, per tutte, Cass. Sez. IV, n. 15140, Caria ed altro)
- secondo cui il comportamento silenzioso o mendace tenuto dall'imputato davanti all'interrogante può essere valutato nel giudizio di cui all'art. 314 c.p.p. ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione afferma che comunque tale comportamento deve, per escludere sotto il profilo della colpa grave, il diritto all'equo indennizzo sotto il profilo dell'ingiustificato mantenimento della misura restrittiva adottata, porsi come "ulteriore" rispetto ad altra condotta antecedente, da qualificarsi come gravemente colposa, ritenuta sinergica all'evento-detenzione
Inoltre va osservato che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente (cfr.
Cass. Sez.III 13-2-2008, n. 13604, Pischedda ed altro;
Sez. IV 17-10-2007, n. 4154,
Maugeri; Sez. IV 15-2-2006, n. 18711, Carpito;
Sez. IV 14-2-2006, n. 24355, Isufi ed altro
Sez. IV, 12-1-2006, n. 14439; Marconi ed altro;
Sez. IV 18-3-2003, n. 16370, Giugliano;
Sez. IV 19-2-2003, n. 15143, Macrì ed altro;
Sez. IV 7-10-1994, n. 1365, Min. Tesoro in proc. AN ed altro;
Sez. VI 18-12-1991, n. 4189, Ruzzi), l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna che costituiscono legittimo esercizio del diritto di difesa - possono rilevare
- sotto il profilo di dolo e della colpa grave soltanto laddove il soggetto non abbia riferito circostanze, ignote agli organi inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi acquisiti in sede investigativa e posti a fondamento dl provvedimento cautelare, caducando il valore indiziante dei medesimi.
Ben s'intende, infatti, che qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, egli non può fondatamente dolersi della ingiusta detenzione, in quanto il silenzio serbato ha assunto il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi sia a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà.
In definitiva, qualora l'indagato (o imputato) sia in grado di fare presenti o di dimostrare circostanze fattuali o plausibili ragioni, non note al magistrato perché non emerse dalle indagini, in ordine ai singoli elementi ascrittigli nel provvedimento restrittivo della libertà personale, idonee a neutralizzare i gravi indizi di colpevolezza rilevati a suo carico ed a ricondurre la sua complessiva attività, attribuitagli come illecito penale, nell'orbita del lecito, ove ciò egli non faccia si è in presenza mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli a lui noti, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, può valere però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa.
Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ravvisato, come già si è detto, la colpa grave del OC, causativa del mantenimento della misura, in due comportamenti tenuti dall'indagato :
1) l'essersi costui avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p.;
2) l'avere il presetto OC, interrogato dal Pubblico ministero in data successiva a quella di esecuzione della misura e prima che il GIP respingesse la sua richiesta di sostituzione della custodia in carcere in atto con gli arresti domiciliari, ammesso di essersi recato a
Genova con i coimputati De MO ed ZU il 17 settembre 1998 e di avere fatto ritorno con loro in Sardegna il 29 settembre, adducendo però che essi intendevano recarsi in
Svizzera e, giunti al confine, si erano accorti di non possedere documenti validi per
6 l'espatrio, sicché avevano "vagato per qualche giorno fino a raggiungere l'abitazione della sorella del TI a Roma, qualche giorno prima della partenza", mentre era risultato che l'utenza telefonica in uso all'ZU era rimasta nell'area TIM di Genova dal 17 al 27
settembre, che il giorno della rapina (28 settembre) non era stato registrato traffico su tale utenza, e che il successivo giorno 29, data dell'imbarco a Civitavecchia per il ritorno ad
LB, era stata impegnata l'area di Roma.
Orbene, quanto al comportamento di cui sub 1), si è in presenza di un mero silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, che costituisce legittimo esercizio della facoltà difensiva di non rispondere ed è, come tale, inidoneo ex se a fondare la ravvisata colpa grave.
Detto comportamento non è neppure suscettibile di essere considerato come oggetto di una globale valutazione (unitamente ad altri qualificabili come connotati da colpa grave e sinergicamente connessi alla adozione della misura restrittiva ed al mantenimento della stessa) sotto il profilo, non ravvisato dal giudice della riparazione, della mancata allegazione di elementi, noti soltanto all'interrogato, idonei ad inficiare il quadro indiziario posto a base dell'adottato provvedimento restrittivo.
Quanto, poi, alle successive dichiarazioni rese nel corso di interrogatorio avanti il P.M. di
Nuoro, si tratta, secondo la Corte territoriale, di affermazioni smentite dalle risultanze
MEANa prescindere dal rilievo relative al traffico telefonico sull'utenza del coimputato ZU, ma che i termini di tale smentita non sono neppure stati chiaramente indicati nel provvedimento impugnato, nel quale la riportata affermazione del OC di avere costui ed i coindagati, dopo l'asserita forzata rinuncia all'ingresso in Svizzera, “vagato per qualche giorno", senza indicazione alcuna dei luoghi di tale "vagare" (teoricamente collocabili nell'area TIM di Genova, in mancanza della richiesta specificazione) non evidenzia una decisa incompatibilità con l'area di attività della utenza cellulare dell'ZU, ed a prescindere altresì dall'affermazione del ricorrente che non può farsi "derivare dalla presenza in una determinata ara geografica di un soggetto la contestuale presenza colà del soggetto stesso” - si tratta semplicemente di un mendacio a scopo difensivo (e non può farsi colpa all'indagato per essersi difeso mentendo) che, non sostenendosi nell'ordinanza emessa dal giudice della riparazione essere stato tale da celare una diversa realtà nota all'interrogato e che ove palesata, avrebbe impedito il mantenimento della misura custodiale in atto, va considerato, ai fini di quanto qui interessa alla stregua di quanto si è osservato in ordine all'essersi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere in sede di precedente interrogatorio ex art. 494 c.p.p..
At h In definitiva, deve ritenersi corretta - a fonte della motivazione dell'ordinanza impugnata e delle particolarità del caso di specie - l'affermazione del ricorrente che: " Se, e solo se, in effetti, nel corso del processo il Signor OC avesse estratto dal cilindro nuove prove, come il classico alibi di ferro per il giorno del delitto facendo emergere risultanze dolosamente o colposamente sottaciute durante le indagini preliminari, si sarebbe potuto seriamente rinvenire un comportamento preclusivo al ristoro", esistendo a carico dell'indagato un onere di allegazione di circostanze favorevoli, peraltro insussistenti nel caso concreto.
In effetti, il giudice della riparazione non ha accertato elementi taciuti o falsamente rappresentati in ordine ai quali vi fosse, per l'indagato, un onere di rappresentazione e allegazione, per poi passare alla valutazione del sinergico nesso di relazione tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse avessero influito, concausalmente, sul mantenimento dello stato detentivo.
Infine, in ordine a quanto narrativamente esposto nell'ordinanza impugnata e in parte richiamato nella memoria del Ministero - l'avvenuta partenza del terzetto da LB, l'avere essi alloggiato all'Hotel S.Marco di Genova la notte tra il 17 e il 18 settembre 1998,
l'essersi costoro imbarcati per LB il 29 settembre giorno successivo a quello della rapina, il rinvenimento, all'interno dell'autovettura rubata il 25 settembre 1998 ed utilizzata nella commissione della rapina, di un guanto recante tracce biologiche giudicate compatibili con i reperti sicuramente attribuibili al OC - la Corte territoriale, pur avendo affermato che tale "comportamento precedente ha offerto i gravi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza di custodia cautelare" non ha affatto indicato le ragioni per le quali le citate risultanze sarebbero state dimostrative di un comportamento del OC connotato da colpa grave, ostativa al riconoscimento all'equo indennizzo per quella detenzione che l'intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento vale, da sola, a qualificare come
"ingiusta" ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
E' pertanto mancata una effettiva e motivata valutazione sotto il profilo che qui interessa del pur descritto comportamento tenuto dall'odierno ricorrente prima che questi venisse colpito della ordinanza custodiale, mentre (Cass. Sez. IV 9-10-2007, n. 1577, Fissenko ed altro) il giudice della riparazione deve, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 314 c.p.p., valutare anche il comportamento tenuto dal soggetto che ha fatto istanza di equo indennizzo per ingiusta detenzione prima dell'emissione del provvedimento restrittivo così come quello tenuto dal medesimo in h 8 occasione della esecuzione della misura e dei successivi interrogatori, ai fini di un possibile giudizio globale in ordine alla ravvisabilità di una condotta qualificabile come dolosa o gravemente colposa ai sensi e per gli effetti del citato art. 314, sicché la non motivatamente valutata sotto il profilo suddetto condotta “antecedente" non può essere considerata come comportamento doloso o colposo “ulteriore" rispetto a quello integrato dalla mancata od in veritiera risposta dl OC nel corso dei citati interrogatori ai quali costui è stato sottoposto.
Per le ragioni sin qui illustrate assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso il secondo motivo concernente la condanna dl OC alla rifusione al Mnistero dell'Economia
e delle Finanze delle spese relative al giudizio sulla domanda ex art. 314 c.p.p.
l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice a quo il quale si atterrà, nella necessaria indagine, da condursi valutando l'intero comportamento tenuto dall'odierno ricorrente sia antecedentemente sia successivamente alla privazione della libertà personale (vedasi Cass. Sezioni Unite 26-6-2002, n. 34559, Min. Tesoro in proc. De
Benedictis), in ordine all'avere OC IO dato causa, o concorso a darla, alla custodia cautelare subita per dolo o colpa grave, ai principi di diritto enunciati nella presente sentenza.
Allo stesso giudice va altresì rimesso il regolamento tra le parti processuali delle spese sostenute dalle medesime per il presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, cui rimette anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo grado di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio, in Roma, il 23 settembre 2008.
Il Presidente
Il Consigliere estensore
'Suello lllon'
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2008 MADCASS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angefilli
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