Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna costituiscono legittimo esercizio del diritto di difesa, ma possono rilevare ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave quando l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2008, n. 47041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47041 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 12/11/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 2090
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 014321/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZE FR N. IL 07/10/1977;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 01/02/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola Carlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TA ES propone ricorso avverso l'ordinanza in data 1/8 febbraio 2007 della Corte di Appello di Roma che ha respinto la domanda per la ingiusta detenzione subita dal 27.12.1997 al 23.2.98, in carcere, e, poi, fin al 25.6.1998, agli arresti domiciliari, nell'ambito del procedimento in cui gli era stato contestato il reato di detenzione e messa in circolazione di banconote contraffatte. Il suindicato procedimento si era concluso con la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28.9.04, per lui irrevocabile il 31.1.05, di conferma della sentenza del Tribunale di Roma che lo aveva mandato assolto per non aver commesso il fatto. La Corte di Appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha ritenuto di escludere il diritto alla ingiusta detenzione subita dal TA sul rilievo che lo stesso avesse dato causa per colpa grave all'applicazione della misura cautelare per il comportamento processuale tenuto, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere avanti al Gip e rimanendo assente in dibattimento, così che non offriva al Giudice alcuna giustificazione.
Il TA, a fondamento del ricorso, deduce la manifesta illogicità della motivazione:
- con riferimento alla dedotta assenza al dibattimento, rileva che anche se si dovesse ritenere che l'assenza al dibattimento costituisca condotta idonea ad integrare la colpa grave, si sarebbe dovuto rilevare che l'imputato, inizialmente e, fino a quando non era stata revocata la misura cautelare, era stato presente al processo e, comunque, che non può affermarsi che l'assenza dell'imputato al dibattimento costituisca condotta idonea ad integrare la colpa grave. - con riferimento alla mancata risposta all'interrogatorio di garanzia, osserva che non poteva individuarsi colpa grave nell'esercizio di una facoltà riconosciuta all'imputato, altrimenti, si sarebbe dovuto riconoscere valenza probatoria alle dichiarazioni di non colpevolezza rese dagli imputati.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con la sua requisitoria scritta, l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, costituendosi, ha chiesto che l'impugnazione sia dichiarata improponibile, inammissibile e, comunque, infondata nel merito.
Il ricorso è fondato, in conformità alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha evidenziato la manifesta illogicità motivazionale della ordinanza impugnata, avendo ravvisato la condotta colposa in un legittimo comportamento processuale, palesemente estraneo alle ragioni che hanno determinato remissione del provvedimento restrittivo ingiusto. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per valutare se colui che la ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza, da parte di quest'ultimo, di un comportamento, che riveli eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito, che è incensurabile in sede di legittimità, quando presenti i suddetti caratteri. Nell'eseguire tale accertamento il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima sia dopo la perdita della libertà personale, a prescindere dalla conoscenza da parte di quest'ultimo dell'inizio dell'attività d'indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se detta condotta abbia integrato estremi di reato ma soltanto se sia stata il presupposto, che abbia ingenerato, pur se in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna - che costituiscono legittimo esercizio del diritto di difesa - possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave laddove il soggetto non abbia riferito circostanze, ignote agli organi inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi acquisiti in sede investigativa e posti a fondamento del provvedimento cautelare.
In tale ipotesi, il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi è un onere di rappresentazione e allegazione non potendo tale elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo.
Nel caso in esame, il silenzio del TA è stato valutato dal giudice della riparazione, in una con l'assenza al dibattimento, circostanza, quest'ultima, peraltro, non del tutto esatta, in quanto l'imputato, inizialmente, è stato presente al dibattimento, quale unico elemento negativo, senza che sia stato operato alcun accertamento in ordine agli elementi taciuti, rispetto ai quali l'indagato aveva un onere di rappresentazione e allegazione per contrastare il quadro indiziario emerso a suo carico. Pertanto, in considerazione dei principi sopra esposti, la motivazione dell'ordinanza impugnata è manifestamente illogica, non avendo il giudice della riparazione ne' considerato, oltre al silenzio serbato, altri elementi di condotta idonei ad integrare la colpa grave o il dolo ne' evidenziato gli argomenti taciuti e, in seguito, eventualmente emersi, rispetto ai quali l'indagato aveva un onere di rappresentazione e allegazione per contrastare il quadro indiziario delineatosi a suo carico, ne' valutato come il comportamento collaborativo avrebbe potuto influire sullo stato detentivo.
La suddetta illogicità di motivazione comporta l'annullamento con rinvio al giudice a quo del provvedimento impugnato. La Corte di appello di Roma provvedere anche la liquidazione delle spese tra le parti di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008