Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
Nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che ha natura civilistica ed è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, il giudice, ai fini della valutazione della colpa grave ostativa all'equo indennizzo, può valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato, decidendo se necessiti o meno - nel caso concreto - del concorso di altri elementi di colpa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva escluso il diritto dell'interessato all'equo indennizzo - richiamando unicamente il silenzio dallo stesso tenuto in sede di interrogatorio -, poiché, essendo dubbia l'individuazione fisica dell'interessato, egli non aveva alcuna possibilità di giustificare un comportamento a sé sfavorevole).
Commentario • 1
- 1. Art. 643 - Riparazione dell’errore giudiziariohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2008, n. 48247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48247 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento