Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2008, n. 48247
CASS
Sentenza 13 novembre 2008

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Massime1

Nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che ha natura civilistica ed è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, il giudice, ai fini della valutazione della colpa grave ostativa all'equo indennizzo, può valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato, decidendo se necessiti o meno - nel caso concreto - del concorso di altri elementi di colpa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva escluso il diritto dell'interessato all'equo indennizzo - richiamando unicamente il silenzio dallo stesso tenuto in sede di interrogatorio -, poiché, essendo dubbia l'individuazione fisica dell'interessato, egli non aveva alcuna possibilità di giustificare un comportamento a sé sfavorevole).

Commentario1

  • 1Art. 643 - Riparazione dell’errore giudiziario
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2008, n. 48247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48247
Data del deposito : 13 novembre 2008

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