Sentenza 5 novembre 2002
Massime • 1
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2002, n. 34181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34181 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. BATTISTI MARIANO CONSIGLIERE
2. Dott. COSTANZO ENZO "
3. Dott. CHILIBERTI ALFONSO "
4. Dott. GALBIATI RUGGERO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) UA AL N. IL 11/05/1946;
Contro
2) MINISTERO DEL TESORO;
avverso ORDINANZA del 14/12/2001, CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal consigliere BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Napoli, con ordinanza del 14 dicembre 2001, poneva in evidenza che il g.i.p. del tribunale di Napoli, con ordinanza del ottobre 1996, aveva emesso, nei confronti di RO NO, in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ordinanza di custodia cautelare in carcere, che la carcerazione si era protratta sino al 21 ago t 1997 ed era stata sostituita dagli arresti domiciliari sino al 10 ottobre 1997 e che NO con sentenza, del 20 febbraio 2001, della corte di appello di Napoli era stata assolta dalla imputazione ascrittale per non aver commesso il fatto e, ciò premesso, rigettava la domanda di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita, proposta dalla NO, ritenendo che quest'ultima avesse dato o concorso a dare a causa, per colpa grave, alla custodia cautelare.
2 - La corte, osservato che dal verbale di interrogatorio, reso dall'indagata il 16 ottobre 1996, si evinceva che erano state elevate numerose contestazioni derivanti dalla difformità, nota al giudice in quel momento, tra le dichiarazioni della NO e quelle rese da altri coimputati già arrestati ed interrogati", affermava che le discordanze constatate dal g.i.p. - non solo tra la versione dei fatti fornita dalla NO e quella degli altri coimputati, ma anche rispetto alle intercettazioni telefoniche e a tutte le altre risultanze investigative, tra cui appunto quella che effettivamente la NO aveva avuto contatti con alcuni esponenti di spicco dell'associazione criminosa, ricevuti in un albergo gestito a Rimini - imponevano, in quel momento. di ricorrere all'emissione della ordinanza di. custodia cautelare in carcere".
3 - Il difensore, ricorrendo per cassazione, denuncia, con il primo motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p, in relazione agli artt. 314 315 c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche implicitamente da questa richiamate" e, con il secondo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza ed illogicità della motivazione, in relazione agli artt.314 e 315 c.p.p.". a - Deduce, nel primo motivo, che, "l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, pur costituendo un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, richiede che l'onere di provare l' esistenza dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto del richiedente non gravi su quest'ultimo, ma, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., su colui il Ministero del Tesoro, che ha interesse ad eccepire l'esistenza di tali fatti, Ministero che, nel caso in esame, non si è costituito, donde la violazione di legge per avere la corte di merito fatto valere un fatto impeditivo o estintivo che soltanto convenuto poteva eccepire".
Chiarisce, inoltre, che "il fatto che l'equa riparazione non spetti qualora chi la richiede abbia dato o concorso a dare causa alla privazione della propria libertà personale per dolo o colpa grave non costituisce un presupposto della legittimatio ad processum, che debba essere verificato dal giudice, ma una mera condizione dell'accoglimento della domanda, che soltanto il convenuto può contestare".
b - Deduce, con il secondo motivo, che innegabile il vizio di motivazione dell'ordinanza 'atteso che l'iter che ha condotto alla decisione si dimostra incompleto, avulso dalle risultanze di causa e, soprattutto, privo del necessario rigore di consequenzialità, non avendo l'ordinanza impugnata evidenziato alcun comportamento specifico caratterizzato da dolo o da colpa grave che abbia dato o concorso a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà" - Il ministero del Tesoro si costituisce con una memoria nella quale rileva, tra l'altro, che compito del giudice accertare, prescindendo dall'eccezione in tal senso del Ministero del Tesoro, se colui che chiede l'equa riparazione abbia dato o concorso a dare causa, per dolo o per colpa grave, alla custodia cautelare.
4 - Il difensore, con apposita memoria, insiste nella tesi della assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
5 - Il procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, osserva che 'il provvedimento appare viziato sotto il profilo del difetto: i motivazione poiché il giudice non spiega in che modo la condotta della interessata sia stata gravemente colposa e abbia influenzato l'adozione della misura cautelare".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è manifestamente infondato.
Se, come afferma il ricorrente, il non avere, il richiedente, dato o concorso a dar causa per dolo o per colpa grave alla custodia cautelare non costituisce un presupposto della legittimatio ad processum, ma una mera condizione dell'accoglimento della domanda, le conseguenze da trarsi non sono quelle prospettate nel motivo. Ed, invero, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, "in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento dello stato di custodia cautelare è causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, sicché l'assenza di siffatta causa costituisce una condizione dell'azione che, come tale, va verificata dal giudice. indipendentemente dalla deduzione della parte (Cass., 30 novembre 1993, Legnavo). Volendo approfondire l'argomento, deve ricordarsi che per condizioni dell'azione si intendono le condizioni necessarie perché il giudice possa dichiarare esistente ed attuare la volontà di legge invocata dall'attore, ed è noto che, secondo autorevolissima dottrina, la prima condizione dell'azione è "l'esistenza di una volontà di legge che garantisca ad alcuno un bene obbligando il convenuto ad una prestazione".
Ma, se é questa la prima condizione dell'azione, occorre riconoscere che la norma dell'art. 314, dopo avere previsto, nella prima parte, il diritto all'equa riparazione a favore di chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto della legge come reato, allorché puntualizza, nella seconda parte, che non ha diritto all'equa riparazione chi abbia dato o concorso a dare causa, per dolo o per colpa grave, alla custodia cautelare, altro non fa che negare l'esistenza di una volontà di legge che garantisca quel bene, che negare che il diritto all'equa riparazione sia diritto che, in quel caso, possa essere vantato.
Ne consegue che il giudice, non potendo non accertare se v'è una legge che garantisca quel bene, qualora il richiedente abbia dato o concorso a dare causa per dolo o per colpa grave alla custodia cautelare, deve, anche d'ufficio, prendere atto, della inesistenza di una volontà della legge, della inesistenza di una delle condizioni dell'azione devi prendere atto, cioè, che l'azione non t sorretta una norma che garantisca un bene a qualcuno. La condizione dell'azione non ha nulla a che vedere, ovviamente, - e in questo errore sembra in correre il ricorrente - con le eccezioni in senso proprio, le quali per definizione non sono rile vabili d'ufficio, non negandosi, con le stesse, l'esistenza, ab origine, di una volontà di legge e, quindi, del diritto, ma obiettandosi che, successivamente alla nascita del diritto previsto dalla legge, si sono verificati fatti che lo hanno estinto o impedito (si pensi all'eccezione di pagamento o all'eccezione di prescrizione), fatti che, non escludendo in astratto il diritto, come lo esclude l'inesistenza di una volontà della legge, non possono essere rilevati se non da chi ha interesse a dimostrare l'inesistenza del diritto nel caso concreto.
2 - Il secondo motivo è fondato.
Come osservano sia il ricorrente, sia il procuratore generale, l'ordinanza impugnata assolutamente priva di motivazione nell'escludere il diritto all'equa riparazione per avervi dato o concorso a dare causa la NO per colpa grave.
E' superfluo ricordare che la motivazione consiste nella indicazione delle ragioni che giustificano il dictum, il dispositivo, e che queste ragioni mancano quando si risolvono, come nella specie, in una mera indicazione di atti senza la benché minima, sia pure sintetica, esposizione del contenuto di quegli atti per consentire di accertare se la relativa interpretazione è scevra di vizi logico-giuridici.
La NO, secondo la corte di appello, avrebbe rilasciato dichiarazioni contrastanti con quelle di altri indagati e con quanto era emerso dalle intercettazioni telefoniche.
Ma, nell'ordinanza non v'è neppure una proposizione sul contenuto delle dichiarazioni della NO, su quello delle dichiarazioni degli altri indagati, su quello delle intercettazioni, sicché è davvero impossibile, in questa sede, rendersi conto se la corte di merito abbia interpretato quegli atti ì da evincerne, in termini logicamente corretti, condotte, poste in essere dalla NO con colpa grave, eziologicamente, anche se non esclusivamente, determinanti la privazione della libertà.
Né aggiunge alcunché l'affermazione, che si legge nell'ordinanza, secondo la quale la NO aveva avuto contatti con alcuni esponenti di spicco dell'associazione mafiosa ospitandoli nell'albergo da lei gestito in Rimini.
È, infatti, di tutta evidenza che andava dimostrato, non solo che la NO aveva avuto a che fare con dei mafiosi, ma che sapeva che quegli esponenti di spicco dell'associazione mafiosa erano tali e che lo sapeva per avere avuto con gli stessi, già nel passato, con macroscopica imprudenza - colpa grave - determinati rapporti. Non costituisce - innegabile - condotta connotata da colpa grave dare ospitalità in albergo ad un mafioso se non si arricchisce quel dato di fatto, di per sé neutro, con l'indicazione di altri dati fattuali che gli facciano assumere un determinato significato.
3 - Ciò premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Napoli che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La corte di cassazione, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Napoli alla quale riserva anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 AGOSTO 2003.