Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 29967
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.

Commentari5

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    https://www.filodiritto.com/

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    Secondo quanto disposto dagli artt. 314 e 315 c.p.p. all'imputato è riconosciuto il diritto ad ottenere un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente. Diritto introdotto nel vigente codice a seguito di un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (art.5, paragrafo 5, C.E.D.U.). Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta “Legge Carotti”. In particolare, è stato aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un'ingiusta detenzione, e nel contempo il termine ultimo per proporre domanda di riparazione. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 29967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29967
Data del deposito : 2 aprile 2014

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