Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.
Commentari • 5
- 1. Art. 643 - Riparazione dell’errore giudiziariohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …
Leggi di più… - 2. Ingiusta detenzione: non basta il silenzio dell’indagato per escludere il diritto all’indennizzoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 settembre 2021
- 3. Innocente ma connivente? Niente risarcimento per carcere ingiusto (Cass. 30796/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
- 4. Diritto alla equa riparazione per ingiusta detenzione e diritto di difesa: un’auspicata quanto ardua conciliazioneFrancesco Esposito · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 14 luglio 2017
- 5. Quali sono le cause ostative al risarcimento per ingiusta detenzionePignanelli Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2016
Secondo quanto disposto dagli artt. 314 e 315 c.p.p. all'imputato è riconosciuto il diritto ad ottenere un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente. Diritto introdotto nel vigente codice a seguito di un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell'uomo (art.5, paragrafo 5, C.E.D.U.). Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta “Legge Carotti”. In particolare, è stato aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un'ingiusta detenzione, e nel contempo il termine ultimo per proporre domanda di riparazione. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 29967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29967 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/04/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 944
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 26801/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC NI, nato a [...] il [...];
nei confronti del:
Ministero dell'economia e delle finanza;
avverso la ordinanza del 08/05/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza emessa in data 8 maggio 2013, giudicando in sede di rinvio, ha respinto nuovamente la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta da UC NI.
Per quanto qui interessa, la Corte del merito ha premesso che, in data 9 giugno 2008, il Gip di Milano aveva emesso nei confronti dell'istante un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con la quale gli si contestavano - al capo 40) ed al capo 51) - due reati di rapina pluriaggravata per essersi il UC, nei rispettivi episodi contestati, impossessato, in concorso con numerose altre persone, alcune delle quali non identificate, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di somme di denaro mediante violenza nonché mediante minacce di morte ed i fatti commettendo nel campo nomadi "Villaggio Lambro Meridionale" il 28 luglio ed il 30 novembre 2007.
Dopo aver precisato che, con sentenza del Gip di Milano del 10 aprile 2009, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2009, il UC fu assolto da tutte le accuse, confluite nella riformulazione di un nuovo capo d'imputazione contrassegnato dal n. 36), per non aver commesso il fatto, venendo contestualmente scarcerato, la Corte territoriale ha evidenziato come una precedente istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione fosse stata già rigettata e l'ordinanza (della quale venivano riportati i contenuti motivazionali) era stata annullata, con rinvio, dalla Corte di cassazione che aveva osservato come il giudice della riparazione fosse certamente tenuto a valutare i rapporti di frequentazione della persona nel contesto nel quale erano stati perpetrati i delitti oggetto di indagine, e poteva quindi ritenerli "manifestazione di una condotta gravemente imprudente", ma soltanto "dopo averne tuttavia accertato le ragioni ed averne definito la reale natura, ed ancora dopo avere adeguatamente argomentato in punto di sussistenza del nesso di causalità tra la stessa condotta e l'adozione dell'ingiusto provvedimento restrittivo, la cui presenza rappresenta il requisito indispensabile ai fini del diniego dell'istanza riparatoria" e come, nella specie, il precedente provvedimento del Giudice della riparazione non avesse chiarito la natura dei rilevati rapporti" e non avesse "indicato perché ed in quali termini tale condotta avesse quanto meno contribuito all'adozione del provvedimento custodiale" non essendo stata individuata alcuna condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante che avesse potuto contribuire al mantenimento della condizione carceraria, protrattasi per circa dieci mesi. Di conseguenza, dopo aver riportato gli elementi posti alla base dei titoli restrittivi emessi nei confronti del ricorrente, la Corte di appello ha ricordato le ragioni dell'assoluzione, pronunciata dal Gup nei confronti del UC, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sul rilievo che, sebbene indicato da tutti e tre i testimoni in tre verbali di riconoscimento fotografico, tali individuazioni non potevano ritenersi soddisfacenti per le difformità che comunque sussistevano rispetto alle reali caratteristiche fisiche della persona accusata, sia con riferimento al colore dei capelli e sia per gli spessi occhiali da vista, che portava, occhiali che non erano stati indicati da nessuno dei tre testimoni.
Secondo la Corte territoriale, nonostante tali discrasie avessero comportato l'assoluzione del UC, i rapporti di frequentazione del ricorrente con molti dei soggetti giudicati (e condannati) nel procedimento in esame permetteva di ribadire una pronuncia di rigetto della richiesta riparatoria e tanto sul rilievo che, nei reati contestati in concorso, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. Nella specie, il UC abitava stabilmente nel campo nomadi "Villaggio Lambro Meridionale", nel quale, per tanto tempo, erano state commesse condotte illecite il cui concatenarsi era da ritenersi assolutamente certo.
Egli sapeva di essere stato riconosciuto come uno degli autori di siffatti reati attraverso elementi di riconoscimento la cui oggettività trovava riscontro nella carta d'identità, datata 4 giugno 2003, dalla quale emergeva già che egli non portasse occhiali e avesse i capelli brizzolati (sì che la mancata menzione degli occhiali da parte di tutte le parti lese e l'indicazione di un colore di capelli simile alla sfumatura descritta trovano un valido appiglio nelle caratteristiche soggettive indicate nel documento). Avvalendosi poi della facoltà di non rispondere, egli nulla aveva inteso dire sui rapporti avuti con i soggetti indicati come concorrenti e condannati per tutta una serie di rapine. La scelta di non rispondere, che per giurisprudenza costante rappresenta uno degli elementi di giudizio idonei ad escludere l'accoglimento della domanda riparatoria, era da ritenersi particolarmente significativa in un caso del genere, nel quale appunto i numerosi coimputati di UC avevano ripetutamente compiuto rapine che vedevano il coinvolgimento di un grande numero di persone stabilmente insediate nel predetto campo nomadi, molte delle quali rimaste ignote, ma ciascuna consapevole di operare, vuoi avvicinando la malcapitata vittima, vuoi accompagnandola nel campo, vuoi minacciandola una volta entrata in una delle baracche, vuoi materialmente privandola del denaro che essa aveva con sè, vuoi intimorendola ancora con grida e clamori atti a prospettare un possibile intervento delle forze dell'ordine e invitandola con le dovute maniere a lasciare in tutta fretta il campo.
A tale abituale contesto, il UC non aveva mai contrapposto concreti elementi per indicare - se non prese di posizione contrarie ad un ripetersi così continuo delle condotte - quanto meno fonti di reddito idonee a consentire il proprio sostentamento, avendo anzi affermato, nell'interrogatorio del 18 giugno 2008, di lavorare soltanto saltuariamente, senza affatto precisare il significato di tale asserzione, con la conseguenza che siffatta situazione, nella quale la decisione della persona di nulla riferire del contesto ambientale nel quale continuamente si muoveva, rappresentava una netta e deliberata forma di connivenza e la scelta di non rispondere, consapevolmente e volontariamente protratta per tutto il tempo della detenzione, assumeva pertanto proprio quel ruolo sinergico rispetto alla genesi e al mantenimento del regime custodiale, impeditivo dell'accoglimento della domanda riparatoria.
2. Ricorre per cassazione UC NI, tramite il difensore, denunciando violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c) ed affidando il ricorso ad un unico complesso motivo con il quale lamenta l'illogicità, la contraddittorietà e l'illegittimità della motivazione laddove ha ravvisato la sussistenza dei profili della colpa grave in capo al UC, ostativi del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, e non si è attenuta ai principi fissati nella fase rescindente con l'annullamento della precedente ordinanza.
Si assume come l'apparato argomentativo fondi in via esclusiva su due elementi ritenuti dal ricorrente entrambi inidonei, nel caso in esame, a giustificare una pronuncia di rigetto della domanda riparatoria ossia: 1) il riferimento ai rapporti dell'istante con taluni dei soggetti giudicati nel procedimento di merito;
2) la scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.
Quanto alla prima circostanza, la pronuncia impugnata si distinguerebbe per porsi in una condizione di contraddizione logica con la decisione della Corte di cassazione che aveva disposto l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza e tanto sul fondamentale presupposto che non sono mai stati accertati i rapporti e le frequentazioni tra il ricorrente ed altri soggetti ritenuti responsabili dei reati per i quali si è proceduto.
Analogamente alcun rilievo si poteva attribuire al contegno assunto dal UC in sede di interrogatorio, non potendo il silenzio essere interpretato, a meno di non ricorrere a inammissibili presunzioni, quale volontà di coprire altrui responsabilità. In definitiva, l'ordinanza impugnata sarebbe incorsa negli stessi vizi della precedente cassata pronuncia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Questa Corte, con la pronuncia cassata, aveva chiarito come, ai fini della concessione o meno dell'indennizzo, occorresse valutare attentamente la condotta del soggetto, indicare i comportamenti esaminati e dare congrua e coerente, sotto il profilo logico, motivazione delle ragioni per le quali detti comportamenti dovessero, ovvero non dovessero, ritenersi come fattori condizionanti e sinergici rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo. Al ricorrente il Giudice della riparazione, a seguito del giudizio di rinvio, rimprovera di aver tenuto comportamenti percepibili ed indicativi di una sua contiguità criminale e tanto sul presupposto di abitare stabilmente nel campo nomadi dove, per un lasso considerevole di tempo, erano state commesse condotte illecite da parte di un gran numero di persone e tutte cooperanti nella realizzazione dei crimini.
Si sottolinea come alle vittime fosse stato dato appuntamento, per depredarle, in una parte del campo (alla via Chiesa rossa 351) dove abitava anche la moglie del UC, AG RU (che in un'istanza del 16 gennaio 2009 si dichiarava disponibile ad accogliere il marito agli arresti domiciliari) ed anche costei era stata, a sua volta, imputata di una rapina (originariamente contestata al capo 35) ed anche a lei era stata applicata la custodia cautelare in carcere.
A tale proposito, la Corte territoriale ha precisato che il villaggio Lambro Meridionale è "un'area di proprietà demaniale destinata dal comune di Milano all'accoglienza di famiglie nomadi, dotata di un minimo di infrastrutture e divisa in 12 piazzole assegnate nominalmente alle diverse unità familiari" e occupate per la maggior parte da case mobili, roulottes e camper e che la stessa sentenza di assoluzione del ricorrente ha rilevato la stretta cooperazione tra i procacciatori, che avvicinavano le vittime (spesso dichiarando false generalità e avvalendosi di utenze cellulari a loro non riconducibili) e gli altri abitanti del luogo, tanto che nella "maggioranza dei casi" i primi soggetti "dopo aver sottratto i beni delle vittime si dileguavano e lasciavano ad altri abitanti del campo, compresi donne e bambini, il compito di accerchiare i malcapitati e assalirli con minacce e violenze - quali lanci di sassi o utilizzo di armi (apparentemente armi comuni da sparo) ovvero di armi improprie - sino a costringerli ad allontanarsi dall'insediamento senza più osare pretendere il controvalore della merce che avevano portato o la restituzione di quanto era stato loro sottratto. I numerosi fatti via via pervenuti all'attenzione della PG apparivano da subito strettamente collegati tra loro, sia per l'identità dei soggetti che risultavano aver rivestito il ruolo di maggior rilievo nell'ideazione e nella realizzazione delle condotte, tutte connotate da medesimo modus operandi, sia per l'appartenenza dei medesimi alle stesse famiglie allargate che occupano l'insediamento".
Ciò posto, la Corte territoriale è giunta al convincimento secondo il quale il dato della contiguità criminale ed il silenzio serbato dal UC avevano costituito fattori condizionanti e sinergici rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo sull'ulteriore presupposto che il UC sapeva di essere stato riconosciuto come uno degli autori di siffatti reati e nonostante ciò si era avvalso della facoltà di non rispondere, evitando di chiarire quali rapporti egli avesse avuto con i soggetti (RA BI, AG BA e AG UC) indicati come suoi concorrenti nei reati contestatigli ed aveva persino omesso di indicare quali fossero le proprie fonti di reddito idonee per il suo sostentamento.
3. Tuttavia i rapporti di frequentazione dell'odierno ricorrente con soggetti che vivevano in un campo nomadi, contesto nel quale erano stati perpetrati i delitti sui quali si stava indagando, peraltro caratterizzati da identiche modalità di esecuzione, erano stati già posti a fondamento della ratio decidendi della prima pronuncia ed erano stati perciò ritenuti nel giudizio rescindente inidonei, se ed in quanto supportati da una motivazione facente leva esclusivamente sul comune contesto ambientale, a negare la pretesa riparatoria, scaturendo da ciò la cassazione della precedente ordinanza. Al giudice del rinvio era stato infatti chiesto, come la stessa Corte territoriale ha ricordato, di valutare dette frequentazioni, per poterle ritenere, se del caso, quali manifestazioni di una condotta gravemente imprudente, ma solo dopo "averne accertato le ragioni ed averne definito la reale natura", accertamento (delle ragioni) e definizione (della reale natura) che erano state stimate del tutto assenti nel provvedimento impugnato che non aveva infatti chiarito la natura dei rilevati rapporti fondati unicamente sul comune contesto residenziale ed ambientale.
Al medesimo rilievo non si sottrae, come fondatamente lamenta il ricorrente, l'ordinanza gravata, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato da quali elementi, eccettuati il fatto di risiedere nel medesimo campo nomadi, scaturisse la frequentazione tra il ricorrente e i soggetti implicati nella medesima vicenda giudiziaria.
È vero che la Corte territoriale ha valorizzato, nel giudizio di rinvio, un ulteriore elemento costituito dal fatto che alle vittime veniva dato appuntamento, per depredarle, in una parte del campo (alla via Chiesa rossa 351) dove abitava anche la moglie del UC, ma anche tale circostanza non spiega le ragioni e la reale natura dei rapporti di frequentazione del ricorrente con i correi, posto che il provvedimento impugnato tace sull'esito del giudizio svolto a carico del coniuge (secondo la difesa si sarebbe concluso con l'archiviazione della notizia di reato e la scarcerazione della donna) e nulla dice circa la collocazione temporale dei rispettivi episodi contestati o sulle persone coinvolte.
Esclusa l'autosufficienza di un tale elemento, ne consegue che, ancora una volta e senza adeguata motivazione, viene dato per pacifico, nel procedimento di riparazione, il dato (la frequentazione dei soggetti) che fungerebbe da presupposto per l'individuazione della fattispecie ostativa alla pretesa riparatoria (l'avere cioè dato o concorso a dare causa alla situazione detentiva). Va ribadito che il coltivare, in modo gravemente imprudente, frequentazioni con determinati soggetti, dediti alla commissione di delitti, con forme e modalità tali da risultare equivoche e sospette può integrare una fattispecie ostativa al conseguimento della pretesa riparatoria, sul rilievo che le frequentazioni ambigue - quali quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4^, n. 1235 del 26/11/2013,dep. 14/01/2014, Calò, Rv. 258610).
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995,dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638) hanno affermato che "Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro, vale a dire all'accertamento della ingiustizia della detenzione (che non può essere posto in discussione); il che, non conduce automaticamente ne' al riconoscimento dell'indennizzo, ne' all'esclusione dello stesso, spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio di criteri propri all'azione esercitata dalla parte".
Nel caso di specie, nei compiti del giudice di rinvio rientrava di capire, oltre alla comune residenza nel campo nomadi, se dagli atti processuali (a titolo esemplificativo: intercettazioni, acquisizione di dichiarazioni, tabulati telefonici, sequestro di appunti, relazioni di servizio di polizia giudiziaria in ordine a rilevamenti o accertamenti eseguiti a seguito di controlli per strada, locali pubblici o altro) emergessero elementi dai quali desumere le ragioni e la reale natura delle frequentazioni, con la conseguenza che, mancando ciò, la ordinanza impugnata, attraverso tali omissioni, incorre nel medesimo vizio di illogicità e di contraddittorietà cui era affetta quella cassata.
Quanto infine al fatto che il ricorrente si sia avvalso della facoltà di non rispondere (dato, per altro, dissonante rispetto alle dichiarazioni attribuite al ricorrente stesso e riferite all'interrogatorio del 18 giugno 2008 a pag. 6 dell'ordinanza impugnata), va ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 3^, n. 44090 del 09/11/2011, Messina ed altro, Rv. 251325), mentre nel testo dell'ordinanza impugnata, da un lato, non risulta che il UC, tacendo, abbia nascosto un alibi (che, secondo il ricorrente, non poteva nascondere perché non esistente) e, dall'altro, il silenzio serbato appare nuovamente riferito al mancato chiarimento quanto ai rapporti tra il ricorrente stesso e le persone dei correi, rapporti che, ancora una volta, vengono dati per presupposti in assenza di dati reali e precisi risultanti dagli atti del procedimento.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo esame, dovendo il giudice del rinvio riconsiderare, sulla base degli atti a sua disposizione e con l'autonomia propria del giudice della riparazione, l'esistenza di elementi, diversi dal comune contesto ambientale di riferimento (dimora presso il campo nomadi del villaggio Lambro Meridionale) ed ulteriori rispetto ad esso, dai quali sia possibile desumere, tenuto conto di dati di fatto concreti, le ragioni e la reale natura delle frequentazioni tra il ricorrente ed i soggetti che vivevano nello stesso campo nomadi e coinvolti nei medesimi fatti attribuiti al ricorrente stesso, verificando, nel caso di positivo accertamento delle ragioni e della reale natura dei rapporti di frequentazione, se l'eventuale silenzio serbato dal ricorrente intorno ad essi, nel corso degli interrogatori resi, abbia o meno impedito l'acquisizione di dati processuali utili per attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2014