Sentenza 15 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, per aver il giudice di merito individuato la condotta gravemente colposa dell'istante in relazione ad un reato che non era stato posto a base della misura cautelare, senza chiarire in quale modo la commissione di tale reato avesse inciso sull'adozione della misura cautelare, disposta per altre fattispecie criminose, dalle quali il ricorrente era stato assolto).
Commentario • 1
- 1. La riparazione per ingiusta detenzione: la Cassazione interviene sul temaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 ottobre 2021
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento avvenuto con sentenza della Corte di Cassazione, con ordinanza, accoglieva parzialmente l'istanza volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, limitatamente ad un periodo di detenzione, in carcere, e ad uno per la custodia domiciliare, liquidando per l'ingiusta detenzione la somma di € 8725,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con la compensazione totale delle spese. Per approfondimenti leggi l'articolo “Riparazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2014, n. 14000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14000 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 15/01/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 74
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 43802/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO LB UC N. IL 13/12/1959;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 77/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 05/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., la quale ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio. FATTO E DIRITTO
1. FR RT CI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Reggio Calabria, depositata il 6/7/2012, con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita in regime di arresti domiciliari dall'1/3/2006 al 23/3/2006 e dal 20/12/2002 all'11/2/2003, in relazione ai delitti di corruzione, incendio e truffa aggravata, dai quale verrà assolto.
2. La Corte territoriale ravvisò la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, e cioè di avere concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave, per quanto appresso.
Al richiedente il Giudice dell'ingiusta detenzione rimprovera di aver concorso a gestire, nell'interesse di gruppo malavitoso campano, del quale era accusato di essere referente calabrese, la discarica, della quale si avvaleva il comune di Fiumara di Muro, in maniera del tutto inadeguata, con gravi inadempimenti del contratto d'appalto, tanto che il ricorrente era stato assolto in secondo grado dal delitto di frode in pubbliche forniture sol perché non era rimasto provato il dolo.
3. Il FR ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile. Assume il ricorrente che la Corte territoriale aveva solo apparentemente motivato in ordine alla sussistenza, in concreto, della condizione ostativa consistente nella condotta gravemente colposa dell'interessato, decisivamente influente sull'adozione della misura cautelare. Invero, al FR si addebita condotta afferente a titolo di reato (frode in pubbliche forniture) che non era stato posto a base della misura cautelare, con la conseguenza che "il provvedimento impugnato, dunque, incredibilmente non attinge al quadro informativo relativo all'accusa di corruzione per come cristallizzato dalla sentenza di prime cure".
4. Il ricorso è fondato per quanto appresso.
4.1. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. È quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dallo istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile concorso nell'illecita detenzione di stupefacente.
4.2. Come a suo tempo chiarito, non potendo l'Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento per la riparazione con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, S.U., 13/12/1995, n. 43). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione) (in puntuali termini, Sez. 4^, 16/10/2007, n. 42729).
4.3. La Corte territoriale, nel caso di specie, piuttosto che individuare i comportamenti di cui sopra detto, estranei alla condotta di reato addebitata e, tuttavia, rilevanti per l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, con grave incongruenza, evidenzia il concorso (non meglio chiarito) nella gestione della discarica che avrebbe potuto influire sulla decisione di emettere misura cautelare in ordine al delitto di frode in pubbliche forniture;
ipotesi che, come si è visto, qui non ricorre. Non può escludersi che le inferenze tratte da condotte, macroscopicamente colpose, riconducibili ad ipotesi di reato (dalle quali poi l'interessato venga poi assolto, del pari) diversa da quella in relazione alla quale sia stata disposta la restrizione cautelare, possano aver significativamente contribuito a disegnare un quadro probatorio, poi smentito dal giudice dell'imputazione, tale da aver indotto ad applicare la misura cautelare. Tuttavia, una tale correlazione deve trovare emersione attraverso un apparato motivazionale congruo ed esaustivo. Nel caso in esame, invece, la disamina della Corte territoriale omette di chiarire gli indici sintomatici dai quali ricavare che la descritta gestione della discarica aveva influito sull'eziologia della misura cautelare;
emessa, come si è visto, in relazione ad altro titolo. "Nè, per altro verso", ha correttamente precisato il P.G. "la Corte di appello ha ricollegato detta inottemperanza agli obblighi e negligenza nella gestione della discarica, alla applicazione della misura cautelare per i restanti delitti ex artt. 449 e 640 cpv. c.p., con riferimento ai quali nulla è stato detto, con conseguente crearsi di un vuoto motivazionale, che non rende intelligibile il percorso motivo del giudice della riparazione".
4.4. Nel giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento dell'ordinanza impugnata, la Corte territoriale dovrà verificare, sulla base dei principi sopra enunciati, riscontrati dagli atti processuali, se e quali condotte del FR, non escluse dalla sentenza assolutoria, abbiano avuto efficacia causale nell'emissione del provvedimento restrittivo. Condotte, ovviamente, implicanti violazione di quelle minime regole di cautela il cui rispetto è da attendersi da tutti i consociati, in base al principio di autoresponsabilità. Ciò significa che in sede di rinvio dovrà farsi luogo all'approfondita individuazione dei comportamenti specifici di sospetto messi in atto dal FR, estranei ai fatti di reato posti a fondamento della misura e rimasti non giudizialmente smentiti e alla verifica dell'effetto causale dei predetti comportamenti sull'irrogazione della misura.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014