Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa della colpa grave, il silenzio tenuto dall'indagato (o imputato) non è sindacabile a meno che sia possibile affermare che fosse in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini. (La Corte ha precisato che soltanto in questo caso, il mancato esercizio di una facoltà difensiva - quanto meno "sub specie" di allegazione di fatti favorevoli - vale a far ritenere sussistente una condotta omissiva concorrente al mantenimento della custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2008, n. 47047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47047 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/11/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2121
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 16113/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
LA LV, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 marzo 2007 dalla Corte di appello di Catania;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da LV LA.
Questi, sottoposto a custodia cautelare in carcere il 5 marzo 2001 per i reati di omicidio pluriaggravato, distruzione di cadavere, illegale detenzione e porto di armi e rimesso in libertà il 6 luglio 2001, era stato assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza in data 10 maggio 2006, dalla Corte di cassazione, che aveva annullato senza rinvio la condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Catania.
Riteneva la Corte di appello che LA avesse concorso a dare causa con colpa grave alla custodia cautelare subita. Spiegava il giudice della riparazione che il richiedente, nell'interrogatorio di garanzia del 5 marzo 2001, si era avvalso della facoltà di non rispondere.
Aveva così omesso di protestare la propria innocenza o di fornire elementi idonei ad escludere la sussistenza degli addebiti. Analoga condotta silente, essendo rimasto contumace, aveva tenuto dinanzi alla Corte d'assise d'appello di Catania nel processo conclusosi con la condanna all'ergastolo.
A tutto ciò doveva aggiungersi che la Corte di cassazione lo aveva assolto soltanto perché le dichiarazioni accusatorie non avevano "ricevuto la necessaria verifica estrinseca" o la "conferma".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze ad un unico motivo. Lamenta, in particolare, violazione di legge, rilevando che la colpa idonea ad escludere il diritto alla riparazione non può mai essere individuata nel silenzio serbato dall'interessato in sede di interrogatorio.
La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere è, invero, espressione del diritto di difesa.
Rileva, inoltre, il difensore che il comportamento integrante colpa grave deve aver avuto un'incidenza causale sulla custodia cautelare subita. Non può, pertanto, mai essere integrato dal silenzio tenuto dall'indagato in un interrogatorio di garanzia, atteso che esso si colloca in un momento successivo alla custodia cautelare e non può, quindi, rappresentarne la "causa".
3. Con memoria di replica per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
4.1. A norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, il diritto alla riparazione non spetta a chi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave alla custodia cautelare.
La Corte di appello, dunque, in presenza di un provvedimento irrevocabile caratterizzato dalle previste formule di innocenza, può disconoscere il diritto e, di conseguenza, rigettare l'istanza soltanto qualora dimostri che il richiedente ha tenuto una condotta, processuale o extraprocessuale, dolosa o gravemente colposa (la colpa - come criterio di imputazione soggettiva di un fatto - può assumere varie gradazioni e quella valutabile al fine di escludere il diritto alla riparazione "deve essere connotata da macroscopica, evidente negligenza ed imprudenza, trascuratezza ecc. ... tali da superare ogni canone di comune buon senso: cfr. Cass. S.U. 13 dicembre 1995, Sarnataro), che abbia avuto un'effettiva e concreta incidenza rispetto all'adozione della misura cautelare ovvero che abbia determinato il mantenimento della custodia (la mancata revoca o sostituzione della misura). Si aggiunga che la valutazione della condotta tenuta successivamente al momento restrittivo della libertà deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare, quale che possa esserne la ragione, chi è stato ingiustamente privato della libertà personale (così Cass. S.U. 13 dicembre 1995, Sarnataro, cit.).
4.2. Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso in esame la Corte di appello non ha offerto la dimostrazione anzidetta, ne' ha valutato la situazione con il necessario rigore.
Il giudice della riparazione ha, invero, enfatizzato le circostanze che LA si fosse avvalso, nell'interrogatorio di garanzia successivo all'adozione del provvedimento restrittivo, della facoltà di non rispondere e che fosse rimasto contumace nel giudizio d'appello. Tale enunciazione non è, tuttavia, suffragata da alcun elemento idoneo ad affermare la sussistenza di una condotta gravemente colposa del richiedente.
Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, il diritto al silenzio è insindacabile qualora non sia possibile affermare che la persona sottoposta alle indagini (o l'imputato) fosse in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini. Soltanto in tal caso il mancato esercizio di una facoltà difensiva - quanto meno sub specie di allegazione di fatti favorevoli - pur non essendo idoneo a fondare la sussistenza della colpa grave nell'emissione del provvedimento restrittivo, vale a far ritenere sussistente una condotta omissiva concorrente al mantenimento della custodia cautelare (cfr. Cass. 4^ 19 febbraio 2003 Macrì, RV 224576;
Cass. 4^ 18 marzo 2003, Giugliano RV 224774; nello stesso senso, Cass. 4^ 17 ottobre 2006, P.G. in proc. Ascione, RV 235390 secondo cui "la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere ex se per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto delle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, ma soprattutto perché l'imputato e il difensore che hanno scelto tali strategie hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioè il diritto a non rispondere").
5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania alla quale si rimette il regolamento delle spese tra le parti per il presente giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania cui rimette il regolamento delle spese tra le parti per il presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008