Sentenza 13 dicembre 1995
Massime • 3
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all'indennizzo data dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento costitutivo del diritto (l'emissione del provvedimento coercitivo), deve valutare la condotta da questi tenuta sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà e, più in generale, a quello della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, con la precisazione che la valutazione dei comportamenti successivi a tale conoscenza deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale.
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.
In tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/1995, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 43
Dott. CALLÀ Piero Presidente
1.Dott. BUOGO GiorgioLORES Componente
2. " SO US " REGISTRO GENERALE
3. " D'SO NN " N. 12337/95
4. " L'NN AO "
5. " BE NT "
6. " IN US "
7. " VE NN "
8. " MO DA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) AR MA, nato il [...] a [...];
2) UL EP, nata il [...] a [...];
3) AR SS, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza in data 15 dicembre 1994 della Corte di Appello di Genova. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Consoli;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA LA CORTE1. Con ordinanza del 15 dicembre 1994, la Corte di Appello di Genova rigettò le istanze, proposte da MA e AR AT e da IU IO, volte ad ottenere l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di equo indennizzo per ingiusta detenzione, subita dal 12 al 26 maggio 1994, in quanto accusati, in due distinti procedimenti penali, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) ed altri reati (artt.640, 644, 610, 629 c.p.), e di partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e truffa continuata (art. 81, 640 c.p.), e successivamente prosciolti dal giudice delle indagini preliminari con formula piena (in una situazione probatoria di dubbio) con sentenze in data 24 e 26 maggio 1994. La Corte di merito rilevò come gli istanti (figli, i primi due, e moglie, la terza, di AN AT imputato, questi, di gravi reati associativi di stampo mafioso - e tutti con lui conviventi), tenendo determinati comportamenti, collegabili alla condotta del capo famiglia, avevano concorso a dare causa all'errore nel quale gli,_ organi giudiziari erano caduti quando avevano ritenuto sussistere, anche nei loro confronti, elementi comprovanti la partecipazione all'associazione di stampo mafioso.
2. MA e AR AT e IU IO, con atti separati, ma sostanzialmente omologhi, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo plurime violazioni dell'art.314 c.p.p. e vizi logici di motivazione, quanto:
a) alla struttura della causa di esclusione del diritto all'indennizzo (dolo o colpa grave), con particolare riferimento alla individuazione del momento di condotta considerabile e valutabile al riguardo, riproponendo, al fine di non escludere il diritto all'indennità, la questione circa la possibilità di prendere in considerazione la condotta tenuta dal soggetto istante prima della perdita della libertà e, in genere, prima che abbia avuto notizia della pendenza del procedimento penale (conseguentemente, cioè, prima dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà), oppure se debba aversi riguardo solo alla condotta successiva a tale momento;
b) alla qualificazione della "colpa grave", con riferimento alla condotta - tenuta dal soggetto interessato, nel senso che, secondo i ricorrenti, solo comportamenti di "negligenza, superficialità, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e norme disciplinari in elevato grado", tali da rendere prevedibile, secondo i canoni di normale esperienza, il verificarsi dell'evento, sarebbero idonei ad impedire il sorgere del diritto alla riparazione;
c) alla valutazione errata ed illogica. perché appiattita sulle ragioni esposte dal giudice penale, e difettosa motivazione circa l'analisi delle condotte tenute dagli istanti, giudicate, senza sostegno razionale, integranti, in fatto, comportamenti gravemente colposi;
d) alla illegittimità della pretesa, ipotizzata dalla Corte di merito, di addebitare a conseguenza sfavorevole agli istanti il non avere fornito, dopo la cattura, elementi idonei a comprovare la loro estraneità alle associazioni malavitose organizzate e dirette da AN AT, con inammissibile capovolgimento dell'onere della prova.
3. La IV Sezione penale, alla quale i ricorsi, ratione materiae, erano stati assegnati, rilevando la esistenza, nella giurisprudenza della Corte, di un contrasto alla struttura della causa di esclusione del diritto all'indennizzo ed alla individuazione del momento di condotta, tenuta dall'interessato, valutatile a tal fine, dispose, con ordinanza del 28 settembre 1995, la trasmissione dei ricorsi alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 3 luglio 1995, confermata con memoria integrativa del 25 novembre 1995, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Per il Ministro del Tesoro si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato che, con memoria depositata il 27 novembre 1995, ha concluso per il rigetto dei ricorsi, con la rifusione degli onorari di difesa.
5. In ordine al punto di diritto oggetto dell'intervento di queste Sezioni unite, che costituisce il primo profilo dei ricorsi, rileva il Collegio che in effetti nella giurisprudenza della Corte esiste il contrasto denunziato con l'ordinanza di rimessione. Invero, si rinvengono decisioni (tra altre: Sez. IV, 12 ottobre 1994 n. 1405, Sibilla;
Sez. IV, 8 luglio 1994 n. 1029, Maffezzoli;
Sez. IV, 28 aprile 1992 n. 1401, Zenatti;
Sez. I, 20 gennaio 1992 n. 192, Traldi;
Sez. I, 17 dicembre 1991 n. 4927, Ciacci) i che, adottando regole e criteri logico-interpretativi diversi, distinguono, circa la colpa grave sinergica del provvedimento restrittivo presupposto del diritto d'indennizzo, il momento precedente all'emissione del provvedimento (causa della privazione della libertà) ed alla consequenziale esecuzione della misura (momento della perdita della libertà), e, più in generale, il momento precedente la conoscenza dell'assunta qualità di indagato/imputato, da quello, successivo, cioè da quello del perdurare dello stato di detenzione. In relazione all'evento genetico della detenzione, che è quello sicuramente preso in considerazione dal legislatore (articolo 314 comma 1 C.P.P.: "per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave"), da talune decisioni (tra quelle che aderiscono al predetto indirizzo) si evidenze che la colpa grave collegabile non potrebbe mai ravvisarsi in un momento precedente alla conoscenza della pendenza del procedimento (o della cattura,. qualora la relativa ordinanza costituisca_ il primo contatto con l'istituzione giudiziaria), dato che si perverrebbe ad una rivalutazione del comportamento tenuto dal soggetto già preso in considerazione dal giudice penale, incidendo, pure, su diritti fondamentali del cittadino, il quale sarebbe libero di vivere come vuole, anche ai limiti del reato, purché non travalichi il confine tra lecito e illecito, entrando, così, nell'area di quest'ultimo. Per quel che sembra, secondo questo filone, non certo esaustivo delle teorizzazioni seguite dall'indirizzo in esame, una volta che il giudice penale abbia ritenuto non-reato quella data condotta, nessuna altra valutazione sarebbe lecita, anche se dovesse concernere diverso campo del diritto e fondare pretese differenti.
Secondo altre decisioni, annoverabili in detto indirizzo, non vi sarebbe obbligo, da parte dei cittadini, di non dar adito a sospetti (se non per le persone colpite da provvedimenti di prevenzione), sicché una condotta pre procedimentale così qualificabile non potrebbe giustificare una misura di cautela personale (il che pare ovvie): ne conseguirebbe che, comunque l'interessato abbia agito (sempre prima della conoscenza della pendenza del procedimento), se egli non commise reato, evidentemente si comportò lecitamente. Altra prospettazione, partendo dalla considerazione della natura di diritto pubblico dell'indennizzo equitativo, riparatorio della violazione del diritto inviolabile di libertà personale, da chiunque (e quindi anche dagli organi pubblici della giurisdizione), e per qualsiasi ragione, consumato (pure al fine di assicurare la convivenza tra i cittadini), perviene alla medesima conclusione, e cioè che solo la condotta successiva alla cattura (e, ove, ricorra, all'assunzione della qualità di imputato/indagato separatamente ed antecedentemente alla perdita della libertà) potrebbe essere valutata, ai fini d'esclusione del diritto alla riparazione, in quanto idonea ad integrare un difetto di collaborazione all'accertamento della verità processuale.
Pur trascurando altre e varie sfaccettature rintracciabili in decisioni riferibili a tale indirizzo, va rilevato che quasi tutte, da un canto, ritengono che la condotta dolosa, pur precedente alla conoscenza dell'attività investigativa, sia da ritenere idonea ad escludere il diritto alla riparazione, e da altro canto, che una volta persa la libertà 5 l'interessato, per poter conservare il diritto in questione, deve collaborare con gli organi giudiziari (anche, ove ricorra, di quelli del giudizio) per evidenziare l'errore nel quale detti organi potrebbero essere incorsi. Tali decisioni, però, non precisano se, in caso positivo, il diritto alla riparazione si perda totalmente o solo in relazione alla frazione riferibile alla condotta elusiva.
6. Altro filone interpretativo (cfr. ex pluribus, Sez. IV, 4 ottobre 1994 n. 1299, Colla;
Sez. IV, 22 giugno 1994 n. 924, Sebastianelli;
Sez. IV, 30 aprile 1993, Ministro del Tesoro- Stocchino;
Sez. IV, 28 gennaio 1993 n., 162, Ginetti;
Sez. IV, 18 dicembrety92 n. 1558, Legnaro;
Sez. IV, 17 dicembre 1992 n. 1514, Malentacchi;
Sez. IV, 17 dicembre 1992 n. 1555, Ministro Tesoro- Pischedda;
Sez. IV, 9 luglio 1992, Rizzu;
Sez. IV, 9 luglio 1992, n. 963, Lasciafari) segue diverso iter ermeneutico e, partendo dall'inequivoco dato testuale, sopra ricordato, ritiene che, secondo la struttura logica della legge, ogni momento della condotta del soggetto, purché connotabile di colpa grave, debba essere valutato ai fini del riconoscimento i o della esclusione, della causa impeditiva del diritto alla riparazione.
Per tale giurisprudenza, non pertinente risulta l'osservazione che ciascuno può regolare la propria condotta di vita su metro di libera scelta, anche ai limiti dell'illecito perché, a parte i doveri di lealtà e solidarietà sociale (enunciati dall'art.2 della Costituzione), rileverebbe solo l'avere, con dolo o colpa grave,
creato una situazione indiziaria (e non di mero sospettai, inidonea a fondare un provvedimento restrittivo della libertà, sicché in tale ipotesi, si ricadrebbe nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art.314 c.p.p.), causativa, da sola o in concorso con altri fattori (art. 314 cit.: "dato o concorso a darvi , causa") dell'errore fonte del provvedimento privativo della libertà. Secondo questo filone interpretativo, la natura di diritto pubblico della pretesa riparatoria non è di ostacolo alla valutazione della condotta del cittadino (prima del momento in discussione), non solo per ragioni connesse alla lettura del dato testuale, ma anche in considerazione di sinallagma politico- costituzionale, mercé il quale sarebbe stabilita una correlazione tra la condotta del singolo, rispettosa dei doveri sui quali si regge l'organizzazione socio-statuale, e il diritto, all'indennizzo; diritto che, pertanto, non troverebbe radice in un fatto (latamente inteso) illecito o illegittimo, ma nel corretto esercizio della giurisdizione secondo le leggi e nell'interesse di tutti.
Non poche decisioni, inseribili in detto indirizzo giurisprudenziale (tra altre: Sez. IV, 30 aprile 1993, Cariddi- Ministro del Tesoro;
Sez. IV, 28 gennaio 1993, Ministro del Tesoro-Centurino; Sez. IV, 17 dicembre 1992, Ministro del Tesoro, Tramontano;
Sez. IV, 9 luglio 1992, Pericolo, Ministero del Tesoro;
Sez. IV, 9 luglio 1992, Brandi, Ministro del Tesoro;
Sez. IV, 9 luglio 1992, n. 963, cit.), hanno esaminato le varie articolazioni dell'apparato costituzionale-legislativo di tutela e dì riparazione della violazione della libertà del cittadino, diritto fondamentale, inalienabile ed inviolabile di qualsiasi persona più umana, ponendo in evidenza (come/ampiamente si dirà appresso), da un canto, la estraneità alla struttura dell'istituto in questione, della sussistenza, o meno, di colpa (intesa come negligenza, imprudenza, imperizia, etc. ) del giudice (pur ipotizzabile), e dall'altra, della caratteristica dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, residuale e, perciò, omnicomprensivo, ma anche minimale.
7. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1993 n. 426, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.314 comma 1 c.p.p., letto secondo l'interpretazione fornita dal primo indirizzo avanti illustrato (n. 5), ha ritenuto, per quanto si possa dedurre dal testo motivazionale, sostanzialmente corrette, sotto il profilo del rispetto dei principi dettati dalla Costituzione, entrambe le interpretazioni;
invero, dopo avere messo in rilievo che la giurisprudenza della Cassazione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, aveva assunto diverso indirizzo (quello illustrato sub 6, come risulta dalla citazione di una delle decisioni ivi richiamate), ha precisato che anche l'interpretazione prospettata dal giudice remittente non potrebbe ritenersi confliggente con la legge fondamentale dello Stato.
8. La cennata dicotomia manifestatasi nella giurisprudenza della Corte si ripropone, sostanzialmente, nella dottrina che si è occupata dell'argomento.
Per taluni studiosi, invero, è da adottare la linea ermeneutica illustrata per prima, in quanto, a parte la dolosa preordinazione di condotta tesa a conseguire l'evento detenzione (ammesso che una tale condotta possa essere individuata in un soggetto normale), non potrebbero trarsi elementi per escludere, sotto il profilo della colpa - grave, il diritto alla riparazione da comportamenti tenuti prima della notizia circa l'investigazione in atto, in quanto condotte preprocedimentali: quando il legislatore parla di colpa, secondo detta dottrina, vuole riferirsi solo alla condotta tenuta dall'interessato nel procedimento e per il procedimento, mentre quando si riferisce al dolo comprenderebbe ogni condotta in qualsiasi momento attuata.
Altri studiosi, invece, sono di diverso parere. Per essi, ogni aspetto della condotta dell'interessato, purché sinergica all'evento (perdita della libertà) e connotata di colpa grave (o di dolo), va valutato dal giudice della riparazione ai fini di ritenere eventualmente, o meno, la sussistenza della causa di esclusione dell'indennizzo. E ciò, sia in considerazione della valorizzazione, legislativamente disposta, del collegamento eziologico (non previsto per la riparazione dell'errore giudiziario in senso stretto: art.643 comma 1 c.p.p.), che induce a ritenere di maggior, rigore la valutazione della condotta dell'avente diritto alla riparazione per (ingiusta) detenzione, sia per effetto della esplicita formula legislativa, di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art.314 c.p.p.. Tra le esemplificazioni, si fa l'ipotesi di chi si sia allontanato precipitosamente dal luogo del delitto in modo da fare sorgere la convinzione, poi risultata errata, di fuga.
Peraltro, non sono state rinvenute in dottrina razionalizzazioni del tipo di quelle sopra indicate, quali il "diritto" di ciascuno di vivere anche al limite del reato ovvero il "non-dovere" di non dare adito a sospetti.
9. Ritiene il Collegio che deve essere accolta la seconda linea interpretativa, per la considerazione, fondamentale ed assorbente, che la norma fa chiaro ed inequivoco riferimento proprio al momento genetico della perdita della libertà (dare o concorrere a dare causa) , e questo, se la disposizione di legge ha un senso e non deve risolversi in una inattuabile prescrizione, non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali componenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dt-311'intervento del giudice della riparazione). Non può aver rilievo la riflessione (peraltro neppure condivisibile in quanto contraria ai doveri di lealtà civica e di solidarietà enunciati dalla Costituzione alll.art.2) che ciascuno può liberamente vivere anche ai margini della legge penale, dato che chi vive in tal modo non può essere condannato (e infatti non viene condannato): la condotta dell'agente, non può ritenersi sottratta a qualsiasi valutazione nel momento in cui lo Stato materializza, tramite l'equo indennizzo, il dovere di solidarietà, che non può estendersi anche a colui che ai suoi doveri sia, in qualche modo, venuto meno.
Sotto questo profilo, non è determinante il rilievo, peraltro condivisibile, che l'equo indennizzo trova fondamento in un diritto pubblico e fonte nella stessa Costituzione (art. 24 comma 3 che, però, rimette alla legge ordinaria la determinazione delle "condizioni" e dei "modi" della riparazione degli errori giudiziari, tra i quali, in senso lato, può farsi rientrare anche la detenzione poi risultata priva di ragione).
Invero, è lo stesso legislatore che, avvalendosi dell'ampia delega costituzionale, ha condizionato il diritto alla riparazione alla insussistenza di situazioni indicate mediante l'adozione di sostantivi (dolo, colpa) inequivocabilmente definiti in diritto nei presupposti e nei contenuti. Trascurare il dato positivo significa formulare ipotesi di tutto rispetto, ma scartate dalla legge: e non può certo dimenticarsi che le caratteristiche di un sistema giuridico vanno dedotte dalle norme che lo compongono, e non da ipotesi fuori dalla legge.
Qualora, per disciplinare il diritto alla riparazione nel suo contenuto, comprensivo della condizione ostativa, il legislatore avesse voluto adottare schemi e formule diversi da quelli sino ad ora comunemente recepiti in tutti i campi del diritto (compreso quello pubblico), non avrebbe adottate termini di univoca, oltre che generalizzata, comprensione quale "dolo" e "colpa grave". 10. Se si esce dalla supposizione che, sia pure ex post, il fatto produttivo del diritto alla riparazione sia da qualificare illecito o illegittimo e che, pertanto, 1 'indennizzo di cui si discute vada iscritto in una categoria particolare, con proprie regole (tutte nuove sul piano del diritto positivo), piuttosto che in quella, conosciuta dal diritto pubblico e privato, dell'indennizzo per fatti (comprensivi degli atti e delle condotte) leciti, in quanto non contrari agli interessi collettivi e positivamente disciplinati dalla legge (come la corretta attività degli organi della giurisdizione penale, in senso lato), deve concludersi che l'indennizzo non si risolve in altro che nell'attribuzione di una somma di danaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore casuale illecito. Si comprende, così, perché come talune decisioni della Corte (citate sub 6) hanno osservato, le valutazioni, del giudice penale e di quello dell'indennizzo, impegnano piani di indagine diversi e hanno norme referenti differenti: il giudice penale applica la regola per cui tutto ciò che non è vietato, e nei termini in cui non sia vietato, è consentito;
il giudice dell'equa riparazione, per tenere adeguato - conto della norma scritta e non lasciare che essa si risolva in una vuota formula, deve valutare se certi comportamenti, accertati o non negati, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria. La valutazione, questa, dunque, non è di carattere penalistico, ma civilistico e si appoggia sui principi generali di buona fede (come trasmessoci dal diritto romano) e di autoresponsabilità. E' noto che, proprio in applicazione di tali generali principi, è positivamente stabilito che il creditore deve comportarsi secondo buona fede, che non deve creare situazioni che artificiosamente producano o amplino ragioni di avere (di credito), e che non deve, aggravare le conseguenze del fatto fonte della pretesa, cioè della situazione dalla quale scaturisce l'obbligazione di controparte (artt.1175-1227 e 2055;-2056 del codice civile: cfr. Cass. civ. sez. I, 20 novembre 1991, n. 12439). Abbandonare una tale regola significa affidarsi ad ipotesi che potrebbero portare alla disapplicazione della legge nella parte in cui condiziona il sorgere del diritto riparatorio all 'assenza di dolo o di colpa grave (considerati, in quanto all'eziologia, sullo stesso piano). La norma, letta secondo il senso comune delle parole usate e della connessione di esse (art. 12 delle disposizioni della legge in generale) indica che il dare causa o concorrere a dare causa (cioè la condotta riferibile a colui che chiede la riparazione) deve logicamente precedere il fatto fonte della pretesa. Nella struttura sintattica della norma non esistono vuoti da colmare mediante lavoro di interpretazione: lessicalmente, il dar causa deve precedere l'effetto (la detenzione).
E la "ratio" della legge, a volere approfondire, contiene una esplicita sollecitazione alla correttezza e al rispetto delle norme di convivenza ben oltre il divieto di violazione della legge penale, come ha messo in rilievo la Corte costituzionale nella motivazione della sentenza 24 marzo 1988 n. 364, che nel dichiarare la illegittimità costituzionale della mancata previsione di inescusabilità della ignoranza della legge penale, ha evidenziato i comportamenti del corretto cittadino a fronte dei doveri civili e sociali.
11. Circa la valutazione delle condotte successive alla perdita della libertà o, comunque, alla conoscenza della pendenza del procedimento (le sole valutabili, in termini di colpa, secondo la tesi qui non accolta) , va osservato che essa deve essere effettuata con cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che ritenga di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi abbia perduto la libertà ingiustamente (è il presupposto sul quale si fonda il diritto in argomento). Si tratta di trovare un delicato equilibrio tra il diritto, che va assicurato, ella libertà di strategia difensiva, anche eventualmente errata (non spetta al giudice pronunciarsi al riguardo) o effetto di paura o d'intimidazione o di sfiducia, ma sempre diritto inviolabile, costituzionalmente garantito (art. 24, 2' comma) ) e l'esigenza di corretta applicazione della legge, posto che, come è da tutti ammesso, presupposto dell'equa riparazione è una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela, in armonia con indirizzi recepiti anche in sede internazionale (il protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e posto in esecuzione in Italia con legge 9 aprile 1990 n. 98 all'art.3 recita: "a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile").
Tale pacifica interpretazione della regola relativa alla riparazione della detenzione, risultata ingiusta, conferma a fortiori l'esattezza della soluzione della questione di cui al primo profilo della causa ostativa al sorgere del diritto alla riparazione. Non si rinviene, invero, una ragione logica o giuridica (a parte teorizzazioni astratte in contrasto con il dato positivo) che giustifichi l'adozione di diversi criteri a seconda che la condotta dell'istante debba essere valutata in riferimento al momento predetentivo o a quello successivo, dato che la legge non fa distinzione ed anzi fa riferimento soprattutto al momento del sorgere della situazione che, poi, porterà alla (ingiusta) privazione della libertà: la causa, come è ovvio, precede l'evento (nel caso: la privazione della libertà) e non lo segue, perché se così fosse, assurdamente la condotta colposa o dolosa sarebbe l'effetto e non la causa del provvedimento restrittivo della libertà.
12. E 1a appena il caso di aggiungere che non possono essere condivise quelle osservazioni critiche che fanno perno sul rilievo secondo il quale l'indirizzo interpretativo qui accolto condurrebbe a ritenere che solo in ipotesi di evidente (colposo) errore del giudice maturerebbe il diritto alla riparazione.
Se si considera l'errore sotto l'aspetto oggettivo, come accadimento naturale (fatto), è evidente che ciò deve essersi verificato nel procedimento penale, a meno di non ipotizzare il dolo del giudice. Se, invece, si vuole evidenziare un aspetto soggettivo della condotta di chi agisce per l'ufficio giudiziario, valutato in termini di imprudenza, negligenza, imperizia, etc. (art. 43 c.p.), e a questo ritenere condizionato (o condizionabile) il conseguimento della riparazione appare evidente l'inesattezza del rilievo.
12.1. Nel vigente ordinamento giuridico la tutela della libertà individuale non è presa in considerazione solo dalla normativa riparatoria qui esaminata, posto che il legislatore garantisce l'inviolabilità della libertà personale anticipatamente, prima che se ne verifichi la compromissione, e fornisce, perché non si verifichi e, ove illegalmente tale bene sia compromesso, gli strumenti giuridici per realizzare l'immediato ripristino della libertà.
Quanto al sistema riparatorio, la legge ne offre un'articolazione ampia e gradata.
12.2. Come è già stato osservato, in decisioni della Corte (traR4altre, anche quelle citate al punto 6), viene per primo in evidenza il complesso normativo centrato sul rilievo di condotte costituenti reato, da chiunque poste in essere, ivi compreso il giudice;
in tale ipotesi, integrale deve essere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali (materiali e morali) e non, a norma delle disposizioni del codice civile (danni diretti, danni alla vita di relazione e alla salute, secondo l'ampia accezione del cosiddetto danno biologico).
L'integrità del risarcimento è tale da non lasciare scoperto alcun profilo di danno, a parte la assoluta disomogeneità tra compromissione del fondamentale bene della libertà personale, e la corresponsione di una somma di danaro.
12.3.Ad un successivo livello, caratterizzato da minor area di copertura come è stato rilevatosi colloca il sistema riparatorio sopportato da fattispecie di libertà personale compressa per effetto di comportamenti dolosi o (gravemente) colposi del magistrato, non integranti reato.
Tali situazioni sono oggetto della disciplina prevista dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, in tema di "risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati".
Tralasciando considerazioni qui non pertinenti, va precisato che, nell'ambito delle fattispecie ipotizzate, colui che ha subito una illegittima compressione della sua libertà vanta, nei confronti dello Stato, il diritto all'integrale risarcimento del danno in tutte le articolazioni sopra accennate, ivi compreso il danno biologico (se sussistente), con la sola esclusione del danno morale o pretium doloris previsto solo in correlazione al fatto- reato (sarebbe un obiter dictum prendere posizione in questa sede circa l'ascribilità o meno di tale danno nella categoria "danno biologico").
12.4. Infine, viene in evidenza, quale sistema indennitario di chiusura, ma anche minimale, l'istituto di cui agli articoli 314, 315 del c.p.p. (introdotto dal nuovo codice di rito), che direttamente riguarda questo procedimento.
Quando tutti coloro che sono coinvolti comunque nel meccanismo di difesa sociale, sia come soggetti esercenti la giurisdizione che come soggetti passivi, abbiano compiuto, ciascuno nella sua sfera, il proprio doveri nel rispetto delle regole di legge, e tuttavia taluno abbia subito ingiusta limitazione alla libertà personale, la collettività assume l'obbligo di versare una somma di danaro,, nei limiti del massimo sforzo possibile (dal legislatore individuato in cento milioni di lire: art. 315 comma 2 c.p.p.), che ristori il sacrificio imposto dalla necessità di realizzare (o tutelare) interessi comuni.
13. Appare, quindi, chiaro, da un canto, che nessuna connessione sussiste tra eventuale colposo errore del giudice e diritto all'indennizzo, e dall'altro che diversi sono i piani sui quali si collocano (ed operano) i concetti di risarcimento del danno, in senso ampio, in tutte le sue componenti, ob delictum ed ex illecito e di indennizzo per pregiudizio da comportamenti leciti in generale e, per la sottospecie che qui interessa, necessari al conseguimento di finalità socialmente valide. Indennizzo, in sostanza, secondo l'accezione comunemente seguita, altro non è che il ristoro equitativamente determinato per un pregiudizio subito da un soggetto a seguito della condotta, anche legittima, tenuta da un altro soggetto (cfr. Cass. civ. 21 giugno 1991, n. 6984). È appena il caso di rilevare che, nell'ambito dei rimedi apprestati dalla legge, spetta a colui che ritiene di avere subito un torto individuare l'istituto che più adeguatamente tutela il suo interesse e, corrispondentemente, attivare la relativa azione. Se taluno, come nel caso di specie, si rivolge al giudice dell'equa riparazione, scarta di per sé ogni altra tutela e riconosce, per implicito ma inequivocabilmente, che la condotta degli organi della giurisdizione fu corretta, sebbene frutto di errore. 14. Per completare la disamina del punto in discussione, giova ricordare che, per quanto si è detto, nell'ordinamento giuridico italiano è soddisfatta l'esigenza di risarcire i danni conseguenti a (illegali) violazioni della libertà personale e, in generale, a danni cagionati da abusi connessi all'esercizio della giurisdizione;
ed è anche realizzato il disegno delineato dall'art.24, comma 4 della Costituzione, che prevede (programmaticamente: Corte cost., 15
gennaio 1969 n. 1), la riparabilità dell'errore giudiziario, in termini generici e lati i rimettendo al legislatore ordinario la definizione di presupposti, condizioni genetiche e contenuti (compreso il quantum), tanto che, concettualmente, vi e chi estende la previsione d'indennizzo anche all'errore del giudice civile (talvolta foriero di danni notevoli con implicazioni persino sulla vita, bene di valore costituzionale ben superiore a quello della libertà personale).
D'altra parte, il nostro sistema legislativo pare adeguato alle disposizioni di carattere sovranazionale, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848), ed all'articolo 9, paragrafo 5, del Patto
internazionale dei diritti civili e politici (reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977 n. 881), le quali, peraltro, si riferiscono alle detenzioni illegali e non semplicemente ingiuste, in quanto sfornite, per accertamento ex post, di giustificazione. L'articolo 3 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti, dell'uomo e delle libertà fondamentali, sopra citato (sub 11) 1 obbliga gli Stati contraenti ad indennizzare le vittime di errore giudiziario anche nel caso in cui una condanna penale definitiva sia annullata (o la grazia sia accordata) in forza di nuovi elementi o nuove rivelazioni che comprovino l'oggettiva, ma senza colpe, ingiustizia della condanna (purché non risulti provato un colpevole ritardo da parte del condannato nel rivelare in tempo utile gli elementi non conosciuti dal giudice procedente). Dunque, una condanna penale, pur emessa legittimamente, può risultare, per fatti accertati successivamente, ingiusta;
ma ciò non si estende automaticamente alla indennizzabilità della momentanea limitazione della libertà personale seguita a legittimo provvedimento dell'autorità giudiziario, poi risultata priva di titolo per essersi il procedimento penale concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione. Ne segue, conclusivamente, che neppure dal sistema normativo sovranazionale vengono indicazioni ostative alla interpretazione qui adottata.
15. Ritiene, pertanto, il collegio la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà, possa porsi in essere i al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale.
Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale il giudice dell'equo indennizzo, nel conoscere circa la sussistenza, o meno, della condizione ostativa al riconoscimento della riparazione pecuniaria, in termini di colpa grave, deve valutare la condotta tenuta dall'interessato, sinergica alla produzione dell'evento fonte del diritto, sia anteriormente che successivamente al momento di limitazione della libertà e, più in generale, alla legale conoscenza dell'attivazione di investigazioni a suo carico.
16. Il secondo profilo di doglianza agitato dai ricorsi concerne l'aspetto definitorio delle espressioni "dolo" e "colpa grave"; e quindi, ulteriormente, della "quantità" di colpa, richiesta per integrare la causa di esclusione del diritto alla riparazione. Quanto al dolo, pur evidenziando che non ricorre nel caso di specie (agli istanti è stata attribuita condotta gravemente colposa), ritiene il Collegio che dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.
L'essenza del dolo sta, dunque, nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo ma quello del giudice del procedimento riparatorio (e non, ovviamente, di quello del procedimento penale). Quanto alla colpa, premesso che la relativa nozione nei vari settori dell'ordinamento giuridico risulta sostanzialmente omogenea, è da affermarsi che essa, anche in riferimento alla problematica concernente l'indennizzo riparatorio da ingiusta detenzione, debba essere ricavata dall'art.43 c.p.: invero, è colposo il comportamento, cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'originaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedete), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario.
La condotta del soggetto, pur tesa ad altri risultati, pone in essere, per (e con) negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, norme disciplinari, ecc., una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile (l'essenza della colpa sta sempre nella prevedibilità) ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà. Nè, sotto quest'ultimo profilo, rileva l'eccepire la piena libertà del diritto di difesa, dato che (come si è già detto), senza disconoscere o svalutare il diritto dell'indagato-imputato ad adottare la strategia difensiva ritenuta più appropriata nel processo penale (strategia che può comprendere anche il silenzio o il mendacio che non integri calunnia o artificiosità ingannevoli), la condotta dell'interessato va valutata, nella specificità del caso, come autorevole dottrina ha rilevato, sulla base dei canoni avanti enunciati, per il riconoscimento, o meno, sia del diritto alla riparazione, sia eventualmente, ove non si ravvisino gli estremi della gravità, della quantificazione pecuniaria. Invero, per quanto testualmente stabilito dalla legge, la colpa valutabile al fine di escludere il diritto a detta riparazione deve essere grave, connotata, cioè , da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l'enunciazione di Ulpiano:
Culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt.
È appena il caso di precisare che, secondo regole consolidate affermate dalla giurisprudenza di questa Corte, la ricerca, la selezione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee a integrare o escludere la colpa grave, sono riservate al giudice del merito, il quale ha obbligo di fornire al riguardo adeguata, congrua e logicamente corretta motivazione (sotto tale aspetto soltanto assoggettabile alla verifica di legittimità).
17. Va rilevato che le prospettazioni difensive articolate nei ricorsi in esame collimano sostanzialmente con quanto sopra affermato, sicché, in sostanza, la doglianza si riflette piuttosto sull'iter motivazionale seguito dalla Corte di Appello di Genova circa l'individuazione degli elementi integranti la colpa grave, idonea ad escludere il diritto d'indennizzo: cosa diversa, per quanto avanti detto, dagli eventuali elementi di colpevolezza esaminati e ritenuti (o meno) dal giudice del processo penale. Sotto tale profilo-esaminando, cosa, il motivo di ricorso sopra riassunto (n. 2, sub c), in particolare quello di denunzia di vizio di motivazione, la doglianza dei ricorrenti è fondata. Pur nella difficile lettura della grafia dell'ordinanza impugnata, pare al Collegio che la Corte di merito non abbia tenuto nel debito conto l'esigenza più volte ribadita, di mantenere su piani l'operazione logica, propria del giudice del processo penale, ai fini della individuazione o esclusione della sussistenza di una reato e della commissione da parte dell'imputato, e quella che spetta al giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché deve stabilire, non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; con tutte le osservazioni che sopra sono state sviluppate.
In relazione a questo aspetto della decisione, il giudice del procedimento d'indennizzo ha piena e ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo penale, non già per rivalutarlo, ma al fine di controllare la ricorrenza,. o meno, delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, come il verificare la sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.
Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro, vale a dire all'accertamento della ingiustizia della detenzione (che non può essere posto in discussione); il che, non conduce automaticamente nè al riconoscimento dell'indennizzo, nè all'esclusione dello stesso, spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio di criteri propri all'azione esercitata dalla parte.
Nel caso di specie, invece, per quanto si rileva dal provvedimento impugnato, la Corte di Appello si è limitata a ripercorrere considerazioni e motivazioni del giudice penale per sostenere il dubbio, sfociato in decisione di proscioglimento (la cui formula fu mutuata - correttamente o meno qui non interessa appurare - dalla prescrizione dell'art.530 comma 2 c.p.p.), senza procedere, come doveva, ad una propria valutazione autonoma del materiale in atti, necessaria per sostenere una conclusione ontologicamente diversa da quella del giudice del processo (non di proscioglimento, ma di attribuzione, o di diniego, come nel caso, del diritto all'indennizzo).
Tale vizio di motivazione comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla stessa Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio, nella formulazione del quale dovranno essere osservati i principi di diritto sopra delineati, peraltro già considerati dalla decisione esaminata.
18. Infondata risulta la doglianza di cui al n. 2 punto d) (quarto motivo di ricorso) , per quanto si è già detto, laddove si è posto in rilievo (nn. 12 e 16) come il giudice della riparazione possa. seppur con attente cautele, trarre argomenti idonei a sostenere la sussistenza di colpa grave dalla condotta tenuta dal richiedente anche dopo la perdita della libertà, se tale da impedire o ritardare la liberazione e, naturalmente, per il tempo successivo alla colpevole (o dolosa astensione o indolenza dell'interessato dal prospettare e far note situazioni idonee a portare alla sua liberazione.
Nè può parlarsi di inversione dell'onere della prova, come sostengono i ricorrenti, poiché tale aspetto della causa di esclusione trova radice proprio nella condotta del soggetto, sicché, una volta che se ne ammetta la legittimità (ferme sempre le rimarcate cautele), non può farsi a meno di far capo alla condotta dell'interessato (come esattamente evidenziato dalla prevalente dottrina).
P.Q.M.
annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e rimette gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
Così deciso il 13 dicembre 1995.