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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/9889
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 9889/2024 promosso da:
Parte_1
RICORRENTE/I contro
Controparte_1
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Susanna Zanda, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ex art. 2598 c.c. e 700 cpc
Concorrenza sleale
Conclusioni di parte ricorrente:
1) Inibire alla al sig. lo svolgimento dell'attività in concorrenza Controparte_1 Controparte_2 sleale, nonché la ripetizione e la prosecuzione delle condotte illecite sopra evidenziate, perpetrate a danni della ricorrente, anche attraverso la violazione degli obblighi derivanti a loro carico dai contratti stipulati e di cui in narrativa;
2) Ordinare alla al sig. di cessare l'attività di distribuzione, Controparte_1 Controparte_2 commercializzazione, vendita, importazione ed esportazione nonché pubblicizzazione di prodotti identici o comunque simili di quelli a marchio Kimono Party e KA, IFR, i gioielli di ROSSELLI CP_3 Per_1C.F.
, nonché lo storno di agenti e dipendenti e l'indebito sfruttamento delle strategie di marketing e promozionali acquisite dalla ricorrente;
3) Ordinare alla 'immediato ritiro dal mercato dei prodotti identici o comunque Controparte_1 simili a marchio individuati sub doc. 25 il tutto entro 15 giorni lavorativi o entro il diverso termine CP_4 ritenuto di giustizia decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza;
4) Stabilire ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. una penale per ogni prodotto o confezione rinvenuto in commercio dopo il decorso del termine di cui sopra e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del ritiro, sempre decorso il termine di cui sopra;
5) Emettere ordinanza di inibizione in via cautelare alla ell'utilizzazione dei Controparte_1 dipendenti stornati e per l'espletamento delle medesime Controparte_2 Parte_2 Controparte_5 mansioni che essi svolgevano presso l'impresa ricorrente che ha subito lo storno;
6) Emettere ordinanza di inibizione in via cautelare alla ell'utilizzazione degli ex Controparte_1 agenti di commercio della ricorrente in concorrenza con la società ricorrente;
Pagina 1 7) Emettere ordinanza di inibizione in via cautelare alla ell'ulteriore assunzione di Controparte_1 dipendenti della di stipula di contratti di agenzia con agenti della per Controparte_6 Controparte_6 qualsiasi ragione o motivo.
Conclusioni di parte resistente: rigetto del ricorso vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso è risultato non sufficientemente fondato per i seguenti motivi.
Intanto va premesso che l'illecito concorrenziale sancito all'art. 2598 c.c. costituisce un illecito di pericolo e non di danno attuale (vd. Cass. sez.
1 - Ordinanza n. 626 del 10/01/2025 “L'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità
o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio” (conforme Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995).
In secondo luogo si osserva che l'illecito concorrenziale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. laddove prevede che compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.…. deve essere inteso nel senso che “Con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda. Sez. 1, Sentenza n. 12681 del 30/05/2007.
Inoltre va richiamata per pertinenza e rilevanza anche la giurisprudenza richiamata dalla difesa della ricorrente sulla condotta parassitaria che sta alla base del n. 3 ossia sui parametri per l'accertamento dello storno di clientela che consistono nel numero di dipendenti stornati, nella loro competenza professionale, nel ruolo che essi rivestivano nell'impresa stornata, nella concentrazione temporale degli atti di storno, nella preordinazione di tale attività alla sottrazione di informazioni aziendali altrui delle quali la stornante intende impadronirsi, nella volontà di disgregare o indebolire, attraverso lo storno,
l'altrui impresa ovvero nell'avvalersi in modo parassitario degli investimenti formativi realizzati dall'impresa stornata sui dipendenti stornati (cfr. Cass. civ. sez. 1 22.7.2004 n. 13658, Trib. Torino
29.12.2004 in Giur. It. 2005, 2304).
1) Effettivamente il teste non ha confermato la tesi sostenuta dalla Testimone_1 ricorrente di sviamento di clientela, perché detto teste, responsabile dell'ufficio vendite di
[...]
ha dichiarato di aver lui contattato a settembre 2023 il sig. per la Controparte_7 CP_2 fornitura dei prodotti della e di aver saputo che non lavorava più per la Parte_3 Parte_3 ma per la società che lui non conosceva prima di quella telefonata;
dunque il
[...] CP_1 rapporto del a quella data era cessato già con la e comunque poi il teste ha CP_2 Parte_3 dichiarato di avere anche contattato la perché periodicamente la sua società Parte_3 [...]
acquisiva le offerte dei vari fornitori per vagliare quella più opportuna per la Controparte_7
e dunque anche in quel caso chiese l'invio dell'offerta anche alla per CP_7 Parte_3 rimpiazzare i prodotti sia che che avendo interesse a fare un'unica fornitura. Pt_4 CP_7 Pt_5
Dunque, non vi è prova “sufficiente” allo stato di sviamento di clientela e in particolare di tale importante cliente, anche se certamente le conoscenze maturate dal nell'ambito del suo CP_2
Pagina 2 trentennale rapporto di lavoro con la aveva avvantaggiato la nella Parte_3 CP_1 predisposizione di un'offerta vincente. che venne poi accolta dal gruppo commerciale . CP_7
2) Quanto alla produzione di prodotti identici a quelli prodotti dalla esaminati i Parte_3 cataloghi prodotti dalla stessa ricorrente, dei prodotti di entrambe le società, si tratta solamente di generi merceologici identici, nella specie stuzzicadenti, stecconi e cannucce, rispetto ai quali sono state fatte differenti etichette e differenti confezioni ed imballaggi e i prodotti portano anche nomi del tutto differenti, sia pure KA evoca il nome si tratta comunque di denominazioni CP_3 diverse di prodotti che sono identici ma per la loro necessaria ontologia. Uno stecchino di legno o uno steccone da spiedino in legno non possono che avere quella forma e quel colore, mentre una cannuccia non può che essere di plastica e avere vari colori tra cui il bianco nero.
insomma si tratta di prodotti che non possono che essere fatti in quel modo e l'unica cosa che può cambiare - e in questo caso sono cambiati - sono il marchio e il nome dei prodotti : es. Pt_6
, SA (della al posto di zia e della CP_8 CP_1 Per_1 CP_3 Parte_3
3) Quanto allo storno degli agenti, effettivamente le dichiarazioni dell'agente secondo cui Tes_2 sin da gennaio 2023 era stato contattato da perchè abbandonasse la e CP_2 Parte_3 procacciasse affari per e secondo cui l'11 luglio 2023 venne raggiunto a Padova dal CP_1 CP_2
e da ex socio della e Presidente cda di risulta Persona_2 Parte_3 CP_1 effettivamente inconciliabile col quanto emerge dal doc. 13 prodotto dalla difesa della resistente ossia che il catalogo venne dalla acquistato in 300 unità solo a gennaio 2024. CP_1
Dunque se sommariamente non è possibile accogliere la richiesta urgente di inibire alla CP_1
l'utilizzo dei dipendenti che si assumono stornati dalla e di produrre nello stesso Parte_3 settore merceologico stecchini, stecconi e cannucce simili a quelli prodotti dalla è Parte_3 però da sottolineare, ma ai fini del regolamento delle spese, che sussistono anche elementi che fanno ipotizzare che vi sia stato effettivamente un comportamento “parassitario” della il cui CP_1 presidente è un ex socio della nonché parente degli attuali soci, con lo storno di tre Parte_3 dipendenti di cui certamente il quale responsabile ufficio vendita è un dipendente chiave, e CP_2 con conseguente acquisizione in favore della di quegli stessi dipendenti e del bagaglio delle CP_1 loro conoscenze, acquisito anche attraverso i corsi formativi curati a spese della Parte_3 con quel parassitismo che la norma (2598 c.c.) intende vietare;
diviene rilevante la data delle dimissioni dei tre dipendenti e del contestuale passaggio in (vd. Doc. prodotto dalla CP_1 ricorrente di consulenza lavoro); occorre poi considerare che seppure non ha Testimone_1 confermato di essere stato contattato dal ma di aver contattato lui il a sett. 2023 CP_2 CP_2 quando il era già uscito dalla società ricorrente, ha, tuttavia, anche dichiarato: 1) di non CP_2 conoscere la prima di quella telefonata, con la conseguenza che il è stato CP_1 CP_2 fondamentale per l'attribuzione della commessa dal Gruppo Selex spa a in luogo della CP_1
2) di aver dato un'unica commessa per i prodotti a marchio (prodotti dalla Parte_3 Pt_4
e (prodotti dalla ) alla sola da osservare che la ricorrente Parte_3 CP_9 Pt_7 CP_1 allega il fatto illecito dell'inserimento della in una trattativa già esistente con la CP_1 CP_7
e dove la figura del e della sua conoscenza di quell'importante cliente che garantiva alla CP_2 un cospicuo fatturato, potrebbe essere stata fondamentale per lo storno di quel Parte_3 cliente dalla per cui va approfondito nel prosieguo anche con ctu contabile sia Parte_3 rispetto a quel cliente, che rispetto agli altri indicati nello specchietto a pag. 25 del ricorso, tenuto conto delle contestazioni di che nega ad es. di avere acquisito alcuni di tali clienti, e che CP_1
Pagina 3 dichiara come uno di quei clienti sia “comune”, per cui va rimesso al giudizio di merito e agli approfondimenti tecnici che esso garantisce, se vi sia stata concorrenza sleale con sviamento illecito di clientela da parte della attuata avvalendosi delle conoscenze maturate presso la ricorrente CP_1 dal sig. e dunque mediante l'utilizzo di “mezzo non conforme ai principi della CP_2 correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda” (vd. Art. 2598 c.c.)
Tutti questi elementi, ai quali si aggiunge il non meno importante doc. 12 della ricorrente, ossia la data di deposito e registrazione del marchio , e il fatto che la prima di acquisire i Pt_6 CP_1 dipendenti della ricorrente non aveva mai commercializzato quei prodotti merceologici, se da un lato non supportano come già detto la pronuncia richiesta di inibitoria sulla base della cognizione sommaria, mancando peraltro allo stato la configurabilità dell'art. 2598 n. 1, ed essendo contestata l'acquisizione dei clienti di cui allo specchietto pag 25 ricorso, sono comunque elementi utilizzabili con riferimento al n. 3 stessa norma, al fine della compensazione delle spese legali finora sostenute dalle parti, ricorrendo al principio, noto nella giurisprudenza di legittimità, della “causalità del processo”.
p.q.m.
il tribunale
1. rigetta il ricorso
2. compensa le spese.
Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 9889/2024 promosso da:
Parte_1
RICORRENTE/I contro
Controparte_1
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Susanna Zanda, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ex art. 2598 c.c. e 700 cpc
Concorrenza sleale
Conclusioni di parte ricorrente:
1) Inibire alla al sig. lo svolgimento dell'attività in concorrenza Controparte_1 Controparte_2 sleale, nonché la ripetizione e la prosecuzione delle condotte illecite sopra evidenziate, perpetrate a danni della ricorrente, anche attraverso la violazione degli obblighi derivanti a loro carico dai contratti stipulati e di cui in narrativa;
2) Ordinare alla al sig. di cessare l'attività di distribuzione, Controparte_1 Controparte_2 commercializzazione, vendita, importazione ed esportazione nonché pubblicizzazione di prodotti identici o comunque simili di quelli a marchio Kimono Party e KA, IFR, i gioielli di ROSSELLI CP_3 Per_1C.F.
, nonché lo storno di agenti e dipendenti e l'indebito sfruttamento delle strategie di marketing e promozionali acquisite dalla ricorrente;
3) Ordinare alla 'immediato ritiro dal mercato dei prodotti identici o comunque Controparte_1 simili a marchio individuati sub doc. 25 il tutto entro 15 giorni lavorativi o entro il diverso termine CP_4 ritenuto di giustizia decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza;
4) Stabilire ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. una penale per ogni prodotto o confezione rinvenuto in commercio dopo il decorso del termine di cui sopra e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del ritiro, sempre decorso il termine di cui sopra;
5) Emettere ordinanza di inibizione in via cautelare alla ell'utilizzazione dei Controparte_1 dipendenti stornati e per l'espletamento delle medesime Controparte_2 Parte_2 Controparte_5 mansioni che essi svolgevano presso l'impresa ricorrente che ha subito lo storno;
6) Emettere ordinanza di inibizione in via cautelare alla ell'utilizzazione degli ex Controparte_1 agenti di commercio della ricorrente in concorrenza con la società ricorrente;
Pagina 1 7) Emettere ordinanza di inibizione in via cautelare alla ell'ulteriore assunzione di Controparte_1 dipendenti della di stipula di contratti di agenzia con agenti della per Controparte_6 Controparte_6 qualsiasi ragione o motivo.
Conclusioni di parte resistente: rigetto del ricorso vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso è risultato non sufficientemente fondato per i seguenti motivi.
Intanto va premesso che l'illecito concorrenziale sancito all'art. 2598 c.c. costituisce un illecito di pericolo e non di danno attuale (vd. Cass. sez.
1 - Ordinanza n. 626 del 10/01/2025 “L'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità
o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio” (conforme Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995).
In secondo luogo si osserva che l'illecito concorrenziale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. laddove prevede che compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.…. deve essere inteso nel senso che “Con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda. Sez. 1, Sentenza n. 12681 del 30/05/2007.
Inoltre va richiamata per pertinenza e rilevanza anche la giurisprudenza richiamata dalla difesa della ricorrente sulla condotta parassitaria che sta alla base del n. 3 ossia sui parametri per l'accertamento dello storno di clientela che consistono nel numero di dipendenti stornati, nella loro competenza professionale, nel ruolo che essi rivestivano nell'impresa stornata, nella concentrazione temporale degli atti di storno, nella preordinazione di tale attività alla sottrazione di informazioni aziendali altrui delle quali la stornante intende impadronirsi, nella volontà di disgregare o indebolire, attraverso lo storno,
l'altrui impresa ovvero nell'avvalersi in modo parassitario degli investimenti formativi realizzati dall'impresa stornata sui dipendenti stornati (cfr. Cass. civ. sez. 1 22.7.2004 n. 13658, Trib. Torino
29.12.2004 in Giur. It. 2005, 2304).
1) Effettivamente il teste non ha confermato la tesi sostenuta dalla Testimone_1 ricorrente di sviamento di clientela, perché detto teste, responsabile dell'ufficio vendite di
[...]
ha dichiarato di aver lui contattato a settembre 2023 il sig. per la Controparte_7 CP_2 fornitura dei prodotti della e di aver saputo che non lavorava più per la Parte_3 Parte_3 ma per la società che lui non conosceva prima di quella telefonata;
dunque il
[...] CP_1 rapporto del a quella data era cessato già con la e comunque poi il teste ha CP_2 Parte_3 dichiarato di avere anche contattato la perché periodicamente la sua società Parte_3 [...]
acquisiva le offerte dei vari fornitori per vagliare quella più opportuna per la Controparte_7
e dunque anche in quel caso chiese l'invio dell'offerta anche alla per CP_7 Parte_3 rimpiazzare i prodotti sia che che avendo interesse a fare un'unica fornitura. Pt_4 CP_7 Pt_5
Dunque, non vi è prova “sufficiente” allo stato di sviamento di clientela e in particolare di tale importante cliente, anche se certamente le conoscenze maturate dal nell'ambito del suo CP_2
Pagina 2 trentennale rapporto di lavoro con la aveva avvantaggiato la nella Parte_3 CP_1 predisposizione di un'offerta vincente. che venne poi accolta dal gruppo commerciale . CP_7
2) Quanto alla produzione di prodotti identici a quelli prodotti dalla esaminati i Parte_3 cataloghi prodotti dalla stessa ricorrente, dei prodotti di entrambe le società, si tratta solamente di generi merceologici identici, nella specie stuzzicadenti, stecconi e cannucce, rispetto ai quali sono state fatte differenti etichette e differenti confezioni ed imballaggi e i prodotti portano anche nomi del tutto differenti, sia pure KA evoca il nome si tratta comunque di denominazioni CP_3 diverse di prodotti che sono identici ma per la loro necessaria ontologia. Uno stecchino di legno o uno steccone da spiedino in legno non possono che avere quella forma e quel colore, mentre una cannuccia non può che essere di plastica e avere vari colori tra cui il bianco nero.
insomma si tratta di prodotti che non possono che essere fatti in quel modo e l'unica cosa che può cambiare - e in questo caso sono cambiati - sono il marchio e il nome dei prodotti : es. Pt_6
, SA (della al posto di zia e della CP_8 CP_1 Per_1 CP_3 Parte_3
3) Quanto allo storno degli agenti, effettivamente le dichiarazioni dell'agente secondo cui Tes_2 sin da gennaio 2023 era stato contattato da perchè abbandonasse la e CP_2 Parte_3 procacciasse affari per e secondo cui l'11 luglio 2023 venne raggiunto a Padova dal CP_1 CP_2
e da ex socio della e Presidente cda di risulta Persona_2 Parte_3 CP_1 effettivamente inconciliabile col quanto emerge dal doc. 13 prodotto dalla difesa della resistente ossia che il catalogo venne dalla acquistato in 300 unità solo a gennaio 2024. CP_1
Dunque se sommariamente non è possibile accogliere la richiesta urgente di inibire alla CP_1
l'utilizzo dei dipendenti che si assumono stornati dalla e di produrre nello stesso Parte_3 settore merceologico stecchini, stecconi e cannucce simili a quelli prodotti dalla è Parte_3 però da sottolineare, ma ai fini del regolamento delle spese, che sussistono anche elementi che fanno ipotizzare che vi sia stato effettivamente un comportamento “parassitario” della il cui CP_1 presidente è un ex socio della nonché parente degli attuali soci, con lo storno di tre Parte_3 dipendenti di cui certamente il quale responsabile ufficio vendita è un dipendente chiave, e CP_2 con conseguente acquisizione in favore della di quegli stessi dipendenti e del bagaglio delle CP_1 loro conoscenze, acquisito anche attraverso i corsi formativi curati a spese della Parte_3 con quel parassitismo che la norma (2598 c.c.) intende vietare;
diviene rilevante la data delle dimissioni dei tre dipendenti e del contestuale passaggio in (vd. Doc. prodotto dalla CP_1 ricorrente di consulenza lavoro); occorre poi considerare che seppure non ha Testimone_1 confermato di essere stato contattato dal ma di aver contattato lui il a sett. 2023 CP_2 CP_2 quando il era già uscito dalla società ricorrente, ha, tuttavia, anche dichiarato: 1) di non CP_2 conoscere la prima di quella telefonata, con la conseguenza che il è stato CP_1 CP_2 fondamentale per l'attribuzione della commessa dal Gruppo Selex spa a in luogo della CP_1
2) di aver dato un'unica commessa per i prodotti a marchio (prodotti dalla Parte_3 Pt_4
e (prodotti dalla ) alla sola da osservare che la ricorrente Parte_3 CP_9 Pt_7 CP_1 allega il fatto illecito dell'inserimento della in una trattativa già esistente con la CP_1 CP_7
e dove la figura del e della sua conoscenza di quell'importante cliente che garantiva alla CP_2 un cospicuo fatturato, potrebbe essere stata fondamentale per lo storno di quel Parte_3 cliente dalla per cui va approfondito nel prosieguo anche con ctu contabile sia Parte_3 rispetto a quel cliente, che rispetto agli altri indicati nello specchietto a pag. 25 del ricorso, tenuto conto delle contestazioni di che nega ad es. di avere acquisito alcuni di tali clienti, e che CP_1
Pagina 3 dichiara come uno di quei clienti sia “comune”, per cui va rimesso al giudizio di merito e agli approfondimenti tecnici che esso garantisce, se vi sia stata concorrenza sleale con sviamento illecito di clientela da parte della attuata avvalendosi delle conoscenze maturate presso la ricorrente CP_1 dal sig. e dunque mediante l'utilizzo di “mezzo non conforme ai principi della CP_2 correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda” (vd. Art. 2598 c.c.)
Tutti questi elementi, ai quali si aggiunge il non meno importante doc. 12 della ricorrente, ossia la data di deposito e registrazione del marchio , e il fatto che la prima di acquisire i Pt_6 CP_1 dipendenti della ricorrente non aveva mai commercializzato quei prodotti merceologici, se da un lato non supportano come già detto la pronuncia richiesta di inibitoria sulla base della cognizione sommaria, mancando peraltro allo stato la configurabilità dell'art. 2598 n. 1, ed essendo contestata l'acquisizione dei clienti di cui allo specchietto pag 25 ricorso, sono comunque elementi utilizzabili con riferimento al n. 3 stessa norma, al fine della compensazione delle spese legali finora sostenute dalle parti, ricorrendo al principio, noto nella giurisprudenza di legittimità, della “causalità del processo”.
p.q.m.
il tribunale
1. rigetta il ricorso
2. compensa le spese.
Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
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