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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1383/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 24.5.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Mariagrazia Masala ricorrente
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Maurizio Landelli resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli naturali ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1) stabilirsi l'affido condiviso del minore , nato a [...] il Persona_1
15.08.2011 e residente a [...]al Natisone (UD) in Frazione Tiglio n. 13/A – codice
1 fiscale , ad entrambi i genitori, confermando la collocazione CodiceFiscale_1
prevalente dello stesso presso la residenza materna;
2) stabilirsi che la Sig.ra rilascerà la residenza di famiglia sita a San Pietro al Parte_1
Natisone (UD) in Frazione Tiglio n. 13/A, di proprietà del Sig. , entro il CP_1
31.08.2025, asportando dalla stessa tutti i suoi effetti personali;
3) disporre che fino a fine agosto 2025, ovvero finché la Sig.ra rimarrà nella casa di Parte_1
San Pietro al Natisone (UD), il figlio rimarrà il lunedì mattina con la madre;
il figlio rimarrà da lunedì pomeriggio fino a sera sempre con il padre e martedì mattina con la madre che lo accompagna a scuola;
il figlio rimarrà da martedì pomeriggio a mercoledì mattina con il padre;
il figlio rimarrà da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con la madre;
il figlio rimarrà da giovedì pomeriggio a venerdì mattina con il padre;
il figlio rimarrà da venerdì pomeriggio a lunedì mattina della settimana successiva con la madre;
il figlio rimarrà da lunedì pomeriggio a martedì mattina con il padre;
il martedì mattina la madre accompagnerà il figlio a scuola;
il figlio rimarrà da martedì pomeriggio a mercoledì mattina con il padre;
il figlio rimarrà da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con la madre;
il figlio rimarrà da giovedì pomeriggio a venerdì mattina con il padre;
il figlio rimarrà da venerdì pomeriggio a sabato mattina con la madre;
il figlio rimarrà da sabato mattina a lunedì mattina con il padre, con accompagno a scuola a cura della madre;
4) disporre che da settembre 2025, ovvero dal periodo in cui la madre si sarà trasferita a
Pulfero presso la abitazione di sua proprietà, il collocamento avverrà secondo il seguente schema: il figlio rimarrà con la madre da lunedì mattina a martedì mattina;
il figlio rimarrà con il padre da martedì pomeriggio a giovedì sera con cena inclusa;
il figlio rimarrà con la madre da giovedì dopo cena, dalle 20.30, fino a sabato mattina alle ore 8.30; il figlio rimarrà con il padre da sabato mattina al lunedì mattina della settimana successiva;
il figlio rimarrà con la madre dal lunedì pomeriggio al martedì mattina;
il figlio rimarrà con il padre da martedì pomeriggio al giovedì sera con cena inclusa;
il figlio rimarrà con la madre da giovedì dopo cena, dalle 20.30, fino al lunedì mattina;
il genitore presso cui il figlio pernotterà si impegna a portare il figlio a scuola.
5) disporre che i genitori possano tenere con sé il figlio minore ad anni alterni dal 23
Dicembre alle ore 9.00 del 30 Dicembre e dalle ore 9.00 del 30 Dicembre al 06 Gennaio;
con la precisazione dell'alternanza di tali periodi in maniera che il figlio trascorra il giorno di Natale ad anni alterni con ciascun genitore;
disporsi che le vacanze pasquali verranno divise a metà tra i genitori nel rispetto dell'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo; compleanni ed altre feste calendariali in forma alternata;
2 6) disporsi, che i genitori, durante le vacanze estive, potranno tenere con sé il figlio minore per due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
disporsi che, in ogni caso, i genitori, potranno tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative dello stesso, nonché con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e previo accordo tra gli stessi, anche un'ulteriore settimana in periodi diversi da quelli sopra stabiliti;
7) stabilirsi che in caso di impedimento a tenere nei propri turni di responsabilità, il Per_1 genitore impossibilitato dovrà chiedere la disponibilità dell'altro genitore e solo come seconda opzione potrà essere lasciato ai nonni;
Per_1
8) stabilirsi che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura del figlio;
9) stabilirsi che ciascun genitore, durante i propri turni di responsabilità, dovrà provvedere ad accompagnare il figlio alle attività sportive e ludiche frequentate dallo stesso;
10) stabilirsi che i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in forma diretta Per_1
per tutto quanto riguarda il vitto ed alloggio presso la residenza di ciascun genitore;
per tutte le ulteriori spese, seppur di natura ordinaria (mensa scolastica, vestiario, corredo scolastico, telefono e ricariche cellulare, …) i genitori concordano di sostenerle al 50%, con obbligo del genitore che non ha sostenuto la spesa di rimborsare la propria quota di competenza entro il mese successivo a quello della richiesta corredata di ricevute fiscali.
11) a tal proposito i genitori indicano quale limite per dette spese ordinarie, senza necessità di preventivo accordo, l'importo di euro 50,00 mensili;
tutte le spese superiori a detto importo dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
12) disporsi l'obbligo dei genitori di sostenere le spese straordinarie per il figlio al Per_1
50% ciascuno, con obbligo del genitore che non ha sostenuto la spesa, di rimborsare quanto dovuto entro il mese successivo a quello della richiesta corredata di ricevute fiscali;
le spese straordinarie vengono individuate secondo il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole” dd. 28.8.2015 da aversi espressamente richiamato, e secondo le eventuali successive modifiche;
13) disporsi che i Sigg.ri e beneficeranno dell'Assegno Unico erogato Parte_1 CP_1 dall'INPS per i figli a carico al 50% ciascuno;
14) disporsi che il Sig. fornisca alla Sig.ra entro e non oltre il 31.01 di ogni CP_1 Parte_1
anno, tutta la documentazione necessaria alla predisposizione dell'ISEE;
3 15) disporsi che i Sigg.ri e in sede di dichiarazione dei redditi, CP_1 Parte_1
indicheranno le spese detraibili sostenuto per il figlio al 50% ciascuno o comunque nella misura realmente sostenuta da ciascun genitore;
16) I genitori si danno il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per l'espatrio, propri e del figlio Persona_1
17) Spese di causa compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (15.8.2011), nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori, Per_1
presentato da nei confronti di in data 24.5.2024 ex art. 473bis 12 ss. Parte_1 CP_1
c.p.c.;
-letta la memoria di costituzione del resistente;
-rilevato che alla prima udienza del 7.11.2024 i genitori hanno chiesto un rinvio per un approccio conciliativo, soprattutto con riferimento alle frequentazioni con il figlio e per verificare la possibilità per la madre di trasferirsi in un appartamento di sua proprietà rilasciato dal conduttore;
-rilevato che alla successiva udienza del 18.2.2025 le parti hanno chiesto un ulteriore rinvio per rassegnare conclusioni congiunte;
-atteso che all'udienza del 10.3.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti avevano depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche: pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione;
-ritenuto che le conclusioni rassegnate dalle parti risultano conformi agli interessi del figlio minore e possono dunque venire integralmente accolte;
-che le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come richiesto
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) stabilisce l'affido condiviso del minore , nato a [...] il [...] Persona_1
e residente a [...]al Natisone (UD) in Frazione Tiglio n. 13/A - codice fiscale
[...]
[...] - ad entrambi i genitori, confermando la collocazione prevalente dello stesso presso C.F._2
la residenza materna;
2) dà atto che la Sig.ra rilascerà la residenza di famiglia sita a San Pietro al Natisone Parte_1
(UD) in Frazione Tiglio n. 13/A, di proprietà del Sig. , entro il 31.08.2025, CP_1
asportando dalla stessa tutti i suoi effetti personali;
3) dispone che fino a fine agosto 2025, ovvero finché la Sig.ra rimarrà nella casa di San Parte_1
Pietro al Natisone (UD), il figlio rimarrà il lunedì mattina con la madre;
il figlio rimarrà da lunedì pomeriggio fino a sera sempre con il padre e martedì mattina con la madre che lo accompagnerà a scuola;
il figlio rimarrà da martedì pomeriggio a mercoledì mattina con il padre;
il figlio rimarrà da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con la madre;
il figlio rimarrà da giovedì pomeriggio a venerdì mattina con il padre;
il figlio rimarrà da venerdì pomeriggio a lunedì mattina della settimana successiva con la madre;
il figlio rimarrà da lunedì pomeriggio a martedì mattina con il padre;
il martedì mattina la madre accompagnerà il figlio a scuola;
il figlio rimarrà da martedì pomeriggio a mercoledì mattina con il padre;
il figlio rimarrà da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con la madre;
il figlio rimarrà da giovedì pomeriggio a venerdì mattina con il padre;
il figlio rimarrà da venerdì pomeriggio a sabato mattina con la madre;
il figlio rimarrà da sabato mattina a lunedì mattina con il padre, con accompagno a scuola a cura della madre;
4) disporre che da settembre 2025, ovvero dal periodo in cui la madre si sarà trasferita a Pulfero presso la abitazione di sua proprietà, il collocamento avverrà secondo il seguente schema: il figlio rimarrà con la madre da lunedì mattina a martedì mattina;
il figlio rimarrà con il padre da martedì pomeriggio a giovedì sera con cena inclusa;
il figlio rimarrà con la madre da giovedì dopo cena, dalle 20.30, fino a sabato mattina alle ore 8.30; il figlio rimarrà con il padre da sabato mattina al lunedì mattina della settimana successiva;
il figlio rimarrà con la madre dal lunedì pomeriggio al martedì mattina;
il figlio rimarrà con il padre da martedì pomeriggio al giovedì sera con cena inclusa;
il figlio rimarrà con la madre da giovedì dopo cena, dalle 20.30, fino al lunedì mattina;
il genitore presso cui il figlio pernotterà si impegna a portare il figlio a scuola.
5) dispone che i genitori possano tenere con sé il figlio minore ad anni alterni dal 23 Dicembre alle ore 9.00 del 30 Dicembre e dalle ore 9.00 del 30 Dicembre al 06 Gennaio;
con la precisazione dell'alternanza di tali periodi in maniera che il figlio trascorra il giorno di Natale ad anni alterni con ciascun genitore;
dispone che le vacanze pasquali verranno divise a metà tra i genitori nel rispetto dell'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo; compleanni ed altre feste calendariali in forma alternata;
6) dispone, che i genitori, durante le vacanze estive, potranno tenere con sé il figlio minore per due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
dispone che, in
5 ogni caso, i genitori potranno tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative dello stesso, nonché con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e previo accordo tra gli stessi, anche un'ulteriore settimana in periodi diversi da quelli sopra stabiliti;
7) stabilisce che in caso di impedimento a tenere nei propri turni di responsabilità, il Per_1
genitore impossibilitato dovrà chiedere la disponibilità dell'altro genitore e solo come seconda opzione potrà essere lasciato ai nonni;
Per_1
8) stabilisce che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura del figlio;
9) stabilisce che ciascun genitore, durante i propri turni di responsabilità, dovrà provvedere ad accompagnare il figlio alle attività sportive e ludiche frequentate dallo stesso;
10) stabilisce che i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in forma diretta Per_1
per tutto quanto riguarda il vitto e l'alloggio presso la residenza di ciascun genitore;
per tutte le ulteriori spese, seppur di natura ordinaria (mensa scolastica, vestiario, corredo scolastico, telefono e ricariche cellulare, …) dà atto che i genitori concordano di sostenerle al 50%, con obbligo del genitore che non ha sostenuto la spesa di rimborsare la propria quota di competenza entro il mese successivo a quello della richiesta corredata di ricevute fiscali;
11) dà atto che, a tal proposito, i genitori indicano quale limite per dette spese ordinarie, senza necessità di preventivo accordo, l'importo di euro 50,00 mensili;
tutte le spese superiori a detto importo dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
12) dispone l'obbligo dei genitori di sostenere le spese straordinarie per il figlio al 50% Per_1
ciascuno, con obbligo del genitore che non ha sostenuto la spesa, di rimborsare quanto dovuto entro il mese successivo a quello della richiesta corredata di ricevute fiscali;
le spese straordinarie vengono individuate secondo il “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole” dd. 28.8.2015 del Tribunale di Udine, da aversi espressamente richiamato, e secondo le eventuali successive modifiche;
13) dispone che i Sigg.ri e beneficeranno dell'Assegno Unico erogato Parte_1 CP_1 dall'INPS per il figlio a carico al 50% ciascuno;
14) dispone che il Sig. fornisca alla Sig.ra entro e non oltre il 31.01 di ogni CP_1 Parte_1
anno, tutta la documentazione necessaria alla predisposizione dell'ISEE;
15) dispone che i Sigg.ri e in sede di dichiarazione dei redditi, CP_1 Parte_1
indicheranno le spese detraibili sostenuto per il figlio al 50% ciascuno o comunque nella misura realmente sostenuta da ciascun genitore;
16) dà atto che i genitori si danno il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per l'espatrio, propri e del figlio Persona_1
6 17) Spese di causa compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 10.3.2025.
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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