Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3084 del 24.09.2021 Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
N. R.G. 167/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e , i n gr ado di ap pe l l o,
tra
in persona dell'amministratore unico, Parte_1 Pt_2 rappresent at a e di fes a d agli Avv.ti S alvat ore Spano e Mauri zi o Val enti ni
Appell ant e e
in persona del P resi dente e l egal e rappresent ante pro CP_1 tempore, e in persona del legale rappresent ant e pro CP_2 CP_3 tempore, rappres ent at i e di fesi dagli Avv.ti S alvatore Graziuso, R enato Vestini e Anna P aol a Ciarelli
Appell at i
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 09.03.2018 la aveva adito il Tribunale di Parte_3
Lecce chiedendo che venisse dichiarata, previa sospensione dell'esecuzione, la nullità dell'avviso di addebito n. 359 2018 0000009150 000, notificato in data 29.01.2018, avente ad oggetto la somma di € 139.355,72 per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, riferita al periodo dal 06/2011 al 05/2016 e ad un verbale ispettivo
1
aveva inoltre escluso che vi fossero state prestazioni di lavoro di dipendenti in giornate in cui essi risultavano assenti per malattia o per cassa integrazione guadagni, e che avessero lavorato persone prive di regolare assunzione;
d'altro canto, la Società aveva dedotto che in alcune giornate qualche lavoratore per propria scelta non si era presentato al lavoro, mentre altre volte la prestazione non era stata resa per sospensione dei lavori sul cantiere, quindi non era vero che era stato denunciato un imponibile retributivo inferiore al dovuto. aveva inoltre eccepito l'infondatezza delle Pt_1 contestazioni ispettive laddove era stato disconosciuto il carattere subordinato del rapporto di lavoro delle dipendenti e di De OR A.; nonché l'illegittimità delle sanzioni CP_4 applicate secondo il criterio dell'evasione di cui all'art.116 comma 8 lett.b l.n.388/2000. Aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità o inefficacia dell'avviso di addebito opposto e di ogni atto ad esso sotteso, la prescrizione parziale dei crediti, l'infondatezza della pretesa creditoria e, in subordine, la rideterminazione delle somme e dei contributi dovuti.
Costituitisi in giudizio, e avevano contestato la fondatezza del ricorso, CP_1 CP_5 chiedendone il rigetto. Avevano richiamato le risultanze del verbale di accertamento impugnato ed evidenziato che il termine di prescrizione era stato interrotto con la notifica del verbale ispettivo del 14.10.2016, precisando che il suddetto verbale faceva riferimento esclusivamente alla matricola (n.4107325223) corrispondente alla posizione previdenziale che la Società Pt_1 aveva presso l' per l'attività di metalmeccanica. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'avviso di addebito e il verbale di accertamento del 14.10.2016 nella parte in cui avevano addebitato alla Società un importo eccedente la somma di € 70.797,05, ha quindi condannato al pagamento di tale somma e compensato le spese. Pt_1
In particolare il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, stante l'effetto interruttivo della notifica del verbale di accertamento, avvenuta il 21.10.2016, con il quale gli avevano rilevato la denuncia, da parte dell'impresa, di un imponibile CP_6 contributivo inferiore a quello di cui all'art.1 della L.389/1989 (per mancata corresponsione ai dipendenti di ratei di tredicesima, festività, elemento perequativo, indennità per ferie non godute, indennità per p.a.r. non goduti), l'erogazione di assegni per il nucleo familiare (ANF) indebiti e la fruizione indebita di sgravi contributivi ex l.n.407/1990 per assenza dei relativi presupposti con riferimento ad alcuni lavoratori). Ha osservato che dalle audizioni svolte in sede ispettiva e dai riscontri documentali operati tramite il Libro unico del lavoro (LUL), fatture e documenti di trasporto, era emerso che vi erano discordanze tra le risultanze del LUL
e le dichiarazioni dei lavoratori in ordine alle giornate di effettiva presenza al lavoro, risultando dal LUL un numero di assenze (peraltro sostanzialmente imputabili a determinazioni datoriali, ma formalmente registrate come malattia, cassa integrazione guadagni o sabato non lavorativo) superiore a quelle di mancanza effettiva di prestazione, e che erano di fatto insussistenti i rapporti di lavoro delle due lavoratrici De OR e , formalmente addette ad un CP_4
2 magazzino in sostanza inesistente. Il Tribunale ha ritenuto esatta la quantificazione dell'imponibile retributivo non denunciato a , indicata nel verbale ispettivo, e determinata CP_1 considerando anche le retribuzioni dovute ai dipendenti per le assenze non rientranti nelle ipotesi giustificate ex lege, alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n.8610 del 2019; ha ritenuto altresì legittima la revoca dello sgravio contributivo previsto dalla
L.407/90, di cui la società aveva beneficiato indebitamente per alcuni lavoratori, e provato lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni di CIG indicati dagli ispettori. Invece ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dalla società in ordine alle irregolarità Parte_1 contestate dagli ispettori nel verbale di accertamento con riferimento: - al diritto agli sgravi contributivi per il dipendente , per il quale sussisteva il requisito della Persona_1 disoccupazione necessario ex art.8 l.n.407/1990; -alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di e;
-al pagamento delle tredicesime Controparte_7 Controparte_8
e delle indennità di fine rapporto ai dipendenti , e;
-all'assenza per Parte_4 Per_2 Per_3 malattia di -alla regolarità dell'erogazione di retribuzioni superiori rispetto alle Persona_4 previsioni del CCNL in favore dei lavoratori e . Disposta Persona_5 Persona_6 consulenza tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione dell'importo dei contributi dovuti dall'Azienda, previa esclusione delle voci di credito fatte valere dall' con riferimento agli CP_1 avversi motivi di opposizione ritenuti fondati, il Tribunale, sulla base delle risultanze peritali, ha annullato l'avviso di addebito opposto e ha condannato al Parte_3 pagamento della somma di € 70.797,05 a titolo di contributi e di sanzioni ex art.116 comma 8 lett. b) L.388/2000.
Con ricorso del 26.3.2022 ha proposto appello chiedendo Parte_3 la riforma della sentenza nella parte in cui aveva comunque ritenuto sussistente un debito contributivo a suo carico per l' importo di € 70.797,05; ne ha eccepito l'erroneità e il difetto di motivazione perché fondata esclusivamente sulle risultanze del verbale ispettivo, anche con riferimento allo svolgimento di lavoro straordinario (che incideva sulla pretesa contributiva dell' in misura di circa euro 30.000). La Società ha censurato la valutazione giudiziale CP_1 anche sotto il profilo istruttorio, in merito alla dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva, di cui ha lamentato le differenze di contenuti, le incongruenze, e la difformità rispetto al reale, specialmente con riferimento alle giornate di lavoro festive e agli orari. Ha evidenziato i limiti dell'efficacia probatoria delle risultanze del verbale ispettivo, ha dedotto il mancato assolvimento, da parte dell' , dell'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto di CP_1 credito e ha censurato la mancata ammissione dei propri mezzi di prova, che ha riproposto in appello.
e hanno eccepito l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il CP_1 CP_5 rigetto, riproponendo gli argomenti illustrati in primo grado.
Con ordinanza del 22.03.2024 questa Corte ha disposto un supplemento di Consulenza
Tecnica d'Ufficio per la quantificazione dei contributi e delle sanzioni da estrapolare, ossia quelli richiesti da con esclusivo riferimento al maggior orario di lavoro e alle maggiori CP_1 giornate di presenza effettiva dei lavoratori.
All'udienza di discussione del 6.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi atti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti di quanto verrà qui di seguito precisato.
I motivi di censura sono esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione logica e giuridica tra gli stessi esistente.
1. Occorre soffermarsi prioritariamente sulla regola di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. osservando che esso grava sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma, e che quindi si fonda non gia' sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti che incidono sul processo, e in relazione al diritto che costituisce oggetto del giudizio.
In altri termini l'onere della prova non è necessariamente legato al soggetto che assume l'iniziativa processuale.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sulla parte che afferma di essere titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché essa rivesta il ruolo processuale di convenuta in un giudizio di accertamento negativo. Nel giudizio promosso da un soggetto per CP_ l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale ispettivo non riveste efficacia probatoria illimitata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali, così come quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi, né alla fondatezza delle valutazioni del verbalizzante (v. Cass. S.U., n.
12545/1992, n. 17355/2009).
La dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale non hanno un valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice;
ma il materiale raccolto dal verbalizzante è liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova unitamente agli altri elementi.
CP_ Ne consegue che, in linea generale, la sussistenza del credito contributivo dell' fatto valere sulla base di un verbale ispettivo deve essere comprovata dall' con riguardo ai CP_9 fatti costitutivi, non essendo a tal fine sufficiente il predetto verbale (v.Cass.n.12108/2010;
n.22862/2010; n.22724/2013; n.28468/2019).
Tuttavia, come corollario dell'illustrata disciplina, occorre precisare che, nella specifica materia delle agevolazioni o degli sgravi contributivi, che si pongono come deroga all'ordinario obbligo contributivo, grava invece sull'impresa che intende far valere in giudizio il diritto a tali benefici, l'onere di provare, ai sensi dell'art.2697 c.c., la sussistenza dei relativi requisiti, e ciò anche mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o di fatti dai quali trarre presunzioni circa la insussistenza del fatto negativo (v. Cass. n.1166 2018, n.19639/2015;
n..13583/2015, che richiama Cass. n. 5427/2002; n. 18487 /2003; n. 23229/2004).
4 2. Tanto premesso, rileva questa Corte che, con riferimento a quella porzione del complessivo debito contributivo ritenuto sussistente nella sentenza impugnata (per € 70.797,05) che attiene al recupero degli sgravi contributivi fruiti dalla ATES ex l.n.407/1990 e ritenuti illegittimi ex art.1 comma 1175 l.n.296/2006 nel verbale ispettivo dell' la Società non ha CP_1 provato le condizioni per beneficiare delle agevolazioni, essendo a tal fine inidonee le richieste di prova testimoniale sui capitoli reiterati dagli appellanti in secondo grado.
Pertanto sussiste il diritto di credito fatto valere dall' con l'avviso di addebito per il CP_1 recupero delle agevolazioni e delle relative sanzioni, che non dipendano dalle questioni relative agli orari e ai giorni di lavoro, di cui si dirà qui di seguito.
Infatti per quella parte dell'azione di accertamento negativo che ha ad oggetto i contributi e le sanzioni pretesi dall' con l'avviso di addebito in relazione alla CP_1 contestazione, con riferimento ai dipendenti, di un numero maggiore di giornate di presenza effettiva e di orari di lavoro maggiori rispetto a quelli denunciati da ai fini Pt_1 previdenziali, l'onere della prova dell'esistenza in concreto e dell'entità di tali maggiori giornate ed ore di lavoro grava sul creditore , secondo il principio di diritto sopra esposto. CP_1
Le dichiarazioni rese dai singoli lavoratori agli ispettori costituiscono un fatto provato
(fino a querela di falso) soltanto nel loro accadimento storico, ma non forniscono prova della verità dei fatti riferiti dai lavoratori medesimi, che nel processo costituiscono solo elementi valutabili unitamente al resto.
Stante la varietà delle situazioni riferite da ciascuno dei lavoratori, in ragione dei differenti luoghi, tempi e situazioni di lavoro in cui ciascuno di essi si è trovato, le loro narrazioni relative agli orari e ai giorni di lavoro non sempre collimanti possono reputarsi adeguatamente corroborate, sotto il profilo probatorio, soltanto nei casi in cui sussistano elementi documentali di supporto. In particolare devono ritenersi legittime le pretese creditorie dell' a tal titolo solo per i casi in cui dal Libro Unico del Lavoro o da documenti contabili CP_1
e amministrativi della Società, prodotti in giudizio, si abbia riscontro delle maggiori quantità del lavoro prestato dai dipendenti.
Per le restanti situazioni per cui non vi sono riscontri documentali l' non ha fornito CP_1 adeguata prova della sussistenza dei presupposti del proprio credito, non avendo in appello reiterato le richieste di prova orale formulate in primo grado.
Pertanto–ferma restando l'esclusione della porzione di debito contributivo già statuita per altre causali dalla sentenza del Tribunale, in quella porzione non impugnata da alcuno- questa Corte ha disposto una integrazione di consulenza tecnica d'ufficio per verificare e quantificare (v.quesito lett.a dell'ordinanza del 22.3.2024) a quanto ammontino i contributi e le sanzioni richiesti dall' con esclusivo riferimento al maggior orario di lavoro e alle CP_1 maggiori giornate di presenza effettiva dei lavoratori, fatta eccezione per le giornate in cui -pur risultando indicate nel LUL o nelle buste paga come giornate di assenza o di sospensione del rapporto- dalla documentazione in atti risulti la presenza dei singoli lavoratori sul posto di lavoro o sul cantiere. Al CTU è stato altresì chiesto (v.quesito lett.b dell'ordinanza del
22.3.2024) di detrarre dal totale di € 70.797,05 l'ammontare così determinato.
5 Dall'elaborato peritale depositato il 29.9.2024, e in particolare dalla prima delle due ipotesi di sviluppo dei calcoli elaborate dal consulente tecnico d'ufficio, ritenuta da questa
Corte maggiormente aderente alle finalità dei quesiti posti con l'ordinanza del 22.3.2024, emerge che nell'ambito dell'importo di € 70.797,05 (risultante dal dispositivo della sentenza di primo grado) la porzione avente come causale contributi e sanzioni derivanti da maggiori orari di lavoro e maggiori presenze è complessivamente pari ad €. 46.815,91 (v. pag. 22 e 36 della relazione di c.t.u. del 29.9.2024: v. totale colonna “contrib/sanzioni da straord/presenze).
L'importo individuato dal c.t.u. in €. 46.815,91 rappresenta i contributi e le somme civili che nell'avviso di addebito l' ha richiesto per le ritenute irregolarità relative alla CP_1 contribuzione per orari e giornate di lavoro maggiori di quelle denunziate, e i quali, tuttavia, non vi è idonea prova.
La relazione depositata dal C.t.u. il 29.9.2024 risulta priva di vizi, sicchè questa Corte, anche alla luce del fatto che non risulta che siano state presentate osservazioni critiche dalle parti, la reputa utilizzabile ai fini della decisione.
Ne consegue che l'importo di € 70.797,05 deve essere depurato da quello di €
46.815,91, e che, quindi, dovendosi parzialmente accogliere l'appello, la Società è tenuta a pagare all' la differenza, pari ad € 23.981,14 (€70.797,05-46.815,91= € 23.981,14). CP_1
3. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nonché della consistente riduzione della misura del credito previdenziale accertato rispetto all'originaria pretesa, si ravvisano motivi idonei a determinare la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 del totale;
il residuo, pari al 2/3, va posto a carico dell' in base al principio di soccombenza. CP_1
4. Si rileva che, per mero errore materiale determinato da svista nella consultazione delle colonne della tabella redatta nell'elaborato peritale, nel dispositivo emesso in udienza e qui di seguito trascritto è stata riportata, quale oggetto di condanna, la somma di € 46.815,91, anziché quella, esatta, di € 23.981,14.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con il ricorso del 26/03/2022 da
[...] nei confronti di e avverso la sentenza del 24/09/2021 del Parte_3 CP_1 CP_5
Tribunale di Lecce così provvede:
CP_1 ppello parzialmente e, per l'effetto, condanna versare all' Parte_3 CP_1
l'importo di € 46.815,91;
conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che il capo sulle spese;
compensa tra le parti le spese del doppio grado nella misura di 1/3 del totale;
6 condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dei residui 2/3, liquidati in € CP_1
3.092,00 per il primo grado ed in € 3.330,00 per il secondo, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge. Spese di CTU definitivamente e integralmente a carico dell' . CP_1
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 06/12/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
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