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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 26563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 26563/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. FIORETTI NADIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COMUNE Parte_1 Parte_2 SANT'AGNELLO il 02/05/2009.
Dal matrimonio è nato una figlia, il 17.01.2011. Per_1
Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. pagina 1 di 3 Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, in conformità alle disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, ed avrà la sua residenza anagrafica presso quella della madre.
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura e all'educazione della figlia, nonché al suo mantenimento diretto quando la terrà con sé; tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dei tempi di permanenza della figlia, in via paritaria, presso ciascun genitore, non viene previsto alcun contributo per il mantenimento indiretto. Resta però inteso che nel caso in cui dovesse intervenire una modifica dell'assetto concordato che comportasse una variazione dei tempi paritari di permanenza della loro figlia con l'uno o l'altro genitore, gli stessi s'impegnano a concordare e regolamentare l'erogazione di un assegno di mantenimento. L'assegno unico, o altro beneficio economico, verrà percepito interamente dalla madre.
DISPONE che i genitori si dividano in parti uguali tutte le spese della figlia, nessuna esclusa (sia ordinarie che straordinarie) nella misura del 50% ciascuno (compreso il vestiario ed ogni altra spesa, quali ad esempio quelle per i mezzi di trasporto, mensa scolastica, abbonamenti al cellullare, ticket spese mediche, ecc..), procedendo di volta in volta al rimborso e/o compensazione tra di loro;
resta comunque inteso che le spese straordinarie maggiormente gravose, dovranno essere previamente concordate e documentate, se non strettamente necessitate. In caso di disaccordo tra i genitori sulla regolamentazione delle spese per la figlia troverà applicazione il Protocollo d'intesa in vigore nel Tribunale ordinario di Torino.
DISPONE che i genitori concordano i tempi di permanenza presso ciascuno di loro della figlia, in modo paritario, collaborando per far fronte alle sue necessità, dividendosi così i compiti per far fronte al meglio alla gestione e agli impegni scolastici ed extra scolastici. In caso di sopravvenuto disaccordo tra i genitori in punto alla gestione e permanenza della figlia, stabiliscono sin d'ora che: * la figlia trascorra un fine settimana con il padre e l'altro con la madre (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina). * un pernottamento infrasettimanale con il padre quando non l'avrà con sé nel fine settimana e un pomeriggio nell'altra settimana. * per metà delle vacanze natalizie, alternando un anno dal 23 al 28 con un genitore e dal 29 al 6 gennaio con l'altro, così di seguito. * per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni e così per ogni altra festività. * tre settimane di vacanze estive, anche non consecutive, con ciascun genitore, periodo che concorderanno di anno in anno o comunque s'impegnano a comunicare all'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno.
DISPONE che le parti in quanto economicamente indipendenti, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e dichiarano di aver già regolamentato tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 26563/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. FIORETTI NADIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COMUNE Parte_1 Parte_2 SANT'AGNELLO il 02/05/2009.
Dal matrimonio è nato una figlia, il 17.01.2011. Per_1
Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. pagina 1 di 3 Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, in conformità alle disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, ed avrà la sua residenza anagrafica presso quella della madre.
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura e all'educazione della figlia, nonché al suo mantenimento diretto quando la terrà con sé; tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dei tempi di permanenza della figlia, in via paritaria, presso ciascun genitore, non viene previsto alcun contributo per il mantenimento indiretto. Resta però inteso che nel caso in cui dovesse intervenire una modifica dell'assetto concordato che comportasse una variazione dei tempi paritari di permanenza della loro figlia con l'uno o l'altro genitore, gli stessi s'impegnano a concordare e regolamentare l'erogazione di un assegno di mantenimento. L'assegno unico, o altro beneficio economico, verrà percepito interamente dalla madre.
DISPONE che i genitori si dividano in parti uguali tutte le spese della figlia, nessuna esclusa (sia ordinarie che straordinarie) nella misura del 50% ciascuno (compreso il vestiario ed ogni altra spesa, quali ad esempio quelle per i mezzi di trasporto, mensa scolastica, abbonamenti al cellullare, ticket spese mediche, ecc..), procedendo di volta in volta al rimborso e/o compensazione tra di loro;
resta comunque inteso che le spese straordinarie maggiormente gravose, dovranno essere previamente concordate e documentate, se non strettamente necessitate. In caso di disaccordo tra i genitori sulla regolamentazione delle spese per la figlia troverà applicazione il Protocollo d'intesa in vigore nel Tribunale ordinario di Torino.
DISPONE che i genitori concordano i tempi di permanenza presso ciascuno di loro della figlia, in modo paritario, collaborando per far fronte alle sue necessità, dividendosi così i compiti per far fronte al meglio alla gestione e agli impegni scolastici ed extra scolastici. In caso di sopravvenuto disaccordo tra i genitori in punto alla gestione e permanenza della figlia, stabiliscono sin d'ora che: * la figlia trascorra un fine settimana con il padre e l'altro con la madre (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina). * un pernottamento infrasettimanale con il padre quando non l'avrà con sé nel fine settimana e un pomeriggio nell'altra settimana. * per metà delle vacanze natalizie, alternando un anno dal 23 al 28 con un genitore e dal 29 al 6 gennaio con l'altro, così di seguito. * per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni e così per ogni altra festività. * tre settimane di vacanze estive, anche non consecutive, con ciascun genitore, periodo che concorderanno di anno in anno o comunque s'impegnano a comunicare all'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno.
DISPONE che le parti in quanto economicamente indipendenti, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e dichiarano di aver già regolamentato tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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