Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 710/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 710/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+2 Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: L'avv. IACONE MARIO per parte ricorrente Parte_1
Cont Nessuno per parte convenuta 2.0 e per il . CP_1 Controparte_2
L'avv. MORASCHINI per parte resistente Controparte_3
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Dichiara la contumacia delle resistenti non costituite e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 710/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. IACONE MARIO e dall'Avv. GATTA CATERINA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 contumace
Controparte_4 contumace
Controparte_5
Rappresentata e difesa dall'Avv. VILLANI MARCO GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente allega di essere stato dipendente della società CP_1
dal marzo 2018 al 16 aprile 2019, agivano in giudizio contro la parte datoriale, nonché il e al Controparte_2 Controparte_5
fine di: «accertare le differenze retributive dovute per orari e mansioni e condannare in solido le società convenute alla corresponsione in favore del Sig. della Parte_1
somma complessiva di € 18.003,20, di cui € 7.430,52 quali differenze retributive per
l'anno 2018, € 8.176,63 per differenze retributive anno 2019 ed € 2.396,05, per differenze T.F.R. maturato al 16.04.2019, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e
2099 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito fino al soddisfo;
Condannare in solido le convenute al versamento in favore del ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato».
II. Sosteneva, infatti, il sig. di aver lavorato come autotrasportatore, alle Pt_1
dipendenze di sempre in favore della Committente CP_1 Controparte_2
assegnato all'appalto presso la SE S.r.l., di non aver ricevuto le somme spettanti per il trattamento di fine rapporto nonché altre componenti retributive derivanti dalle mansioni svolte, che prevedevano il maneggio di denaro, straordinari e mensilità accessorie e di averle, quindi, chieste, entro i due anni dalla cessazione del loro rapporto di lavoro, anche alle committenti.
III. Si costituiva parte resistente SE S.r.l., eccependo l'infondatezza nel merito delle pretese, alla luce del fatto che la stessa non avrebbe mai avuto nessun rapporto di appalto con la ma di essere subentrata in un contratto (non di Controparte_2
appalto, ma) di trasporto (rispetto al quale, oltretutto, la responsabilità solidale del committente è solo per un anno), che, in ogni modo, mancherebbe la prova a carico del lavoratore circa la sua adibizione esclusiva all'appalto suddetto, la parte sarebbe decaduta dall'azione e, infine, secondo il nuovo articolo 1677 bis c.c., le norme in materia di contratto di trasporto si applicherebbero comunque al rapporto.
pagina 3 di 11 Chiedeva di essere manlevata in via subordinata da 2.0. CP_1
Parte resistente non si costituiva e rimaneva contumace, Controparte_2
così come . CP_1
Svolta istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1. In via preliminare, devono essere dichiarate improcedibili tutte le domande del ricorrente nei confronti del Fallimento di 1 , in quanto consistono in mere CP_4
domande di pagamento, considerando che anche l'accertamento del credito presupposto, non si giustifica altrimenti se non rispetto alla condanna al versamento degli importi.
Nel merito, come già evidenziato in un precedente di questo Tribunale, per quanto concerne la ricostruzione fattuale dei rapporti fra le due società resistenti, i dati documentali certi sono: la presenza di un contratto (formalmente definito «per servizi di trasporto di merci su strada», cfr., doc. 1, fasc. SE), tra la società SE (che subentrava in detto contratto) e 1 lo svolgimento di una prestazione Controparte_4
da parte del ricorrente sig. alle dipendenze della dal Pt_1 Controparte_1
marzo 2018 fino all'aprile 2019 (cfr., buste paga in atti doc. 1, fasc. ricorrente).
Non è contestato in giudizio che il ricorrente fosse adibito ai trasporti che vedevano la SE come fruitrice nell'ambito dei suoi rapporti commerciali con 1
. CP_4
Ammessa ed espletata prova orale, dalla stessa è emerso che detta adibizione fosse, nel periodo oggetto di ricorso, esclusiva (cfr., teste – ud. 30.7.2024: Tes_1
«conosco i sig.ri e lavoravano presso il medesimo magazzino, ma per Pt_1 Pt_2
aziende diverse, se non sbaglio anche loro con mansioni di autista»; teste – ud. Tes_2
22.10.2024: «conosco il ricorrente quale collega di lavoro, lui era solo corriere, non posso però riferire circa la formale sua titolarità del rapporto di lavoro, cioè non so se era dipendente di ovvero di 1 , che io sappia non sono transitati in CP_1 CP_4
Cont almeno nel periodo in cui lavoravo io»).
pagina 4 di 11 Dunque, può dirsi dimostrato un subcontratto tra 1 e (relativamente ai CP_4
periodi risultanti dalle buste paga in atti) Controparte_1
Quanto al rapporto c.d. “trasporto di merci su strada”, secondo la ricostruzione di SE, lo stesso dovrebbe inquadrarsi nell'alveo del contratto di trasporto, perché così qualificato tra le parti e perché sarebbero carenti gli elementi necessari per ricondurlo tra i contratti di appalto di servizi.
2. Sul punto, secondo costante giurisprudenza, al fine di verificare se un servizio di trasporto oggetto di un contratto possa ritenersi qualificabile come appalto, occorre che vi sia la continuità della prestazione, una regolamentazione predeterminata del rapporto e un'organizzazione dell'impresa appaltatrice, tali da far supporre che l'azienda committente abbia inteso effettuare una vera e proprio esternalizzazione del servizio relativo e non si tratta, dunque, di un profilo episodico e marginale rispetto all'attività di impresa (cfr., Cassazione civile sez. III, 14/07/2015, n.14670: «È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con
l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente»).
Nel caso di specie, con riferimento a SE S.r.l. il servizio di trasporto rappresenta sicuramente almeno uno dei core business, con la conseguenza che, se davvero si avvalesse solo occasionalmente di imprese esterne, vi sarebbe dovuta essere la prova che, per la restante (maggioritaria parte) del servizio, la stessa provvedesse in autonomia, ma di tale circostanza non vi è nemmeno un principio di allegazione.
pagina 5 di 11 3. Al contrario, proprio il contratto in atti (cfr., doc. 1, fasc. SE cit.), dimostra una realtà differente, considerando che siamo in presenza di un solo contratto regolativo di una pluralità di trasporti, che saranno effettuali dalla con Controparte_4
dettagliata previsione di obblighi e doveri in capo alle parti, con la previsione che, in caso di inadempimento, porterebbero alla risoluzione del contratto, con la previsione di un termine annuale tacitamente rinnovabile (il rapporto è durato circa 8 anni).
Si rientra, in altre parole, perfettamente in quell'ambito ricostruito dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmente invocata, qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, palesino, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (cfr., anche da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n. 23498: «Il discrimine, tra l'appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione dell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idonea organizzazione», così come Cass., Sez. L, n. 18751 del 13 luglio 2018; nonché, per il merito, Corte appello Milano, sez. lav., 07/04/2021, n. 424: «In tema di differenza tra contratto di trasporto e di appalto, è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dai contenuto
pagina 6 di 11 formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni») e non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentazione del processo produttivo tale da consentire di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio.
Il contratto in atti disciplina in generale i rapporti tra le parti, individuandoli come continuativi, prevedendo ogni clausola anche relativa alla durata e allo scioglimento, in termini tutti incompatibili con i caratteri dell'occasionalità e della mancanza di organizzazione dell'impresa appaltatrice (cfr., Cassazione civile sez. lav.,
19/08/2022 n.24983: «In particolare, secondo quest'ultima giurisprudenza, alla quale si intende dare continuità, è configurabile - un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. Pertanto, può essere riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di subtrasporto, ove ricorrano elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di outsourcing (Cass., Sez. L, n. 6449 del 6 marzo 2020). […]. La corte territoriale ha così accertato la presenza di elementi di fatto che depongono nel Contr senso che l'attività di era stata resa stabilmente funzionale alle esigenze di CP_6
così realizzandosi, in fatto ed a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, una esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o subtrasporto e a singoli subtrasporti, con la necessaria presenza, in capo all'appaltatore, della organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dei servizi ulteriori, in maniera da realizzare una strategia di outsourcing nel settore trasporti»).
pagina 7 di 11 4. In definitiva, considerando, come visto, che evidentemente il ricorrente lavorava per una società che aveva in subappalto il servizio di trasporto, così come normato dal contratto citato, la responsabilità della resistente SE S.r.l. si estende anche nei confronti della subappaltatrice ai sensi del co. 2 dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, secondo cui «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».
Sul punto, come anticipato, parte resistente eccepisce che, anche volendo ritenere che l'assetto dei rapporti fosse riconducibile a quello dell'appalto, il nuovo art. 1677 bis c.c. comporterebbe, in ogni modo, l'applicabilità delle norme dettate in materia di contratto di trasporto.
Sul punto, l'art. 1 co. 819 della Finanziaria per il 2022 ha introdotto l'art. suddetto, secondo il quale «Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili», norma poi modificata, in minima parte, dall'art. 37-bis D.I. 30 aprile 2022, n. 36.
In merito a questo profilo, innanzitutto, la circostanza che una norma
(codicistica) preveda l'applicabilità ad un determinato contratto (appalto) della regolamentazione (codicistica) relativa ad un diverso contratto (trasporto), certo non può comportare automaticamente un mutamento giuridico della prima fattispecie nella seconda.
Dunque, il contratto di appalto di servizi di logistica (che può dirsi aderente al caso di specie, in quanto il ricorrente, per sua stessa allegazione, non si limitava ad attività di trasporto, ma anche a compiti accessori di magazzino) resta pur sempre un pagina 8 di 11 appalto, con la conseguenza che, pur applicandosi le norme previste dal Codice civile per il contratto di trasporto, non può, quale appalto, sottrarsi alla disciplina protezionistica prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
A prescindere da questo aspetto, in difetto di una normativa ad hoc, trattandosi di norma sostanziale, la novella del dicembre 2021 non potrebbe applicarsi ad un rapporto già esaurito anni prima, che deve restare regolato con le norme applicabili al tempo.
Confermata, allora, l'applicabilità alla resistente SE S.r.l. e a CP_1
del citato art. 29, avendo, poi, parte ricorrente dimostrato documentalmente (cfr.,
[...]
doc. 6, fasc. ricorrente) di aver rispettato il termine decadenziale biennale (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2021, n. 30602: «In tema di rapporto di lavoro, sufficiente a impedire la decadenza biennale dall'azione proponibile nei confronti del committente di un appalto è la diffida, anche stragiudiziale, inviata al committente, con la quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto»), le resistenti suddette devono essere condannate in solido al pagamento degli importi dovuti a titolo di quota TFR e differenze retributive, con accessori dal dovuto al saldo.
5. in ordine alla quantificazione delle somme spettanti per lavoro straordinario e indennità di maneggio denaro, i testi ascoltati in giudizio hanno confermato le allegazioni del , circa gli orari di lavoro e i compiti del dipendente in relazione Pt_1
all'incasso degli effetti economici (così, teste cit.: «io arrivavo circa alle 7.30 Tes_1
del mattino massimo 8.00, ma non avevamo timbrature da fare, dunque eravamo soggetti a variazioni. Non uscivo mai prima della fascia orario 17.30/18.30. Posso confermare che tendenzialmente, quando arrivavo al magazzino vi era anche il
. Ricordo che prendevamo i bancali già preparati dai magazzinieri e caricavamo Pt_1
i furgoni distribuendo i bancali a seconda delle destinazioni e poi ciascuno usciva per il proprio. Facevamo attività di consegna più la mattina, nel pomeriggio più i ritiri, io ricordo di averne fatti anche dopo le 17. Tornati in magazzino parcheggiamo il mezzo riempivamo i bancali sul camion che poi venivano scaricati dal magazziniere. Le
pagina 9 di 11 mansioni di cui ho parlato e gli orari che ho riferito, tendenzialmente erano i medesi i anche per e vale anche per il sig. Per quanto ricordo in 1 Pt_1 Pt_2 CP_4
avevamo un responsabile che dunque ci dava le direttive giornaliere, ma non ricordo se fosse lo stesso che dava direttive a e immagino di sì ma come detto Pt_1 Pt_2
non ricordo la circostanza. Io sicuramente mi occupavo anche di ritirare le somme dei clienti, senza alcun importo massimo, il denaro lo consegnavo all'addetto cassa nel Cont magazzino, che credo fosse della ma non lo so di preciso. L'addetta controllava la correttezza degli i porti rispetto a quanto risultava dalla documentazione delle consegne in contrassegno. Può essere successo anche a me personalmente che nel momento della rendicontazione i valori non ternassero perfettamente, in quel caso ricordo di aver messo io la differenza, si trattava di pochi euro. La prassi era quella di chiederli all'autista per quello che sentivo dire»; teste «ricordo che Tes_3
arrivavamo la mattina molto presto anche intorno alle 5.30/6.00 in quanto dovevamo caricare tutta la merce sui mezzi e se, andava bene, riuscivamo ad uscire coi mezzi verso le 8.00, il ritorno in azienda non era programmabile, ricordo che dovevamo tornare entro le 19.30 per consegnare gli incassi eventualmente ritirati. Di media non tornavamo mai prima delle 17.30/18.00. Confermo che al ritorno dal giro, dovevamo scaricare la merce non consegnata, che era da collocare in determinati punti specifici.
Ciò avveniva anche per molte giornate di sabato al mese. Per quello che posso dire gli ordini venivano da personale SE, la sig.ra non ricordo desse ordini, ricordo Tes_4
che era presente a volte, noi in sostanza prendevamo un foglio con le merci da trovare
e caricare e poi consegnare. Il foglio usciva dall'ufficio della SE. Confermo che il ricorrente ritirava anche i pagamenti, posso dire che eravamo responsabili di detti incassi, in quanto ricordo che, non so se al ricorrente, in casi di mancata consegna di denaro o consegna di assegni non buoni era il corriere a mettere la differenza di tasca sua. […]. in linea di massima la mattina era dedicata alle consegne, ad eccezione di ritiri specifici, mentre il pomeriggio era dedicato al ritiro, ma anche alle consegne che non eravamo riusciti ad effettuare»).
Sulla base della ricostruzione così operata, possono essere presi a riferimento i conteggi sviluppati e depositati dal ricorrente, in quanto per il resto non contestati in maniera specifica (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente).
pagina 10 di 11 In definitiva, le parti resistenti (tranne la società fallita) sono tenute in solido al pagamento degli importi richiesti in ricorso.
2.0, infine, dovrà essere condannata a manlevare la committente CP_1
SE S.r.l., delle somme che quest'ultima sarà costretta a pagare in esecuzione della presente sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) in via preliminare dichiara improcedibili le domande del ricorrente nei confronti del
Controparte_4
B) per il resto, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido le società resistenti e al Controparte_5 Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 18.003,20 oltre interessi sulle somme rivalutate di anno in anno, dal dovuto, fino al saldo effettivo;
C) condanna a manlevare Controparte_1 Controparte_5
degli importi che la stessa dovrà versare in forza del presente dispositivo al
[...]
ricorrente;
D) condanna in solido e Controparte_1 Controparte_8
pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.700,00 oltre spese forfetarie,
[...]
IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bologna il 30/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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