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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 9681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9681 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. 5631/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/02/2024, rimessa al Collegio a seguito di discussione orale all'udienza del
22/10/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024 promossa
DA
, (Cod. Fisc. ) Nata il 06/10/1974 a ERITREA, Parte_1 C.F._1
cittadina Italiana, , residente in MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. GASPARIN DANIELA presso la quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano Viale Bianca Maria 19, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Nato il 04/06/1973 a DONGOLO (Eritrea) ,cittadino Olandese CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23.3.2024
OGGETTO: Modifiche condizioni affidamento figli minori
CONCLUSIONI
Per PARTE RICORRENTE:
“insiste per l'affido super esclusivo della figlia minore;
nulla sul contributo al mantenimento, essendo il resistente irreperibile.
Comunque la ricorrente è in grado di mantenere entrambi i figli”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 12.3.2024 chiedeva la modifica del decreto Parte_2 del 27.3.2019, cron.730/19 del Tribunale di Milano che aveva disposto in ordine all'affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1
, insistendo l' affidamento c.d. super esclusivo e la revoca del mantenimento a Parte_1
carico del padre, da sempre inadempiente,
a sostegno delle domande narrava che, successivamente all'emissione del decreto, il resistente, soggetto violento e particolarmente inadeguato durante la convivenza con entrambi i figli – oltre a Per_1
un altro figlio oggi maggiorenne con diagnosi di spettro autistico per cui riceve indennità mensile di euro 800 -, si era reso irreperibile, disinteressandosi della figlia sia dal punto di vista morale che da quello materiale, non avendo più con la bambina alcun rapporto;
evidenziava quindi che, nonostante già con il decreto indicato la minore fosse stata a lei affidata in via esclusiva - seppur con tutta una Per_1
serie di limitazioni della responsabilità paterna che ne ampliavano la portata - tuttavia l'irreperibilità paterna le impediva tutta una serie di attività amministrative, tra cui il rilascio dei documenti validi per l'espatrio o quelli per ottenere la cittadinanza italiana della minore,
all'udienza di prima comparizione fissata per il 22.10.2024 il resistente rimaneva contumace ,né compariva personalmente, il G.I. con i provvedimenti provvisori ed urgenti disponeva l'affidamento super esclusivo di alla madre, attribuiva interamente alla ricorrente la percezione dell'assegno Per_1
unico per il nucleo familiare ed invitava la ricorrente alla discussione della causa, la ricorrente, quindi insisteva nelle conclusioni come in epigrafe precisate ed il G.I. si riservava di riferire al Collegio per la decisione, la causa veniva discussa e decisa nella camera dio Consiglio del 23.10.2024
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
La domanda della ricorrente è fondata e va, quindi, accolta, condividendo in pieno il Collegio il ragionamento logico e giuridico contenuto nella dettagliata ordinanza del G.I.
Il resistente, con il suo comportamento di assoluto disinteresse per la figlia, ulteriormente amplificatosi successivamente al decreto del Tribunale di cui oggi si chiede la modifica, ha dimostrato di non essere assolutamente in grado di assolvere ai suoi doveri come padre né di avere una capacità genitoriale tale da potergli lasciare il potere di decidere su questioni particolarmente incisive sulla vita della minore e che potrebbero, a seguito del suo mancato consenso, procurarle danni gravi , come ad esempio il mancato ottenimento della cittadinanza. Pertanto alla madre, che da sempre si occupa del suo sostentamento e sostegno, deve essere riconosciuto l'affidamento c.d. super esclusivo di come meglio specificato in dispositivo, Per_1
lasciando al padre, che si dubita mai lo eserciterà, il solo diritto – dovere di vigilanza.
Le condizioni economiche
Di contro il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta della ricorrente volta all'elisione totale dell'assegno di mantenimento in favore della minore.
E' invero compito anche officioso del Giudice tutelare i minore sotto ogni aspetto della loro vita, anche quello che afferisce al loro benessere economico, essendo un preciso dovere previsto dall'art. 337 cc che entrambi i genitori contribuiscano al loro mantenimento in proporzione alle loro capacità economiche, consentendo loro una crescita fatta, ove possibile, di un tenore di vita connotato dalle minor privazioni possibili, in termini di necessità ed anche di vita sociale e di relazione.
Al resistente, quindi, deve essere mantenuto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore di che, seppur al momento non viene soddisfatto, permane comunque come un diritto di Per_1
credito che potrà anche essere fatto valere nel futuro, ove mai il padre venga rintracciato.
Pertanto, ed in considerazione dell'integrale percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico familiare, che si conferma, tale assegno viene solo rideterminato nel senso che, pur confermandosi l'importo di € 250,00 mensili, detto importo deve essere considerato comprensivo delle spese straordinarie, che pertanto, con decorrenza Novembre 2024, non dovranno più essere rimborsate dal padre nella misura del 50% originariamente prevista.
Le spese del giudizio
Nulla sulle spese in assenza di domanda e stante la contumacia del resistente
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione Collegiale, definitivamente pronunziando, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano del 28.3.2019, cron. 730/2019,
1) Affida la minore in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 Per_1
quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante il versamento di un assegno mensile onnicomprensivo di € 250,00 per la figlia da Per_1
corrispondersi entro il 5 del mese alla madre, con decorrenza Novembre 2024, assegno annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione Novembre 2025);
3) Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito dalla ricorrente madre affidataria;
4) Conferma quanto al resto il decreto in epigrafe;
5) Nulla sulle spese
6) Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23.10.2024
Il Presidente rel.est.
Dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/02/2024, rimessa al Collegio a seguito di discussione orale all'udienza del
22/10/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024 promossa
DA
, (Cod. Fisc. ) Nata il 06/10/1974 a ERITREA, Parte_1 C.F._1
cittadina Italiana, , residente in MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. GASPARIN DANIELA presso la quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano Viale Bianca Maria 19, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Nato il 04/06/1973 a DONGOLO (Eritrea) ,cittadino Olandese CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23.3.2024
OGGETTO: Modifiche condizioni affidamento figli minori
CONCLUSIONI
Per PARTE RICORRENTE:
“insiste per l'affido super esclusivo della figlia minore;
nulla sul contributo al mantenimento, essendo il resistente irreperibile.
Comunque la ricorrente è in grado di mantenere entrambi i figli”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 12.3.2024 chiedeva la modifica del decreto Parte_2 del 27.3.2019, cron.730/19 del Tribunale di Milano che aveva disposto in ordine all'affidamento e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1
, insistendo l' affidamento c.d. super esclusivo e la revoca del mantenimento a Parte_1
carico del padre, da sempre inadempiente,
a sostegno delle domande narrava che, successivamente all'emissione del decreto, il resistente, soggetto violento e particolarmente inadeguato durante la convivenza con entrambi i figli – oltre a Per_1
un altro figlio oggi maggiorenne con diagnosi di spettro autistico per cui riceve indennità mensile di euro 800 -, si era reso irreperibile, disinteressandosi della figlia sia dal punto di vista morale che da quello materiale, non avendo più con la bambina alcun rapporto;
evidenziava quindi che, nonostante già con il decreto indicato la minore fosse stata a lei affidata in via esclusiva - seppur con tutta una Per_1
serie di limitazioni della responsabilità paterna che ne ampliavano la portata - tuttavia l'irreperibilità paterna le impediva tutta una serie di attività amministrative, tra cui il rilascio dei documenti validi per l'espatrio o quelli per ottenere la cittadinanza italiana della minore,
all'udienza di prima comparizione fissata per il 22.10.2024 il resistente rimaneva contumace ,né compariva personalmente, il G.I. con i provvedimenti provvisori ed urgenti disponeva l'affidamento super esclusivo di alla madre, attribuiva interamente alla ricorrente la percezione dell'assegno Per_1
unico per il nucleo familiare ed invitava la ricorrente alla discussione della causa, la ricorrente, quindi insisteva nelle conclusioni come in epigrafe precisate ed il G.I. si riservava di riferire al Collegio per la decisione, la causa veniva discussa e decisa nella camera dio Consiglio del 23.10.2024
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
La domanda della ricorrente è fondata e va, quindi, accolta, condividendo in pieno il Collegio il ragionamento logico e giuridico contenuto nella dettagliata ordinanza del G.I.
Il resistente, con il suo comportamento di assoluto disinteresse per la figlia, ulteriormente amplificatosi successivamente al decreto del Tribunale di cui oggi si chiede la modifica, ha dimostrato di non essere assolutamente in grado di assolvere ai suoi doveri come padre né di avere una capacità genitoriale tale da potergli lasciare il potere di decidere su questioni particolarmente incisive sulla vita della minore e che potrebbero, a seguito del suo mancato consenso, procurarle danni gravi , come ad esempio il mancato ottenimento della cittadinanza. Pertanto alla madre, che da sempre si occupa del suo sostentamento e sostegno, deve essere riconosciuto l'affidamento c.d. super esclusivo di come meglio specificato in dispositivo, Per_1
lasciando al padre, che si dubita mai lo eserciterà, il solo diritto – dovere di vigilanza.
Le condizioni economiche
Di contro il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta della ricorrente volta all'elisione totale dell'assegno di mantenimento in favore della minore.
E' invero compito anche officioso del Giudice tutelare i minore sotto ogni aspetto della loro vita, anche quello che afferisce al loro benessere economico, essendo un preciso dovere previsto dall'art. 337 cc che entrambi i genitori contribuiscano al loro mantenimento in proporzione alle loro capacità economiche, consentendo loro una crescita fatta, ove possibile, di un tenore di vita connotato dalle minor privazioni possibili, in termini di necessità ed anche di vita sociale e di relazione.
Al resistente, quindi, deve essere mantenuto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore di che, seppur al momento non viene soddisfatto, permane comunque come un diritto di Per_1
credito che potrà anche essere fatto valere nel futuro, ove mai il padre venga rintracciato.
Pertanto, ed in considerazione dell'integrale percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico familiare, che si conferma, tale assegno viene solo rideterminato nel senso che, pur confermandosi l'importo di € 250,00 mensili, detto importo deve essere considerato comprensivo delle spese straordinarie, che pertanto, con decorrenza Novembre 2024, non dovranno più essere rimborsate dal padre nella misura del 50% originariamente prevista.
Le spese del giudizio
Nulla sulle spese in assenza di domanda e stante la contumacia del resistente
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione Collegiale, definitivamente pronunziando, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano del 28.3.2019, cron. 730/2019,
1) Affida la minore in via esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 Per_1
quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia mediante il versamento di un assegno mensile onnicomprensivo di € 250,00 per la figlia da Per_1
corrispondersi entro il 5 del mese alla madre, con decorrenza Novembre 2024, assegno annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione Novembre 2025);
3) Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito dalla ricorrente madre affidataria;
4) Conferma quanto al resto il decreto in epigrafe;
5) Nulla sulle spese
6) Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23.10.2024
Il Presidente rel.est.
Dott. Susanna Terni