Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa AN Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1477 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/07/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi , nato a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi ogni variazione di residenza.
2) Affidare ad entrambi i genitori la figlia minore AN, la quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti IGnificativi.
3) Disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa e stabilire che, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
4) Indicare quale luogo di residenza e collocazione prevalente della figlia minore
AN quello della madre, cui assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi e pertinenze, sita in Assemini, via Cagliari n. 191, per ivi continuare a
Pag. 2 di 4 vivere anche con il figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1 autonomo.
5) Stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore figlia quando vorrà, previo accordo diretto con la stessa stante l'età anagrafica, oramai prossima al compimento della maggiore età.
6) Stabilire che la madre provvederà al mantenimento dei figli e al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse degli stessi nella misura del
100%.
7) Dare atto che le parti concordano che l'assegno unico familiare per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra e il IG. rinuncia Pt_2 Parte_1 espressamente a richiederlo.
8) Le parti concordano che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento e nessun assegno di mantenimento sarà dovuto in favore di nessuno dei coniugi.
9) A definizione dei rapporti patrimoniali ed economici, il IGnor
[...]
si obbliga a trasferire alla SI , che accetta, la Parte_1 Parte_2 quota del 50% di proprietà dell'appartamento sito in Assemini (CA), via Cagliari
n. 191, già adibito ad abitazione coniugale, come ad essi pervenuto a rogito notaio dott. del 15/4/2010 (rep. n. 43.836, racc. n. 21.204), Persona_2 registrato a Cagliari il 16/4/2010 al n. 1406 serie 1T, censito in catasto fabbricati del suddetto Comune al Fg. 24, mappale 210, sub. 4, categoria A/4, classe 5, vani 7,5, rendita catastale € 406,71, con posto auto pertinenziale, loggiato ed annesso tratto di cortile pertinenziale.
Le spese notarili e ogni altra spesa inerente il predetto trasferimento saranno a carico esclusivo della IG.ra e tale trasferimento dovrà avvenire non Pt_2 appena verrà fissato e comunicato al IG. il giorno della stipula del Parte_1 rogito davanti al Notaio che verrà scelto dalla IG.ra . Pt_2
10) Sempre nell'ottica della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, la IG.ra si accolla in via esclusiva il mutuo residuo Parte_2 contratto dai coniugi per l'acquisto del suddetto immobile e si obbliga a pagare i restanti ratei mensili, pari a circa € 40,00 ciascuno, sino alla scadenza del 2035.
11) Sempre nell'ottica della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti l'autovettura Lancia Y targata BR112RP intestata al IG.
[...]
, e già in uso alla IG.ra verrà alla medesima Parte_1 Parte_2 trasferita in proprietà esclusiva e la IG.ra , provvederà a completare, Pt_2 sostenendo i relativi costi, la trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura a suo nome presso il PRA (procedura esentasse per l'IPT - imposta provinciale di trascrizione - e l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987).
12) Dare atto che i coniugi e non avranno Parte_1 Parte_2 più nulla da pretendere in merito agli aspetti patrimoniali e si scambiano
Pag. 3 di 4 reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4